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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. SC GE RI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3463/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
30.4.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Barretta (C.F.: e C.F._1
dall'avvocato Vincenzo Chianese (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
- (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Martucci (C.F.:
e dall'avvocato Raffaele Montanaro (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Controparte_1
conveniva in giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo n° 526/2014, con il quale ad essa opponente era stato ingiunto il pagamento alla della somma di euro 159.592,57, oltre ad interessi legali dalle Parte_1
singole scadenze al saldo, dovuta per prestazioni di diagnostica di base erogate negli anni
2010 e 2011.
Con sentenza n° 69/2018, pubblicata in data 12.1.2018, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l opponente al pagamento della minor somma di euro 15.375,50, oltre ad interessi CP_1
legali dalla domanda al saldo.
In particolare il Tribunale riteneva che lo sconto tariffario, seppure non più vigente ex lege per gli anni successivi al 2009, fosse stato contrattualizzato con il contratto relativo all'anno
2011 e che, pertanto, dalla complessiva somma di euro 159.592,27, richiesta ed ottenuta dal centro con l'opposto decreto ingiuntivo, andasse sottratta la somma di euro 144.217,04, dovuta dalla a titolo di sconto tariffario per l'anno 2011 e quindi da dedurre in Parte_1
compensazione con le somme dovute dalla opponente. CP_1
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la società la quale ha chiesto che, in Parte_1
riforma della sentenza di primo grado, la appellata venga condannata al pagamento CP_1
anche della somma di euro 144.217,04, che invece il primo giudice aveva dedotto in compensazione a titolo di scontro tariffario.
Si è costituita in giudizio l , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
30.4.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso nel modo che segue.
L'appellante:
“1) accertare e dichiarare l'esistenza del credito della “ per euro 144.217,04, Parte_1
pari al controvalore delle prestazioni erogate nell'anno 2011 ed illegittimamente sottoposte ad applicazione dello sconto ex l. 296/2006 da parte dell' Parte_2
2 2) per l'effetto, condannare l al pagamento in favore della “ della Parte_2 Parte_1
somma di euro 144.217,04, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002;
3) condannare l al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Parte_2
favore dei procuratori antistatali”.
L'appellata:
“1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in persona CP_2 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo nella parte in cui chiedeva il pagamento della somma di €. 144.217,04
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
All'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'unico motivo di appello la società si duole del fatto che il primo giudice, Parte_1
per le prestazioni erogate nell'anno 2011, abbia ritenuto applicabile lo sconto tariffario.
Il motivo è fondato.
Va premesso che la circostanza che lo sconto tariffario previsto dalla legge n° 296/2006 fosse limitato al triennio 2007-2009 rappresenta oramai un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. 3, n° 10582 del 04/05/2018: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009”).
Di ciò non ha, invero, dubitato nemmeno il primo giudice, il quale ha però ritenuto che l'applicabilità dello sconto tariffario dovesse ritenersi estesa anche agli anni successivi in via contrattuale.
3 Ritiene invece questa Corte di dover dissentire da tale conclusione, come del resto ripetutamente statuito con pronunce che non risultano riformate sul punto dalla Suprema
Corte.
Contr Ed invero l'art. 4 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati richiama sì espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n°
296/2006, ma lo fa solo ai fini dell'individuazione dei tetti di spesa (evidentemente sulla base del presupposto erroneo che tale sconto di legge fosse ancora operante).
I criteri di remunerazione delle singole prestazioni sono invece definiti dal successivo art. 5, che fa esclusivo riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, la quale, facendo riferimento agli sconti di legge, non può che riferirsi agli sconti in vigore: non si palesa, quindi, la volontà di applicare consensualmente anche gli sconti non più in vigore, come quello di cui alla legge 296/2006, peraltro non espressamente richiamato.
Il citato art. 5 richiama anch'esso lo sconto ex lege n° 296/2006 solo al capoverso successivo, e di nuovo con riferimento al limite di spesa fissato al netto del detto sconto.
Deve in definitiva concludersi che, in accoglimento dell'atto di appello, la appellata CP_1
va condannata al pagamento alla società appellante, per le prestazioni erogate negli anni
2010 e 2011, anche della somma di euro 144.217,04 erroneamente dedotta dal primo giudice in compensazione a titolo di sconto tariffario per l'anno 2011 (somma che, ovviamente, si va ad aggiungere all'ulteriore somma di euro 15.375,50 per la quale già vi è stata condanna in primo grado con statuizione oramai passata in giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione da parte dell' . CP_1
Il tutto oltre ad interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza, ex art. 4 del medesimo d.lgs. n° 231/2002, dal giorno successivo al termine per il pagamento contrattualmente previsto.
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
4 I compensi vanno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 2 per il primo grado e dalla nuova tabella 12 per il grado di appello, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato alla luce dell'entità complessiva della somma richiesta).
Sulla base di tali criteri l'appellata va condannata al pagamento, a favore dell'appellante e con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, delle somme indicate in dispositivo.
Inoltre, poiché all'esito del presente giudizio di appello si è accertato che il decreto ingiuntivo era stato fondatamente richiesto ed emesso, l'appellata va condannata al pagamento a favore dell'appellante anche di spese ed onorari per la fase monitoria (cfr. Cass., sez. 2, n°
24482 del 09/08/2022: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”), che si ritiene di confermare nella misura a suo tempo liquidata nel decreto ingiuntivo opposto in quanto conformi anche alle nuove tabelle.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla Pt_1
contro la sentenza n° 69/2018, pubblicata in data 12.1.2018 dal Tribunale di Torre
[...]
Annunziata, così provvede:
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
anche dell'ulteriore somma di euro 144.217,04, oltre ad interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza, ex art. 4 del medesimo d.lgs. n° 231/2002, dal giorno successivo al termine per il pagamento contrattualmente previsto;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio nonché della fase monitoria, liquidati per la fase monitoria in euro 357,00 per spese vive ed in euro 2.135,00 per onorari, per il primo grado in euro
8.500,00 per onorari e per il grado di appello in euro 1.165,50 per spese vive ed in euro
7.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SC GE RI UL FU DA
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. SC GE RI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3463/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
30.4.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Barretta (C.F.: e C.F._1
dall'avvocato Vincenzo Chianese (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
- (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Martucci (C.F.:
e dall'avvocato Raffaele Montanaro (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Controparte_1
conveniva in giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo n° 526/2014, con il quale ad essa opponente era stato ingiunto il pagamento alla della somma di euro 159.592,57, oltre ad interessi legali dalle Parte_1
singole scadenze al saldo, dovuta per prestazioni di diagnostica di base erogate negli anni
2010 e 2011.
Con sentenza n° 69/2018, pubblicata in data 12.1.2018, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l opponente al pagamento della minor somma di euro 15.375,50, oltre ad interessi CP_1
legali dalla domanda al saldo.
In particolare il Tribunale riteneva che lo sconto tariffario, seppure non più vigente ex lege per gli anni successivi al 2009, fosse stato contrattualizzato con il contratto relativo all'anno
2011 e che, pertanto, dalla complessiva somma di euro 159.592,27, richiesta ed ottenuta dal centro con l'opposto decreto ingiuntivo, andasse sottratta la somma di euro 144.217,04, dovuta dalla a titolo di sconto tariffario per l'anno 2011 e quindi da dedurre in Parte_1
compensazione con le somme dovute dalla opponente. CP_1
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la società la quale ha chiesto che, in Parte_1
riforma della sentenza di primo grado, la appellata venga condannata al pagamento CP_1
anche della somma di euro 144.217,04, che invece il primo giudice aveva dedotto in compensazione a titolo di scontro tariffario.
Si è costituita in giudizio l , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
30.4.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso nel modo che segue.
L'appellante:
“1) accertare e dichiarare l'esistenza del credito della “ per euro 144.217,04, Parte_1
pari al controvalore delle prestazioni erogate nell'anno 2011 ed illegittimamente sottoposte ad applicazione dello sconto ex l. 296/2006 da parte dell' Parte_2
2 2) per l'effetto, condannare l al pagamento in favore della “ della Parte_2 Parte_1
somma di euro 144.217,04, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002;
3) condannare l al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Parte_2
favore dei procuratori antistatali”.
L'appellata:
“1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in persona CP_2 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo nella parte in cui chiedeva il pagamento della somma di €. 144.217,04
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
All'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'unico motivo di appello la società si duole del fatto che il primo giudice, Parte_1
per le prestazioni erogate nell'anno 2011, abbia ritenuto applicabile lo sconto tariffario.
Il motivo è fondato.
Va premesso che la circostanza che lo sconto tariffario previsto dalla legge n° 296/2006 fosse limitato al triennio 2007-2009 rappresenta oramai un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. 3, n° 10582 del 04/05/2018: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009”).
Di ciò non ha, invero, dubitato nemmeno il primo giudice, il quale ha però ritenuto che l'applicabilità dello sconto tariffario dovesse ritenersi estesa anche agli anni successivi in via contrattuale.
3 Ritiene invece questa Corte di dover dissentire da tale conclusione, come del resto ripetutamente statuito con pronunce che non risultano riformate sul punto dalla Suprema
Corte.
Contr Ed invero l'art. 4 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati richiama sì espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n°
296/2006, ma lo fa solo ai fini dell'individuazione dei tetti di spesa (evidentemente sulla base del presupposto erroneo che tale sconto di legge fosse ancora operante).
I criteri di remunerazione delle singole prestazioni sono invece definiti dal successivo art. 5, che fa esclusivo riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, la quale, facendo riferimento agli sconti di legge, non può che riferirsi agli sconti in vigore: non si palesa, quindi, la volontà di applicare consensualmente anche gli sconti non più in vigore, come quello di cui alla legge 296/2006, peraltro non espressamente richiamato.
Il citato art. 5 richiama anch'esso lo sconto ex lege n° 296/2006 solo al capoverso successivo, e di nuovo con riferimento al limite di spesa fissato al netto del detto sconto.
Deve in definitiva concludersi che, in accoglimento dell'atto di appello, la appellata CP_1
va condannata al pagamento alla società appellante, per le prestazioni erogate negli anni
2010 e 2011, anche della somma di euro 144.217,04 erroneamente dedotta dal primo giudice in compensazione a titolo di sconto tariffario per l'anno 2011 (somma che, ovviamente, si va ad aggiungere all'ulteriore somma di euro 15.375,50 per la quale già vi è stata condanna in primo grado con statuizione oramai passata in giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione da parte dell' . CP_1
Il tutto oltre ad interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza, ex art. 4 del medesimo d.lgs. n° 231/2002, dal giorno successivo al termine per il pagamento contrattualmente previsto.
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
4 I compensi vanno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 2 per il primo grado e dalla nuova tabella 12 per il grado di appello, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato alla luce dell'entità complessiva della somma richiesta).
Sulla base di tali criteri l'appellata va condannata al pagamento, a favore dell'appellante e con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, delle somme indicate in dispositivo.
Inoltre, poiché all'esito del presente giudizio di appello si è accertato che il decreto ingiuntivo era stato fondatamente richiesto ed emesso, l'appellata va condannata al pagamento a favore dell'appellante anche di spese ed onorari per la fase monitoria (cfr. Cass., sez. 2, n°
24482 del 09/08/2022: “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”), che si ritiene di confermare nella misura a suo tempo liquidata nel decreto ingiuntivo opposto in quanto conformi anche alle nuove tabelle.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla Pt_1
contro la sentenza n° 69/2018, pubblicata in data 12.1.2018 dal Tribunale di Torre
[...]
Annunziata, così provvede:
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
anche dell'ulteriore somma di euro 144.217,04, oltre ad interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza, ex art. 4 del medesimo d.lgs. n° 231/2002, dal giorno successivo al termine per il pagamento contrattualmente previsto;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento a favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio nonché della fase monitoria, liquidati per la fase monitoria in euro 357,00 per spese vive ed in euro 2.135,00 per onorari, per il primo grado in euro
8.500,00 per onorari e per il grado di appello in euro 1.165,50 per spese vive ed in euro
7.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SC GE RI UL FU DA
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