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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 9366/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. RAFFONE)
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 OGGETTO: Mansioni – livello superiore- differenze retributive
I Con ricorso depositato in data 14/11/2024, la sig.ra , Parte_1 premesso di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 05/12/2023 al 30/04/2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, qualifica di cuoca ed inquadramento nel IV livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi
Confcommercio, chiede accertarsi l'avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili al superiore livello VI del C.C.N.L. Pubblici Esercizi e condannarsi la convenuta al pagamento di € 6.057,65 a titolo di differenze retributive;
in via subordinata, chiede di condannare la convenuta al pagamento di € 3.576,00 a titolo di differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro.
II La società convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e neppure è comparsa a rendere l'interrogatorio formale per mezzo del suo legale rappresentante.
III Il ricorso è fondato.
III.1 Esistenza e durata (dal 05/12/2023 al 30/04/2024) del rapporto di lavoro intercorso fra le parti risultano provate documentalmente (doc.ti 2 e 5 di ricorso), mentre la prova dello svolgimento di mansioni di cuoca, riconducibili al IV livello 6 del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, si trae tanto dall'espressa qualifica riportata nel contratto di lavoro (doc. 2), quanto dalla implicita ammissione conseguente alla mancata comparizione senza giustificato motivo del legale rappresentante della società convenuta all'udienza destinata all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
IV Alla luce delle considerazioni che precedono, si accerta e dichiara che nel periodo oggetto di causa la ricorrente ha svolto alle dipendenze di Parte_1 [...] mansioni riconducibili al IV livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi Confcommercio CP_1
IV.1 Inoltre, non ha fornito la prova, di cui era onerata, di avere corrisposto CP_1 alla lavoratrice le retribuzioni di marzo e di aprile 2024, il e le spettanze di fine CP_2 rapporto, al di fuori di un acconto di € 900,00; pertanto, la predetta società deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 5.157,65
2 (di cui € 631,29 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo, come da conteggio allegato al ricorso, redatto in conformità alle previsioni del C.C.N.L. applicato al rapporto ed al corretto livello di inquadramento
(tenuto conto dell'acconto versato).
V Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, può essere, altresì, accordato il richiesto aumento del compenso, che si stima equo fissare nella misura del 15%.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta e dichiara che nel periodo oggetto di causa la ricorrente Parte_1 ha svolto alle dipendenze di mansioni riconducibili al IV livello del C.C.N.L. CP_1
Pubblici Esercizi Confcommercio;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di € 5.157,65 (di cui € 631,29 a titolo di T.F.R.), a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite che liquida in € 2.059,00, oltre aumento del 15% ex art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, rimborso spese forfettario, C.u,
c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
3
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 9366/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. RAFFONE)
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 OGGETTO: Mansioni – livello superiore- differenze retributive
I Con ricorso depositato in data 14/11/2024, la sig.ra , Parte_1 premesso di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 05/12/2023 al 30/04/2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, qualifica di cuoca ed inquadramento nel IV livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi
Confcommercio, chiede accertarsi l'avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili al superiore livello VI del C.C.N.L. Pubblici Esercizi e condannarsi la convenuta al pagamento di € 6.057,65 a titolo di differenze retributive;
in via subordinata, chiede di condannare la convenuta al pagamento di € 3.576,00 a titolo di differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro.
II La società convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e neppure è comparsa a rendere l'interrogatorio formale per mezzo del suo legale rappresentante.
III Il ricorso è fondato.
III.1 Esistenza e durata (dal 05/12/2023 al 30/04/2024) del rapporto di lavoro intercorso fra le parti risultano provate documentalmente (doc.ti 2 e 5 di ricorso), mentre la prova dello svolgimento di mansioni di cuoca, riconducibili al IV livello 6 del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, si trae tanto dall'espressa qualifica riportata nel contratto di lavoro (doc. 2), quanto dalla implicita ammissione conseguente alla mancata comparizione senza giustificato motivo del legale rappresentante della società convenuta all'udienza destinata all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
IV Alla luce delle considerazioni che precedono, si accerta e dichiara che nel periodo oggetto di causa la ricorrente ha svolto alle dipendenze di Parte_1 [...] mansioni riconducibili al IV livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi Confcommercio CP_1
IV.1 Inoltre, non ha fornito la prova, di cui era onerata, di avere corrisposto CP_1 alla lavoratrice le retribuzioni di marzo e di aprile 2024, il e le spettanze di fine CP_2 rapporto, al di fuori di un acconto di € 900,00; pertanto, la predetta società deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 5.157,65
2 (di cui € 631,29 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo, come da conteggio allegato al ricorso, redatto in conformità alle previsioni del C.C.N.L. applicato al rapporto ed al corretto livello di inquadramento
(tenuto conto dell'acconto versato).
V Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, può essere, altresì, accordato il richiesto aumento del compenso, che si stima equo fissare nella misura del 15%.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta e dichiara che nel periodo oggetto di causa la ricorrente Parte_1 ha svolto alle dipendenze di mansioni riconducibili al IV livello del C.C.N.L. CP_1
Pubblici Esercizi Confcommercio;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di € 5.157,65 (di cui € 631,29 a titolo di T.F.R.), a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite che liquida in € 2.059,00, oltre aumento del 15% ex art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, rimborso spese forfettario, C.u,
c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 29 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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