Art. 3.
Chiunque svolge attivita' fascista o attivita' diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con inganno l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, e' punito, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a dieci anni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."
Chiunque svolge attivita' fascista o attivita' diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con inganno l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, e' punito, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a dieci anni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."