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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 23/2024 R.G.L., vertente TRA
nato il [...] a [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Paolo Romeo, CF pec C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Email_1 Giuseppe Murdaca, CF , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 del secondo sito in Ardore, via Vallone Salice snc, tel./fax 0964.629681, pec Email_2 appellante CONTRO
, C.F. - P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, elettivamente CP_ domiciliato in Reggio Calabria, Via Romeo 15, presso la sede , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Capurso, CF , C.F._4 t, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato Email_3 generale alle liti 21 gennaio 2023 a rogito del dott. notaio in Roma Persona_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 25.01.2022, Parte_1 esponeva di essere operaio idraulico-forestale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di prestare la propria attività presso il cantiere di residenza. Nel corso degli anni dal 2010 al 2020 aveva avuto comunicazione, da parte del datore di lavoro, A.Fo.R. prima ed Azienda Calabria Verde poi, di essere stato sospeso dal lavoro e messo in Cassa Integrazione Guadagni, per come risultava dalle buste paga allegate. Da una visura relativa alla propria posizione contributiva aveva avuto modo di constatare che quei periodi di sospensione erano privi di contribuzione e che le uniche giornate riconosciute ed accreditate, ai fini pensionistici, riguardavano le giornate contributive evidenziate nella busta paga con la sigla ossia le sole giornate di lavoro Pt_2 effettuate, comprensive del sabato, non lavorativo, ma considerato contributivo, ex art. 5 2
della L. 37/1977, poiché l'orario di lavoro del ricorrente, pari a 39 ore settimanali, era svolto dal lunedì al venerdì. L'accredito dei contributi mancati, trattandosi di contributi figurativi per Cassa Integrazione Guadagni, doveva avvenire automaticamente da parte dell' e senza CP_2 necessità di domanda amministrativa specifica (come da linee guida pubblicate dall' CP_2 ed allegate). I contributi figurativi relativi ai periodi di integrazione salariale erano equiparati a tutti gli effetti ai contributi versati in costanza di rapporto di lavoro ed erano utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni, del conseguimento dei requisiti amministrativi per la prosecuzione volontaria e per la determinazione della classe di versamento, nonché per il diritto all'accreditamento e alla misura di qualsiasi altra contribuzione figurativa. L'art. 54 L. 88/1989 prevedeva uno strumento di prova privilegiata attraverso il rilascio dell'estratto contributivo con valore certificativo e l'estratto di cui trattasi era quello rilasciato agli sportelli dell' o messo a disposizione degli utenti, e liberamente scaricabile CP_2 attraverso la rete internet, previa rilascio di credenziali o previa delega ad un ente di patronato regolarmente accreditato. Per i periodi di cui trattasi aveva diritto al riconoscimento della contribuzione, sia che essa avesse natura figurativa e derivasse, come sembrava, dall'ammissione del datore di lavoro alla Cassa Integrazione, sia in qualunque altro ipotizzabile caso (non a conoscenza del ricorrente) posto che l era perfettamente al corrente della persistenza del CP_2 rapporto di lavoro. In sostanza se il datore di lavoro era stato ammesso alla Cassa Integrazione il ricorrente aveva diritto all'accredito della contribuzione figurativa;
viceversa, se non fosse stato ammesso lo stesso datore avrebbe dovuto versare i contributi ed essi sarebbero dovuti risultare sulla posizione contributiva del ricorrente. In caso contrario, se non fossero stati versati l aveva il dovere di perseguirne il pagamento ed i relativi periodi dovevano CP_2 essere considerati utili ad ogni fine ed accreditati dell'Ente Previdenziale;
L' aveva negato copertura contributiva per un periodo in relazione al quale CP_2
l'attuale ricorrente aveva diritto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in narrativa;
2) Dichiarare l tenuto a dar conto nei documenti comprovanti la posizione contributiva ed CP_2 assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione. 3) Condannare il resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e CP_2 competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”. Costituitosi, l , in via preliminare e assorbente, eccepiva l'improponibilità CP_2 dell'azione per omessa presentazione di domanda amministrativa nei confronti dell' , CP_2 posto che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale di cui all'art. 7 L. 533/1973 costituiva condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della domanda giudiziaria. Nel prosieguo, eccepiva la carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente, non avendo indicato e men che meno provato quale pregiudizio concreto e attuale derivasse dal mancato accredito della contribuzione figurativa, non avendo in corso alcuna domanda di pensione. Eccepiva l'intervenuta decadenza sostanziale ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438, nonché la prescrizione del diritto. Eccepiva in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione omessa, con la conseguente 3
impossibilità di far valere il principio di cd. automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c. Quanto sopra non veniva meno nel caso di contribuzione figurativa, soprattutto tenuto conto che il ricorrente pretendeva l'accredito della contribuzione, non solo senza coinvolgere il datore di lavoro che lo avrebbe posto in cassa integrazione, ma addirittura senza nemmeno produrre ed esibire in giudizio copia degli atti di collocamento in cassa integrazione, nonché le relative comunicazioni che assumeva essergli state inviate dal datore di lavoro circa il collocamento in CIG. CP_ Precisava, comunque, che tutta la contribuzione, anche figurativa, trasmessa all' dal datore di lavoro risultava registrata. I documenti prodotti in giudizio non erano idonei a fornire prova adeguata del rapporto di lavoro e soprattutto non erano idonei a fornire prova del collocamento in CIG del lavoratore per tutto il periodo temporale di cui era chiesto l'accredito. Ciò anche in considerazione del fatto che il datore di lavoro doveva comunicare CP_ all' il collocamento in CIG del lavoratore e doveva procedere all'invio delle obbligatorie comunicazioni all' attestanti i dati retributivi che consentissero l'accredito della CP_1 contribuzione. Era evidente che, in assenza di prova delle dette comunicazioni, non era possibile procedere all'accredito della contribuzione figurativa, con conseguente necessario rigetto delle avversarie domande in quanto non provate nei presupposti di fatto e di diritto. Peraltro, la domanda proposta ex adverso era comunque inammissibile, non essendo contemplata nel vigente ordinamento la configurabilità giuridica della condanna della pubblica amministrazione ad un facere specifico. Chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile o comunque infondato in fatto e diritto. Spese come per legge.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 19.10.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Richiamava che i contributi figurativi venivano riconosciuti ai lavoratori durante determinati periodi nei quali non avevano potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di tutela sociale. In particolare, erano accreditati figurativamente i contributi per tutti i periodi di sospensione e/o di riduzione dell'orario del lavoro con ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni. In tal caso l'accredito avveniva d'ufficio e senza limiti di durata. CP_ Tutta la contribuzione, anche figurativa, trasmessa all' dal datore di lavoro risultava registrata, del ché l avrebbe dovuto risultare informato della sussistenza delle CP_2 domande di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, anche in considerazione dell'ampio periodo di ricostruzione della contribuzione a base dell'odierno ricorso. Di fatto il ricorrente aveva chiesto l'accredito della contribuzione figurativa, non solo senza coinvolgere il datore di lavoro, che a suo dire lo aveva posto in cassa integrazione, ma anche senza produrre ed esibire in giudizio copia degli atti di collocamento in cassa integrazione, nonché le relative comunicazioni a lui inviate dal datore di lavoro circa il collocamento in CIG. CP_ Ciò anche in considerazione del fatto che il datore di lavoro doveva comunicare all' il collocamento in CIG del lavoratore e doveva procedere all'invio delle obbligatorie comunicazioni all'Istituto, attestanti i dati retributivi che consentissero l'accredito della contribuzione. Rilevato che il ricorrente non aveva fornito sufficiente prova volta a dimostrare quanto rivendicato al fine di vedersi accreditare la relativa contribuzione figurativa, ne conseguiva il rigetto del ricorso. 4
Anche alla luce della materia trattata, le spese e competenze di lite venivano compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne chiedeva la riforma. Pt_1 Il legislatore, al fine di tutelare, appunto, la posizione del lavoratore posto in Cassa Integrazione, aveva previsto che l accreditasse allo stesso lavoratore, e per tutto il CP_2 periodo della Cassa Integrazione, i contributi figurativi. Tali contributi dovevano essere accreditati dall'Istituto previdenziale e non dal datore di lavoro, il quale, nel momento in cui veniva disposta la Cassa Integrazione, veniva esonerato dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi dei quali, si doveva far carico l' CP_2 Il Tribunale aveva rigettato la domanda poiché non era stato “coinvolto” in giudizio il datore di lavoro e non si sarebbe data prova del fatto che il ricorrente fosse stato messo in CIG. L'errata valutazione, in tal caso, era dovuta al fatto che il Giudicante aveva accostato i contributi legati al rapporto di lavoro ai contributi figurativi. Mentre per i primi bisognava evocare in giudizio il datore di lavoro per i secondi il datore di lavoro non doveva essere parte del procedimento poiché l'accredito dei contributi figurativi spettava all' per il CP_2 solo fatto che il lavoratore era stato posto in Cassa Integrazione. Circa la asserita mancata prova rappresentava che dalla documentazione allegata si rilevava come l'odierno resistente fosse stato messo in cassa integrazione nel periodo indicato in ricorso, per come risultava dalle buste paga ivi allegate (atti provenienti da un Ente Pubblico, A.Fo.R. prima ed Azienda Calabria Verde dopo); risultava, inoltre, dall'estratto contributivo, anch'esso versato in atti, che i contributi risultanti erano solo quelli legati all'attività lavorativa svolta mancando il numero di contributi pari ai giorni di Cassa Integrazione. Le eccezioni proposte in primo grado dall' non coglievano nel segno. CP_2
Fuorviante era l'eccezione di improponibilità dell'azione per mancanza della domanda amministrativa, poiché l'accreditamento non richiedeva alcuna domanda amministrativa, essendo la legge a stabilire che l'accredito andava fatto in automatico da parte dell' CP_2 Infondata era l'eccezione relativa alla mancanza di interesse ad agire, posto che la Suprema Corte aveva affermato che l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implicava necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti. Infondate erano le eccezioni di decadenza e prescrizione, poiché le disposizioni legislative alle quali aveva fatto riferimento l'Ente erano riferite ad altre fattispecie. Per quel che riguarda la presunta insufficienza della documentazione prodotta a provare il rapporto di lavoro e la messa in CIG, osservava che le buste paga allegate, provenienti da un datore di lavoro che era Ente Pubblico, erano sufficienti a dare contezza sia della sussistenza del rapporto di lavoro sia del fatto che l'appellante fosse stato posto in CIG per i periodi indicati in ricorso e sia dai conteggi allegati. Peraltro, nessuna documentazione era in possesso del ricorrente poiché la comunicazione di messa in CIG veniva data ai lavoratori in modo verbale dal proprio Capo Operaio. Se poi, il datore di lavoro non aveva comunicato all' tale messa in Cassa CP_2 Integrazione, il lavoratore di certo non poteva saperlo e non poteva essere considerato responsabile. Circa l'ultima eccezione proposta dall' di inammissibilità del ricorso “non CP_2 essendo contemplata nel vigente ordinamento la configurabilità giuridica della condanna 5
della pubblica amministrazione ad un facere specifico” relativamente ai contributi figurativi il legislatore aveva previsto l'automaticità dell'accreditamento da parte dell' CP_2 Chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che spettava all'odierno appellante l'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, disponendo la condanna dell' alla regolarizzazione della CP_2 posizione contributiva dell'appellante mediante inserimento, nell'estratto contributivo dello stesso appellante, dei contributi figurativi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai procuratori costituiti, ex art. 93 c.p.c.. L' resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_2 Affermava che il lavoratore non aveva alcuna azione nei confronti dell'
[...]
, poiché in tema di omissione contributiva del datore di lavoro, ove il lavoratore CP_3 abbia dato comunicazione dell'omissione all'ente previdenziale prima della decorrenza del termine di prescrizione e quest'ultimo non si sia attivato per ottenere l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato, non è prevista, dalle disposizioni normative in materia, la regolarizzazione della posizione assicurativa, restando affidata la tutela del lavoratore alla procedura di costituzione della rendita vitalizia, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti. (Cass. 18 marzo 2018, n. 6569; conformemente Cass. 14 febbraio 2014, n. 3491). Il diritto del lavoratore all'integrità contributiva comportava il riconoscimento di un'azione di condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione, previo accertamento giudiziale del presupposto dell'obbligazione contributiva. Quanto sopra non veniva meno nel caso di contribuzione figurativa, non solo perché in caso di cassa integrazione il datore di lavoro era tenuto al versamento della cd. contribuzione addizionale (e nel caso di specie non era stata minimamente offerta la prova del pagamento) ma anche perché l'appellante pretendeva l'accredito della contribuzione, non solo senza coinvolgere il datore di lavoro, ma senza nemmeno produrre ed esibire in giudizio copia degli atti di collocamento in cassa integrazione, nonché le relative comunicazioni. Il principio di automaticità delle prestazioni esplicava i suoi effetti solo laddove il rapporto di lavoro sottostante fosse stato provato nella sua interezza, ivi compresi gli elementi concreti dello stesso nei quali si è concretamente sviluppato il rapporto medesimo. Argomentare diversamente, ossia sostenere la possibilità di costituzione della posizione assicurativa ipso facto, avrebbe portato ad una distorta lettura dell'art. 2116 c.c. e della tutela da essa apprestata. Quanto sopra aveva rilievo anche con riferimento all'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni, il quale non poteva essere applicato tout court in assenza di adeguate prove circa la sussistenza del rapporto. Diversamente da quanto sostenuto da controparte i documenti prodotti in giudizio non erano idonei a fornire prova adeguata del rapporto di lavoro in tutte le sue necessarie componenti e soprattutto non erano idonei a fornire prova del collocamento in CIG del lavoratore per tutto il periodo temporale per il quale si chiedeva l'accredito. Ciò anche in considerazione del fatto che il collocamento in CIG del CP_ lavoratore deve essere comunicato dal datore di lavoro all' ed il datore di lavoro doveva procedere all'invio delle obbligatorie comunicazioni all' attestanti i dati retributivi che CP_1 consentissero l'accredito della contribuzione. Ad ogni buon conto la domanda era improponibile per omessa presentazione della domanda amministrativa nei confronti dell' . CP_2 Ribadiva la carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente e l'intervenuta decadenza sostanziale ai sensi della legge n 438 del 1992, nonché la prescrizione del diritto, rilevando a tale proposito che, se il preteso diritto fosse nato, sarebbe comunque prescritto, essendo ormai decorso il periodo previsto dalla legge.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In quanto costituente questione preliminare, si impone la prioritaria verifica dell'interesse ad agire del ricorrente/appellante la cui carenza è stata eccepita dall' , sin CP_2 dal giudizio di primo grado, questione non attenzionati dal Tribunale e riproposta in questo grado di giudizio. Orbene, dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risulta che il ricorrente abbia agito giudizialmente a seguito di mera consultazione della visura relativa alla propria posizione contributiva, in esito alla quale aveva constatato che le uniche giornate riconosciute, ed accreditate, ai fini pensionistici, riguardavano le giornate contributive evidenziate nella busta paga con la sigla ossia le sole giornate Pt_2 di lavoro effettuate, ma non quelle per le quali era stato messo in Cassa Integrazione Guadagni. La domanda giudiziale - il cui petitum immediato è il seguente: “ Dichiarare l CP_2 tenuto a dar conto nei documenti comprovanti la posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione” - è stata immediatamente successiva alla detta consultazione, senza esser preceduta da alcuna ulteriore richiesta e interlocuzione con l'Ente, il quale ha dedotto la carenza di richiesta in via amministrativa, affermazione resistita dall'appellante, il quale ha dedotto che, avendo richiesto una prestazione che l CP_2 era tenuto ad eseguire d'ufficio, non era necessaria alcuna domanda. Sotto il profillo dell'interesse ad agire non può che essere richiamato e confermato quanto già da questa Corte affermato nelle sentenze che hanno definito analoghe controversie (n. 94/2022 R.G.L., n. 518/2022 R.G.L), in cui quei ricorrenti, (anch'essi come l'odierno ricorrente) erano dipendenti dell'AFOR prima e dell' Parte_3 con contratto a tempo indeterminato e che, a seguito di consultazione dell'estratto conto, avevano constatato la mancata indicazione dei periodi in cui erano stati sospesi dal lavoro per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Avevano, quindi, agito in giudizio, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell' a disporre l'aggiornamento dell'estratto contributivo. CP_2 Questa Corte ha ritenuto e dichiarato l'insussistenza dell'interesse ad agire, in violazione dell'art. 100 c.p.c., in quanto l'azione intrapresa era stata promossa in assenza di un effettivo diniego da parte dell' . Controparte_4
Invero, pur ritenendo sussistente un interesse all'accertamento della posizione contributiva, la necessità di siffatto accertamento giudiziale presuppone una seria e reale contestazione che nel caso non è mai insorta, posto che il lavoratore ha proposto il ricorso innanzi al giudice del lavoro senza aver previamente interpellato l , neanche al fine di CP_2 chiedere un qualche chiarimento rispetto all'estratto consultato. Dall'esame dell'estratto contributivo allegato dal ricorrente/appellante, risulta, in esordio, riportata la seguente avvertenza: “Il presente estratto conto ha carattere provvisorio e informativo ed elenca i contributi attualmente registrati negli archivi dell' . Non ha CP_2 valore certificativo. …”. Ed allora, se l'estratto posto a base della domanda non ha valore certificativo, sarebbe stato onere del ricorrente richiedere il rilascio di apposita certificazione, al fine di conseguire un risultato che avesse valenza certificata, in esito al quale operare le necessarie valutazioni ed eventuali contestazioni. Soccorre a tale scopo l'art. 54 L. 88/1989 rubricato: “Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici”, che così dispone: È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore 7
certificativo della situazione in essa descritta”. L'obbligo dell'ente previdenziale di comunicare i dati con valenza certificata sorge e si attualizza solo in presenza della richiesta dell'interessato, in difetto della quale tale obbligo non sussiste. Nel caso in esame, dunque, il dovere dell'Istituto non si era attualizzato prima dell'instaurazione del giudizio, considerato che il ricorrente/appellante ha depositato il ricorso senza richiedere, prima della proposizione della domanda giudiziale, il rilascio della certificazione, mentre “l'art. 54, l. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale …” (Cassazione civile sez. lav., 09/01/2024, n. 701). Se si considera che “la responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee od omesse informazioni da fornire all'assicurato può configurarsi solo ove queste siano rese od omesse su specifica domanda dell'interessato e si riferiscano a dati di fatto concernenti la sua posizione assicurativa, che sono gli unici che l'ente è tenuto a comunicare L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (così Cass. 01/02/2018, n. 2498; Cass. 03.02.2012 n. 1660), deve addivenirsi alla conclusione che l'eventuale sussistenza di materia controversa sui dati relativi alla propria situazione previdenziale da devolvere alla cognizione dell'A.G. doveva risultare dall'apposita comunicazione dell'Ente, avente valore certificativo della situazione in essa descritta, e rilasciata a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne fosse stato da questi legalmente delegato o ne avesse diritto ai sensi di legge. Nella fattispecie in esame, in difetto di una rappresentazione della situazione previdenziale assistita da valenza certificativa, avverso cui operare eventuali contestazioni, non può che rilevarsi che la domanda era ab origine non supportata da alcun concreto interesse ad agire, che, quale condizione dell'azione, deve sussistere al momento della proposizione della domanda, considerato, altresì, che “la carenza dell'interesse richiesto dall'art. 100 c.p.c., (nel caso di specie denunciata dalla ricorrente incidentale) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. 29/09/2016, n. 19268 e giurisprudenza ivi citata, in motivazione), e può quindi essere rilevato d'ufficio anche in Sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 19/05/1980, n. 3265), ciò che nel caso di specie non è avvenuto”. (Cass. civ. sez. trib., 26/04/2022, n.13078 in motivazione). In conseguenza della ragioni esposte, l'appello non può trovare accoglimento. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione, in favore dell' , delle spese di questo grado di giudizio – valore indeterminabile CP_2 complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità della questioni dedotte in lite, in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Locri in data 19.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. 8
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 23/2024 R.G.L., vertente TRA
nato il [...] a [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Paolo Romeo, CF pec C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Email_1 Giuseppe Murdaca, CF , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 del secondo sito in Ardore, via Vallone Salice snc, tel./fax 0964.629681, pec Email_2 appellante CONTRO
, C.F. - P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, elettivamente CP_ domiciliato in Reggio Calabria, Via Romeo 15, presso la sede , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Capurso, CF , C.F._4 t, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato Email_3 generale alle liti 21 gennaio 2023 a rogito del dott. notaio in Roma Persona_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 25.01.2022, Parte_1 esponeva di essere operaio idraulico-forestale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di prestare la propria attività presso il cantiere di residenza. Nel corso degli anni dal 2010 al 2020 aveva avuto comunicazione, da parte del datore di lavoro, A.Fo.R. prima ed Azienda Calabria Verde poi, di essere stato sospeso dal lavoro e messo in Cassa Integrazione Guadagni, per come risultava dalle buste paga allegate. Da una visura relativa alla propria posizione contributiva aveva avuto modo di constatare che quei periodi di sospensione erano privi di contribuzione e che le uniche giornate riconosciute ed accreditate, ai fini pensionistici, riguardavano le giornate contributive evidenziate nella busta paga con la sigla ossia le sole giornate di lavoro Pt_2 effettuate, comprensive del sabato, non lavorativo, ma considerato contributivo, ex art. 5 2
della L. 37/1977, poiché l'orario di lavoro del ricorrente, pari a 39 ore settimanali, era svolto dal lunedì al venerdì. L'accredito dei contributi mancati, trattandosi di contributi figurativi per Cassa Integrazione Guadagni, doveva avvenire automaticamente da parte dell' e senza CP_2 necessità di domanda amministrativa specifica (come da linee guida pubblicate dall' CP_2 ed allegate). I contributi figurativi relativi ai periodi di integrazione salariale erano equiparati a tutti gli effetti ai contributi versati in costanza di rapporto di lavoro ed erano utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni, del conseguimento dei requisiti amministrativi per la prosecuzione volontaria e per la determinazione della classe di versamento, nonché per il diritto all'accreditamento e alla misura di qualsiasi altra contribuzione figurativa. L'art. 54 L. 88/1989 prevedeva uno strumento di prova privilegiata attraverso il rilascio dell'estratto contributivo con valore certificativo e l'estratto di cui trattasi era quello rilasciato agli sportelli dell' o messo a disposizione degli utenti, e liberamente scaricabile CP_2 attraverso la rete internet, previa rilascio di credenziali o previa delega ad un ente di patronato regolarmente accreditato. Per i periodi di cui trattasi aveva diritto al riconoscimento della contribuzione, sia che essa avesse natura figurativa e derivasse, come sembrava, dall'ammissione del datore di lavoro alla Cassa Integrazione, sia in qualunque altro ipotizzabile caso (non a conoscenza del ricorrente) posto che l era perfettamente al corrente della persistenza del CP_2 rapporto di lavoro. In sostanza se il datore di lavoro era stato ammesso alla Cassa Integrazione il ricorrente aveva diritto all'accredito della contribuzione figurativa;
viceversa, se non fosse stato ammesso lo stesso datore avrebbe dovuto versare i contributi ed essi sarebbero dovuti risultare sulla posizione contributiva del ricorrente. In caso contrario, se non fossero stati versati l aveva il dovere di perseguirne il pagamento ed i relativi periodi dovevano CP_2 essere considerati utili ad ogni fine ed accreditati dell'Ente Previdenziale;
L' aveva negato copertura contributiva per un periodo in relazione al quale CP_2
l'attuale ricorrente aveva diritto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in narrativa;
2) Dichiarare l tenuto a dar conto nei documenti comprovanti la posizione contributiva ed CP_2 assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione. 3) Condannare il resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e CP_2 competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”. Costituitosi, l , in via preliminare e assorbente, eccepiva l'improponibilità CP_2 dell'azione per omessa presentazione di domanda amministrativa nei confronti dell' , CP_2 posto che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale di cui all'art. 7 L. 533/1973 costituiva condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della domanda giudiziaria. Nel prosieguo, eccepiva la carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente, non avendo indicato e men che meno provato quale pregiudizio concreto e attuale derivasse dal mancato accredito della contribuzione figurativa, non avendo in corso alcuna domanda di pensione. Eccepiva l'intervenuta decadenza sostanziale ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438, nonché la prescrizione del diritto. Eccepiva in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione omessa, con la conseguente 3
impossibilità di far valere il principio di cd. automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c. Quanto sopra non veniva meno nel caso di contribuzione figurativa, soprattutto tenuto conto che il ricorrente pretendeva l'accredito della contribuzione, non solo senza coinvolgere il datore di lavoro che lo avrebbe posto in cassa integrazione, ma addirittura senza nemmeno produrre ed esibire in giudizio copia degli atti di collocamento in cassa integrazione, nonché le relative comunicazioni che assumeva essergli state inviate dal datore di lavoro circa il collocamento in CIG. CP_ Precisava, comunque, che tutta la contribuzione, anche figurativa, trasmessa all' dal datore di lavoro risultava registrata. I documenti prodotti in giudizio non erano idonei a fornire prova adeguata del rapporto di lavoro e soprattutto non erano idonei a fornire prova del collocamento in CIG del lavoratore per tutto il periodo temporale di cui era chiesto l'accredito. Ciò anche in considerazione del fatto che il datore di lavoro doveva comunicare CP_ all' il collocamento in CIG del lavoratore e doveva procedere all'invio delle obbligatorie comunicazioni all' attestanti i dati retributivi che consentissero l'accredito della CP_1 contribuzione. Era evidente che, in assenza di prova delle dette comunicazioni, non era possibile procedere all'accredito della contribuzione figurativa, con conseguente necessario rigetto delle avversarie domande in quanto non provate nei presupposti di fatto e di diritto. Peraltro, la domanda proposta ex adverso era comunque inammissibile, non essendo contemplata nel vigente ordinamento la configurabilità giuridica della condanna della pubblica amministrazione ad un facere specifico. Chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile o comunque infondato in fatto e diritto. Spese come per legge.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 19.10.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Richiamava che i contributi figurativi venivano riconosciuti ai lavoratori durante determinati periodi nei quali non avevano potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di tutela sociale. In particolare, erano accreditati figurativamente i contributi per tutti i periodi di sospensione e/o di riduzione dell'orario del lavoro con ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni. In tal caso l'accredito avveniva d'ufficio e senza limiti di durata. CP_ Tutta la contribuzione, anche figurativa, trasmessa all' dal datore di lavoro risultava registrata, del ché l avrebbe dovuto risultare informato della sussistenza delle CP_2 domande di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, anche in considerazione dell'ampio periodo di ricostruzione della contribuzione a base dell'odierno ricorso. Di fatto il ricorrente aveva chiesto l'accredito della contribuzione figurativa, non solo senza coinvolgere il datore di lavoro, che a suo dire lo aveva posto in cassa integrazione, ma anche senza produrre ed esibire in giudizio copia degli atti di collocamento in cassa integrazione, nonché le relative comunicazioni a lui inviate dal datore di lavoro circa il collocamento in CIG. CP_ Ciò anche in considerazione del fatto che il datore di lavoro doveva comunicare all' il collocamento in CIG del lavoratore e doveva procedere all'invio delle obbligatorie comunicazioni all'Istituto, attestanti i dati retributivi che consentissero l'accredito della contribuzione. Rilevato che il ricorrente non aveva fornito sufficiente prova volta a dimostrare quanto rivendicato al fine di vedersi accreditare la relativa contribuzione figurativa, ne conseguiva il rigetto del ricorso. 4
Anche alla luce della materia trattata, le spese e competenze di lite venivano compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne chiedeva la riforma. Pt_1 Il legislatore, al fine di tutelare, appunto, la posizione del lavoratore posto in Cassa Integrazione, aveva previsto che l accreditasse allo stesso lavoratore, e per tutto il CP_2 periodo della Cassa Integrazione, i contributi figurativi. Tali contributi dovevano essere accreditati dall'Istituto previdenziale e non dal datore di lavoro, il quale, nel momento in cui veniva disposta la Cassa Integrazione, veniva esonerato dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi dei quali, si doveva far carico l' CP_2 Il Tribunale aveva rigettato la domanda poiché non era stato “coinvolto” in giudizio il datore di lavoro e non si sarebbe data prova del fatto che il ricorrente fosse stato messo in CIG. L'errata valutazione, in tal caso, era dovuta al fatto che il Giudicante aveva accostato i contributi legati al rapporto di lavoro ai contributi figurativi. Mentre per i primi bisognava evocare in giudizio il datore di lavoro per i secondi il datore di lavoro non doveva essere parte del procedimento poiché l'accredito dei contributi figurativi spettava all' per il CP_2 solo fatto che il lavoratore era stato posto in Cassa Integrazione. Circa la asserita mancata prova rappresentava che dalla documentazione allegata si rilevava come l'odierno resistente fosse stato messo in cassa integrazione nel periodo indicato in ricorso, per come risultava dalle buste paga ivi allegate (atti provenienti da un Ente Pubblico, A.Fo.R. prima ed Azienda Calabria Verde dopo); risultava, inoltre, dall'estratto contributivo, anch'esso versato in atti, che i contributi risultanti erano solo quelli legati all'attività lavorativa svolta mancando il numero di contributi pari ai giorni di Cassa Integrazione. Le eccezioni proposte in primo grado dall' non coglievano nel segno. CP_2
Fuorviante era l'eccezione di improponibilità dell'azione per mancanza della domanda amministrativa, poiché l'accreditamento non richiedeva alcuna domanda amministrativa, essendo la legge a stabilire che l'accredito andava fatto in automatico da parte dell' CP_2 Infondata era l'eccezione relativa alla mancanza di interesse ad agire, posto che la Suprema Corte aveva affermato che l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implicava necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti. Infondate erano le eccezioni di decadenza e prescrizione, poiché le disposizioni legislative alle quali aveva fatto riferimento l'Ente erano riferite ad altre fattispecie. Per quel che riguarda la presunta insufficienza della documentazione prodotta a provare il rapporto di lavoro e la messa in CIG, osservava che le buste paga allegate, provenienti da un datore di lavoro che era Ente Pubblico, erano sufficienti a dare contezza sia della sussistenza del rapporto di lavoro sia del fatto che l'appellante fosse stato posto in CIG per i periodi indicati in ricorso e sia dai conteggi allegati. Peraltro, nessuna documentazione era in possesso del ricorrente poiché la comunicazione di messa in CIG veniva data ai lavoratori in modo verbale dal proprio Capo Operaio. Se poi, il datore di lavoro non aveva comunicato all' tale messa in Cassa CP_2 Integrazione, il lavoratore di certo non poteva saperlo e non poteva essere considerato responsabile. Circa l'ultima eccezione proposta dall' di inammissibilità del ricorso “non CP_2 essendo contemplata nel vigente ordinamento la configurabilità giuridica della condanna 5
della pubblica amministrazione ad un facere specifico” relativamente ai contributi figurativi il legislatore aveva previsto l'automaticità dell'accreditamento da parte dell' CP_2 Chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che spettava all'odierno appellante l'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, disponendo la condanna dell' alla regolarizzazione della CP_2 posizione contributiva dell'appellante mediante inserimento, nell'estratto contributivo dello stesso appellante, dei contributi figurativi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai procuratori costituiti, ex art. 93 c.p.c.. L' resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_2 Affermava che il lavoratore non aveva alcuna azione nei confronti dell'
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, poiché in tema di omissione contributiva del datore di lavoro, ove il lavoratore CP_3 abbia dato comunicazione dell'omissione all'ente previdenziale prima della decorrenza del termine di prescrizione e quest'ultimo non si sia attivato per ottenere l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato, non è prevista, dalle disposizioni normative in materia, la regolarizzazione della posizione assicurativa, restando affidata la tutela del lavoratore alla procedura di costituzione della rendita vitalizia, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti. (Cass. 18 marzo 2018, n. 6569; conformemente Cass. 14 febbraio 2014, n. 3491). Il diritto del lavoratore all'integrità contributiva comportava il riconoscimento di un'azione di condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione, previo accertamento giudiziale del presupposto dell'obbligazione contributiva. Quanto sopra non veniva meno nel caso di contribuzione figurativa, non solo perché in caso di cassa integrazione il datore di lavoro era tenuto al versamento della cd. contribuzione addizionale (e nel caso di specie non era stata minimamente offerta la prova del pagamento) ma anche perché l'appellante pretendeva l'accredito della contribuzione, non solo senza coinvolgere il datore di lavoro, ma senza nemmeno produrre ed esibire in giudizio copia degli atti di collocamento in cassa integrazione, nonché le relative comunicazioni. Il principio di automaticità delle prestazioni esplicava i suoi effetti solo laddove il rapporto di lavoro sottostante fosse stato provato nella sua interezza, ivi compresi gli elementi concreti dello stesso nei quali si è concretamente sviluppato il rapporto medesimo. Argomentare diversamente, ossia sostenere la possibilità di costituzione della posizione assicurativa ipso facto, avrebbe portato ad una distorta lettura dell'art. 2116 c.c. e della tutela da essa apprestata. Quanto sopra aveva rilievo anche con riferimento all'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni, il quale non poteva essere applicato tout court in assenza di adeguate prove circa la sussistenza del rapporto. Diversamente da quanto sostenuto da controparte i documenti prodotti in giudizio non erano idonei a fornire prova adeguata del rapporto di lavoro in tutte le sue necessarie componenti e soprattutto non erano idonei a fornire prova del collocamento in CIG del lavoratore per tutto il periodo temporale per il quale si chiedeva l'accredito. Ciò anche in considerazione del fatto che il collocamento in CIG del CP_ lavoratore deve essere comunicato dal datore di lavoro all' ed il datore di lavoro doveva procedere all'invio delle obbligatorie comunicazioni all' attestanti i dati retributivi che CP_1 consentissero l'accredito della contribuzione. Ad ogni buon conto la domanda era improponibile per omessa presentazione della domanda amministrativa nei confronti dell' . CP_2 Ribadiva la carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente e l'intervenuta decadenza sostanziale ai sensi della legge n 438 del 1992, nonché la prescrizione del diritto, rilevando a tale proposito che, se il preteso diritto fosse nato, sarebbe comunque prescritto, essendo ormai decorso il periodo previsto dalla legge.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In quanto costituente questione preliminare, si impone la prioritaria verifica dell'interesse ad agire del ricorrente/appellante la cui carenza è stata eccepita dall' , sin CP_2 dal giudizio di primo grado, questione non attenzionati dal Tribunale e riproposta in questo grado di giudizio. Orbene, dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risulta che il ricorrente abbia agito giudizialmente a seguito di mera consultazione della visura relativa alla propria posizione contributiva, in esito alla quale aveva constatato che le uniche giornate riconosciute, ed accreditate, ai fini pensionistici, riguardavano le giornate contributive evidenziate nella busta paga con la sigla ossia le sole giornate Pt_2 di lavoro effettuate, ma non quelle per le quali era stato messo in Cassa Integrazione Guadagni. La domanda giudiziale - il cui petitum immediato è il seguente: “ Dichiarare l CP_2 tenuto a dar conto nei documenti comprovanti la posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione” - è stata immediatamente successiva alla detta consultazione, senza esser preceduta da alcuna ulteriore richiesta e interlocuzione con l'Ente, il quale ha dedotto la carenza di richiesta in via amministrativa, affermazione resistita dall'appellante, il quale ha dedotto che, avendo richiesto una prestazione che l CP_2 era tenuto ad eseguire d'ufficio, non era necessaria alcuna domanda. Sotto il profillo dell'interesse ad agire non può che essere richiamato e confermato quanto già da questa Corte affermato nelle sentenze che hanno definito analoghe controversie (n. 94/2022 R.G.L., n. 518/2022 R.G.L), in cui quei ricorrenti, (anch'essi come l'odierno ricorrente) erano dipendenti dell'AFOR prima e dell' Parte_3 con contratto a tempo indeterminato e che, a seguito di consultazione dell'estratto conto, avevano constatato la mancata indicazione dei periodi in cui erano stati sospesi dal lavoro per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Avevano, quindi, agito in giudizio, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell' a disporre l'aggiornamento dell'estratto contributivo. CP_2 Questa Corte ha ritenuto e dichiarato l'insussistenza dell'interesse ad agire, in violazione dell'art. 100 c.p.c., in quanto l'azione intrapresa era stata promossa in assenza di un effettivo diniego da parte dell' . Controparte_4
Invero, pur ritenendo sussistente un interesse all'accertamento della posizione contributiva, la necessità di siffatto accertamento giudiziale presuppone una seria e reale contestazione che nel caso non è mai insorta, posto che il lavoratore ha proposto il ricorso innanzi al giudice del lavoro senza aver previamente interpellato l , neanche al fine di CP_2 chiedere un qualche chiarimento rispetto all'estratto consultato. Dall'esame dell'estratto contributivo allegato dal ricorrente/appellante, risulta, in esordio, riportata la seguente avvertenza: “Il presente estratto conto ha carattere provvisorio e informativo ed elenca i contributi attualmente registrati negli archivi dell' . Non ha CP_2 valore certificativo. …”. Ed allora, se l'estratto posto a base della domanda non ha valore certificativo, sarebbe stato onere del ricorrente richiedere il rilascio di apposita certificazione, al fine di conseguire un risultato che avesse valenza certificata, in esito al quale operare le necessarie valutazioni ed eventuali contestazioni. Soccorre a tale scopo l'art. 54 L. 88/1989 rubricato: “Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici”, che così dispone: È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore 7
certificativo della situazione in essa descritta”. L'obbligo dell'ente previdenziale di comunicare i dati con valenza certificata sorge e si attualizza solo in presenza della richiesta dell'interessato, in difetto della quale tale obbligo non sussiste. Nel caso in esame, dunque, il dovere dell'Istituto non si era attualizzato prima dell'instaurazione del giudizio, considerato che il ricorrente/appellante ha depositato il ricorso senza richiedere, prima della proposizione della domanda giudiziale, il rilascio della certificazione, mentre “l'art. 54, l. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale …” (Cassazione civile sez. lav., 09/01/2024, n. 701). Se si considera che “la responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee od omesse informazioni da fornire all'assicurato può configurarsi solo ove queste siano rese od omesse su specifica domanda dell'interessato e si riferiscano a dati di fatto concernenti la sua posizione assicurativa, che sono gli unici che l'ente è tenuto a comunicare L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (così Cass. 01/02/2018, n. 2498; Cass. 03.02.2012 n. 1660), deve addivenirsi alla conclusione che l'eventuale sussistenza di materia controversa sui dati relativi alla propria situazione previdenziale da devolvere alla cognizione dell'A.G. doveva risultare dall'apposita comunicazione dell'Ente, avente valore certificativo della situazione in essa descritta, e rilasciata a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne fosse stato da questi legalmente delegato o ne avesse diritto ai sensi di legge. Nella fattispecie in esame, in difetto di una rappresentazione della situazione previdenziale assistita da valenza certificativa, avverso cui operare eventuali contestazioni, non può che rilevarsi che la domanda era ab origine non supportata da alcun concreto interesse ad agire, che, quale condizione dell'azione, deve sussistere al momento della proposizione della domanda, considerato, altresì, che “la carenza dell'interesse richiesto dall'art. 100 c.p.c., (nel caso di specie denunciata dalla ricorrente incidentale) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. 29/09/2016, n. 19268 e giurisprudenza ivi citata, in motivazione), e può quindi essere rilevato d'ufficio anche in Sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 19/05/1980, n. 3265), ciò che nel caso di specie non è avvenuto”. (Cass. civ. sez. trib., 26/04/2022, n.13078 in motivazione). In conseguenza della ragioni esposte, l'appello non può trovare accoglimento. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione, in favore dell' , delle spese di questo grado di giudizio – valore indeterminabile CP_2 complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità della questioni dedotte in lite, in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Locri in data 19.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. 8
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti