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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1304/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO VA, EL
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1694/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1820/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 29/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004985916 VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 447/2024 depositato il
13/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
AGE conclusioni conformi ai motivi d'appello;
Resistente/Appellato: parte contribuente non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1820/2023 depositata il 29/09/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 2, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione n. 29620229004985916 e le tre cartelle di pagamento presupposte nell'intimazione cit., ritenendo maturati i termini di prescrizione, rispettivamente di durata decennale per i tributi erariali e di durata triennale per la tassa automobilistica.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'ADER ha proposto appello deducendo l'insussistenza della prescrizione per la regolare notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi e corrispondenti avvisi d'intimazione (la cartella di pagamento n. 29620110019490481000 per IRPEF ed IVA -ALIQUOTE 2007 notificata in data 20/06/2011 con consegna al portiere ed invio di Racc. R 61181003574-0, oltre l'avviso di intimazione n. 29620229004985916000 notificato in data 07/07/2022; la cartella di pagamento n.
29620170026664315000 IRPEF ed Iva 2011 notificata in data 20/11/17 con invio di Racc. 210018902334, oltre l'avviso di intimazione n. 29620229004985916000 notificato in data 07/07/2022; la cartella di pagamento n. 296201600032441672000 per BOLLO 2010 notificata il 10/10/16, oltre l'avviso di intimazione n
2962018900967905000 notificato in data 02/03/19 con Racc.614596846535, seguito dal provvedimento di sgravio in data 19/03/2024).
Nella costituzione in giudizio, l'AGE ha aderito ai motivi d'appello. La parte contribuente non è costituita in giudizio.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché l'ADER ha dimostrato per tabulas la regolarità e l'efficacia della notifica delle tre cartelle di pagamento (l'ultima oggetto di sgravio per il bollo auto), oltre che dei corrispondenti e consecutivi avvisi d'intimazione, in tempo anteriore alla maturazione della prescrizione tributaria.
Pertanto, l'appello è accolto. Le spese del giudizio d'impugnazione seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata nella misura di euro 600 (seicento), ripartiti in quote eguali per ciascuna delle parti appellanti (ADER e AGE) oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio d'appello che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento), divisi in parti uguali tra Agenzia delle Entrate DP PA e ADER PA, oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO VA, EL
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1694/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1820/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 29/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004985916 VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 447/2024 depositato il
13/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
AGE conclusioni conformi ai motivi d'appello;
Resistente/Appellato: parte contribuente non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1820/2023 depositata il 29/09/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 2, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione n. 29620229004985916 e le tre cartelle di pagamento presupposte nell'intimazione cit., ritenendo maturati i termini di prescrizione, rispettivamente di durata decennale per i tributi erariali e di durata triennale per la tassa automobilistica.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'ADER ha proposto appello deducendo l'insussistenza della prescrizione per la regolare notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi e corrispondenti avvisi d'intimazione (la cartella di pagamento n. 29620110019490481000 per IRPEF ed IVA -ALIQUOTE 2007 notificata in data 20/06/2011 con consegna al portiere ed invio di Racc. R 61181003574-0, oltre l'avviso di intimazione n. 29620229004985916000 notificato in data 07/07/2022; la cartella di pagamento n.
29620170026664315000 IRPEF ed Iva 2011 notificata in data 20/11/17 con invio di Racc. 210018902334, oltre l'avviso di intimazione n. 29620229004985916000 notificato in data 07/07/2022; la cartella di pagamento n. 296201600032441672000 per BOLLO 2010 notificata il 10/10/16, oltre l'avviso di intimazione n
2962018900967905000 notificato in data 02/03/19 con Racc.614596846535, seguito dal provvedimento di sgravio in data 19/03/2024).
Nella costituzione in giudizio, l'AGE ha aderito ai motivi d'appello. La parte contribuente non è costituita in giudizio.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché l'ADER ha dimostrato per tabulas la regolarità e l'efficacia della notifica delle tre cartelle di pagamento (l'ultima oggetto di sgravio per il bollo auto), oltre che dei corrispondenti e consecutivi avvisi d'intimazione, in tempo anteriore alla maturazione della prescrizione tributaria.
Pertanto, l'appello è accolto. Le spese del giudizio d'impugnazione seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata nella misura di euro 600 (seicento), ripartiti in quote eguali per ciascuna delle parti appellanti (ADER e AGE) oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio d'appello che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento), divisi in parti uguali tra Agenzia delle Entrate DP PA e ADER PA, oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente