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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°385 R.G.A. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Torquato Parte_1
Tasso n.14 presso lo studio dell'Avv. Vincenza Palazzolo che lo rappresenta e difende
Appellante
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo nella cui sede in via Valerio Villareale n. 6 è ex lege domiciliato.
Appellato
All'udienza del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale G.L. di Marsala, depositato il 3 febbraio 2023,
, premettendo di aver partecipato, per il Distretto di Corte di Appello Parte_1 di Palermo, al concorso “su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo” e di essersi collocato in graduatoria nella 396° posizione, ha rappresentato di essere stato assegnato presso il Tribunale di Marsala, nonostante avesse manifestato la volontà di prestare attività lavorativa presso un qualsiasi ufficio giudiziario sito in Palermo;
ha, inoltre, lamentato di non essere stato interpellato in occasione dello scorrimento della graduatoria, disposta con provvedimento del
5.12.2022 e ha rappresentato che tale circostanza ha comportato l'assegnazione delle
1 sedi site in territorio palermitano a colleghi aventi una posizione inferiore in graduatoria, in violazione del criterio meritocratico della posizione in graduatoria all'atto dello scorrimento della stessa avvenuta nel mese di dicembre 2022. Ha chiesto, quindi, “di ritenere e dichiarare il (suo) diritto alla scelta della sede con precedenza e preferenza rispetto agli idonei assunti con provvedimento prot. Prot.n. m_dg.DOG.16/01/2023. 0000851.ID del 16.1.2023 ed assegnati alla sede di Palermo (Corte di appello e Tribunale) e ordinare al , Controparte_3 in persona del Ministro pro tempore, la assegnazione ..alla Corte di appello di
Palermo o al Tribunale di Palermo. Con riserva di ogni diritto, ragione ed azione, anche per il risarcimento dei danni, subiti e subendi”. Si era costituito il , con memoria depositata il Controparte_1
3.04.2023, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere il ricorrente contestato la legittimità di atti di macro-organizzazione; nel merito, ha, comunque, contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata di eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151
c.p.c. , con sentenza n. 735/2023 del 18 ottobre 2023 il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo, compensando le spese di lite.
Ha premesso:
-che nell'ambito del pubblico impiego spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, D.Lgs. n. 165 del 2001); b) gli atti di “macro-organizzazione”, ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, D.lgs. n. 165 del 2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi e, invece, al giudice ordinario le controversie riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro;
- che l'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che il giudice del lavoro è competente a conoscere di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,” del D.lgs. n. 165/2001 “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte”, attribuendo così, al G.O. il potere di conoscere tutte le cause concernenti il rapporto di lavoro “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, i quali, se rilevanti e illegittimi, possono essere dallo stesso disapplicati;
2 - che nel riparto della giurisdizione tra G.O. e G.A. rileva poi il cosiddetto “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 luglio 2009, n. 15469).
Ha, quindi, valutato che il ricorrente non avesse azionato un diritto soggettivo all'assunzione - avendo già stipulato il contratto di lavoro - bensì, seppur di fatto, censurato atti di organizzazione amministrativa con i quali l'amministrazione resistente ha proceduto ad un nuovo scorrimento distrettuale senza preventivo interpello c.d. di assestamento; ed ha ritenuto inconferente il rinvio alla motivazione della sentenza n. 4870/2022 effettuato dalla difesa attorea, non venendo in rilievo, come nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, il diritto perfetto - di colui che è mero idoneo non vincitore - all'assunzione previo scorrimento della graduatoria, in quanto il ricorrente, già assunto, ha inteso far valere un interesse legittimo contrapposto al potere amministrativo discrezionale di organizzazione degli uffici giudiziari cosicché la giurisdizione non può che spettare al Giudice amministrativo
(cfr. Tar Lazio, n. 843/2023, 10114/2023, 8569/2023, 3169/2023).
Dalle prospettazioni del ricorrente emergeva, infatti, che l'oggetto del giudizio attenesse alla legittimità dei provvedimenti con il quale il Direttore Generale del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione
Generale del Personale e della Formazione aveva disposto lo scorrimento della graduatoria al fine di assumere gli idonei non vincitori, individuando quali sedi disponibili anche quelle site nel territorio palermitano. senza preventivamente interpellare chi risultava già in servizio.
Ha concluso il decidente che tali provvedimenti – in quanto volti ad individuare gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi – rientrassero nella categoria dei c.d. atti di “configurazione strutturale degli uffici” e, in quanto adottati nell'esercizio del potere discrezionale della P.A., non possono che ritenersi sottratti al sindacato del giudice adito in quanto devoluti ex lege alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Per la riforma della decisione ha proposto appello il , con Parte_1 ricorso depositato l'11 aprile 2024, dolendosi della violazione dei criteri di riparto della giurisdizione in materia di procedure concorsuali a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva.
Deduce che la domanda è diretta a rimuovere - per violazione del suo diritto alla preferenza della sede prescelta - un atto di gestione del rapporto di lavoro che il
G.O. può disapplicare ove ritenuto illegittimo, attenendo alle “modalità di attuazione dello scorrimento”, che ha posto gli idonei assunti per scorrimento, occupanti una
3 posizione deteriore rispetto alla propria, nelle condizioni di formulare una scelta per la stessa sede da lui ambita.
Censura di illegittimità la decisione per avere il Tribunale adottato una nozione di atto organizzativo difforme da quanto previsto dall'art.2 del D.lgs n.165/2001, e rispetto ai quali la posizione del privato assurge ad interesse legittimo, avendo, piuttosto, egli azionato il diritto alla preferenza nella scelta della sede di assegnazione, sulla base del criterio del punteggio.
Nel merito denuncia violazione dell'art.13 del bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I., apposita sezione, n. 62 del 06.08.2021, che al comma 3 espressamente prevede che
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno della durata di due anni e sette mesi, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito di cui all'art. 10 (doc. 1); nonché del I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”. Sottolinea, in proposito, che il criterio che - nella fase della assegnazione degli aventi diritto alle varie sedi disponibili - deve essere seguito, è semplicemente ed unicamente quello, di ispirazione meritocratica, della scelta compiuta dai legittimati
e valutata secondo le posizioni in graduatoria, per cui chi occupa la posizione migliore in graduatoria, ha la precedenza e la preferenza nella scelta della sede.
Tale criterio è l'unico, in quanto nessuna deroga è prevista nel bando, né - peraltro - avrebbe potuto essere legittimamente prevista una diversa disciplina
(Cons. Stato 5611/2011, su cui infra) per l'assunzione degli idonei a seguito di scorrimento.
Tale criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e non è derogabile per autonoma iniziativa dell'Amministrazione.
Il si è costituito in giudizio, con memoria depositata il Controparte_1
26 marzo 2025, con la quale ha chiesto il rigetto del gravame, e la conferma della statuizione impugnata, evidenziando come, in realtà, al di là di quanto profusamente argomentato da controparte, la pretesa fatta valere – ossia quella di esercitare un asserito diritto allo scorrimento della graduatoria e quindi al trasferimento di sede anche successivamente alla immissione in servizio, avvenuta nel caso di specie nel
4 febbraio 2022 presso la sede prescelta dal ricorrente e nel pieno rispetto dell'ordine della graduatoria medesima – cozzi con l'esercizio del potere organizzativo e allocativo delle risorse affidato in via esclusiva all'Amministrazione resistente nell'assegnazione delle sedi per le assunzioni successive a quella dei vincitori, potere che, come tale non può che esercitarsi attraverso atti c.d. di macro- organizzazione, rispetto ai quali sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A., in quanto espressione di una potestà pubblica al cui cospetto il privato può vantare esclusivamente un interesse legittimo.
Indi, all'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
********
Ritiene la Corte che sia preliminare ad ogni altra considerazione rispetto al merito della controversia la questione di giurisdizione già affrontata dal Tribunale.
A tal proposito le ragioni gravame sono infondate.
Il ricorrente, all'esito delle prove selettive di cui si discute e della valutazione dei titoli posseduti, si collocava al 396° posto della graduatoria finale, approvata il
14.1.2022, in tal modo risultando vincitore (v. doc.1, 2).
In merito all'assegnazione della sede di lavoro, l'art. 13 del bando di concorso espressamente prevedeva che i vincitori esprimessero ciascuno la propria scelta, indicando una o più sedi, con preferenza accordata secondo l'ordine della graduatoria di merito, in applicazione del criterio meritocratico, valevole per tutti i pubblici concorsi.
Il ricorrente – seguendo, nel periodo compreso tra il 20.1. ed il 26.1.2022, la procedura prevista sul portale Step One – ha indicato la sede di assegnazione, esprimendo la scelta per Palermo, sede della Corte di Appello e di Tribunale, quale prima opzione (v. docc. 3a e 3b) e veniva, quindi, assegnato al diverso ufficio del
Tribunale di Marsala, ove era assunto in data 21 febbraio 2022.
In seguito, l'Amministrazione, rilevata in quasi tutti i distretti (incluso quello di
Palermo) la vacanza di alcuni posti, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria al fine di assumere gli idonei non vincitori (v. Provvedimento Prot.n.
m_dg.DOG.16/01/2023. 0000851.ID, doc. 5a).
Tra i posti da assegnare all'interno del Distretto di Corte di appello di Palermo, ve ne erano venticinque relativi ai due uffici giudiziari del capoluogo (Corte e
Tribunale: doc. 5b).
Lamenta il che tali posti sono stati dapprima destinati ai soggetti idonei Pt_1 ricompresi in apposito elenco (doc. 5c), senza interpello in suo favore e poi, assegnati
5 agli idonei (v. nuovo elenco assegnazione sedi, doc. 6a e 6b, in cui, per comodità, i nominativi dei nuovi assunti sono esposti secondo l'ordine corrispondente alle posizioni conseguite nella graduatoria originaria approvata il 14.1.2022).
Rivendica il riconoscimento del suo diritto alla preferenza nella scelta della sede, rispetto agli idonei assunti con lo scorrimento e di essere, quindi, assegnato ad uno degli uffici di Palermo (Corte di appello o Tribunale).
Tuttavia, è ormai consolidata la giurisprudenza amministrativa a proposito della discrezionalità del potere di organizzazione e allocazione delle risorse affidato alla P.A. nell'assegnazione delle sedi per le assunzioni successive a quelle dei vincitori, in funzione dell'ottimale gestione degli uffici, che viene esercitato con atti di macro-organizzazione espressione della potestà pubblica.
In proposito il (decidendo in ordine agli atti organizzativi con i CP_1 quali l'Amministrazione della giustizia procedeva ad un nuovo scorrimento distrettuale senza prima interpellare chi risultava già in servizio circa la volontà di trasferimento presso la sede prescelta) ha richiamato la motivazione contenuta nella sentenza n. 2945/2023 (e n.3062/2023) con la quale il T.A.R. Lazio ha rigettato il ricorso presentato avverso il terzo scorrimento della graduatoria del concorso per
UPP di cui si discute, avverso proprio, tra gli altri, il provvedimento del D.G. del personale e della formazione del giustizia pubblicato sul relativo sito Controparte_1 il 05/12/2022, avente ad oggetto lo scorrimento graduatorie ancora capienti dei
Distretti ivi indicati, limitatamente ai Distretti di Palermo, Catania e Messina.
Il G.A., in merito alla riattivazione delle graduatorie distrettuali suddette – che hanno determinato l'assunzione di ulteriori idonei in ragione delle vacanze resesi medio tempore disponibili – ha osservato che “questo nuovo scorrimento interveniva senza previo interpello di coloro (come le odierne ricorrenti) che già avevano assunto servizio in diversi distretti (…). 7.5. Tuttavia, va rilevato come la decisione di non procedere ad un previo interpello del personale già in servizio appare logica
e coerente con la posizione messa a concorso. Difatti, l'urgenza di provvedere, la natura temporanea dell'impiego e la necessità di garantire una continuità nella Contr collaborazione presso l appaiono ragioni che giustificano la mancanza di trasferimenti. In particolare, nell'odierna vicenda appare evidente come il bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi differenti e quello pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia, determini la prevalenza di quest'ultimo soprattutto in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi concordati in sede europea con il Pnrr (v. art. 11 d.l. 80 cit.).
7.6. Inoltre, parimenti legittima appare la decisione di unificare le graduatorie capienti per procedere ad uno scorrimento nazionale: essa, come si è visto, è 6 perfettamente in linea con le sopravvenute disposizioni normative (v. art. 14, comma
11 d.l. 80 cit.), nonché con gli indicati interessi pubblici curati dall'amministrazione. Difatti, risulta di immediata evidenza come l'urgenza di coprire, nel piú breve tempo possibile, le vacanze negli uffici giudiziari giustifichi l'assegnazione degli idonei anche al di fuori dei distretti di candidatura: d'altro canto, risponde al precipuo interesse dell'amministrazione (che opera su tutto il territorio nazionale) garantire un'uniforme copertura di personale nei vari uffici”.
Si legge, altresì', al punto 5 di detta sentenza n.2945/2023:
5. Preliminarmente, quindi, va affrontata la questione della giurisdizione.
5.1. Orbene, il Collegio reputa appartenente alla propria giurisdizione la cognizione sull'odierna controversia.
5.2. Come è noto, la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento al contenzioso relativo al pubblico impiego c.d. privatizzato, è limitato agli atti c.d. di macro-organizzazione (v. Tar Lazio, sez. III-bis, 21 dicembre 2022, n. 17247) ed alle procedure concorsuali (v. art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165),in quanto espressione ambedue di una potestà pubblica rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo.
5.3. Quanto ai primi, va osservato che essi concernono l'organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210). In relazione alle procedure concorsuali, invece, va rammentato che essa terminano con
l'approvazione della graduatoria (v. Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2021, n. 908): gli atti successivi, infatti, concernono il diritto soggettivo all'assunzione e, pertanto, sono censurabili dinanzi al giudice ordinario.
5.4. Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente non aziona il proprio diritto soggettivo per far valere la pretesa all'assunzione (avendo già stipulato il contratto di lavoro), bensì censura gli atti di organizzazione amministrativa (nonché il bando di concorso ove interpretato in senso a sé sfavorevole): difatti, vengono impugnati una serie di provvedimenti con i quali si è prima «costituita» una graduatoria nazionale, superando il meccanismo distrettuale, così da assegnare gli idonei in distretti differenti da quelli presso i quali presentavano domanda;
successivamente,
l'amministrazione adottava altri atti organizzativi coi quali procedeva ad un nuovo scorrimento distrettuale senza prima interpellare chi risultava già in servizio circa la volontà di trasferimento. Appare chiaro, dunque, che si tratti di una domanda per far valere il proprio interesse legittimo contrapposto al potere amministrativo
7 (discrezionale) di organizzazione degli uffici giudiziari (in termini, Tar Lazio, sez.
IV, 17 gennaio 2023, n. 843).
Non residua, allora, alcun dubbio in ordine alla sussistenza della giurisdizione amministrativa nella vicenda in esame in cui il censura il provvedimento con il Pt_1 quale la P.A. ha adottato un atto organizzativo con cui ha effettuato un ulteriore scorrimento - in ambito distrettuale - della graduatoria degli idonei – rendendo disponibile, fra le altre, la sede ambita di Palermo nell'ottica della corretta allocazione delle risorse - senza interpellare chi già era in servizio, rispetto al quale egli vanta un interesse legittimo, essendosi già consumato il suo diritto all'assunzione, in quanto vincitore del concorso, già in servizio da 10 mesi e sino, secondo previsione del Bando, al settembre 2024.
La sentenza va, dunque, confermata.
La natura della pronuncia, meramente di rito, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 735/2023 emessa il 18 ottobre 2023 dal Tribunale GL di Marsala.
Compensa le spese di lite.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo, il 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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