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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/12/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 642/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con l'avv. Astori Anna
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Patriarca Lucetta
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: 1) Cessazione degli effetti civili di matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1 secondo il rito cattolico in data 27.08.2005 in Serravalle Sesia (VC), atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Serravalle Sesia in data 29/08/2005 al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2005.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
4) Disporre che, per il mantenimento della figlia maggiorenne, il sig. versi 150 € mensili CP_1 direttamente alla medesima, Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere per la figlia che saranno concordate e comunque documentate(con particolare riferimento alle spese di alloggio e di utenze nella città universitaria), secondo le necessità e ai sensi di quanto stabilito nel Protocollo del 21.12.18 in vigore presso il Tribunale di
Vercelli, qui integralmente richiamato e trascritto;
5) A definizione di ogni questione patrimoniale fra di loro intercorrente, quale condizione indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi familiare: il sig. si impegna a cedere alla figlia entro e non oltre il 30/1/2026 la piena CP_1 Per_1 proprietà della propria quota del 50% indivisa dell'immobile ex coniugale sito in Serravalle Sesia,
Corso Matteotti n.38 di cui al NCEU Fg. 17 part. 402 sub 2 cat. A3 e in Serravalle Sesia, viale
Sant'Euseo fg. 17 part. 194 sub 1 cat. C6 e la sig.ra si obbliga e si impegna a documentare Pt_1 in occasione dell'atto notarile che ha provveduto al pagamento delle intere rata di mutuo di novembre
e dicembre 2025 e a fornire idonea documentazione bancaria che attesti l'intervenuta liberazione del coniuge dalla obbligazione in solido di pagamento del residuo mutuo ipotecario N. 08-74474950
Intesa Sanpaolo, atto a rogito Notaio dr. del 29/4/20216 rep. n. 1899 racc. n. Persona_2
1415, registrato a Vercelli il 2/5/2016, dando prova, pertanto, che il signor non ha più CP_1 alcuna obbligazione di pagamento inerente a detto mutuo di cui unica debitrice per il predetto istituto
è la signora . Parte_1
6) In relazione ai mobili:
- il sig. preleverà dall'immobile ex coniugale, a propria cura e spese, la vetrinetta e CP_1
l'armadio a due ante;
- la sig.ra preleverà dall'immobile in località Selletta a San Gottardo di Rimella, a propria Pt_1 cura e spese, 1 armadio da camera da letto, 2 comodini, 1 tavolo e 1 panca, 2 sedie Ikea poang;
7) Spese di lite compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Serravalle Sesia (VC) Parte_1 Controparte_1 in data 27/08/2005, trascritto presso i Registri dello Stato Civile di detto Comune e all'atto n. 5, Parte
II – Serie A, anno 2005. Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente.
Con decreto di omologa del 03/07/2019 il Tribunale di Vercelli dichiarava la separazione personale tra i coniugi.
Con ricorso del 07/05/2025 la sig.ra domandava: la pronuncia di divorzio;
che la casa Pt_1
familiare, dove abita con la figlia, rimanesse a lei assegnata;
un contributo a carico del padre in favore della figlia di euro 280,00 mensili da versarsi alla madre e di euro 150,00 mensili da versarsi direttamente alla figlia;
spese extra al 50% ciascuno;
costi per il mutuo della casa familiare al 50%.
In data 25/07/2025 si costituiva in giudizio il sig. il quale aderiva alla domanda di divorzio CP_1
ma contestava in parte nel resto.
Alla prima udienza innanzi al Giudice relatore in data 24/09/2025 veniva disposto un rinvio in quanto erano pendenti trattative tra le parti;
in data 03/11/2025 infine veniva disposta la trattazione scritta della causa con termine per il deposito di note contenenti conclusioni conformi fissato al 10/12/2025; le parti hanno quindi depositato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata dal Tribunale di Vercelli in data
03/07/2019, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 07/05/2025.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il sig. versi direttamente alla figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente CP_1 Per_1
autosufficiente, euro 150,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT;
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere per la figlia che saranno concordate e comunque documentate (con particolare riferimento alle spese di alloggio e di utenze nella città universitaria), secondo le necessità e ai sensi di quanto stabilito nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli, qui integralmente richiamato e trascritto.
SULLE ALTRE QUESTIONI
Le ulteriori domande svolte dalle parti e avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale in essere, nella fattispecie concreta l'assegnazione delle autovetture di proprietà delle parti, sono in questa sede inammissibili. L'articolo 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione in particolare il comma III della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversie di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex articolo 33 cpc ai sensi dell'articolo 103 e 104
c.p.c. e soggette a riti diversi.
Il Tribunale in questa sede, attesa la rassegnazione di conclusioni congiunte, può limitarsi a dare atto del reciproco consenso manifestato dai coniugi circa la regolamentazione dei reciproci rapporti economici, come da accordo intercorso tra le parti.
Pertanto, si dà atto che a definizione di ogni questione patrimoniale fra di loro intercorrente, quale condizione indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi familiare, il sig. si CP_1
impegna a cedere alla figlia entro e non oltre il 30/01/2026 la piena proprietà della propria Per_1 quota del 50% indivisa dell'immobile ex coniugale sito in Serravalle Sesia, Corso Matteotti n.38 di cui al NCEU Fg. 17 part. 402 sub 2 cat. A3 e in Serravalle Sesia, viale Sant'Euseo fg. 17 part. 194 sub 1 cat. C6 e la sig.ra si obbliga e si impegna a documentare in occasione dell'atto notarile Pt_1
che ha provveduto al pagamento delle intere rate di mutuo di novembre e dicembre 2025 e a fornire idonea documentazione bancaria che attesti l'intervenuta liberazione del sig. dalla CP_1
obbligazione in solido di pagamento del residuo mutuo ipotecario N. 08-74474950 Intesa Sanpaolo, atto a rogito Notaio dr. del 29/4/20216 rep. n. 1899 racc. n. 1415, registrato a Persona_2
Vercelli il 02/05/2016, dando prova, pertanto, che il signor on ha più alcuna obbligazione CP_1
di pagamento inerente a detto mutuo di cui unica debitrice per il predetto istituto è la signora
[...]
. In relazione ai mobili, si dà atto che il sig. releverà dall'immobile ex coniugale, Pt_1 CP_1
a propria cura e spese, la vetrinetta e l'armadio a due ante, mentre la sig.ra preleverà Pt_1 dall'immobile in località Selletta a San Gottardo di Rimella, a propria cura e spese, 1 armadio da camera da letto, 2 comodini, 1 tavolo e 1 panca, 2 sedie Ikea poang.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 642/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Serravalle Sesia (VC) in data 27/08/2005, trascritto presso i Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato Civile di detto Comune e all'atto n. 5, Parte II – Serie A, anno 2005;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Serravalle Sesia (VC) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) PONE a carico del padre un assegno di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da versarsi direttamente alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
PONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere per la figlia che saranno concordate e comunque documentate (con particolare riferimento alle spese di alloggio e di utenze nella città universitaria), secondo le necessità e ai sensi di quanto stabilito nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli, qui integralmente richiamato e trascritto;
4) DÀ ATTO che le parti hanno regolato le restanti questioni economiche come da conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 15/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 642/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con l'avv. Astori Anna
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Patriarca Lucetta
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: 1) Cessazione degli effetti civili di matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1 secondo il rito cattolico in data 27.08.2005 in Serravalle Sesia (VC), atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Serravalle Sesia in data 29/08/2005 al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2005.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
4) Disporre che, per il mantenimento della figlia maggiorenne, il sig. versi 150 € mensili CP_1 direttamente alla medesima, Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere per la figlia che saranno concordate e comunque documentate(con particolare riferimento alle spese di alloggio e di utenze nella città universitaria), secondo le necessità e ai sensi di quanto stabilito nel Protocollo del 21.12.18 in vigore presso il Tribunale di
Vercelli, qui integralmente richiamato e trascritto;
5) A definizione di ogni questione patrimoniale fra di loro intercorrente, quale condizione indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi familiare: il sig. si impegna a cedere alla figlia entro e non oltre il 30/1/2026 la piena CP_1 Per_1 proprietà della propria quota del 50% indivisa dell'immobile ex coniugale sito in Serravalle Sesia,
Corso Matteotti n.38 di cui al NCEU Fg. 17 part. 402 sub 2 cat. A3 e in Serravalle Sesia, viale
Sant'Euseo fg. 17 part. 194 sub 1 cat. C6 e la sig.ra si obbliga e si impegna a documentare Pt_1 in occasione dell'atto notarile che ha provveduto al pagamento delle intere rata di mutuo di novembre
e dicembre 2025 e a fornire idonea documentazione bancaria che attesti l'intervenuta liberazione del coniuge dalla obbligazione in solido di pagamento del residuo mutuo ipotecario N. 08-74474950
Intesa Sanpaolo, atto a rogito Notaio dr. del 29/4/20216 rep. n. 1899 racc. n. Persona_2
1415, registrato a Vercelli il 2/5/2016, dando prova, pertanto, che il signor non ha più CP_1 alcuna obbligazione di pagamento inerente a detto mutuo di cui unica debitrice per il predetto istituto
è la signora . Parte_1
6) In relazione ai mobili:
- il sig. preleverà dall'immobile ex coniugale, a propria cura e spese, la vetrinetta e CP_1
l'armadio a due ante;
- la sig.ra preleverà dall'immobile in località Selletta a San Gottardo di Rimella, a propria Pt_1 cura e spese, 1 armadio da camera da letto, 2 comodini, 1 tavolo e 1 panca, 2 sedie Ikea poang;
7) Spese di lite compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Serravalle Sesia (VC) Parte_1 Controparte_1 in data 27/08/2005, trascritto presso i Registri dello Stato Civile di detto Comune e all'atto n. 5, Parte
II – Serie A, anno 2005. Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente.
Con decreto di omologa del 03/07/2019 il Tribunale di Vercelli dichiarava la separazione personale tra i coniugi.
Con ricorso del 07/05/2025 la sig.ra domandava: la pronuncia di divorzio;
che la casa Pt_1
familiare, dove abita con la figlia, rimanesse a lei assegnata;
un contributo a carico del padre in favore della figlia di euro 280,00 mensili da versarsi alla madre e di euro 150,00 mensili da versarsi direttamente alla figlia;
spese extra al 50% ciascuno;
costi per il mutuo della casa familiare al 50%.
In data 25/07/2025 si costituiva in giudizio il sig. il quale aderiva alla domanda di divorzio CP_1
ma contestava in parte nel resto.
Alla prima udienza innanzi al Giudice relatore in data 24/09/2025 veniva disposto un rinvio in quanto erano pendenti trattative tra le parti;
in data 03/11/2025 infine veniva disposta la trattazione scritta della causa con termine per il deposito di note contenenti conclusioni conformi fissato al 10/12/2025; le parti hanno quindi depositato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata dal Tribunale di Vercelli in data
03/07/2019, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 07/05/2025.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il sig. versi direttamente alla figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente CP_1 Per_1
autosufficiente, euro 150,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT;
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere per la figlia che saranno concordate e comunque documentate (con particolare riferimento alle spese di alloggio e di utenze nella città universitaria), secondo le necessità e ai sensi di quanto stabilito nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli, qui integralmente richiamato e trascritto.
SULLE ALTRE QUESTIONI
Le ulteriori domande svolte dalle parti e avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale in essere, nella fattispecie concreta l'assegnazione delle autovetture di proprietà delle parti, sono in questa sede inammissibili. L'articolo 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione in particolare il comma III della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversie di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex articolo 33 cpc ai sensi dell'articolo 103 e 104
c.p.c. e soggette a riti diversi.
Il Tribunale in questa sede, attesa la rassegnazione di conclusioni congiunte, può limitarsi a dare atto del reciproco consenso manifestato dai coniugi circa la regolamentazione dei reciproci rapporti economici, come da accordo intercorso tra le parti.
Pertanto, si dà atto che a definizione di ogni questione patrimoniale fra di loro intercorrente, quale condizione indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi familiare, il sig. si CP_1
impegna a cedere alla figlia entro e non oltre il 30/01/2026 la piena proprietà della propria Per_1 quota del 50% indivisa dell'immobile ex coniugale sito in Serravalle Sesia, Corso Matteotti n.38 di cui al NCEU Fg. 17 part. 402 sub 2 cat. A3 e in Serravalle Sesia, viale Sant'Euseo fg. 17 part. 194 sub 1 cat. C6 e la sig.ra si obbliga e si impegna a documentare in occasione dell'atto notarile Pt_1
che ha provveduto al pagamento delle intere rate di mutuo di novembre e dicembre 2025 e a fornire idonea documentazione bancaria che attesti l'intervenuta liberazione del sig. dalla CP_1
obbligazione in solido di pagamento del residuo mutuo ipotecario N. 08-74474950 Intesa Sanpaolo, atto a rogito Notaio dr. del 29/4/20216 rep. n. 1899 racc. n. 1415, registrato a Persona_2
Vercelli il 02/05/2016, dando prova, pertanto, che il signor on ha più alcuna obbligazione CP_1
di pagamento inerente a detto mutuo di cui unica debitrice per il predetto istituto è la signora
[...]
. In relazione ai mobili, si dà atto che il sig. releverà dall'immobile ex coniugale, Pt_1 CP_1
a propria cura e spese, la vetrinetta e l'armadio a due ante, mentre la sig.ra preleverà Pt_1 dall'immobile in località Selletta a San Gottardo di Rimella, a propria cura e spese, 1 armadio da camera da letto, 2 comodini, 1 tavolo e 1 panca, 2 sedie Ikea poang.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 642/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Serravalle Sesia (VC) in data 27/08/2005, trascritto presso i Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato Civile di detto Comune e all'atto n. 5, Parte II – Serie A, anno 2005;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Serravalle Sesia (VC) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) PONE a carico del padre un assegno di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da versarsi direttamente alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
PONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere per la figlia che saranno concordate e comunque documentate (con particolare riferimento alle spese di alloggio e di utenze nella città universitaria), secondo le necessità e ai sensi di quanto stabilito nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli, qui integralmente richiamato e trascritto;
4) DÀ ATTO che le parti hanno regolato le restanti questioni economiche come da conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 15/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.