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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1407/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1407/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bongo Controparte_1
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bongo CP_2
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/10/1975 in Verzuolo (CN), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con scambio note scritte in data 09/09/2024, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle condizioni indicate.
Con sentenza parziale n. 164/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti, con rimessione della causa dinanzi alla Presidente delegata per la pronuncia di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Orvieto (TR), in viale Primo Maggio n. 73 e dalla quale il marito si allontanerà tempestivamente, resta nella disponibilità della moglie.
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto la signora pur CP_2 essendo casalinga, continuerà a poter soddisfare le proprie necessità grazie ai risparmi derivanti dall'eredità paterna.
4) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5) Spese legali in ragione del 50% ciascuno.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/10/1975 tra
e , in Verzuolo (CN) alle condizioni indicate nel Controparte_1 CP_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
VERZUOLO (CN) (atto n. 28, parte II, Serie A, anno 1975); Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1407/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bongo Controparte_1
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bongo CP_2
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/10/1975 in Verzuolo (CN), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con scambio note scritte in data 09/09/2024, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle condizioni indicate.
Con sentenza parziale n. 164/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti, con rimessione della causa dinanzi alla Presidente delegata per la pronuncia di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Orvieto (TR), in viale Primo Maggio n. 73 e dalla quale il marito si allontanerà tempestivamente, resta nella disponibilità della moglie.
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto la signora pur CP_2 essendo casalinga, continuerà a poter soddisfare le proprie necessità grazie ai risparmi derivanti dall'eredità paterna.
4) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5) Spese legali in ragione del 50% ciascuno.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/10/1975 tra
e , in Verzuolo (CN) alle condizioni indicate nel Controparte_1 CP_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
VERZUOLO (CN) (atto n. 28, parte II, Serie A, anno 1975); Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti