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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3030/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3030/2024 promossa in grado d'appello
DA
in proprio e quale titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE Parte_1
ON (C.F. ), con sede in San Parte_1 C.F._1
Colombano al Lambro via Tobruk n.12, elettivamente domiciliata in Via Santa Maria Del Sole N. 41 26900 Lodi presso lo studio dell'avv. Bonifati Gianluigi che la rappresenta e difende come da delega in atti rilasciata in data 29.10.2024; reclamante nei confronti di
della impresa individuale , Controparte_1 Parte_1 come rappresentata dal curatore dott. Persona_1
CONVIVENZE Controparte_2
resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lodi, in data 17.9.2024, a seguito di ricorso avanzato titolare di credito per CP_2 forniture di merce portato da decreto ingiuntivo adottato in data 02/09/22, non opposto e munito di formula esecutiva in data 05/12/23, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
titolare dell'impresa individuale omonima. Parte_1
pagina 1 di 5 Non costituitasi la società debitrice, preso atto della regolarità della notifica, il tribunale ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, 121 CCDI essendovi debiti tributari scaduti per euro 320.000 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a sommarsi a quello vantato dal creditore istate per euro 9.357,70. Il tribunale ha inoltre dato atto del mancato assolvimento dell'onere gravante sul debitore di provare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura.
titolare dell'impresa individuale omonima ha presentato reclamo ex art 51 CCII Parte_1
Ha lamentato in primo luogo l'omessa regolare convocazione in quanto il tribunale avrebbe disposto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza per la discussione preconcorsuale a cura del creditore istante, e non a cura della cancelleria mediante pec certificata, con la conseguenza che la raccomandata inoltrata presso il domicilio di residenza del debitore non è stata ritirata, non abitandovi con continuità; il ricorrente ha dedotto che la pec della ditta individuale era attiva e funzionante e che le pec inviate in precedenza al Signor dalla erano state regolarmente ricevute. Pt_1 CP_3
Nel merito ha dedotto la mancanza di requisiti oggettivi per fare luogo alla liquidazione giudiziale. Al riguardo ha depositato una relazione di parte avente ad oggetto una ricostruzione contabile, richiamata in sede di reclamo, con cui è stato effettuato il consolidamento della posizione individuale di con i Pt_1 dati della società Barca srl, di cui è amministratore unico, in termini tali da rappresentare una Pt_1 consistenza di attivo, di ricavi e debiti per le annualità 2021-2023 utili a dare conto della sussistenza dei requisiti di cui all'art 2 lett.d) CCDI.
All'udienza del 9 gennaio 2025, presente il legale della società reclamante, non costituitosi la liquidazione giudiziale, tantomeno la società creditrice istante, è stata acquisita prova scritta della notifica effettuata dal reclamante alle parti resistenti e la Corte ha riservato la decisione.
****
Il reclamo deve essere respinto.
Il tribunale ha ritenuto il contraddittorio correttamente instaurato dopo l'esito infruttuoso della raccomandata inoltrata dal creditore presso la sede legale della ditta individuale, con successiva compiuta giacenza e deposito presso la casa comunale, procedura a cui è stato dato ingresso all'esito del tentativo di inoltro della notifica mediante pec a cura della cancelleria.
Risulta contraddetto in atti che il contraddittorio si è solo formalmente perfezionato ai sensi dell'art. 140 cpc. poiché il tribunale “invece di ordinare la notifica a mezzo PEC della convocazione in sede di discussione pre–concorsuale della istanza del creditore ha curiosamente gravato la società istante di una notifica a mezzo raccomandata a/r che non è stata ritirata e, restituita per compiuta giacenza”.
Il decreto di fissazione dell'udienza adottato in data 26.6.2024 ha disposto “che la cancelleria provveda, ex art. 40 comma 6, alla notificazione del ricorso e del presente decreto all'indirizzo del servizio di elettronico di recapito certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
per il caso che la notifica non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario, il ricorso ed il presente decreto saranno notificati, senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ex art. 359 CCDI (da quando sarà attivo, la notificazione si ha per
pagina 2 di 5 eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento);per il caso che la notificazione non sia possibile
o non abbia avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, dovrà essere eseguita esclusivamente di persona (dunque con esclusione della notificazione a mezzo posta) a norma dell'articolo 107, primo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza;
per il caso di impossibilità la notifica si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro imprese;
per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento ( all C reclamo).
Emerge pertanto che il decreto di fissazione ha correttamente richiamato il disposto dell'art. 40 co. 6,7, 8
CCDI e che tale modulo procedimentale ha avuto lineare applicazione. Dagli atti risulta infatti che la cancelleria ha provveduto ad inoltrare comunicazione mediante pec che non ha avuto esito positivo in quanto la ditta, nonostante ne fosse onerata, non si è dotata di pec, dato confermato dal mancato inserimento di qualsivoglia indirizzo pec presso il registro delle imprese.Il reclamante non ha peraltro allegato alcunché che consenta di appurare l'esistenza di una pec attiva della ditta né ha provato che il mancato esito positivo dell'inoltro da parte della cancelleria non sia a lui imputabile.
Solo a seguito dell'infruttuoso esperimento da parte della cancelleria dell'inoltro del ricorso e del decreto di fissazione mediante messaggio di posta certificata il creditore istante è stato invitato a procedere alla notifica presso la sede dell'impresa, come risultante dal registro delle imprese, nel caso di specie indicata in San Colombano al Lambro via Tobruk 12, corrispondente anche all'indirizzo di residenza anagrafica della persona fisica . Parte_1
Non è contestato che, attivato il modello procedimentale dipendente dal mancato inoltro della pec da parte della cancelleria per, la notifica da parte del creditore istante si sia perfezionata per compiuta giacenza il 1.7.2024.
In ordine al perfezionamento del contraddittorio in primo grado è quindi rimasto non contraddetto che la cancelleria abbia provveduto all'inoltro non riscontrando una pec ricevente, e che l'ufficiale giudiziario abbia fatto accesso presso il corretto indirizzo corrispondente alla sede legale della impresa, trovando la stessa chiusa e procedendo quindi al deposito presso la casa comunale.
Priva di fondamento la tesi secondo cui la cancelleria avrebbe dovuto inoltrare la comunicazione all'indirizzo pec in precedenza utilizzato da nei pregressi giudizi attivati contro il debitore, in CP_2 quanto “noto all'ufficio perché utilizzato dal creditore istante”. Come di fatto ammesso dalla stessa reclamante le pec “ inviate dalla DAC al signor è indirizzo utilizzato da DAC apparentemente Pt_1 di pertinenza del “signor e non della ditta, non provato essere stato in precedenza utilizzato dalla Pt_1 cancelleria, comunque non conoscibile mediante i canali ufficiali compulsati secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Infine la doglianza che investe la corretta instaurazione del contradittorio è infondata.
Nel merito la parte reclamante non ha contraddetto lo stato di insolvenza.
Al fine di assolvere all'onere della prova su di essa gravante in ordine alla mancanza di requisiti oggettivi per la liquidazione giudiziale, si è limitata a depositare una relazione di parte, redatta dal dott. Per_2
pagina 3 di 5 avente ad oggetto una ricostruzione fondata sul consolidamento della posizione individuale di Per_3 con i dati della società Barca srl di cui è amministratore unico, nonché a depositare i Pt_1 Pt_1 modelli unici 2021- 2023 della persona fisica ( docc.5, 6.1., 6.2, 6.3 allegati reclamo).
Può richiamarsi il consolidato orientamento, valevole anche dopo la novella e l'introduzione del codice della crisi d'impresa, secondo cui il debitore può avvalersi di strumenti probatori alternativi ai bilanci, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa ( Cass.sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022).
In sede di relazione, che consta di due sole pagine, è ammesso che non sono stati depositati né approvati i bilanci della società dal 2020 al 2023 e si riferisce che si è provveduto alla redazione dei bilanci di verifica degli anni 2021- 2023.La reclamante ha pertanto fornito una rappresentazione schematica dei dati dell'attivo, dei ricavi e dei debiti della società Barca srl, consolidati con quelli della impresa individuale, che, non consentirebbero di ritener integrati gli estremi per la apertura della liquidazione giudiziale.
E' dirimente il rilievo che trattasi di una relazione del tutto sfornita di allegazioni documentali atte a dare conto di dati obiettivi sulla scorta dei quali si possa assegnare attendibilità a quanto riportato dal professionista. La relazione, estremamente sintetica, dà atto di fondarsi sull'esame di documentazione consistente nelle dichiarazioni fiscali per i periodi di imposta 2021-2023, sull'elenco delle cartelle dell'agenzia di riscossione di Lodi e sull'istanza del creditore. E' ammessa la mancata approvazione e deposito di bilanci della società Barca srl, e la relazione si spinge a riferire che sono stati redatti “bilanci di verifica”, asseritamente redatti sulla base dell'esame di scritture contabili, che non esplicitamente citato quali siano, che hanno trovato alcuna evidenza in atti, e di cui si sconosce l'esistenza e la regolare tenuta. A ciò si aggiunga che nonostante si rimandi ai “bilanci di verifica” come allegati 5,6,7, tali asseriti atti non trovano corrispondenza nei documenti depositati, che risultano corrispondere alle dichiarazioni fiscali.
Infine l'affermare “avendo il Sig. escluso la presenza di altre posizioni debitorie” conferma la Pt_1 mancata esaustiva presa in carico della documentazione contabile della ditta al fine di verificare in via autonoma l'esistenza di altre posizioni creditorie oltre quella di che vanta crediti risalenti al CP_2
2021, e dell'Erario.
Emerge inoltre dalla certificazione della Agenzia delle Entrate che la ditta, la cui attività esercitata è individuata in “organizzazione di eventi”, attualmente attiva e con un addetto al 31.12.2023, dal 2019 al giugno 2024 ha accumulato ingenti debiti erariali, lievitati da euro 320.000 ad euro 433.288,00.
In ultima analisi la reclamante ha omesso di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante al fine di dare prova della mancanza dei requisiti per fare luogo alla apertura della liquidazione giudiziale.
Stante la mancata costituzione della liquidazione giudiziale e del creditore istante nulla a disporsi per le spese. pagina 4 di 5 Sussistono dei presupposti per il versamento, da parte della parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Lodi n.62/ 2024 del 17.9.2024, pubblicata in data 4.10.2024;
2. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dei reclamanti in solido tra loro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 9.1.2025 .
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3030/2024 promossa in grado d'appello
DA
in proprio e quale titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE Parte_1
ON (C.F. ), con sede in San Parte_1 C.F._1
Colombano al Lambro via Tobruk n.12, elettivamente domiciliata in Via Santa Maria Del Sole N. 41 26900 Lodi presso lo studio dell'avv. Bonifati Gianluigi che la rappresenta e difende come da delega in atti rilasciata in data 29.10.2024; reclamante nei confronti di
della impresa individuale , Controparte_1 Parte_1 come rappresentata dal curatore dott. Persona_1
CONVIVENZE Controparte_2
resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lodi, in data 17.9.2024, a seguito di ricorso avanzato titolare di credito per CP_2 forniture di merce portato da decreto ingiuntivo adottato in data 02/09/22, non opposto e munito di formula esecutiva in data 05/12/23, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
titolare dell'impresa individuale omonima. Parte_1
pagina 1 di 5 Non costituitasi la società debitrice, preso atto della regolarità della notifica, il tribunale ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, 121 CCDI essendovi debiti tributari scaduti per euro 320.000 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a sommarsi a quello vantato dal creditore istate per euro 9.357,70. Il tribunale ha inoltre dato atto del mancato assolvimento dell'onere gravante sul debitore di provare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura.
titolare dell'impresa individuale omonima ha presentato reclamo ex art 51 CCII Parte_1
Ha lamentato in primo luogo l'omessa regolare convocazione in quanto il tribunale avrebbe disposto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza per la discussione preconcorsuale a cura del creditore istante, e non a cura della cancelleria mediante pec certificata, con la conseguenza che la raccomandata inoltrata presso il domicilio di residenza del debitore non è stata ritirata, non abitandovi con continuità; il ricorrente ha dedotto che la pec della ditta individuale era attiva e funzionante e che le pec inviate in precedenza al Signor dalla erano state regolarmente ricevute. Pt_1 CP_3
Nel merito ha dedotto la mancanza di requisiti oggettivi per fare luogo alla liquidazione giudiziale. Al riguardo ha depositato una relazione di parte avente ad oggetto una ricostruzione contabile, richiamata in sede di reclamo, con cui è stato effettuato il consolidamento della posizione individuale di con i Pt_1 dati della società Barca srl, di cui è amministratore unico, in termini tali da rappresentare una Pt_1 consistenza di attivo, di ricavi e debiti per le annualità 2021-2023 utili a dare conto della sussistenza dei requisiti di cui all'art 2 lett.d) CCDI.
All'udienza del 9 gennaio 2025, presente il legale della società reclamante, non costituitosi la liquidazione giudiziale, tantomeno la società creditrice istante, è stata acquisita prova scritta della notifica effettuata dal reclamante alle parti resistenti e la Corte ha riservato la decisione.
****
Il reclamo deve essere respinto.
Il tribunale ha ritenuto il contraddittorio correttamente instaurato dopo l'esito infruttuoso della raccomandata inoltrata dal creditore presso la sede legale della ditta individuale, con successiva compiuta giacenza e deposito presso la casa comunale, procedura a cui è stato dato ingresso all'esito del tentativo di inoltro della notifica mediante pec a cura della cancelleria.
Risulta contraddetto in atti che il contraddittorio si è solo formalmente perfezionato ai sensi dell'art. 140 cpc. poiché il tribunale “invece di ordinare la notifica a mezzo PEC della convocazione in sede di discussione pre–concorsuale della istanza del creditore ha curiosamente gravato la società istante di una notifica a mezzo raccomandata a/r che non è stata ritirata e, restituita per compiuta giacenza”.
Il decreto di fissazione dell'udienza adottato in data 26.6.2024 ha disposto “che la cancelleria provveda, ex art. 40 comma 6, alla notificazione del ricorso e del presente decreto all'indirizzo del servizio di elettronico di recapito certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
per il caso che la notifica non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario, il ricorso ed il presente decreto saranno notificati, senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ex art. 359 CCDI (da quando sarà attivo, la notificazione si ha per
pagina 2 di 5 eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento);per il caso che la notificazione non sia possibile
o non abbia avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, dovrà essere eseguita esclusivamente di persona (dunque con esclusione della notificazione a mezzo posta) a norma dell'articolo 107, primo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza;
per il caso di impossibilità la notifica si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro imprese;
per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento ( all C reclamo).
Emerge pertanto che il decreto di fissazione ha correttamente richiamato il disposto dell'art. 40 co. 6,7, 8
CCDI e che tale modulo procedimentale ha avuto lineare applicazione. Dagli atti risulta infatti che la cancelleria ha provveduto ad inoltrare comunicazione mediante pec che non ha avuto esito positivo in quanto la ditta, nonostante ne fosse onerata, non si è dotata di pec, dato confermato dal mancato inserimento di qualsivoglia indirizzo pec presso il registro delle imprese.Il reclamante non ha peraltro allegato alcunché che consenta di appurare l'esistenza di una pec attiva della ditta né ha provato che il mancato esito positivo dell'inoltro da parte della cancelleria non sia a lui imputabile.
Solo a seguito dell'infruttuoso esperimento da parte della cancelleria dell'inoltro del ricorso e del decreto di fissazione mediante messaggio di posta certificata il creditore istante è stato invitato a procedere alla notifica presso la sede dell'impresa, come risultante dal registro delle imprese, nel caso di specie indicata in San Colombano al Lambro via Tobruk 12, corrispondente anche all'indirizzo di residenza anagrafica della persona fisica . Parte_1
Non è contestato che, attivato il modello procedimentale dipendente dal mancato inoltro della pec da parte della cancelleria per, la notifica da parte del creditore istante si sia perfezionata per compiuta giacenza il 1.7.2024.
In ordine al perfezionamento del contraddittorio in primo grado è quindi rimasto non contraddetto che la cancelleria abbia provveduto all'inoltro non riscontrando una pec ricevente, e che l'ufficiale giudiziario abbia fatto accesso presso il corretto indirizzo corrispondente alla sede legale della impresa, trovando la stessa chiusa e procedendo quindi al deposito presso la casa comunale.
Priva di fondamento la tesi secondo cui la cancelleria avrebbe dovuto inoltrare la comunicazione all'indirizzo pec in precedenza utilizzato da nei pregressi giudizi attivati contro il debitore, in CP_2 quanto “noto all'ufficio perché utilizzato dal creditore istante”. Come di fatto ammesso dalla stessa reclamante le pec “ inviate dalla DAC al signor è indirizzo utilizzato da DAC apparentemente Pt_1 di pertinenza del “signor e non della ditta, non provato essere stato in precedenza utilizzato dalla Pt_1 cancelleria, comunque non conoscibile mediante i canali ufficiali compulsati secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Infine la doglianza che investe la corretta instaurazione del contradittorio è infondata.
Nel merito la parte reclamante non ha contraddetto lo stato di insolvenza.
Al fine di assolvere all'onere della prova su di essa gravante in ordine alla mancanza di requisiti oggettivi per la liquidazione giudiziale, si è limitata a depositare una relazione di parte, redatta dal dott. Per_2
pagina 3 di 5 avente ad oggetto una ricostruzione fondata sul consolidamento della posizione individuale di Per_3 con i dati della società Barca srl di cui è amministratore unico, nonché a depositare i Pt_1 Pt_1 modelli unici 2021- 2023 della persona fisica ( docc.5, 6.1., 6.2, 6.3 allegati reclamo).
Può richiamarsi il consolidato orientamento, valevole anche dopo la novella e l'introduzione del codice della crisi d'impresa, secondo cui il debitore può avvalersi di strumenti probatori alternativi ai bilanci, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa ( Cass.sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022).
In sede di relazione, che consta di due sole pagine, è ammesso che non sono stati depositati né approvati i bilanci della società dal 2020 al 2023 e si riferisce che si è provveduto alla redazione dei bilanci di verifica degli anni 2021- 2023.La reclamante ha pertanto fornito una rappresentazione schematica dei dati dell'attivo, dei ricavi e dei debiti della società Barca srl, consolidati con quelli della impresa individuale, che, non consentirebbero di ritener integrati gli estremi per la apertura della liquidazione giudiziale.
E' dirimente il rilievo che trattasi di una relazione del tutto sfornita di allegazioni documentali atte a dare conto di dati obiettivi sulla scorta dei quali si possa assegnare attendibilità a quanto riportato dal professionista. La relazione, estremamente sintetica, dà atto di fondarsi sull'esame di documentazione consistente nelle dichiarazioni fiscali per i periodi di imposta 2021-2023, sull'elenco delle cartelle dell'agenzia di riscossione di Lodi e sull'istanza del creditore. E' ammessa la mancata approvazione e deposito di bilanci della società Barca srl, e la relazione si spinge a riferire che sono stati redatti “bilanci di verifica”, asseritamente redatti sulla base dell'esame di scritture contabili, che non esplicitamente citato quali siano, che hanno trovato alcuna evidenza in atti, e di cui si sconosce l'esistenza e la regolare tenuta. A ciò si aggiunga che nonostante si rimandi ai “bilanci di verifica” come allegati 5,6,7, tali asseriti atti non trovano corrispondenza nei documenti depositati, che risultano corrispondere alle dichiarazioni fiscali.
Infine l'affermare “avendo il Sig. escluso la presenza di altre posizioni debitorie” conferma la Pt_1 mancata esaustiva presa in carico della documentazione contabile della ditta al fine di verificare in via autonoma l'esistenza di altre posizioni creditorie oltre quella di che vanta crediti risalenti al CP_2
2021, e dell'Erario.
Emerge inoltre dalla certificazione della Agenzia delle Entrate che la ditta, la cui attività esercitata è individuata in “organizzazione di eventi”, attualmente attiva e con un addetto al 31.12.2023, dal 2019 al giugno 2024 ha accumulato ingenti debiti erariali, lievitati da euro 320.000 ad euro 433.288,00.
In ultima analisi la reclamante ha omesso di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante al fine di dare prova della mancanza dei requisiti per fare luogo alla apertura della liquidazione giudiziale.
Stante la mancata costituzione della liquidazione giudiziale e del creditore istante nulla a disporsi per le spese. pagina 4 di 5 Sussistono dei presupposti per il versamento, da parte della parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228;
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Lodi n.62/ 2024 del 17.9.2024, pubblicata in data 4.10.2024;
2. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dei reclamanti in solido tra loro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 9.1.2025 .
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
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