Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Giudice Onorario avv. Gennaro Porpora ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado con R.G. 7752/2015 promossa da e (P.IVA e Parte_1 Parte_2
C.F. ), in persona del legale rapp. p.t. e P.IVA_1
, c.f. Parte_3 C.F._1
costituiti con l'Avv. Luca Gargiani PEC
e l'Avv. Lucia Carlotta Email_1
Gargiani PEC Email_2
attori contro p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., costituita con l'Avv. Gaetano La Marca PEC
Email_3
Convenuta
, c.f. , in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rapp.te p.t., costituita con l'Avv. Alessandro Sartori del foro di
Verona e con l'avv. Giovanni Allegro del Foro di Salerno PEC
Email_4
terzo chiamato
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato la e Pt_1
evocavano in giudizio per l'udienza del Parte_4
16.01.2016 la (poi al fine di CP_3 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo
1
rappresentante pro-tempore nella produzione dell'evento e, per l'effetto - condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dalla nella misura Parte_5
complessiva di € 14.476,91 di cui € 131,00 per le spese di trasporto presso il deposito, € 10.000,00 per il danno da fermo tecnico che comunque la ha subito ed € 4.345,91 Parte_5
pari a quanto corrisposto dalla Società attrice alla BMW Roma
Srl per il pagamento della fattura dell'1.06.2012 oltre alla refusione di quanto la corrisponderà per il ricovero Pt_1
del mezzo presso il deposito giudiziario dall'evento; - condannare la convenuta al risarcimento dei danni fisici e morali subiti dalla Sig.ra nella misura Parte_3
complessiva di € 46.694,67 o in quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art.14 T.F.”. A sostegno della domanda gli attori dichiaravano che: 1) Il giorno 28.03.2013 alle ore
22,30, la Sig.ra alla guida del veicolo Mini Parte_3
OP S tg. DJ501MS con telaio n. TL80257, di proprietà della
, parcheggiava l'auto in Roma su Largo Febo e, Parte_5
appena spento il motore, il veicolo prendeva improvvisamente fuoco inizialmente nel vano motore per poi rimanere completamente distrutto;
2) l'incendio, propagatosi dal vano motore, veniva generato dal difettoso funzionamento della pompa di raffreddamento del turbocompressore;
3) le fiamme investivano altri veicoli ivi parcheggiati, il negozio sito al
2 civico n.18 di Largo Febo e parte della facciata perimetrale dello stabile 2 in condominio posto al numero civico n.17 della stessa via, come da documentazione fotografica allegata;
4) sul posto intervenivano gli agenti della Polizia Municipale ed i
Vigili del Fuoco;
5) il veicolo era stato acquistato dalla Pt_1
presso la concessionaria era stato Controparte_4
sottoposto in data 01.06.2012 alla campagna di richiamo per la sostituzione in garanzia della pompa di raffreddamento supplementare per turbocompressore a gas di scarico come attestato dalla fattura n.11006053 dell'1.06.2012 ; 6) il cattivo funzionamento della pompa di raffreddamento delle Mini
OP S costituisce fatto notorio atteso che già in passato si erano verificati molti eventi simili che avevano indotto la casa produttrice alla promozione di apposita campagna di richiamo dei veicoli venduti tra il 2007 ed il 2011; 7) nel caso in esame,
l'incendio che distruggeva integralmente la si sviluppava CP_5
proprio nel vano motore;
8) il veicolo Mini OP riportava ingenti danni che ne imponevano il collocamento presso il deposito giudiziario di Roma dove ad oggi è ancora allocato;
9) quale conseguenza diretta dell'evento, Parte_3
conducente del veicolo Mini OP S, subiva danni psicofisici e morali oltre che un danno biologico stimabile nella misura del 14 - 15%.
In data 11.12.2015 si costituiva la Soc. (poi CP_3
contestando ed impugnando tutto quanto ex CP_1
adverso prodotto, dedotto e formulato poiché ritenuto infondato in fatto e diritto e comunque non provato, chiedendo di poter chiamare in garanzia la . Concludeva per la CP_2
declaratoria di improcedibilità per il mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita, per il rigetto nel merito delle domande per intervenuta decadenza o in
3 subordine in quanto prescritte ovvero infondate in fatto e diritto e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande principali (o di taluna di esse) condannare la terza chiamata a garantire la convenuta da ogni effetto e CP_6
conseguenza pregiudizievole, ovvero condannando la medesima a rimborsare la convenuta di tutte le somme refuse in dipendenza della pronuncia di condanna, oltre interessi.
Vinte le spese.
Il 21.06.2016 si costituiva anche la contestando CP_2
ed impugnando la domanda attorea in quanto ritenuta infondata in fatto e diritto chiedendo, pertanto, il rigetto delle pretese attoree. Concludeva chiedendo in via preliminare e di rito: “accertata l'estraneità di rispetto ai fatti per CP_2
cui è causa dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della stessa. In via principale: Respingersi le domande tutte ex adverso proposte, in particolare la domanda di manleva proposta nei confronti di in quanto Controparte_2
integralmente infondata sia in fatto che in diritto, nonché sfornita di prova con particolare riferimento all'esistenza di un vizio di fabbricazione e al nesso di causalità tra il vizio ed i danni allegati. In ogni caso: rigettarsi la domanda risarcitoria per il mancato adempimento dell'onere della prova avente ad oggetto la presunta esistenza di un difetto di un componente della vettura. Con vittoria di spese d causa”.
Instauratosi regolare contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione in corso di giudizio con esito negativo, con ordinanza del 07.01.2019 si concedevano i termini di cui all'art
183 comma 6 cpc. All'esito, non si ammettevano i mezzi istruttori richiesti e ritenuta la causa matura per la decisione si fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il
26.11.2019. Precisate le conclusioni, seguivano più rinvii per
4 esigenze di ruolo e per carico di cause già introitate a sentenza sino all'udienza cartolare del 04.11.2024 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabili ratione temporis, per deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e come tale va respinta.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da a seguito Controparte_2
della sua chiamata in giudizio da parte di che ha CP_1
chiesto di essere manlevata nel caso l'incendio all'auto attorea venga ritenuto ascrivibile ad un difetto di costruzione del veicolo.
L'art. 3 D.Lgs. 206/2005 definisce “produttore” diversi soggetti: il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente (colui che la ha realizzato); un suo intermediario, vale a dire un agente od un rappresentante;
l'importatore degli stessi nell'Unione Europea;
qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene con il proprio nome, marchio od altro segno distintivo. Come è evidente, la norma richiama espressamente all'interno della eterogenea e vasta categoria di “produttore” anche altri soggetti che pure produttori non sono, almeno nella definizione classica del termine. Questo ampliamento concettuale operato dalla norma trova la sua ragion d'essere nella ratio stessa della disciplina in esame: ai fini della protezione del consumatore, è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo. Quindi anche chi si presenti come produttore apponendo il proprio nome, marchio od altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione, oppure chi sia fornitore di un prodotto (quando
5 non sia identificato od identificabile il produttore), oppure colui che importi ed introduca, importandoli, prodotti nell'ambito dell'Unione Europea.
Tanto premesso, va rilevato che gli attori, imputando il sinistro in oggetto al cattivo funzionamento della pompa di raffreddamento delle Mini OP S acquistata presso e rivolgendo ad essa la richiesta di integrale CP_3
risarcimento del danno hanno in effetti prospettato una responsabilità contrattuale del diretto venditore. Lo conferma la domanda di condanna, ai sensi dell'art. 1490 c.c. e degli artt.
128 e ss del Codice del Consumo, al risarcimento del danno quantificato dalla in complessivi € 14.476,91 per danno Pt_1
patrimoniale e da in complessivi € 46.694,67 Parte_3
per danno non patrimoniale. Lo conferma altresì, l'espresso riferimento a pag. 16-17 della conclusionale attorea al “difetto di conformità del bene ed alla necessità di rivolgersi in tal caso al rivenditore in quanto l'unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il vizio possa dipendere da un altro anello della catena distributiva (ad esempio il produttore). In altri termini, secondo gli attori è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere”.
Rispetto a tale prospettazione deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
Infatti, la responsabilità del produttore, come Controparte_2
disciplinata negli artt. 114 e ss. del codice del consumo, va inquadrata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale legata alla produzione o distribuzione di un prodotto pericoloso e prescinde da ogni rapporto contrattuale diretto fra il produttore ed il consumatore. Per cui, può affermarsi che
6 laddove il consumatore lamenti il difetto di conformità del bene acquistato e chieda il ristoro del danno derivante da tale difetto, si è in presenza di un'azione di carattere evidentemente contrattuale che trova la propria ragion d'essere nell'inadempimento del venditore al proprio obbligo di consegna di un bene “conforme” a quanto contrattualmente promesso e che si pone in via di alternatività rispetto alle classiche azioni contrattuali disciplinate dagli artt 1490 e ss.
c.c. Rispetto a tale tipo di azione, dunque, unico legittimato passivo non può che essere il venditore, controparte contrattuale del consumatore ai sensi dell'art 130 del codice del consumo (che, significativamente dispone che “il venditore”
è responsabile nei confronti del consumatore). La responsabilità del venditore, in tali casi, verrà in rilievo esclusivamente in via di regresso, ai sensi dell'art. 131 cod. consumo, laddove il venditore che sia stato riconosciuto responsabile nei confronti del consumatore, decida di agire in regresso nei confronti del produttore nel caso in cui il difetto di conformità sia imputabile ad un'azione od omissione di quest'ultimo. Ne deriva che la non può Controparte_2
ritenersi legittimata passiva rispetto alla domanda proposta, non essendo intercorso alcun contratto fra le parti.
Ciò posto, va verificata l'applicabilità al caso di specie del
Codice del Consumo invocato dagli attori e Parte_5 Parte_3
.
[...]
Deve innanzitutto escludersi riguardo a detta società. A mente dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005 è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. La norma non fa riferimento alla persona giuridica.
Con la sentenza n. 17848 del 19 luglio 2017, la Cassazione lo ha
7 espressamente escluso poiché “una società che abbia come oggetto un'attività … che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale” deve essere necessariamente “riconosciuta la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività”. In sostanza, una società opera sempre ed indistintamente nell'alveo della propria attività imprenditoriale/commerciale per il solo fatto della sua costituzione. Già prima, in argomento, la giurisprudenza di legittimità aveva più volte affermato che “in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469-bis cod. civ. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di
"consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività …” (Cass. n. 21763/2013,
Cass. n. n. 13377/2007, Cass. n. 15531/2011)
Va, altresì escluso riguardo alla poiché come Pt_3
dedotto da parte convenuta, la disciplina consumeristica presuppone un rapporto contrattuale tra il professionista e il consumatore, evidentemente insussistente nel caso di specie per essersi la stessa qualificata mero conducente dell'auto in atti al momento del verificarsi del descritto incendio.
La domanda attorea è infondata anche sotto diverso profilo.
Gli attori dichiarano che l'incendio dell'auto del 28.03.2013 era stato causato dal difettoso funzionamento della pompa di raffreddamento. Ammettono che la pompa era stata sostituita dalla BMW Roma s.r.l. l'01.06.2012 nell'ambito di una
8 campagna di richiamo disposta dalla BMW. In assenza di elementi probatori contrari, appare logico e comunque verosimile ritenere che il breve lasso temporale intercorso tra le due date debba far escludere l'ascrivibilità del sinistro alla sostituzione del suindicato accessorio ed in ogni caso l'azione degli attori che hanno escluso di aver preteso dal venditore la garanzia per vizi precisando nel contempo di aver voluto proporre unicamente una domanda risarcitoria, andava indirizzata nei confronti di chi aveva materialmente eseguito l'intervento ovvero nei confronti della concessionaria BMW
Roma s.r.l.
L'infondatezza della domanda in punto di responsabilità travolge la domanda di risarcimento ad essa funzionale.
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Salerno, ogni altra questione assorbita o disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta la domanda perché infondata;
2) condanna parte attrice al pagamento del compenso di avvocato in favore del procuratore di parte convenuta, che liquida secondo i vigenti parametri in €. 4.100,00, oltre iva se dovuta, cassa previdenziale, spese vive, rimborso forfettario;
3) compensa integralmente le spese tra le altre parti in causa.
Così deciso in Salerno lì, 9 giugno 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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