TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7466/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 19/6/2024, visto e applicato l'art. 352, co. VI,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7466/2015 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Quagliarella Parte_1
Giacomo, domiciliatario, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello;
-appellante-
contro
; Controparte_1
- appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
2810/2014 depositata il 15/11/2014 – indennizzo da “ritardo prolungato del volo” – regolamento UE n. 261/2004
Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 19/6/2024 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 8 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Bari n. 2810/2014 depositata il 15/11/2014 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni da lui avanzata della complessiva somma di €250,00 a titolo di indennizzo per il prolungato ritardo del volo da lui prenotato, CP_1
relativo alla tratta Bari-Praga, previsto per il 18/12/2013, partito con oltre quattro ore di ritardo rispetto all'orario convenuto delle
8.20. A sostegno dei motivi di gravame, ha censurato la correttezza della motivazione del giudice di prime cure, deducendo un error in
iudicando derivante dall'erronea qualificazione giuridica della fattispecie in oggetto, per i seguenti motivi: in primo luogo, il giudice avrebbe ritenuto infondato il “danno da ritardo”, in ragione del fatto che la giustificazione addotta, ossia il “motivo tecnico e sostituzione aeromobile”, non fosse riconducibile alle “circostanze
eccezionali” idonee a giustificare l'esonero del vettore aereo dal pagamento dell'indennità dovuta per “lunghi ritardi” alla stregua delle previsioni del Regolamento CE n. 261/2004; in secondo luogo,
per aver disatteso l'art.6 del citato Regolamento CE che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato, avendo ignorato le prove documentali in atti e rigettato interamente le richieste istruttorie;
infine, ha contestato l'erroneità della compensazione delle spese processuali, disposta in violazione dell'art. 92 c.p.c.
pagina 2 di 8 Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di prime cure, con la condanna della CP_2
al risarcimento del danno, quantificato in complessivi €250,00
[...]
a titolo di indennizzo, oltre al riconoscimento del danno morale patito dall'attore, da determinarsi equitativamente ex officio; vinte le spese del doppio grado di giudizio (atto di citazione in appello notificato il 14/05/2015).
I.2.- La pur ritualmente convenuta in Controparte_1
giudizio, è rimasta contumace.
I.3.- Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio n.
2613/2014 r.g. Giudice di Pace di Bari), la causa d'appello, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, è
pervenuta all'udienza del 19/06/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
È bene premettere che, dalle stesse risultanze del giudizio di primo grado (nello specifico, comunicazione mail del servizio clienti della società convenuta/appellata, Wizzair, nonché attestazione di provenienza dell'Aeroporto di Bari rilasciata il 10/10/2014), si ricavi che il volo W62694 del giorno 18/12/2012 riferito alla tratta
Bari – Praga con prevista partenza per le ore 8,20 ha subito un ritardo di 4 ore e 5 minuti, a causa di motivi tecnici e sostituzione aeromobile.
Quanto alla normativa applicabile alle ipotesi di compensazioni economiche (indennizzi) da ritardato imbarco con riferimento ai voli pagina 3 di 8 intracomunitari, come quello che connota l'odierna fattispecie controversa, viene in rilievo il Regolamento CE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. A seconda dei casi, al passeggero è riconosciuto il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, la normativa comunitaria identifica diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta. Quindi, dal punto vista oggettivo, il
Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene "grave" e genera obblighi risarcitori e compensativi.
In proposito, come sottolineato, di recente, dalla Suprema Corte
di cassazione (cfr. n. 7010/2024), la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07
e contro Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e e contro Controparte_3 CodiceFiscale_1 Controparte_4
Corte di Giustizia, 5 Grande Sezione, 26 febbraio CP_5
2013, C-11/11 contro e CP_5 Controparte_6 CP_7
, con riferimento al volo con una o più coincidenze;
Corte di
[...]
Giustizia 23 ottobre 2012, C581/10, e C- Persona_1
pagina 4 di 8 629/10 British Airways Easyiet e International Air Transport
Association / Civil Aviation Authority).
A fronte della equiparazione giurisprudenziale delle fattispecie della cancellazione e del ritardo prolungato del volo, può sostenersi che debba trovare applicazione anche la previsione di cui all'art. 5,
comma 3, del Regolamento unionale nella parte in cui prevede che il vettore non sia tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria qualora abbia tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero dimostrato che la stessa sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (v. in tema di onere della prova in caso di ritardo aereo, Cass. Sez. 3,
23/01/2018, n. 1584).
In questo quadro, la responsabilità del vettore è elisa solamente dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge però l'ipotesi del congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, così minimizzando le conseguenze del disagio.
Quanto al termine entro cui deve essere dato il preavvi
Sul vettore incombe, pertanto, l'onere di provare la sussistenza delle suddette circostanze eccezionali (vale a dire il verificarsi di un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza,
e cioè riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito)
nonché il nesso causale rispetto alla cancellazione (o al prolungato ritardo), accompagnato dall'effettiva adozione di tutte le misure del caso, nonostante le quali non sia stato comunque possibile evitarla.
Orbene, la Corte ha puntualizzato che “circostanze eccezionali”
possono qualificarsi unicamente quelle collegate ad eventi estranei
pagina 5 di 8 al normale esercizio dell'attività di navigazione aerea, e che
sfuggono all'effettivo controllo del vettore, per la loro natura o
per loro origine” (Sentenza della Corte sez. IV, 22/12/2008, Causa C-
549/07, EU/C/2008/771).
Nel caso di specie, la parte convenuta, rimasta contumace, non ha fornito prova né dell'esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare il ritardo né del nesso causale tra tali eventi e il ritardo stesso. Parimenti, non ha dimostrato l'inevitabilità del ritardo nonostante l'adozione di tutte le misure del caso. Né
tantomeno i generici ed indeterminati motivi tecnici legati alle necessità di sostituzione dell'aeromobile, per quanto senza dubbio riferibili a profili di potenziamento della sicurezza dei passeggeri e generale, non possono di per sé essere apprezzati come evento eccezionale non ascrivibile a responsabilità della compagnia vettrice.
Va, dunque, riconosciuta la compensazione economica in favore dell'attore in misura di €250,00 tenuto conto dell'entità del ritardo in proporzione alla lunghezza del tragitto.
Si ritiene, invece, priva di fondamento la domanda di risarcimento del danno morale patito dall'attore.
Stando alla più consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, si può ritenere che “il danno non patrimoniale non sia
configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai
fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un
interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la
sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o
fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di
pagina 6 di 8 danno rappresentato dal ritardo” (si veda, ex multis, Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 15352 del 31/05/2024, Rv. 671167 - 01).
Nel caso in esame, non appare che l'attore abbia subito un pregiudizio tale da fondare un'autonoma pretesa risarcitoria oltre l'indennizzo già indicato (€250,00), non avendo l'appellante fornito idonea prova della sussistenza di una lesione grave di un diritto costituzionalmente tutelato né della correlazione causale tra il ritardo lamentato e un pregiudizio effettivo e concreto alla sfera non patrimoniale, eccedente meri disagi o fastidi di natura contingente;
né tantomeno ha documentato, come peraltro chiesto dalla compagnia aerea, di avere sostenuto esborsi aggiuntivi per spese relative all'acquisto e alla consumazione di pasti e bevande proporzionali alla durata del ritardo.
A fronte dell'accoglimento dell'appello, la sentenza n.
2810/2014 del Giudice di Pace di Bari, va riformata e la
[...]
va condanna alla corresponsione dell'indennizzo di CP_8
€250,00 oltre alla rivalutazione monetaria come legge a decorrere dalla data del ritardo del volo del 18/12/2012.
III.- Dall'accoglimento del gravame, discende la soccombenza dell'appellata alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_1
Alla liquidazione delle stesse si provvede per il primo grado,
in applicazione dei parametri minimi (in ragione della notevole semplicità della controversia e della contumacia della controparte)
di cui al DM 55/2014, al riconoscimento di un complessivo ammontare di €173,00; per il secondo grado, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della medesima decurtazione di cui pagina 7 di 8 al primo grado, a liquidare l'importo di €331,00; il tutto per la somma complessiva di €504,00.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in grado di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello notificato in data 14/5/2015, da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
a) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2810/2014 emessa il 7/11/2014 e pubblicata il 15/11/2014, CONDANNA la al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di €250,00, Parte_1
oltre alla rivalutazione monetaria come per legge dalla data del
18/12/2012, a titolo di indennizzo per le causali di cui in motivazione;
b) CONDANNA, altresì, la alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di che si liquidano, con Parte_1
riguardo al doppio grado di giudizio, in complessivi €632,50 (di cui €128,50 per esborsi non imponibili) oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi
Bari, 4/2/2025 Il Giudice- Valentina D'Aprile
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 19/6/2024, visto e applicato l'art. 352, co. VI,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7466/2015 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Quagliarella Parte_1
Giacomo, domiciliatario, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello;
-appellante-
contro
; Controparte_1
- appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
2810/2014 depositata il 15/11/2014 – indennizzo da “ritardo prolungato del volo” – regolamento UE n. 261/2004
Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 19/6/2024 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 8 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Bari n. 2810/2014 depositata il 15/11/2014 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni da lui avanzata della complessiva somma di €250,00 a titolo di indennizzo per il prolungato ritardo del volo da lui prenotato, CP_1
relativo alla tratta Bari-Praga, previsto per il 18/12/2013, partito con oltre quattro ore di ritardo rispetto all'orario convenuto delle
8.20. A sostegno dei motivi di gravame, ha censurato la correttezza della motivazione del giudice di prime cure, deducendo un error in
iudicando derivante dall'erronea qualificazione giuridica della fattispecie in oggetto, per i seguenti motivi: in primo luogo, il giudice avrebbe ritenuto infondato il “danno da ritardo”, in ragione del fatto che la giustificazione addotta, ossia il “motivo tecnico e sostituzione aeromobile”, non fosse riconducibile alle “circostanze
eccezionali” idonee a giustificare l'esonero del vettore aereo dal pagamento dell'indennità dovuta per “lunghi ritardi” alla stregua delle previsioni del Regolamento CE n. 261/2004; in secondo luogo,
per aver disatteso l'art.6 del citato Regolamento CE che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato, avendo ignorato le prove documentali in atti e rigettato interamente le richieste istruttorie;
infine, ha contestato l'erroneità della compensazione delle spese processuali, disposta in violazione dell'art. 92 c.p.c.
pagina 2 di 8 Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di prime cure, con la condanna della CP_2
al risarcimento del danno, quantificato in complessivi €250,00
[...]
a titolo di indennizzo, oltre al riconoscimento del danno morale patito dall'attore, da determinarsi equitativamente ex officio; vinte le spese del doppio grado di giudizio (atto di citazione in appello notificato il 14/05/2015).
I.2.- La pur ritualmente convenuta in Controparte_1
giudizio, è rimasta contumace.
I.3.- Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio n.
2613/2014 r.g. Giudice di Pace di Bari), la causa d'appello, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, è
pervenuta all'udienza del 19/06/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
È bene premettere che, dalle stesse risultanze del giudizio di primo grado (nello specifico, comunicazione mail del servizio clienti della società convenuta/appellata, Wizzair, nonché attestazione di provenienza dell'Aeroporto di Bari rilasciata il 10/10/2014), si ricavi che il volo W62694 del giorno 18/12/2012 riferito alla tratta
Bari – Praga con prevista partenza per le ore 8,20 ha subito un ritardo di 4 ore e 5 minuti, a causa di motivi tecnici e sostituzione aeromobile.
Quanto alla normativa applicabile alle ipotesi di compensazioni economiche (indennizzi) da ritardato imbarco con riferimento ai voli pagina 3 di 8 intracomunitari, come quello che connota l'odierna fattispecie controversa, viene in rilievo il Regolamento CE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. A seconda dei casi, al passeggero è riconosciuto il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, la normativa comunitaria identifica diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta. Quindi, dal punto vista oggettivo, il
Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene "grave" e genera obblighi risarcitori e compensativi.
In proposito, come sottolineato, di recente, dalla Suprema Corte
di cassazione (cfr. n. 7010/2024), la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07
e contro Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e e contro Controparte_3 CodiceFiscale_1 Controparte_4
Corte di Giustizia, 5 Grande Sezione, 26 febbraio CP_5
2013, C-11/11 contro e CP_5 Controparte_6 CP_7
, con riferimento al volo con una o più coincidenze;
Corte di
[...]
Giustizia 23 ottobre 2012, C581/10, e C- Persona_1
pagina 4 di 8 629/10 British Airways Easyiet e International Air Transport
Association / Civil Aviation Authority).
A fronte della equiparazione giurisprudenziale delle fattispecie della cancellazione e del ritardo prolungato del volo, può sostenersi che debba trovare applicazione anche la previsione di cui all'art. 5,
comma 3, del Regolamento unionale nella parte in cui prevede che il vettore non sia tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria qualora abbia tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero dimostrato che la stessa sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (v. in tema di onere della prova in caso di ritardo aereo, Cass. Sez. 3,
23/01/2018, n. 1584).
In questo quadro, la responsabilità del vettore è elisa solamente dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge però l'ipotesi del congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, così minimizzando le conseguenze del disagio.
Quanto al termine entro cui deve essere dato il preavvi
Sul vettore incombe, pertanto, l'onere di provare la sussistenza delle suddette circostanze eccezionali (vale a dire il verificarsi di un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza,
e cioè riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito)
nonché il nesso causale rispetto alla cancellazione (o al prolungato ritardo), accompagnato dall'effettiva adozione di tutte le misure del caso, nonostante le quali non sia stato comunque possibile evitarla.
Orbene, la Corte ha puntualizzato che “circostanze eccezionali”
possono qualificarsi unicamente quelle collegate ad eventi estranei
pagina 5 di 8 al normale esercizio dell'attività di navigazione aerea, e che
sfuggono all'effettivo controllo del vettore, per la loro natura o
per loro origine” (Sentenza della Corte sez. IV, 22/12/2008, Causa C-
549/07, EU/C/2008/771).
Nel caso di specie, la parte convenuta, rimasta contumace, non ha fornito prova né dell'esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare il ritardo né del nesso causale tra tali eventi e il ritardo stesso. Parimenti, non ha dimostrato l'inevitabilità del ritardo nonostante l'adozione di tutte le misure del caso. Né
tantomeno i generici ed indeterminati motivi tecnici legati alle necessità di sostituzione dell'aeromobile, per quanto senza dubbio riferibili a profili di potenziamento della sicurezza dei passeggeri e generale, non possono di per sé essere apprezzati come evento eccezionale non ascrivibile a responsabilità della compagnia vettrice.
Va, dunque, riconosciuta la compensazione economica in favore dell'attore in misura di €250,00 tenuto conto dell'entità del ritardo in proporzione alla lunghezza del tragitto.
Si ritiene, invece, priva di fondamento la domanda di risarcimento del danno morale patito dall'attore.
Stando alla più consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, si può ritenere che “il danno non patrimoniale non sia
configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai
fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un
interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la
sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o
fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di
pagina 6 di 8 danno rappresentato dal ritardo” (si veda, ex multis, Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 15352 del 31/05/2024, Rv. 671167 - 01).
Nel caso in esame, non appare che l'attore abbia subito un pregiudizio tale da fondare un'autonoma pretesa risarcitoria oltre l'indennizzo già indicato (€250,00), non avendo l'appellante fornito idonea prova della sussistenza di una lesione grave di un diritto costituzionalmente tutelato né della correlazione causale tra il ritardo lamentato e un pregiudizio effettivo e concreto alla sfera non patrimoniale, eccedente meri disagi o fastidi di natura contingente;
né tantomeno ha documentato, come peraltro chiesto dalla compagnia aerea, di avere sostenuto esborsi aggiuntivi per spese relative all'acquisto e alla consumazione di pasti e bevande proporzionali alla durata del ritardo.
A fronte dell'accoglimento dell'appello, la sentenza n.
2810/2014 del Giudice di Pace di Bari, va riformata e la
[...]
va condanna alla corresponsione dell'indennizzo di CP_8
€250,00 oltre alla rivalutazione monetaria come legge a decorrere dalla data del ritardo del volo del 18/12/2012.
III.- Dall'accoglimento del gravame, discende la soccombenza dell'appellata alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_1
Alla liquidazione delle stesse si provvede per il primo grado,
in applicazione dei parametri minimi (in ragione della notevole semplicità della controversia e della contumacia della controparte)
di cui al DM 55/2014, al riconoscimento di un complessivo ammontare di €173,00; per il secondo grado, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della medesima decurtazione di cui pagina 7 di 8 al primo grado, a liquidare l'importo di €331,00; il tutto per la somma complessiva di €504,00.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in grado di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello notificato in data 14/5/2015, da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
a) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2810/2014 emessa il 7/11/2014 e pubblicata il 15/11/2014, CONDANNA la al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di €250,00, Parte_1
oltre alla rivalutazione monetaria come per legge dalla data del
18/12/2012, a titolo di indennizzo per le causali di cui in motivazione;
b) CONDANNA, altresì, la alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di che si liquidano, con Parte_1
riguardo al doppio grado di giudizio, in complessivi €632,50 (di cui €128,50 per esborsi non imponibili) oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi
Bari, 4/2/2025 Il Giudice- Valentina D'Aprile
pagina 8 di 8