Articolo 22 della Legge 26 aprile 1934, n. 653
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 maggio 1934
Art. 22.

L'Ispettorato corporativo puo' prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

L'Ispettorato potra' anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a cio' autorizzati.

La visita medica e' gratuita.
Entrata in vigore il 12 maggio 1934