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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 6890/2021 riservata in decisione all'udienza collegiale del 04.03.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 31.01.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127
ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
1
1 elettivamente domiciliati in Roma, Via Nomentana 33, presso lo studio dell'Avv. Francesco Salimbeni, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
C.F. con sede in Roma, Via CP_1 P.IVA_1
Nazionale 91, in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Baldassarre PEC
Paola Battistini - PEC Email_1
e Donato Salomone - PEC Email_2
dell'Avvocatura della Email_3
Banca stessa ed elettivamente domiciliata, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, in Roma, Via
Nazionale 91, presso la sede della Banca
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
6294/2021 pubblicata il 13.04.202.
Conclusioni: gli appellanti hanno concluso come da atto di citazione in appello, ribadite nelle note depositate il 21.2.2025:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza
2 impugnata, reiectis contraris, previo accertamento e declaratoria
della responsabilità della , per i motivi suesposti, CP_1
condannare quest'ultima, in persona del Legale Rappresentante
p.t., a versare, a titolo di risarcimento del danno, rispettivamente,
Euro 100,000,00 al Signor ed Euro 70.000,00 al Parte_1
Signor oltre accessori. Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari, del doppio grado di giudizio, comprensivi di spese generali, IVA e CPA, come per legge;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta del 25.02.2022: “preliminarmente dichiarare inammissibile la domanda nuova proposta dagli appellanti nei
confronti della quale ente successore a titolo CP_1
universale del soppresso nel merito in via principale, CP_2
rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza
del Tribunale di Roma n. 6294/2021, respingendo le domande delle parti appellanti perché del tutto infondate e, comunque, non
provate; in via subordinata, respingere le domande delle parti
appellanti per essere il danno ascrivibile esclusivamente a fatto e colpa delle medesime ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 2,
cod. civ.; in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi in cui
possa essere ravvisata una qualche forma di responsabilità della
, ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto in CP_1
3 proporzione del concorso del danneggiato nella produzione del
danno, ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1, cod. civ. e.
comunque, ridurre il risarcimento stesso nella misura che risulti effettivamente provata. Con vittoria di spese e compensi.”
Svolgimento del Processo
Con la citazione notificata in data 5 ottobre 2017, i sig.ri Pt_3
e convennero ( d'ora in poi,
[...] Parte_1 CP_1
anche: B.d'I.) dinanzi al Tribunale di Roma esponendo che: la Finabo s.p.a. era una società che svolgeva attività di raccolta del risparmio presso il pubblico;
in data 7.05.2007 era stata eseguita presso tale società l'ispezione della Guardia di Finanza ai sensi della l. 197/91, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni di tale legge e del T.U. in materia bancaria, ispezione che traeva origine da una serie di segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Ufficio Italiano MB ( d'ora in poi, anche: CP_2
a partire dal 2001; gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di
Finanza evidenziavano che la Finabo s.p.a., nonostante fosse autorizzata alla sola attività di intermediazione finanziaria, raccoglieva risparmio ed esercitava attività creditizia;
il sig. aveva sottoscritto il modulo relativo ad un investimento Pt_2
in data 25.07.2008, versando 70.000 euro, mentre il sig. Pt_1
aveva sottoscritto analogo modulo in data 04.09.2008, dietro
4 versamento di 50.000 euro, versandone in seguito ulteriori euro
5.000 in data 04.02.2009; a fronte di tali investimenti Finabo s.p.a.
aveva assicurato un interesse annuo del 10% con reinvestimento delle cedole quadrimestrali maturate, per riscuotere le quali, già all'atto della sottoscrizione dei contratti, aveva rilasciato “ titoli in pagamento delle scadenza quadrimestrali”; solo in data 15.02.2009 aveva disposto la CP_1
cancellazione di Finabo s.p.a. dall'elenco degli intermediari finanziari;
poco dopo, il 4.03.2009 essa era stata dichiarata fallita;
entrambi gli attori avevano insinuato i rispettivi crediti nel fallimento, senza percepire però alcuna restituzione;
questo premesso, chiesero che fosse ritenuta CP_1
responsabile per omesso adempimento degli obblighi di controllo e vigilanza prescritti agli artt. 106 e ss. TUB nonché 166, comma
3 TUF, e di conseguenza, fosse condannata al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Assunsero questi ultimi che , nonostante il proprio CP_1
obbligo di intervento, non si era attivata in alcun modo sebbene già
del 2001 l'UIC avesse segnalato operazioni sospette;
solo con comunicazione del 27.08.2009 aveva avviato il CP_1
procedimento di cancellazione ex 111 TUB.
5 Si costituì eccependo il difetto di giurisdizione, il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria e, comunque, l'infondatezza della domanda, per essere del tutto mancanti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.
Con sentenza n. 6294/2021, il Tribunale di Roma, respinte le eccezioni pregiudiziali relative al difetto di giurisdizione e al difetto di legittimazione passiva, accolse l'eccezione di prescrizione del credito e per l'effetto respinse la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta.
Con l'appello notificato in data 15.11.2021, gli attori hanno impugnato la sentenza di primo grado, in quanto illegittima ed ingiusta per i seguenti motivi:
1.erronea valutazione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato la prescrizione rigettando la domanda degli attori. Al contrario, il credito non era prescritto: infatti, in materia di pretesa responsabilità per omesso controllo su società fiduciarie, materia analoga a quella dell'appello, la Corte di Cassazione aveva stabilito che il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento decorreva dal deposito dello stato passivo della società oggetto di controllo,
6 quale momento in cui il danneggiato era messo in condizione di apprezzare la vastità e la gravità delle irregolarità della società.
Poiché, come documentato agli atti, almeno alla data del
16.12.2011, lo stato passivo di Finabo s.p.a. non era stato ancora depositato, mentre le lettere contenenti la richiesta di risarcimento del danno, erano state ricevute dalla CP_1
rispettivamente, il 19.11.2015 quella del Signor ed il Pt_2
17.2.2016 quella del Signor per entrambi gli appellanti il Pt_1
termine di prescrizione quinquennale non era decorso.
Peraltro, il Tribunale avrebbe errato anche nell'affermazione per cui la prescrizione non sarebbe stata interrotta, ex art. 1310 c.c.,
dalla domanda giudiziale che gli attori aveva proposto insinuandosi al passivo della società fallita, in quanto, sempre ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, “la presentazione di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2
c.c. l'interruzione della prescrizione del credito;
2.erronea valutazione della responsabilità della e CP_1
responsabilità dell'Ufficio Italiano MB.
Dal disposto del comma 3, dell'art. 62, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per legge era succeduta CP_1
nelle situazioni giuridiche attive e passive del soppresso CP_2
7 Circa la responsabilità dell'Ufficio Italiani MB, occorreva precisare che, a far data almeno dal 13.8.2001, esso aveva contezza di operazioni sospette poste in essere da Finabo s.p.a.; ciononostante, esso avrebbe omesso di adottare qualsivoglia provvedimento nei sei anni e mezzo antecedenti il subentro della
. Risultava del tutto evidente, dunque, l'inerzia CP_1
colpevole dell'Ufficio Italiano MB.
Circa la responsabilità della in proprio, hanno CP_1
sostenuto quanto segue.
Contrariamente all'assunto di di essere CP_1
tempestivamente intervenuta, l'informativa della Guardia di
Finanza risaliva 1.4.2008, mentre la proposta di cancellazione, da questa inviata al Ministero, risaliva del 23.12.2008, era cioè del tutto tardiva.
Nonostante la gravità della vicenda ed i vistosi ritardi nell'azione di aveva impiegato quasi otto mesi per CP_2 CP_1
proporre la cancellazione della Finabo s.p.a. al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Gli appellanti hanno pertanto concluso come in epigrafe, insistendo per la riforma della sentenza appellata.
Si è costituita in giudizio contestando l'appello, per CP_1
i seguenti motivi:
8 in ordine al primo motivo, ha aderito alla sentenza appellata;
laddove gli appellanti avevano sostenuto che il termine prescrizionale decorrerebbe dal deposito dello stato passivo della società, la doglianza era inammissibile in quanto priva dei necessari requisiti di specificità richiesti dal novellato art. 342
c.p.c. e non era stata prospettata nelle difese di primo grado;
altrettanto nuova e dunque inammissibile sarebbe stata l'ulteriore tesi secondo cui la domanda giudiziale di insinuazione al passivo della società fallita avrebbe determinato l'interruzione della prescrizione ex art. 1310 c.c. anche nei confronti della
[...]
; CP_1
erano inammissibili le domande nuove rivolte nei confronti della quale ente successore del soppresso Ufficio Italiano CP_1
MB, in quanto mai proposta nel corso del giudizio di primo grado Infatti, ogni censura sollevata in primo grado aveva riguardato esclusivamente l'operato della in CP_1
proprio. Anzi, gli attori, in primo grado, avevano riconosciuto all'operato di di aver prontamente sollecitato gli organi CP_2
della Polizia Giudiziaria. In ogni caso, la domanda sarebbe infondata anche nel merito, perché frutto di un ribaltamento di prospettiva operato dagli appellanti fra il primo ed il secondo grado di giudizio: infatti, nell'atto di appello si afferma che l' CP_2
9 sarebbe rimasto inerte pur essendo stato informato dell'esistenza di operazioni sospette;
mentre, in citazione in primo grado si leggeva che proprio le segnalazioni sospette inoltrate dall' CP_2
alla Guardia di Finanza erano state l'innesco delle indagini penali che avevano portato all'emersione dell'abusiva attività di raccolta svolta da Finabo s.p.a. In ogni caso, con specifico riferimento alla posizione dell' qualsiasi responsabilità dell'ente nel caso di CP_2
specie era da escludersi perché lo stesso ha cessato di esistere in data 1.1.2008: pertanto, l'ente risultava già soppresso sia al momento dell'informativa della Guardia di Finanza del 1.4.2008, sia al momento degli investimenti asseritamente effettuati dai sig.
e Pt_2 Pt_1
erano infondate le domande rivolte nei confronti di CP_1
in proprio, in quanto l'Istituto aveva tempestivamente attivato il procedimento di cancellazione, non appena informata dalla
Guardia di Finanza dell'esito delle indagini eseguite a carico del predetto intermediario. Inoltre, non vi sarebbe stato alcun nesso eziologico tra il danno lamentato e le pretese omissioni dell'attività di vigilanza nei confronti della Finabo: se, come nel caso di specie,
l'attività era svolta non solo in maniera abusiva, ma addirittura in modo occulto, non era ipotizzabile alcuna vigilanza a carico della
. CP_1
10 L'appellata ha controdedotto anche sulle ulteriori questioni non esaminate dal Giudice di prime cure.
Ha sostenuto la nullità dei contratti asseritamente sottoscritti dagli investitori, per violazione delle norme imperative sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e per illiceità della causa e dell'oggetto.
Il principio fondamentale – ad avviso dell'appellata - era che “la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche” (art. 11, comma 2, TUB), cosicché chi avesse violato questo divieto avrebbe commesso il reato di abusiva attività di raccolta del risparmio, punito dall'art. 130 TUB.
Finabo s.p.a. non era mai stata iscritta nell'albo delle banche e quindi non era stata mai autorizzata a raccogliere il risparmio fra il pubblico.
In ogni caso, considerato che gli stessi appellanti avevano dedotto l'illiceità dei contratti sottoscritti con Finabo s.p.a., essi erano pienamente consapevoli di concorrere nell'illecito posto in essere dalla società.
Inoltre, come confermato dalle produzioni documentali avversarie,
gli investimenti in questione avvenivano in modo assolutamente informale, al di fuori dei circuiti legali di controllo, grazie all'attrattiva esercitata dall'elevata profittabilità dell'investimento, sproporzionatamente fuori mercato.
11 Ne derivava che il comportamento colposo degli asseriti danneggiati costituiva causa esclusiva nella produzione dei pretesi danni;
in subordine, esso risultava contrario all'ordinaria diligenza agli effetti degli artt. 2056 e 1227, comma 2, c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma
1, c.c.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è
stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
31.01.2025.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.I motivi di appello si esamineranno congiuntamente, in base alle osservazioni che seguono.
1.1.A sostegno del tempestivo esercizio del diritto al risarcimento del danno vantato in questo giudizio, gli odierni appellanti,
premettendo principi generali della materia, hanno dedotto dapprima di aver depositato il verbale di verificazione dello stato
12 passivo del fallimento Finabo s.p.a., in data 16.12.2011, nel quale le loro rispettive domande erano state ammesse al passivo,
aggiungendo poi di aver inoltrato le lettere di messa in mora a rispettivamente il 19.11.2015 il sig. ed il CP_1 Pt_2
17.2.2016 il sig. cosicché il termine prescrizionale Pt_1
quinquennale non sarebbe decorso, operando peraltro l'interruzione della prescrizione a seguito della domanda di ammissione al passivo.
L'appellata ha sostenuto invece che, rispetto alla data della dichiarazione di fallimento – 4.3.2010 – quando era certamente possibile percepire il fatto costitutivo dell'azione, i diritti azionati si erano prescritti perché gli attori avevano convenuto
[...]
con la citazione notificata il 4.10.2017. CP_1
B.d'I. ha contestato la novità delle difese degli appellanti, secondo i quali l'esordio della prescrizione decorreva dalla circostanza che lo stato passivo non fosse depositato alla data del 16.12.2011.
1.2. E' incontestato che il credito degli odierni appellanti sia stato ammesso al passivo del fallimento Finabo s.p.a. nella data del
16.12.2011, come da verbale prodotto sin dal primo grado.
Inoltre, gli appellanti hanno contrastato l'eccezione di prescrizione, sostenendone l'interruzione.
13 A tal riguardo, non è dato ravvisare novità alcuna, né di domande,
né di eccezioni.
Ed invero, l'interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice, anche in appello, “ sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti” ( Cass. del 2023 n. 9810).
Nella specie, le vicende dell'ammissione al passivo fallimentare delle domande creditorie degli odierni appellanti erano state dedotte sin dal primo grado.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ( Cass. S.U. n. 13143 del 2022), avuto riguardo alla pretesa responsabilità di enti istituzionali – in quella fattispecie il Ministero - per omessa vigilanza su società fiduciarie,
quindi in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa, ha stabilito che l'ammissione allo stato passivo comporta per i creditori ammessi l'interruzione della prescrizione, “ con effetto permanente per tutta la durata della procedura”, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi – ove si tratti di ammissione d'ufficio – o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso ex art. 208 l.f. Tale effetto, secondo i Giudici di legittimità, ai sensi dell'art. 1310 c.c. si estende anche al Ministero, ove
14 coobbligato solidale per omessa vigilanza e conseguente perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza.
Ritiene questa Corte di dare seguito all'orientamento della S.C. ora riassunto, che – come detto - ha esaminato una questione del tutto analoga, di omesso controllo da parte di enti istituzionali nei confronti di società fiduciarie.
Quindi, esaminando il dipanarsi della data di ammissione al passivo;
della data di messa in mora, anch'essa incontestata e della data di notificazione della citazione, quali su identificate, nonché
l'operare dell'interruzione della prescrizione, la prescrizione quinquennale non si è maturata.
1.3. Esaminando la domanda degli investitori, si osserva quanto segue.
1.3.1.In primo grado essi non hanno ravvisato alcun colpevole ritardo dell'Ufficio Italiano MB nella vigilanza nei confronti di
Finabo s.p.a.
Anzi, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado i sig.ri e senza dedurre alcunché in ordine alla condotta Pt_2 Pt_1
omissiva di hanno dedotto che sin dal 2001 e CP_2
successivamente negli anni 2002, 2004 e 2006, aveva CP_2
segnalato operazioni sospette alla Guardia di Finanza, in tal modo
15 implicitamente deducendone piuttosto la condotta attenta alla segnalazione all'autorità di polizia.
In appello, invece, hanno sostenuto che le plurime segnalazioni di operazioni sospette, non seguite da alcuna condotta fattiva per impedire a Finabo s.p.a. di svolgere la propria illegittima attività,
avrebbero costituito in colpa per omessa vigilanza, della CP_2
qual condotta avrebbe dovuto rispondere quale suo CP_3
successore.
Ritiene la Corte che in tal modo gli attori ed appellanti, per la prima volta in appello, hanno allegato la responsabilità dell' CP_2
perlomeno sin quando non è stato soppresso e, conseguentemente, per la prima volta, hanno sostenuto la responsabilità di quale CP_3
suo successore.
Che si tratti di domanda nuova si trae dalla novità della causa petendi, in quanto è indicata quale responsabile non per CP_3
condotte omissive proprie, bensì per pretese condotte omissive di
CP_2
In tal modo gli attori hanno introdotto un thema decidendum ed un thema probandum nuovo, concernente l'attività omissiva di dal 2001 sino alla sua estinzione. CP_2
La novità di uno degli elementi della domanda, o delle parti o del
petitum o della causa petendi comporta la novità della domanda.
16 Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. tuttavia, questa domanda nuova è inammissibile.
Non è pertanto rilevante occuparsi della successione prevista per legge – art. 62 III comma d.lgs. del 2007 n. 231 vigente “ ratione temporis” - da a nell'attività di vigilanza CP_2 CP_1
delle società finanziarie.
1.3.2. Gli appellanti hanno sostenuto altresì la responsabilità in via originaria dell'omesso controllo e vigilanza su Finabo s.p.a. in capo a che avrebbe impiegato circa 8 mesi per proporre la CP_3
cancellazione della società dall'albo di cui all'art. 106 t.u.b.
La domanda è infondata.
Occorre premettere che l' attività di vigilanza sulle società
finanziarie qual era Finabo s.p.a. è stata per legge trasferita a
[...]
dal 1.1.2008 e che i contratti rispettivamente conclusi dai CP_1
sig. e con Finabo s.p.a. datano rispettivamente al Pt_2 Pt_1
25.7.2008 ed al 4.9.2008 e 4.2.2009.
Quindi, l'attività di vigilanza di va valutata CP_1
relativamente a tale periodo.
Orbene, il verbale della Guardia di Finanza nel quale erano descritte plurime irregolarità gestionali di Finabo s.p.a., è stato trasmesso a il primo aprile 2008, come dalla stessa CP_4
17 ammesso;
quest'ultima ha tempestivamente iniziato il procedimento di contestazione degli addebiti a Finabo s.p.a.
La cancellazione presuppone invero il procedimento disciplinato dall'art. 111 t.u.b., nella sua versione applicabile “ ratione temporis” dapprima di contestazione degli addebiti ed in seguito di richiesta di provvedimenti dall'autorità di vigilanza al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale dispone o meno la cancellazione.
Tale procedimento si è snodato lungo un arco temporale di circa otto mesi, durante i quali sono stati individuati e contestati gli addebiti mossi;
la società è stata messa in grado di difendersi;
vi è
stata altresì un'interlocuzione tra e Guardia di Finanza in CP_4
relazione ai documenti che la società avrebbe potuto esaminare;
la società ha effettivamente controdedotto, tra i mesi di settembre e novembre. Infine, il 23.12.2008 ha inviato la CP_1
proposta di cancellazione al Ministero ( il documento è prodotto dagli appellanti).
In tale contesto, di svolgimento necessitato dell'attività di vigilanza nel perimetro disciplinato dalla legge, non è dato ravvisare alcun ritardo, né omissione colposa da parte dell'odierna appellata, dovendo essa necessariamente porre in essere il procedimento di contestazione quale previsto dal t.u.b.
18 E' in tal modo assorbito l'esame delle difese dell'appellata circa il dedotto concorso di colpa degli attori.
La sentenza di primo grado, nel capo con il quale la domanda è
stata respinta, va pertanto confermata, sebbene con la diversa, suesposta, motivazione.
Conseguentemente, l'appello va respinto.
4.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sig.ri e Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata nei confronti di
[...]
: CP_1
respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro 7.500 per onorari oltre spese generali;
19 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto.
Roma, 04.03.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 6890/2021 riservata in decisione all'udienza collegiale del 04.03.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 31.01.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127
ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
1
1 elettivamente domiciliati in Roma, Via Nomentana 33, presso lo studio dell'Avv. Francesco Salimbeni, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
C.F. con sede in Roma, Via CP_1 P.IVA_1
Nazionale 91, in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Baldassarre PEC
Paola Battistini - PEC Email_1
e Donato Salomone - PEC Email_2
dell'Avvocatura della Email_3
Banca stessa ed elettivamente domiciliata, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, in Roma, Via
Nazionale 91, presso la sede della Banca
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
6294/2021 pubblicata il 13.04.202.
Conclusioni: gli appellanti hanno concluso come da atto di citazione in appello, ribadite nelle note depositate il 21.2.2025:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza
2 impugnata, reiectis contraris, previo accertamento e declaratoria
della responsabilità della , per i motivi suesposti, CP_1
condannare quest'ultima, in persona del Legale Rappresentante
p.t., a versare, a titolo di risarcimento del danno, rispettivamente,
Euro 100,000,00 al Signor ed Euro 70.000,00 al Parte_1
Signor oltre accessori. Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari, del doppio grado di giudizio, comprensivi di spese generali, IVA e CPA, come per legge;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta del 25.02.2022: “preliminarmente dichiarare inammissibile la domanda nuova proposta dagli appellanti nei
confronti della quale ente successore a titolo CP_1
universale del soppresso nel merito in via principale, CP_2
rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza
del Tribunale di Roma n. 6294/2021, respingendo le domande delle parti appellanti perché del tutto infondate e, comunque, non
provate; in via subordinata, respingere le domande delle parti
appellanti per essere il danno ascrivibile esclusivamente a fatto e colpa delle medesime ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 2,
cod. civ.; in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi in cui
possa essere ravvisata una qualche forma di responsabilità della
, ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto in CP_1
3 proporzione del concorso del danneggiato nella produzione del
danno, ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1, cod. civ. e.
comunque, ridurre il risarcimento stesso nella misura che risulti effettivamente provata. Con vittoria di spese e compensi.”
Svolgimento del Processo
Con la citazione notificata in data 5 ottobre 2017, i sig.ri Pt_3
e convennero ( d'ora in poi,
[...] Parte_1 CP_1
anche: B.d'I.) dinanzi al Tribunale di Roma esponendo che: la Finabo s.p.a. era una società che svolgeva attività di raccolta del risparmio presso il pubblico;
in data 7.05.2007 era stata eseguita presso tale società l'ispezione della Guardia di Finanza ai sensi della l. 197/91, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni di tale legge e del T.U. in materia bancaria, ispezione che traeva origine da una serie di segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Ufficio Italiano MB ( d'ora in poi, anche: CP_2
a partire dal 2001; gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di
Finanza evidenziavano che la Finabo s.p.a., nonostante fosse autorizzata alla sola attività di intermediazione finanziaria, raccoglieva risparmio ed esercitava attività creditizia;
il sig. aveva sottoscritto il modulo relativo ad un investimento Pt_2
in data 25.07.2008, versando 70.000 euro, mentre il sig. Pt_1
aveva sottoscritto analogo modulo in data 04.09.2008, dietro
4 versamento di 50.000 euro, versandone in seguito ulteriori euro
5.000 in data 04.02.2009; a fronte di tali investimenti Finabo s.p.a.
aveva assicurato un interesse annuo del 10% con reinvestimento delle cedole quadrimestrali maturate, per riscuotere le quali, già all'atto della sottoscrizione dei contratti, aveva rilasciato “ titoli in pagamento delle scadenza quadrimestrali”; solo in data 15.02.2009 aveva disposto la CP_1
cancellazione di Finabo s.p.a. dall'elenco degli intermediari finanziari;
poco dopo, il 4.03.2009 essa era stata dichiarata fallita;
entrambi gli attori avevano insinuato i rispettivi crediti nel fallimento, senza percepire però alcuna restituzione;
questo premesso, chiesero che fosse ritenuta CP_1
responsabile per omesso adempimento degli obblighi di controllo e vigilanza prescritti agli artt. 106 e ss. TUB nonché 166, comma
3 TUF, e di conseguenza, fosse condannata al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Assunsero questi ultimi che , nonostante il proprio CP_1
obbligo di intervento, non si era attivata in alcun modo sebbene già
del 2001 l'UIC avesse segnalato operazioni sospette;
solo con comunicazione del 27.08.2009 aveva avviato il CP_1
procedimento di cancellazione ex 111 TUB.
5 Si costituì eccependo il difetto di giurisdizione, il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria e, comunque, l'infondatezza della domanda, per essere del tutto mancanti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.
Con sentenza n. 6294/2021, il Tribunale di Roma, respinte le eccezioni pregiudiziali relative al difetto di giurisdizione e al difetto di legittimazione passiva, accolse l'eccezione di prescrizione del credito e per l'effetto respinse la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta.
Con l'appello notificato in data 15.11.2021, gli attori hanno impugnato la sentenza di primo grado, in quanto illegittima ed ingiusta per i seguenti motivi:
1.erronea valutazione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato la prescrizione rigettando la domanda degli attori. Al contrario, il credito non era prescritto: infatti, in materia di pretesa responsabilità per omesso controllo su società fiduciarie, materia analoga a quella dell'appello, la Corte di Cassazione aveva stabilito che il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento decorreva dal deposito dello stato passivo della società oggetto di controllo,
6 quale momento in cui il danneggiato era messo in condizione di apprezzare la vastità e la gravità delle irregolarità della società.
Poiché, come documentato agli atti, almeno alla data del
16.12.2011, lo stato passivo di Finabo s.p.a. non era stato ancora depositato, mentre le lettere contenenti la richiesta di risarcimento del danno, erano state ricevute dalla CP_1
rispettivamente, il 19.11.2015 quella del Signor ed il Pt_2
17.2.2016 quella del Signor per entrambi gli appellanti il Pt_1
termine di prescrizione quinquennale non era decorso.
Peraltro, il Tribunale avrebbe errato anche nell'affermazione per cui la prescrizione non sarebbe stata interrotta, ex art. 1310 c.c.,
dalla domanda giudiziale che gli attori aveva proposto insinuandosi al passivo della società fallita, in quanto, sempre ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, “la presentazione di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2
c.c. l'interruzione della prescrizione del credito;
2.erronea valutazione della responsabilità della e CP_1
responsabilità dell'Ufficio Italiano MB.
Dal disposto del comma 3, dell'art. 62, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per legge era succeduta CP_1
nelle situazioni giuridiche attive e passive del soppresso CP_2
7 Circa la responsabilità dell'Ufficio Italiani MB, occorreva precisare che, a far data almeno dal 13.8.2001, esso aveva contezza di operazioni sospette poste in essere da Finabo s.p.a.; ciononostante, esso avrebbe omesso di adottare qualsivoglia provvedimento nei sei anni e mezzo antecedenti il subentro della
. Risultava del tutto evidente, dunque, l'inerzia CP_1
colpevole dell'Ufficio Italiano MB.
Circa la responsabilità della in proprio, hanno CP_1
sostenuto quanto segue.
Contrariamente all'assunto di di essere CP_1
tempestivamente intervenuta, l'informativa della Guardia di
Finanza risaliva 1.4.2008, mentre la proposta di cancellazione, da questa inviata al Ministero, risaliva del 23.12.2008, era cioè del tutto tardiva.
Nonostante la gravità della vicenda ed i vistosi ritardi nell'azione di aveva impiegato quasi otto mesi per CP_2 CP_1
proporre la cancellazione della Finabo s.p.a. al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Gli appellanti hanno pertanto concluso come in epigrafe, insistendo per la riforma della sentenza appellata.
Si è costituita in giudizio contestando l'appello, per CP_1
i seguenti motivi:
8 in ordine al primo motivo, ha aderito alla sentenza appellata;
laddove gli appellanti avevano sostenuto che il termine prescrizionale decorrerebbe dal deposito dello stato passivo della società, la doglianza era inammissibile in quanto priva dei necessari requisiti di specificità richiesti dal novellato art. 342
c.p.c. e non era stata prospettata nelle difese di primo grado;
altrettanto nuova e dunque inammissibile sarebbe stata l'ulteriore tesi secondo cui la domanda giudiziale di insinuazione al passivo della società fallita avrebbe determinato l'interruzione della prescrizione ex art. 1310 c.c. anche nei confronti della
[...]
; CP_1
erano inammissibili le domande nuove rivolte nei confronti della quale ente successore del soppresso Ufficio Italiano CP_1
MB, in quanto mai proposta nel corso del giudizio di primo grado Infatti, ogni censura sollevata in primo grado aveva riguardato esclusivamente l'operato della in CP_1
proprio. Anzi, gli attori, in primo grado, avevano riconosciuto all'operato di di aver prontamente sollecitato gli organi CP_2
della Polizia Giudiziaria. In ogni caso, la domanda sarebbe infondata anche nel merito, perché frutto di un ribaltamento di prospettiva operato dagli appellanti fra il primo ed il secondo grado di giudizio: infatti, nell'atto di appello si afferma che l' CP_2
9 sarebbe rimasto inerte pur essendo stato informato dell'esistenza di operazioni sospette;
mentre, in citazione in primo grado si leggeva che proprio le segnalazioni sospette inoltrate dall' CP_2
alla Guardia di Finanza erano state l'innesco delle indagini penali che avevano portato all'emersione dell'abusiva attività di raccolta svolta da Finabo s.p.a. In ogni caso, con specifico riferimento alla posizione dell' qualsiasi responsabilità dell'ente nel caso di CP_2
specie era da escludersi perché lo stesso ha cessato di esistere in data 1.1.2008: pertanto, l'ente risultava già soppresso sia al momento dell'informativa della Guardia di Finanza del 1.4.2008, sia al momento degli investimenti asseritamente effettuati dai sig.
e Pt_2 Pt_1
erano infondate le domande rivolte nei confronti di CP_1
in proprio, in quanto l'Istituto aveva tempestivamente attivato il procedimento di cancellazione, non appena informata dalla
Guardia di Finanza dell'esito delle indagini eseguite a carico del predetto intermediario. Inoltre, non vi sarebbe stato alcun nesso eziologico tra il danno lamentato e le pretese omissioni dell'attività di vigilanza nei confronti della Finabo: se, come nel caso di specie,
l'attività era svolta non solo in maniera abusiva, ma addirittura in modo occulto, non era ipotizzabile alcuna vigilanza a carico della
. CP_1
10 L'appellata ha controdedotto anche sulle ulteriori questioni non esaminate dal Giudice di prime cure.
Ha sostenuto la nullità dei contratti asseritamente sottoscritti dagli investitori, per violazione delle norme imperative sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e per illiceità della causa e dell'oggetto.
Il principio fondamentale – ad avviso dell'appellata - era che “la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche” (art. 11, comma 2, TUB), cosicché chi avesse violato questo divieto avrebbe commesso il reato di abusiva attività di raccolta del risparmio, punito dall'art. 130 TUB.
Finabo s.p.a. non era mai stata iscritta nell'albo delle banche e quindi non era stata mai autorizzata a raccogliere il risparmio fra il pubblico.
In ogni caso, considerato che gli stessi appellanti avevano dedotto l'illiceità dei contratti sottoscritti con Finabo s.p.a., essi erano pienamente consapevoli di concorrere nell'illecito posto in essere dalla società.
Inoltre, come confermato dalle produzioni documentali avversarie,
gli investimenti in questione avvenivano in modo assolutamente informale, al di fuori dei circuiti legali di controllo, grazie all'attrattiva esercitata dall'elevata profittabilità dell'investimento, sproporzionatamente fuori mercato.
11 Ne derivava che il comportamento colposo degli asseriti danneggiati costituiva causa esclusiva nella produzione dei pretesi danni;
in subordine, esso risultava contrario all'ordinaria diligenza agli effetti degli artt. 2056 e 1227, comma 2, c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma
1, c.c.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è
stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
31.01.2025.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.I motivi di appello si esamineranno congiuntamente, in base alle osservazioni che seguono.
1.1.A sostegno del tempestivo esercizio del diritto al risarcimento del danno vantato in questo giudizio, gli odierni appellanti,
premettendo principi generali della materia, hanno dedotto dapprima di aver depositato il verbale di verificazione dello stato
12 passivo del fallimento Finabo s.p.a., in data 16.12.2011, nel quale le loro rispettive domande erano state ammesse al passivo,
aggiungendo poi di aver inoltrato le lettere di messa in mora a rispettivamente il 19.11.2015 il sig. ed il CP_1 Pt_2
17.2.2016 il sig. cosicché il termine prescrizionale Pt_1
quinquennale non sarebbe decorso, operando peraltro l'interruzione della prescrizione a seguito della domanda di ammissione al passivo.
L'appellata ha sostenuto invece che, rispetto alla data della dichiarazione di fallimento – 4.3.2010 – quando era certamente possibile percepire il fatto costitutivo dell'azione, i diritti azionati si erano prescritti perché gli attori avevano convenuto
[...]
con la citazione notificata il 4.10.2017. CP_1
B.d'I. ha contestato la novità delle difese degli appellanti, secondo i quali l'esordio della prescrizione decorreva dalla circostanza che lo stato passivo non fosse depositato alla data del 16.12.2011.
1.2. E' incontestato che il credito degli odierni appellanti sia stato ammesso al passivo del fallimento Finabo s.p.a. nella data del
16.12.2011, come da verbale prodotto sin dal primo grado.
Inoltre, gli appellanti hanno contrastato l'eccezione di prescrizione, sostenendone l'interruzione.
13 A tal riguardo, non è dato ravvisare novità alcuna, né di domande,
né di eccezioni.
Ed invero, l'interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice, anche in appello, “ sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti” ( Cass. del 2023 n. 9810).
Nella specie, le vicende dell'ammissione al passivo fallimentare delle domande creditorie degli odierni appellanti erano state dedotte sin dal primo grado.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ( Cass. S.U. n. 13143 del 2022), avuto riguardo alla pretesa responsabilità di enti istituzionali – in quella fattispecie il Ministero - per omessa vigilanza su società fiduciarie,
quindi in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa, ha stabilito che l'ammissione allo stato passivo comporta per i creditori ammessi l'interruzione della prescrizione, “ con effetto permanente per tutta la durata della procedura”, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi – ove si tratti di ammissione d'ufficio – o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso ex art. 208 l.f. Tale effetto, secondo i Giudici di legittimità, ai sensi dell'art. 1310 c.c. si estende anche al Ministero, ove
14 coobbligato solidale per omessa vigilanza e conseguente perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza.
Ritiene questa Corte di dare seguito all'orientamento della S.C. ora riassunto, che – come detto - ha esaminato una questione del tutto analoga, di omesso controllo da parte di enti istituzionali nei confronti di società fiduciarie.
Quindi, esaminando il dipanarsi della data di ammissione al passivo;
della data di messa in mora, anch'essa incontestata e della data di notificazione della citazione, quali su identificate, nonché
l'operare dell'interruzione della prescrizione, la prescrizione quinquennale non si è maturata.
1.3. Esaminando la domanda degli investitori, si osserva quanto segue.
1.3.1.In primo grado essi non hanno ravvisato alcun colpevole ritardo dell'Ufficio Italiano MB nella vigilanza nei confronti di
Finabo s.p.a.
Anzi, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado i sig.ri e senza dedurre alcunché in ordine alla condotta Pt_2 Pt_1
omissiva di hanno dedotto che sin dal 2001 e CP_2
successivamente negli anni 2002, 2004 e 2006, aveva CP_2
segnalato operazioni sospette alla Guardia di Finanza, in tal modo
15 implicitamente deducendone piuttosto la condotta attenta alla segnalazione all'autorità di polizia.
In appello, invece, hanno sostenuto che le plurime segnalazioni di operazioni sospette, non seguite da alcuna condotta fattiva per impedire a Finabo s.p.a. di svolgere la propria illegittima attività,
avrebbero costituito in colpa per omessa vigilanza, della CP_2
qual condotta avrebbe dovuto rispondere quale suo CP_3
successore.
Ritiene la Corte che in tal modo gli attori ed appellanti, per la prima volta in appello, hanno allegato la responsabilità dell' CP_2
perlomeno sin quando non è stato soppresso e, conseguentemente, per la prima volta, hanno sostenuto la responsabilità di quale CP_3
suo successore.
Che si tratti di domanda nuova si trae dalla novità della causa petendi, in quanto è indicata quale responsabile non per CP_3
condotte omissive proprie, bensì per pretese condotte omissive di
CP_2
In tal modo gli attori hanno introdotto un thema decidendum ed un thema probandum nuovo, concernente l'attività omissiva di dal 2001 sino alla sua estinzione. CP_2
La novità di uno degli elementi della domanda, o delle parti o del
petitum o della causa petendi comporta la novità della domanda.
16 Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. tuttavia, questa domanda nuova è inammissibile.
Non è pertanto rilevante occuparsi della successione prevista per legge – art. 62 III comma d.lgs. del 2007 n. 231 vigente “ ratione temporis” - da a nell'attività di vigilanza CP_2 CP_1
delle società finanziarie.
1.3.2. Gli appellanti hanno sostenuto altresì la responsabilità in via originaria dell'omesso controllo e vigilanza su Finabo s.p.a. in capo a che avrebbe impiegato circa 8 mesi per proporre la CP_3
cancellazione della società dall'albo di cui all'art. 106 t.u.b.
La domanda è infondata.
Occorre premettere che l' attività di vigilanza sulle società
finanziarie qual era Finabo s.p.a. è stata per legge trasferita a
[...]
dal 1.1.2008 e che i contratti rispettivamente conclusi dai CP_1
sig. e con Finabo s.p.a. datano rispettivamente al Pt_2 Pt_1
25.7.2008 ed al 4.9.2008 e 4.2.2009.
Quindi, l'attività di vigilanza di va valutata CP_1
relativamente a tale periodo.
Orbene, il verbale della Guardia di Finanza nel quale erano descritte plurime irregolarità gestionali di Finabo s.p.a., è stato trasmesso a il primo aprile 2008, come dalla stessa CP_4
17 ammesso;
quest'ultima ha tempestivamente iniziato il procedimento di contestazione degli addebiti a Finabo s.p.a.
La cancellazione presuppone invero il procedimento disciplinato dall'art. 111 t.u.b., nella sua versione applicabile “ ratione temporis” dapprima di contestazione degli addebiti ed in seguito di richiesta di provvedimenti dall'autorità di vigilanza al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale dispone o meno la cancellazione.
Tale procedimento si è snodato lungo un arco temporale di circa otto mesi, durante i quali sono stati individuati e contestati gli addebiti mossi;
la società è stata messa in grado di difendersi;
vi è
stata altresì un'interlocuzione tra e Guardia di Finanza in CP_4
relazione ai documenti che la società avrebbe potuto esaminare;
la società ha effettivamente controdedotto, tra i mesi di settembre e novembre. Infine, il 23.12.2008 ha inviato la CP_1
proposta di cancellazione al Ministero ( il documento è prodotto dagli appellanti).
In tale contesto, di svolgimento necessitato dell'attività di vigilanza nel perimetro disciplinato dalla legge, non è dato ravvisare alcun ritardo, né omissione colposa da parte dell'odierna appellata, dovendo essa necessariamente porre in essere il procedimento di contestazione quale previsto dal t.u.b.
18 E' in tal modo assorbito l'esame delle difese dell'appellata circa il dedotto concorso di colpa degli attori.
La sentenza di primo grado, nel capo con il quale la domanda è
stata respinta, va pertanto confermata, sebbene con la diversa, suesposta, motivazione.
Conseguentemente, l'appello va respinto.
4.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sig.ri e Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata nei confronti di
[...]
: CP_1
respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro 7.500 per onorari oltre spese generali;
19 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto.
Roma, 04.03.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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