Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
878/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
RI D'RE, difesa dall'avv. Roberto Trevia, per mandato allegato alla citazione di appello .
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Valeria _1
Gorlero, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: ““Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - previa, se del caso, l'ammissione del giuramento decisorio, così come dedotto dalla appellante IG.ra
D'RE RI;
- in totale riforma della Sentenza
n. 528/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Imperia il 25 luglio 2024, pubblicata il 24 luglio
2024, e poi notificata il 26 luglio2024, resa nella vertenza n. R.G. 145/2024 promossa dalla IG.ra
D'RE RI – attrice - contro la IG.ra
[...]
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - dichiarare che la convenuta in giudizio IG.ra _1 avrebbe dovuto rilasciare l'immobile
[...] destinato all'uso abitativo sito in Imperia, Via
Vincenzo Monti n. 1, censito al Catasto Urbano del
Comune Censuario di Imperia, Sezione Censuaria di Oneglia, al foglio 5, mapp. 312, sub. 6 e mapp.
326 sub. 2, Categoria A/3, classe 2°, vani sei, di proprietà della IG.ra D'RE RI, a far data dal 15 novembre 2021 o quell'altra data meglio vista ai sensi di legge;
- e, per l'effetto: - condannare la convenuta in giudiz io IG.ra _1
a rilasciare immediatamente libero da Sé e
[...] cose Sue e nella piena disponibilità della conchiudente IG.ra D'RE RI l'immobile destinato all'uso abitativo sito in Imperia, Via
Vincenzo Monti n. 1, posto al primo piano di un fabbricato e composto da un ingresso, due camere, una cucina, un bagno ed un ripostiglio, nonché un grande terrazzo, censiti al Catasto Urbano del
Comune Censuario di Imperia, Sezione Censuaria di Oneglia, al foglio 5, mapp. 312, sub. 6 e mapp.
326 sub. 2, Categoria A/3, classe 2°, vani sei, con ogni conseguenza di legge;
- condannare la convenuta in giudizio IG.ra a _1 risarcire il danno subito dalla conchiudente IG.ra
D'RE RI per l'occupazione senza titolo dell'immobile destinato all'uso abitativo sito in
Imperia, Via Vincenzo Monti n. 1, posto al primo piano di un fabbricato e composto da un ingresso, due camere, una cucina, un bagno ed un ripostiglio, nonché un grande terrazzo, censiti al Catasto
Urbano del Comune Censuario di Imperia, Sezione
Censuaria di Oneglia, al foglio 5, mapp. 312, sub.
6 e mapp. 326 sub. 2, Categoria A/3, classe 2°, vani sei, dal 15 novembre 2021 sino alla data del rilascio, mediante il pagamento della somma che sarà quantificata in corso di causa, con ogni conseguenza di legge;
- condannare la convenuta in giudizio IG.ra a risarcire ogni e _1 qualsiasi ulteriore danno subito dalla conchiudente
IG.ra D'RE RI, che sarà quantificato in separato giudizio;
Vinte le spese e gli onorari di causa da corrispondersi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Corte di
Appello Ill.ma, contrariis reiectis, richiamate, in ordine alla proposta conciliativa 26.2.2025 formulata dal Consigliere istruttore, le argomentazioni della propria memoria 10.3.2025, previi gli accertamenti e le declare meglio vist i,
RESPINGERE l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese. Si insiste in tutte le deduzioni, istanze ed eccezioni, anche istruttorie, di cui agli atti e verbali di causa”.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
RI D'RE ha citato in giudizio, innanzi al
Tribunale di Imperia, ed ha _1 sostenuto:
• di essere proprietaria dell'appartamento sito alla via Vincenzo Monti n. 1 di Imperia, per effetto della sentenza del Tribunale di Imperia n. 491/2015, passata in giudicato, che aveva pronunciato lo scioglimento della comunione ereditaria tra l'attrice ed il fratello Parte_2
assegnandolo alla prima;
[...]
• che l'immobile in esame era attualmente indebitamente occupato da _1
• di aver proposto nei confronti di quest'ultima azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Imperia al fine di riottenere il possesso dell'immobile e la condanna della controparte al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo;
• che, però, tale domanda era stata respinta dal
Tribunale di Imperia, con sentenza 593/21;
• che il Tribunale di Imperia aveva riconosciuto che l'occupazione era legittima, in quanto giustificata dal provvedimento di assegnazione del Tribunale di Imperia del 14 novembre 2012 a favore della convenuta della suddetta casa, collocataria del figlio minore nel giudizio di separazione Per_1 consensuale con il marito, Parte_2 fratello dell'attrice;
• che il Tribunale di Imperia aveva affermato l'opponibilità per 9 anni all'attrice del provvedimento giudiziale definitivo del 14 novembre 2012, con una statuizione confermata dalla Corte di Appello 717/23;
• che, alla data della citazione, tale termine era decorso;
L'attrice ha, quindi, chiesto di condannare la controparte a rilasciare l'immobile ed a pagarle l'indennità per occupazione sine titulo.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere la domanda, sostenendo, tra l'altro, che, per effetto della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in data
29.07.2019, il provvedimento era divenuto opponibile anche oltre il novennio.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata decisa dal Tribunale di Imperia con la sentenza n. 528/24, che ha così statuito in dispositivo:
“rigetta le domande attoree (B) compensa le spese di lite”.
Il Tribunale ha sostenuto che la parte convenuta aveva offerto prova della sussistenza dei presupposti della opponibilità ultranovennale del provvedimento di assegnazione della casa coniugale , alla luce della normativa vigente. Ricostruito il complesso quadro normativo e giurisprudenziale, la sentenza ha concluso che “l'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale ai sensi dell'art. 155quater Cc, applicabile “ratione temporis”,
è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, co. 6, L. 898/70 e all'art. 1599, co,3, Cc, perchè a seguito dell'introduzione dell'art. 115quater
Cc l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibili come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 cc.”
Nella specie, mentre il provvedimento di assegnazione era stato trascritto, non c'era prova che la sig.ra D'RE avesse fatto altrettanto con il provvedimento che le aveva assegnato l'immobile. La sig.ra aveva poi dimostrato che il figlio _1 minorenne era con lei convivente, per cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale era tutt'ora efficace.
Inoltre, non c'era alcun giudicato in merito all'opponibilità entro il solo novennio del provvedimento di assegnazione. La questione era già stata affrontata nel giudizio 41/19 presso il
Tribunale di Imperia, che, però, aveva un diverso petitum ed una diversa causa petendi e nè la sentenza del Tribunale di Imperia n. 593/2021, né quella della CdA di Genova, con la sentenza n.
717/2023, “avevano statuito, con efficacia di giudicato esterno, che la non avesse il _1 diritto alla detta assegnazione prolungata”. In ogni caso, la parte attrice non aveva offerto la prova dell'avvenuta formazione del giudicato esterno, “non essendo sufficiente a tal fine la produzione della sentenza emessa in altro procedimento (come è avvenuto nel caso di specie), essendo invece necessario che la stessa sia corredata della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cpc dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare
l'impugnabilità della sentenza (ex multis, cass.
6868/2022), la domanda attorea di restituzione è priva di pregio, con effetto di assorbimento di quella risarcitoria”.
2 Il giudizio di appello
La sig.ra D'RE ha impugnato la sentenza in esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande proposte in primo grado.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha chiesto _1 di confermare la sentenza di primo grado. La causa è stata trattenuta in decisione in data 29 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la sig.ra D'RE ha impugnato la sentenza, nella parte in cui aveva escluso che vi fosse un contrasto di giudicati tra il provvedimento in esame (che aveva riconosciuto l'opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale anche oltre i 9 anni) e quello pronunciato, sempre dal Tribunale di Imperia n.
593/21, poi, confermato in appello (che, invece, aveva riconosciuto tale opponibilità solo nei limiti del novennio, ormai decorso).
In quel giudizio, si era formato il giudicato in merito all'opponibilità novennale del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
nella sentenza impugnata, invece, era stata affermata l'opponibilità ultranovennale. I due giudizi avevano ad oggetto lo stesso rapporto tra le stesse parti, con identico petitum ed identica causa petendi.
L'appellante aveva, poi, dato prova della formazione del giudicato, per effetto delle ammissioni della controparte e tramite l'avvenuta notifica della sentenza n. 717/2023 effettuata il 3 luglio 2023 al procuratore costituito. In ogni caso, l'appellante ha formulato istanza di giuramento decisorio.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra D'RE ha lamentato la nullità della sentenza per difetto di motivazione in merito al rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado per indebita occupazione dell'immobile.
4 Il giudicato
Il primo motivo di appello è infondato. Questi in estrema sintesi i fatti rilevanti.
Il Tribunale di Imperia, con decreto del 14 novembre
2012, omologò la separazione consensuale tra ed Per quanto qui _1 Parte_2 interessa, fu previsto che “la casa coniugale, sita in
Imperia – via Vincenzo Monti 1, con l'attuale arredatamento resterà assegnata a , _1 con la quale il figlio della coppia avrebbe Per_1 abitato (prod. 5 di parte appellata).
La casa in questione era in comproprietà tra e la sorella, RI D'RE. Parte_2
In sede di scioglimento della comunione tra i fratelli, la casa fu assegnata a RI, con sentenza del
Tribunale di Imperia del 10 dicembre 2015 n. 491
(prod. 3 di parte appellante).
RI D'RE ha proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Imperia con il quale ha lamentato l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della sig.ra ed ha, quindi, chiesto la sua _1 condanna a rilasciare l'immobile libero da cose e persone, al pagamento di un'indennità di occupazione oltre al risarcimento dei danni patiti
(prod. 1 di parte appellata).
In tale giudizio, iscritto al RG 41/19, la sig.ra _1 si è costituita ed ha concluso chiedendo di
“respingere ogni domanda proposta dall'attrice”
(prod. 2 di parte appellata).
La causa in esame è stata decisa con la sentenza n.
593/21 del Tribunale di Imperia (prod. 3 di parte appellata), che, nel dispositivo, per quanto interessa, ha così statuito: “rigetta le domande attoree”.
Il Tribunale è giunto a tale conclusione evidenziando che, per effetto dell'art. 155 quater c.c. e dell'art. 6
L 898/70, “il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario del minore, avendo per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente in data successiva, ancorché non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell'assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato trascritto suddetto immobile […] in ragione della circostanza di fatto che la casa coniugale veniva assegnata alla
in sede di omologa, in data _1
14.11.2012, non essendo decorsi al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ovvero il 10.04.2019, ed anche in oggi, i nove anni, la domanda principale va respinta”.
La sentenza ha, poi, aggiunto che le eccezioni e questioni proposte dalla parte convenuta relative alla opponibilità ultranovennale dell'assegnazione della casa coniugale, “devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU
n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n.
11356/2006)”.
La sig.ra ha impugnato la sentenza in esame . _1
Per quanto interessa, con il secondo motivo di appello, la donna ha lamentato che la sentenza impugnata aveva errato, laddove “il Giudice, pur avendo espressamente riconosciuto che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale datato 14.11.2012 era stato (anche se solo in data
29.7.2019) trascritto, ha considerato solamente i nove anni successivi al 14.11.2012, e non la valenza ultranovennale del provvedimento di assegnazione”. Diversamente, “avendo la trascritto il titolo nel _1 limite del novennio e prima che la D'RE trascrivesse il proprio, l'assegnazione della casa coniugale avrebbe dovuto essere dichiarata opponibile anche oltre i nove anni”.
La Corte di Appello, con la sentenza n. 717/23, nel pronunciarsi su tale motivo, ha sostenuto che “in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado la sig.ra ha chiesto semplicemente di _1
“respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dall'attore, con il favore delle spese”. Pertanto, non si reputa censurabile la sentenza del Tribunale nella parte in cui dopo aver ritenuto che la casa coniugale era stata assegnata alla con omologa del _1
14.11.2012 e non essendo da tale data decorsi nove anni al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, cioè il 10.04.2019 ( ed anche alla data della sentenza gravata), respingeva la domanda principale e riteneva assorbita ogni altra eccezione della convenuta anche in termini di opponibilità ultranovennale dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale” (pag. 14).
La sentenza ha, poi, aggiunto che “In ogni caso si rileva che parte appellata ha evidenziato che la _1 non ha compiutamente fornito la prova del permanere della necessità di abitare nell'immobile oggetto del presente giudizio, avendo omesso di produrre il verbale di omologa delle condizioni di separazione completo e di indicare l'età del figlio minore
[...]
ed ha, quindi, concluso che “in assenza di Per_2 allegazioni e di riscontri forniti da parte dell'appellante circa l'attuale perdurare dell'efficacia del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla medesima , anche il secondo _1 motivo d'appello deve essere respinto” (pag. 16).
In dispositivo, la Corte ha quindi, così statuito:
“Rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 593/2021, pronunciata dal
Tribunale di Imperia”.
Bisogna, quindi, valutare se si è formato un giudicato in merito alla opponibilità meramente novennale (e non ultranovennale) nei confronti della sig.ra RI D'RE del provvedimento di separazione consensuale.
La risposta è negativa.
Anche a soprassedere in merito alla prova del giudicato, si osserva che né il Tribunale, né la Corte di Appello hanno assunto una statuizione di merito volta a porre dei limiti temporali all'efficacia temporale del provvedimento di separazione consensuale.
Entrambi i provvedimenti si sono limitati, infatti, ad affermare che, al momento della pronuncia, non c'erano i presupposti per ritenere l'occupazione dell'immobile illegittima ed hanno, quindi, ritenuto superfluo valutare se, per effetto della trascrizion e del provvedimento di separazione, vi fosse stata un'estensione ultranovennale dell'efficacia del provvedimento, tenuto conto del fatto che non vi era neppure una domanda in tal senso da parte della stessa sig.ra , la quale, come si è visto, aveva _1 richiesto unicamente di rigettare le domande proposte dalla controparte.
Il Tribunale ha, infatti, sostenuto che la questione doveva considerarsi assorbita, non essendo necessario, per respingere la domanda, esaminare la questione dell'opponibilità ultranovennale, non essendo decorso ancora al momento della pronuncia il novennio.
La Corte di Appello ha, poi, sì ulteriormente esaminato la questione del difetto di prova dell'efficacia ultranovennale del provvedimento, ma solo dopo aver premesso che la questione non era rilevante al fine della soluzione della controversia, in ciò confermando appieno quanto sostenuto dal
Tribunale in merito all'assorbimento della relativa questione.
Secondo la giurisprudenza, ove la sentenza contenga sia motivazioni di rigetto della domanda fondate su questioni processuali sia su questioni di merito, bisogna identificare qual è, tra i due blocchi di argomentazioni, quello che costituisce la reale rati o decidendi. Infatti, ove questa si fondi su problematiche processuali, viene meno la potestas decidendi del Giudice, che non è più titolare del potere di esaminare nel merito la questione sottoposta al suo esame, per cui le susseguenti considerazioni sul merito della causa devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici , con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione ( Cass.
11675/20; Cass. sez. un. 24469/13; Cass.
30393/17; Cass. 17004/15).
In termini analoghi, si vedano Cass. 30092/24 e
Cass. 27388/22.
Se, invece, la motivazione si fonda su ragioni di merito, il riferimento ad eventuali cause di inammissibilità o improponibilità risulta superfluo e costituisce una motivazione ad abundantiam, che, però, rimane fuori dall'oggetto della decisione, per cui non esiste neppure un interesse della parte alla relativa impugnazione, in quanto il relativo capo non
è in grado di incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha valutato la fondatezza delle argomentazioni della parte (Cass. 7995/22).
Nella specie, ricorre chiaramente la prima ipotesi, com'è dimostrato dal fatto che la sentenza di appello ha integralmente confermato la sentenza impugnata, fornendo ulteriori considerazioni ad abundantiam e costituenti un mero obiter d ictum in merito all'assenza di prova relativa all'opponibilità ultranovennale del provvedimento trascritto.
Di conseguenza, non c'è alcun giudicato in merito alla non estensibilità, oltre il novennio, dell'opponibilità del provvedimento di separazione nei confronti dell'appellante.
5 Il rigetto della domanda di risarcimento del danno
Il secondo motivo non ha miglior sorte.
Una volta riconosciuta l'efficacia del provvedimento di assegnazione e l'opponibilità alla proprietà è conseguenziale che l'occupazione è legittima e, quindi, manca l'ingiustizia del danno, elemento costitutivo della domanda ex art. 2043 c.c.
Ciò si evince chiaramente dalla lettura dell'intera motivazione del provvedimento impugnato.
Non c'è, quindi, alcuna omessa motivazione.
6 Le spese di lite
Queste, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi per le fasi introduttive e di studio e minimi per le fasi restanti, valore indeterminabile a bassa complessità.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Imperia n. 528/24; condanna RI D'RE a rifondere a _1 le spese di lite del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.734,00 per compensi oltre spese generali al 15%, e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Genova 6 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno