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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9265/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GARATTI MARIA LUISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliat presso lo studio del difensore in e
(c.f. , con l'avv. GARATTI MARIA LUISA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliat presso lo studio del difensore in
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 2.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«A. Si autorizzano reciprocamente i coniugi a vivere separati, con l'obbligo reciproco del rispetto della privacy e della personalità di ciascuno.
B. Le figlie minori ed saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per il periodo che hanno con sé la prole, ma collocate presso la madre che si trasferirà presso la nuova abitazione entro la fine dell'anno 2025. Sino al suo trasferimento i coniugi continueranno a vivere presso la casa coniugale sita a BI in Via Gramsci n, 19 anche se separati in casa ciò per permettere alla signora di procedere alla ristrutturazione della nuova abitazione sempre in BI Via Duca D Pt_1
'Aosta n. 5 dove si trasferirà con le figlie minori. Le decisioni di maggior interesse che riguardano le minori saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
C. Il padre, dopo il trasferimento nella nuova residenza delle minori con la madre, potrà vedere e tenere con sé entrambe le figlie il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 con prelievo delle medesime nel luogo ove abitualmente si trovano a quell'ora e saranno riaccompagnate presso la loro residenza, nonché a fine settimana alterni dal sabato dopo il pranzo, con prelievo dalla scuola e/o presso l'abitazione di residenza, sino al lunedì alle 21.30 con onere del padre di accompagnarle alle lezioni scolastiche ed al ritiro delle minori al termine delle lezioni, lo stesso dovrà riaccompagnarle alle
21,30 presso la loro residenza. Il padre inoltre nel week end di competenza della madre potrà tenere con sé le figlie dal lunedì dalle 18.00 con prelievo delle medesime ove abitualmente si trovano a quell'ora del lunedì sino alle 21.30 quando verranno riaccompagnate presso la loro residenza;
ciascun genitore potrà stare con le figlie nel periodo estivo per 15 (quindici) giorni, anche continuativi, in occasione delle ferie estive (giugno/ luglio/agosto) - salvo diversa disponibilità o accordo tra i genitori - da concordarsi tra entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Per le festività pasquali un anno le minori staranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il lunedì di Pasquetta, fanno successivo il contrario, così facendo per gli anni a venire.
Per le festività natalizie le minori potranno stare con la madre e con il padre alternando fra loro il giorno di Natale con quello di Santo Stefano così come il giorno 31.01 e 01.01 di ogni anno, mentre rispetteranno il calendario ordinario per il resto delle festività. Lo stesso dicasi per i compleanni delle minori da trascorrere una volta con la madre ed una volta con il padre, sempre salvo diverso accordo dei genitori, mentre ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con le figlie.
D. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra dalla data del trasferimento presso la nuova Pt_2 Pt_1 abitazione in BI (BS) in Via Duca D 'Aosta n. 5, l'importo mensile netto di Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minorenni (Euro 300,00 a figlia). Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT (se positiva) e dovrà venir corrisposto mensilmente ed anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla signora Parte_1
E. Quanto alle spese cd. “straordinarie”, esse saranno ripartite nella misura del 50% ciascuna a carico di entrambi i genitori, come da “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli del Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia” da intendersi richiamato e conosciuto.
Saranno ripartite al 50% anche le spese per i trasporti e la mensa scolastica per entrambe le minori.
La documentazione fiscale relativa alla spesa sarà intestata alle figlie minori a cui è riferita ai fini della corretta deducibilità della stessa, che opera per ciascun genitore in quota proporzionale alla spesa sostenuta.
F. L'assegno Unico erogato dall'INPS per le figlie minorenni verrà percepito esclusivamente dalla signora mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra i signori Parte_1 Parte_3
[...]
G. Con riferimento all'autovettura utilizzata per la famiglia Volvo D targa EH346LT di proprietà esclusiva della signora rimane in via esclusiva della stessa. Parte_1
H. A regolamentazione dei rapporti tutti, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal matrimonio, la sig.ra si impegna a cedere al corrispettivo di €150.000,00 (diconsi euro Parte_1 centocinquantamila/00) al sig. Signor che accetta, la propria quota del 100% della Parte_2 piena proprietà della casa coniugale di BI (BS), Via Gramsci n. 19, con le relative parti comuni, accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ivi comprese le accessioni, pertinenze, azioni, ragioni, diritti, obblighi, usi e servitù attive e passive, acquistata dalla signora con atto a rogito del notaio Dott, di BI (BS) Parte_1 Persona_3 in data 07.02.2017 (rep. 28992 e race. 13735 e relativo contratto di mutuo rep. 773 e n. 4987 di cui
è garante il signor . Detta abitazione è composta è una casa unifamilaire a piano Parte_2 rialzato con annessi pertinenziale soffitta, cantina e legnaia a piano seminterrato, lavanderia-garage e cortile a piano terra, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di BI (BS) come segue: Sez. NCT: foglio 8, mappale 154, sub. 1, Via Gramsci, piano T-Sl, cat. A/7, cl. 4, vani 6 e r.c.
Euro 573,27; foglio 8, mappale 153, Via Gramsci, piano T, cat, C/6, cl. 2, mq 32 e R.C. Euro 69,41.
Confini in un solo corpo da Nord e quindi in senso orario: proprietà di terzi, Via Gramsci, proprietà
, proprietà Carera. Il signor provvederà al versamento della somma di Euro Pt_4 Parte_2
90.000,00 a mezzo assegno circolare intestato alla signora alla sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso mentre la restante somma di Euro 60.000,00 verrà versata dal signor Parte_2 alla signora entro e non oltre la data dell'omologa della presente separazione. Parte_1
Il signor si impegna ad accollarsi e/o estinguere il mutuo delPimmobile a lui Parte_2 compravenduto dalla signora con liberazione della stessa da ogni vincolo e/o Parte_1 obbligazione dall. I coniugi chiedono che il trasferimento immobiliare qui pattuito sia totalmente esente da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali e quant'altro previsto per legge. Detto trasferimento immobiliare a titolo oneroso fra i coniugi avverrà con atto di adempimento esecutivo dei presenti accordi avanti al Notaio scelto dal signor a spese di quest'ultimo entro e Parte_2 non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pronuncia del decreto di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale, con la precisazione che il trasferimento immobiliare fra gli stessi convenuti costituisce elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione definitiva e non contenziosa della crisi coniugale e dei relativi rapporti economici.
I coniugi, inoltre, dichiarano sin da ora di riconoscere valore di preliminare al presente obbligo a contrarre qui stabilito e, pertanto, in caso di mancato perfezionamento dell'atto esecutivo dell'accordo qui pattuito nei termini concordati, ciascun coniuge potrà adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il trasferimento ex art 2932 c.c. con spese a carico della parte inadempiente.
I. I coniugi si accordano fra loro affinché la signora trasferisca la propria residenza Parte_1 con le figlie minori e in altra abitazione in BI in Via Duca D 'Aosta Per_1 Persona_4
n, 5 prelevando i propri effetti personali dalla casa, alcuni mobili, televisore, folletto, Bimby, ecc.
L. I coniugi sono contitolari del conto corrente n. 000042531948 Banca BPER filiale di BI sul quale vengono accreditati i relativi stipendi ed utilizzato per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale e le utenze dell'abitazione stessa che verrà chiuso e le somme giacenti suddivise tra i signori entro la fine del corrente anno 2025. Il signor si impegna Parte_5 Parte_2
a volturare tutte le utenze domestiche con il suo nominativo.
M. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti o, comunque, di essere in grado di provvedere a sé; pertanto, non vi è luogo per procedere all'assegno di mantenimento reciprocamente.
N. I coniugi fin d 'ora esprimono il loro consenso al rilascio del passaporto e/o documento d 'identità valido per Pespatrio per le figlie minori, ed » Per_1 Persona_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 29/04/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di avere contratto matrimonio concordatario in BI (BS) in data 6.10.2007, dalla cui unione erano nate le figlie il 24.10.2011 ed l 14.3.2017, esponevano che la convivenza tra Per_1 Per_2
i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BI (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2007, parte II, serie A, n. 26;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il Giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9265/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GARATTI MARIA LUISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliat presso lo studio del difensore in e
(c.f. , con l'avv. GARATTI MARIA LUISA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliat presso lo studio del difensore in
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 2.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«A. Si autorizzano reciprocamente i coniugi a vivere separati, con l'obbligo reciproco del rispetto della privacy e della personalità di ciascuno.
B. Le figlie minori ed saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per il periodo che hanno con sé la prole, ma collocate presso la madre che si trasferirà presso la nuova abitazione entro la fine dell'anno 2025. Sino al suo trasferimento i coniugi continueranno a vivere presso la casa coniugale sita a BI in Via Gramsci n, 19 anche se separati in casa ciò per permettere alla signora di procedere alla ristrutturazione della nuova abitazione sempre in BI Via Duca D Pt_1
'Aosta n. 5 dove si trasferirà con le figlie minori. Le decisioni di maggior interesse che riguardano le minori saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
C. Il padre, dopo il trasferimento nella nuova residenza delle minori con la madre, potrà vedere e tenere con sé entrambe le figlie il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 con prelievo delle medesime nel luogo ove abitualmente si trovano a quell'ora e saranno riaccompagnate presso la loro residenza, nonché a fine settimana alterni dal sabato dopo il pranzo, con prelievo dalla scuola e/o presso l'abitazione di residenza, sino al lunedì alle 21.30 con onere del padre di accompagnarle alle lezioni scolastiche ed al ritiro delle minori al termine delle lezioni, lo stesso dovrà riaccompagnarle alle
21,30 presso la loro residenza. Il padre inoltre nel week end di competenza della madre potrà tenere con sé le figlie dal lunedì dalle 18.00 con prelievo delle medesime ove abitualmente si trovano a quell'ora del lunedì sino alle 21.30 quando verranno riaccompagnate presso la loro residenza;
ciascun genitore potrà stare con le figlie nel periodo estivo per 15 (quindici) giorni, anche continuativi, in occasione delle ferie estive (giugno/ luglio/agosto) - salvo diversa disponibilità o accordo tra i genitori - da concordarsi tra entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Per le festività pasquali un anno le minori staranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il lunedì di Pasquetta, fanno successivo il contrario, così facendo per gli anni a venire.
Per le festività natalizie le minori potranno stare con la madre e con il padre alternando fra loro il giorno di Natale con quello di Santo Stefano così come il giorno 31.01 e 01.01 di ogni anno, mentre rispetteranno il calendario ordinario per il resto delle festività. Lo stesso dicasi per i compleanni delle minori da trascorrere una volta con la madre ed una volta con il padre, sempre salvo diverso accordo dei genitori, mentre ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con le figlie.
D. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra dalla data del trasferimento presso la nuova Pt_2 Pt_1 abitazione in BI (BS) in Via Duca D 'Aosta n. 5, l'importo mensile netto di Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minorenni (Euro 300,00 a figlia). Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT (se positiva) e dovrà venir corrisposto mensilmente ed anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla signora Parte_1
E. Quanto alle spese cd. “straordinarie”, esse saranno ripartite nella misura del 50% ciascuna a carico di entrambi i genitori, come da “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli del Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia” da intendersi richiamato e conosciuto.
Saranno ripartite al 50% anche le spese per i trasporti e la mensa scolastica per entrambe le minori.
La documentazione fiscale relativa alla spesa sarà intestata alle figlie minori a cui è riferita ai fini della corretta deducibilità della stessa, che opera per ciascun genitore in quota proporzionale alla spesa sostenuta.
F. L'assegno Unico erogato dall'INPS per le figlie minorenni verrà percepito esclusivamente dalla signora mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra i signori Parte_1 Parte_3
[...]
G. Con riferimento all'autovettura utilizzata per la famiglia Volvo D targa EH346LT di proprietà esclusiva della signora rimane in via esclusiva della stessa. Parte_1
H. A regolamentazione dei rapporti tutti, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal matrimonio, la sig.ra si impegna a cedere al corrispettivo di €150.000,00 (diconsi euro Parte_1 centocinquantamila/00) al sig. Signor che accetta, la propria quota del 100% della Parte_2 piena proprietà della casa coniugale di BI (BS), Via Gramsci n. 19, con le relative parti comuni, accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ivi comprese le accessioni, pertinenze, azioni, ragioni, diritti, obblighi, usi e servitù attive e passive, acquistata dalla signora con atto a rogito del notaio Dott, di BI (BS) Parte_1 Persona_3 in data 07.02.2017 (rep. 28992 e race. 13735 e relativo contratto di mutuo rep. 773 e n. 4987 di cui
è garante il signor . Detta abitazione è composta è una casa unifamilaire a piano Parte_2 rialzato con annessi pertinenziale soffitta, cantina e legnaia a piano seminterrato, lavanderia-garage e cortile a piano terra, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di BI (BS) come segue: Sez. NCT: foglio 8, mappale 154, sub. 1, Via Gramsci, piano T-Sl, cat. A/7, cl. 4, vani 6 e r.c.
Euro 573,27; foglio 8, mappale 153, Via Gramsci, piano T, cat, C/6, cl. 2, mq 32 e R.C. Euro 69,41.
Confini in un solo corpo da Nord e quindi in senso orario: proprietà di terzi, Via Gramsci, proprietà
, proprietà Carera. Il signor provvederà al versamento della somma di Euro Pt_4 Parte_2
90.000,00 a mezzo assegno circolare intestato alla signora alla sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso mentre la restante somma di Euro 60.000,00 verrà versata dal signor Parte_2 alla signora entro e non oltre la data dell'omologa della presente separazione. Parte_1
Il signor si impegna ad accollarsi e/o estinguere il mutuo delPimmobile a lui Parte_2 compravenduto dalla signora con liberazione della stessa da ogni vincolo e/o Parte_1 obbligazione dall. I coniugi chiedono che il trasferimento immobiliare qui pattuito sia totalmente esente da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali e quant'altro previsto per legge. Detto trasferimento immobiliare a titolo oneroso fra i coniugi avverrà con atto di adempimento esecutivo dei presenti accordi avanti al Notaio scelto dal signor a spese di quest'ultimo entro e Parte_2 non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pronuncia del decreto di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale, con la precisazione che il trasferimento immobiliare fra gli stessi convenuti costituisce elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione definitiva e non contenziosa della crisi coniugale e dei relativi rapporti economici.
I coniugi, inoltre, dichiarano sin da ora di riconoscere valore di preliminare al presente obbligo a contrarre qui stabilito e, pertanto, in caso di mancato perfezionamento dell'atto esecutivo dell'accordo qui pattuito nei termini concordati, ciascun coniuge potrà adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il trasferimento ex art 2932 c.c. con spese a carico della parte inadempiente.
I. I coniugi si accordano fra loro affinché la signora trasferisca la propria residenza Parte_1 con le figlie minori e in altra abitazione in BI in Via Duca D 'Aosta Per_1 Persona_4
n, 5 prelevando i propri effetti personali dalla casa, alcuni mobili, televisore, folletto, Bimby, ecc.
L. I coniugi sono contitolari del conto corrente n. 000042531948 Banca BPER filiale di BI sul quale vengono accreditati i relativi stipendi ed utilizzato per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale e le utenze dell'abitazione stessa che verrà chiuso e le somme giacenti suddivise tra i signori entro la fine del corrente anno 2025. Il signor si impegna Parte_5 Parte_2
a volturare tutte le utenze domestiche con il suo nominativo.
M. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti o, comunque, di essere in grado di provvedere a sé; pertanto, non vi è luogo per procedere all'assegno di mantenimento reciprocamente.
N. I coniugi fin d 'ora esprimono il loro consenso al rilascio del passaporto e/o documento d 'identità valido per Pespatrio per le figlie minori, ed » Per_1 Persona_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 29/04/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di avere contratto matrimonio concordatario in BI (BS) in data 6.10.2007, dalla cui unione erano nate le figlie il 24.10.2011 ed l 14.3.2017, esponevano che la convivenza tra Per_1 Per_2
i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BI (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2007, parte II, serie A, n. 26;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il Giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio