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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa MI OR, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 716/2023, posta in deliberazione all'udienza del 14 ottobre 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo 47 presso lo studio dall'avvocato Massimo Farnesi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Terni, Via
Barbarasa, 23, presso lo studio degli avvocati Emiliano Napoletti e
Leonardo Latini, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19 settembre 2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti al tribunale Parte_1 di Terni, la , al fine di sentire dichiarare Controparte_2 il proprio diritto a essere inquadrato nel livello D1 del CCNL Chimici-
Farmaceutici (Industria) in luogo di quello posseduto D2 e sentir riconoscere a partire dalla data del 07.03.2007, un importo totale pari ad €. 5.864,51 (di cui €. 329,04 a titolo incidenza su T.F.R.) o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A fondamento del ricorso deduceva di essere stato dipendente della convenuta dal 01.01.1994 sino al 20.01.2021, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di operaio chimico di cui al livello D2 del CCNL Chimici – Farmaceutici (Industria); che a far data dal 07.03.2007, ha svolto mansioni di operatore di manutenzione elettronica ed elettrica di apparecchi per il controllo, misure e regolazione dei vari processi produttive;
di aver svolto sia presso l'officina elettro-strumentale, sia presso l'area di manutenzione impianti produzione “film”, interventi di manutenzione programmata e di emergenza riguardanti componenti di elettronica industriale per azionamenti a velocità variabile in c.c. (corrente continua) e inverters per c.a. (corrente alternata), nonché di aver operato sul p.c. e p.l.c.
(computer industriale) per l'automazione delle varie linee produttive e come elettricista interveniva nella componentistica elettrica delle linee di alimentazione;
che nelle cabine elettriche a B.T. (bassa tensione) e
M.T. (media tensione) effettuava la manutenzione dei motori a c.c. e c.a; di essere stato addetto al controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di radiazioni ionizzanti;
di aver effettuato corsi di primo soccorso, lavoro in quota, oltre ad essere in possesso delle necessarie patenti per l'utilizzo di muletti.
Assumeva che le mansioni di fatto svolte erano superiori alla qualifica riconosciuta contrattualmente (operaio, livello D2 del CCNL
Chimici – Farmaceutici - Industria) e riconducibili al superiore livello
D1 del predetto CCNL.
Si costituiva in giudizio , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, eccependo in via preliminare la genericità del ricorso e contestato nel merito che le mansioni di fatto svolte eccedessero il profilo di inquadramento adottato e riconosciuto e anzi, da ritenersi pienamente rientranti nel profilo di appartenenza. Assumeva, in particolare, la correttezza dell'inquadramento del ricorrente e, in ogni caso l'inapplicabilità al caso di specie dell'inquadramento richiesto e insisteva per il rigetto del ricorso.
Deduceva che il aveva sempre svolto esclusivamente le Parte_1 mansioni di cui alla categoria e al livello contrattuale assegnato e comunque, solo in via occasionale, quelle strettamente necessarie per il buon funzionamento del servizio, sempre nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile del servizio.
Deduceva che il livello D2, in luogo del D3, fosse stato attribuito ai manutentori in forza di un risalente accordo aziendale CP_1 integrativo in ragione del fatto che i lavoratori, in modo polifunzionale, prestavano la loro opera sia sugli impianti di lavorazione del film, sia sulla centrale termoelettrica di proprietà della società resistente sino al 2000, anno in cui quest'ultima è stata ceduta ad;
che il ricorrente, invece, aveva beneficiato degli effetti CP_3 della contrattazione di secondo livello sotto il profilo dell'inquadramento e, di conseguenza, del trattamento economico, nonostante avesse operato esclusivamente sulla linea di produzione del film, in quanto la centrale nel 2007 era già stata venduta. Nulla poteva, quindi, essere rivendicato a titolo di mansioni superiori.
Assumeva, inoltre, che il ricorrente non aveva mai avuto responsabilità organizzative di sorta e, comunque, quel grado di autonomia richiesto per l'attribuzione del livello preteso;
mai aveva realizzato, integrandosi con altri specialisti, interventi che presentavano elementi di difficoltà e complessità tali da richiedere elevate conoscenze nelle discipline tecniche di competenza e nella loro correlazione con gli impianti e i processi produttivi né aveva realizzato interventi per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto sull'intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse o delle catene di regolazione complesse e comunque sulla pluralità di apparecchiature Treofan tra loro differenti per caratteristiche;
che in ogni caso mai aveva svolto le predette mansioni con carattere di prevalenza e continuità in ordine al la tipologia di interventi di cui alla declaratoria contrattuale invocata.
Eccepiva la prescrizione dei diritti azionati, con particolare riferimento alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive e agli emolumenti previdenziali. La causa, istruita mediante acquisizione documentale ed escussione testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Assume il ricorrente, inquadrato nel livello D2 del CCNL Chimici –
Farmaceutici - Industria, di aver espletato nel periodo a far data dal
07.03.2007 e sino al 20.01.2021 mansioni superiori proprie rispetto a quelle previste per il proprio livello di inquadramento e di aver quindi diritto a percepire la differenza tra la retribuzione ricevuta e gli importi che avrebbe ottenuto in caso di inquadramento al livello D1del
CCNL applicato.
Giova premettere che ove il lavoratore lamenti di essere stato adibito a mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza deve allegare e provare la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite. Il lavoratore è tenuto altresì a dedurre e dimostrare che le mansioni di fatto espletate sono coincidenti con quelle caratterizzanti la qualifica superiore rivendicata che deve essere declamata unitamente a quella di appartenenza, allegando il consequenziale confronto tra le due. Questo perché, come noto, il giudizio volto all'accertamento delle mansioni superiori comporta per il giudice un complesso procedimento logico -giuridico articolato in tre fasi successive rappresentate: “… dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla
S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia
e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria) (cfr. Cass. Sez. Lav.
n.26234/2008; n.26233/2008; n.17896/2007; n.3069/2005;
n.3446/2004).
Pertanto il lavoratore nelle proprie rivendicazioni “… è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (cfr. Cass. Sez. Lav. n.8025/2003; conf. Cass. Sez. Lav.
n.7641/1997).
E ancora “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento” (cfr. Cass.
8589/2015). Non v'è dubbio, infatti, che, al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. mansionario, il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso nonché le norme della contrattazione collettiva o aziendale che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda.
Osserva il tribunale che le asserite mansioni superiori assegnate devono essere in concreto svolte nella loro pienezza, sia per quanto attiene al profilo quantitativo che qualitativo dell'attività spiegata sia per quanto attiene all'esercizio dei poteri ed alle correlative responsabilità attribuite. Di talchè, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni;
il relativo accertamento di fatto è demandato al giudice di merito, che deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti" (cfr. ex plurimis Cass. 19 aprile 2007
n. 9328). Ad avviso della Suprema Corte, invero, "deve ritenersi caratterizzante una mansione che - anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività - richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale;
gradatamente può costituire, anche da sola, fattore di normalità la frequenza nell'espletamento di determinate funzioni, ai fini dell'inquadramento nella relativa categoria;
in ultima analisi operano il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la prima" (Cass., sez. lav., 9.3.1995, n. 2757).
In particolare, l'indagine del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma si deve anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente. Inoltre, l'assegnazione deve essere "piena" (nel senso che la stessa deve aver determinato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni svolte in concreto dal ricorrente).
Nel caso di specie il lavoratore ha indicato le asserite mansioni svolte e ha prodotto le declaratorie della qualifica rivendicata, descrivendo le declaratorie contrattuali di appartenenza e di quella superiore e degli elementi differenziali tra le stesse.
Ai sensi dell'art. 4 CCNL di categoria, avente ad oggetto le declaratorie relative all'inquadramento del personale, sono riconducibili al livello D1, “…i lavoratori che svolgono attività di operatore tecnico polivalente di manutenzione, ovvero strumentista polivalente”. Ciò è giustificato per la complessità delle mansioni,
l'intensità delle responsabilità e il livello di specializzazione dell'attività, atteso che la figura del lavoratore specializzato (livello
D1, prevede che questi svolga attività proprie di “lavoratori specializzati che svolgono in autonomia la mansione”.
Deduce parte ricorrente che il livello D1 richiesto si differenzia dal
D2 proprio per la particolare specializzazione e l'autonomia nello svolgere le mansioni polivalenti e complesse.
Tuttavia, il teste , escusso all'udienza 6 novembre 2024, Testimone_1 ex dipendete della convenuta ed ex collega del ricorrente, ha dichiarato che il svolgeva le sue stesse mansioni su turni Parte_1 diversi e con medesimo inquadramento D2 posseduto dal ricorrente.
Ha confermato che il svolgeva le mansioni dedotte in Parte_1 ricorso che erano le stesse mansioni che aveva svolto anch'egli. Ha, in particolare, dichiarato “cap. 2) non ricordo la data ma posso dire che il ricorrente ha svolto attività di operatore di manutenzione elettronica ed elettrica di apparecchi per il controllo, misure e regolazione dei vari processi produttivi;
cap.3) sia io che il ricorrente sia presso l'officina elettro-strumentale, sia presso l'area di manutenzione impianti produzione “Film”, ci occupavamo di interventi di manutenzione programmata e di emergenza riguardanti componenti di elettronica industriale per azionamenti a velocità variabile in c.c. ed inverters per c.a., nonché opera sul p.c. e p.l.c. per l'automazione delle varie linee produttive e come elettricista interveniva nella componentistica elettrica delle linee di alimentazione. Cap. 4) il ricorrente, operava, altresì, in cabine elettriche a e effettuava la manutenzione CP_4 CP_5 dei motori a c.c. e c.a. ed era, inoltre, addetto al controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di radiazioni ionizzanti.
ADR ciò facevo anch'io. Cap.5) tra i nostri compiti, rientravano anche interventi su componenti elettro-strumentali quali bruciatori a metano, misuratori di temperatura, pressione, livelli, mansione di pompiere ausiliario. Cap.6) io ho fatto corsi di primo soccorso, non so se li ha fatti anche il ricorrente;
abbiamo fatto lavoro in quota. Non so se il ricorrente aveva la patente per l'utilizzo di muletti”.
Il teste dipendente della convenuta con mansioni di Testimone_2 ufficio tecnico e manutenzione, ha confermato quanto dedotto in memoria in ordine alla circostanza che il livello D2, in luogo del D3, era stato attribuito ai manutentori in forza di un accordo CP_1 aziendale integrativo in ragione del fatto che i lavoratori, in modo polifunzionale, prestavano la loro opera sia sugli impianti di lavorazione del film, sia sulla centrale termoelettrica di proprietà della società resistente sino al 2000, anno in cui quest'ultima è stata ceduta ad . CP_3
Il teste ha affermato “cap3. il all'inizio lavorava sia sulla Parte_1 linea di produzione del film e che sugli impianti della centrale termoelettrica. Poi la centrale poi è stata ceduta e lui non vi ha più lavorato. La centrale è stata ceduta a . ADR potrebbe essere che CP_3 la cessione sia avvenuta nel 2000”. Il teste ha confermato le mansioni dedotte in ricorso, per aver visto lavorare il ricorrente.
dipendente di sino al 1 agosto 2023, ha Testimone_3 Pt_2 dichiarato di aver svolto mansioni di assistente di reparto mentre il ricorrente era manutentore nel reparto di produzione, confermando lo svolgimento da parte del di tutte le mansioni dedotte in Parte_1 ricorso. (“cap.3) Vero che, a partire dal marzo 2007, posso dire che presso l'area di manutenzione impianti produzione “Film”, si occupava di interventi di manutenzione programmata e di emergenza riguardanti componenti di elettronica industriale per azionamenti a velocità variabile in c.c. ed inverters per c.a., nonché opera sul p.c. e p.l.c. per l'automazione delle varie linee produttive e come elettricista interveniva nella componentistica elettrica delle linee di alimentazione. Cap.4) Operava, altresì, in cabine elettriche a e CP_4
M.T., effettuava la manutenzione dei motori a c.c. e c.a. ed era, inoltre, addetto al controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di radiazioni ionizzanti. cap5) nel reparto ove operavo io, tra i compiti del , rientravano anche interventi su componenti Parte_1 elettro-strumentali quali bruciatori a metano, misuratori di temperatura, pressione, livelli, mansione di pompiere ausiliario.
Cap.6) il ricorrente ha effettuato corsi di primo soccorso, lavoro in quota;
ciò so perché li effettuavamo tutti. ADR ha la patente per guidare il muletto;
nel reparto di produzione guidava il muletto.”).
All'udienza del 25 febbraio 2025, è stato escusso il teste,
[...]
manutentore elettrostrumentale, inquadrato al livello D3. Tes_4
Il teste ha affermato di aver svolto le medesime mansioni del ricorrente ma di non aver mai operato, a differenza del ricorrente, sulle cabine di media tensione (“anche se avrei potuto mentre ho operato sulle cabine a bassa tensione” cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 25 febbraio 2025). Ha confermato che il Tes_4 ricorrente come e era il possesso del Testimone_1 Persona_1 per il controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di Pt_3 radiazioni ionizzanti.
Quanto all'intervento sui bruciatori a metano, misuratori di temperatura, pressione, livelli, ha confermato che era intervento che faceva anch'egli come tutti i manutentori. Per il resto ha affermato “
ADR Non so se il ricorrente ha effettuato corsi di primo soccorso.
ADR un po' tutti abbiamo fatto lavoro in quota, anche io e lo . Tes_1
Anche il ricorrente”.
dipendente della convenuta dal 1 aprile 1986, con Persona_2 mansioni di manutentore elettronico e turnista assieme al ricorrente, ne ha confermato le mansioni di manutentore presso l'officina elettro- strumentale.
Il teste ha dichiarato “Cap.4) il ricorrente operava, in cabine elettriche a e effettuava la manutenzione dei motori a c.c. e c.a., ciò CP_4 CP_5 facevo anch'io. Il ricorrente era addetto al controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di radiazioni ionizzanti. Io non lo facevo.
Oltre a lui erano addetti anche e Cap. 5) sia io che il Tes_1 Per_1 ricorrente ci occupavamo anche interventi su componenti elettro- strumentali quali bruciatori a metano, misuratori di temperatura, pressione, livelli. Io non svolgevo la mansione di pompiere ausiliario, il ricorrente, invece, si. Cap.6) Penso che il ricorrente abbia effettuato corsi di primo soccorso, io non li ho fatti. ADR sia io che il ricorrente abbiamo fatto lavoro in quota.
ADR io ero D1 fino al giugno 2013 e poi dal 2013 sono diventato C1, pur svolgendo le stesse mansioni”. Il teste inquadrato al livello C1, ha dichiarato di Persona_1 essere manutentore in tutti reparti della . Ha affermato “ADR CP_1
Io ero assistente e coordinavo, il ricorrente svolgeva mansioni diverse dalle mie, era tecnico elettrico ed elettronico. Il ricorrente poi ha lavorato come turnista in maniera autonoma e indipendente all'interno dell'officina. Il plc è il cuore che gestiva tutto il sistema automatizzato e tutte le linee produttive. Il che era lo specialista del Tes_5 software ma il ricorrente riusciva a lavorare in maniera autonoma sul plc, in caso di emergenza e manutenzione non programmata. Il interveniva sulla manutenzione programmata e progettava il Tes_5 softweare. ADR il ricorrente faceva in maniera autonoma la ricerca del guasto sul plc;
voglio precisare che la ricerca del guasto era complessa perché vi erano varie tipologie di guasto da dover individuare”.
Va osservato che la categoria D, nella quale è inquadrato il ricorrente, in base alla professionalità acquisita si differenzia in tre posizioni organizzative (1, 2 e 3), fermo restando il livello generale di conoscenza (specialistica, approfondita in ambiti specialistici collegati), capacità (elevata capacità di svolgere mansioni i cui contenuti professionali richiedono conoscenze specialistiche), competenze (specialistiche, in più ambiti di specializzazione), esperienza (in più specializzazioni collegate) e autonomia (operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti) caratterizzanti la categoria D, è stata dimostrata la ricorrenza dei requisiti della prestazione lavorativa di cui alla declaratoria di riferimento, stabiliti per la qualifica professionale superiore D1, con particolare riferimento al livello di specializzazione e/o ad altra particolarità della prestazione lavorativa.
Appartengono alla posizione D1 a quei lavoratori che sono in grado di svolgere autonomamente più funzioni, come faceva all'occorrenza il ricorrente sebbene operasse sotto le direttive del come Tes_5 dallo stesso escusso quale teste riferito,
La posizione organizzativa D1 viene riconosciuta all'operatore tecnico polivalente di manutenzione.
Dall'istruttoria svolta è emerso che abbia eseguito interventi Parte_1 relativi ad una o più specializzazioni su macchinari, apparecchiature e strumenti. Contrariamente a quanto desunto dalla difesa della convenuta, il ricorrente operava in coordinamento con altre funzioni e unità aziendali anche di più specializzazioni fondamentali.
Il teste inquadrato al superiore livello C1, ha dichiarato che Per_1 il ricorrente lavorava in maniera autonoma e indipendente, integrandosi con altri specialisti, ed è anche emerso che era in grado di porre in essere interventi che presentano elementi di difficoltà e complessità tale da richiedere elevate conoscenze nelle discipline tecniche di competenza (meccanica, elettrica ed elettronica) e nella loro correlazione con gli impianti ed i processi produttivi. Il teste ha poi precisato che “il ricorrente faceva in maniera autonoma la ricerca del guasto sul plc, precisando che la ricerca è complessa, essendoci varie tipologie di guasto da dover individuare”.
All'esito dell'istruttoria svolta è poi emerso che operava, anche in autonomia, per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto sull'intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse o delle catene di regolazione complesse e, soprattutto, e partecipato alla formulazione di proposte migliorative.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso andrà accolto e andrà riconosciuto al ricorrente il livello D1 del CCNL Chimici-
Farmaceutici (Industria), richiesto con riferimento periodo di riferimento (aprile 2017-dicembre2021). La convenuta andrà, di conseguenza, condannata al pagamento delle differenze retributive pari per complessivi €. 5.864,51 oltre interessi e lrivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito all'effettivo saldo, come da condivisibili conteggi depositati dal ricorrente, non specificamente contestati, e che paiono immuni da vizi logici e sviluppati in via parametrica sul CCNL di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda nella causa iscritta al n.
716/2023 R.G.A.C, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a)accerta e dichiara lo svolgimento da parte del ricorrente in favore della convenuta delle mansioni di cui al livello D1 del CCNL
TI (Industria) secondo un orario di lavoro full- time, dal 07.03.2007 al dicembre 2021; b) per l'effetto condanna , in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo d differenze retributive, la somma di €. 5.864,51 (di cui €. 329,04 a titolo incidenza su T.F.R), oltre interessi dal dovuto al saldo;
c)condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Terni, 14 ottobre 2025
Il giudice
MI OR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa MI OR, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 716/2023, posta in deliberazione all'udienza del 14 ottobre 2025 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo 47 presso lo studio dall'avvocato Massimo Farnesi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Terni, Via
Barbarasa, 23, presso lo studio degli avvocati Emiliano Napoletti e
Leonardo Latini, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19 settembre 2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti al tribunale Parte_1 di Terni, la , al fine di sentire dichiarare Controparte_2 il proprio diritto a essere inquadrato nel livello D1 del CCNL Chimici-
Farmaceutici (Industria) in luogo di quello posseduto D2 e sentir riconoscere a partire dalla data del 07.03.2007, un importo totale pari ad €. 5.864,51 (di cui €. 329,04 a titolo incidenza su T.F.R.) o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A fondamento del ricorso deduceva di essere stato dipendente della convenuta dal 01.01.1994 sino al 20.01.2021, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di operaio chimico di cui al livello D2 del CCNL Chimici – Farmaceutici (Industria); che a far data dal 07.03.2007, ha svolto mansioni di operatore di manutenzione elettronica ed elettrica di apparecchi per il controllo, misure e regolazione dei vari processi produttive;
di aver svolto sia presso l'officina elettro-strumentale, sia presso l'area di manutenzione impianti produzione “film”, interventi di manutenzione programmata e di emergenza riguardanti componenti di elettronica industriale per azionamenti a velocità variabile in c.c. (corrente continua) e inverters per c.a. (corrente alternata), nonché di aver operato sul p.c. e p.l.c.
(computer industriale) per l'automazione delle varie linee produttive e come elettricista interveniva nella componentistica elettrica delle linee di alimentazione;
che nelle cabine elettriche a B.T. (bassa tensione) e
M.T. (media tensione) effettuava la manutenzione dei motori a c.c. e c.a; di essere stato addetto al controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di radiazioni ionizzanti;
di aver effettuato corsi di primo soccorso, lavoro in quota, oltre ad essere in possesso delle necessarie patenti per l'utilizzo di muletti.
Assumeva che le mansioni di fatto svolte erano superiori alla qualifica riconosciuta contrattualmente (operaio, livello D2 del CCNL
Chimici – Farmaceutici - Industria) e riconducibili al superiore livello
D1 del predetto CCNL.
Si costituiva in giudizio , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, eccependo in via preliminare la genericità del ricorso e contestato nel merito che le mansioni di fatto svolte eccedessero il profilo di inquadramento adottato e riconosciuto e anzi, da ritenersi pienamente rientranti nel profilo di appartenenza. Assumeva, in particolare, la correttezza dell'inquadramento del ricorrente e, in ogni caso l'inapplicabilità al caso di specie dell'inquadramento richiesto e insisteva per il rigetto del ricorso.
Deduceva che il aveva sempre svolto esclusivamente le Parte_1 mansioni di cui alla categoria e al livello contrattuale assegnato e comunque, solo in via occasionale, quelle strettamente necessarie per il buon funzionamento del servizio, sempre nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile del servizio.
Deduceva che il livello D2, in luogo del D3, fosse stato attribuito ai manutentori in forza di un risalente accordo aziendale CP_1 integrativo in ragione del fatto che i lavoratori, in modo polifunzionale, prestavano la loro opera sia sugli impianti di lavorazione del film, sia sulla centrale termoelettrica di proprietà della società resistente sino al 2000, anno in cui quest'ultima è stata ceduta ad;
che il ricorrente, invece, aveva beneficiato degli effetti CP_3 della contrattazione di secondo livello sotto il profilo dell'inquadramento e, di conseguenza, del trattamento economico, nonostante avesse operato esclusivamente sulla linea di produzione del film, in quanto la centrale nel 2007 era già stata venduta. Nulla poteva, quindi, essere rivendicato a titolo di mansioni superiori.
Assumeva, inoltre, che il ricorrente non aveva mai avuto responsabilità organizzative di sorta e, comunque, quel grado di autonomia richiesto per l'attribuzione del livello preteso;
mai aveva realizzato, integrandosi con altri specialisti, interventi che presentavano elementi di difficoltà e complessità tali da richiedere elevate conoscenze nelle discipline tecniche di competenza e nella loro correlazione con gli impianti e i processi produttivi né aveva realizzato interventi per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto sull'intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse o delle catene di regolazione complesse e comunque sulla pluralità di apparecchiature Treofan tra loro differenti per caratteristiche;
che in ogni caso mai aveva svolto le predette mansioni con carattere di prevalenza e continuità in ordine al la tipologia di interventi di cui alla declaratoria contrattuale invocata.
Eccepiva la prescrizione dei diritti azionati, con particolare riferimento alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive e agli emolumenti previdenziali. La causa, istruita mediante acquisizione documentale ed escussione testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Assume il ricorrente, inquadrato nel livello D2 del CCNL Chimici –
Farmaceutici - Industria, di aver espletato nel periodo a far data dal
07.03.2007 e sino al 20.01.2021 mansioni superiori proprie rispetto a quelle previste per il proprio livello di inquadramento e di aver quindi diritto a percepire la differenza tra la retribuzione ricevuta e gli importi che avrebbe ottenuto in caso di inquadramento al livello D1del
CCNL applicato.
Giova premettere che ove il lavoratore lamenti di essere stato adibito a mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza deve allegare e provare la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite. Il lavoratore è tenuto altresì a dedurre e dimostrare che le mansioni di fatto espletate sono coincidenti con quelle caratterizzanti la qualifica superiore rivendicata che deve essere declamata unitamente a quella di appartenenza, allegando il consequenziale confronto tra le due. Questo perché, come noto, il giudizio volto all'accertamento delle mansioni superiori comporta per il giudice un complesso procedimento logico -giuridico articolato in tre fasi successive rappresentate: “… dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla
S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia
e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria) (cfr. Cass. Sez. Lav.
n.26234/2008; n.26233/2008; n.17896/2007; n.3069/2005;
n.3446/2004).
Pertanto il lavoratore nelle proprie rivendicazioni “… è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (cfr. Cass. Sez. Lav. n.8025/2003; conf. Cass. Sez. Lav.
n.7641/1997).
E ancora “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento” (cfr. Cass.
8589/2015). Non v'è dubbio, infatti, che, al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. mansionario, il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso nonché le norme della contrattazione collettiva o aziendale che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda.
Osserva il tribunale che le asserite mansioni superiori assegnate devono essere in concreto svolte nella loro pienezza, sia per quanto attiene al profilo quantitativo che qualitativo dell'attività spiegata sia per quanto attiene all'esercizio dei poteri ed alle correlative responsabilità attribuite. Di talchè, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni;
il relativo accertamento di fatto è demandato al giudice di merito, che deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti" (cfr. ex plurimis Cass. 19 aprile 2007
n. 9328). Ad avviso della Suprema Corte, invero, "deve ritenersi caratterizzante una mansione che - anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività - richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale;
gradatamente può costituire, anche da sola, fattore di normalità la frequenza nell'espletamento di determinate funzioni, ai fini dell'inquadramento nella relativa categoria;
in ultima analisi operano il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la prima" (Cass., sez. lav., 9.3.1995, n. 2757).
In particolare, l'indagine del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma si deve anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente. Inoltre, l'assegnazione deve essere "piena" (nel senso che la stessa deve aver determinato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni svolte in concreto dal ricorrente).
Nel caso di specie il lavoratore ha indicato le asserite mansioni svolte e ha prodotto le declaratorie della qualifica rivendicata, descrivendo le declaratorie contrattuali di appartenenza e di quella superiore e degli elementi differenziali tra le stesse.
Ai sensi dell'art. 4 CCNL di categoria, avente ad oggetto le declaratorie relative all'inquadramento del personale, sono riconducibili al livello D1, “…i lavoratori che svolgono attività di operatore tecnico polivalente di manutenzione, ovvero strumentista polivalente”. Ciò è giustificato per la complessità delle mansioni,
l'intensità delle responsabilità e il livello di specializzazione dell'attività, atteso che la figura del lavoratore specializzato (livello
D1, prevede che questi svolga attività proprie di “lavoratori specializzati che svolgono in autonomia la mansione”.
Deduce parte ricorrente che il livello D1 richiesto si differenzia dal
D2 proprio per la particolare specializzazione e l'autonomia nello svolgere le mansioni polivalenti e complesse.
Tuttavia, il teste , escusso all'udienza 6 novembre 2024, Testimone_1 ex dipendete della convenuta ed ex collega del ricorrente, ha dichiarato che il svolgeva le sue stesse mansioni su turni Parte_1 diversi e con medesimo inquadramento D2 posseduto dal ricorrente.
Ha confermato che il svolgeva le mansioni dedotte in Parte_1 ricorso che erano le stesse mansioni che aveva svolto anch'egli. Ha, in particolare, dichiarato “cap. 2) non ricordo la data ma posso dire che il ricorrente ha svolto attività di operatore di manutenzione elettronica ed elettrica di apparecchi per il controllo, misure e regolazione dei vari processi produttivi;
cap.3) sia io che il ricorrente sia presso l'officina elettro-strumentale, sia presso l'area di manutenzione impianti produzione “Film”, ci occupavamo di interventi di manutenzione programmata e di emergenza riguardanti componenti di elettronica industriale per azionamenti a velocità variabile in c.c. ed inverters per c.a., nonché opera sul p.c. e p.l.c. per l'automazione delle varie linee produttive e come elettricista interveniva nella componentistica elettrica delle linee di alimentazione. Cap. 4) il ricorrente, operava, altresì, in cabine elettriche a e effettuava la manutenzione CP_4 CP_5 dei motori a c.c. e c.a. ed era, inoltre, addetto al controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di radiazioni ionizzanti.
ADR ciò facevo anch'io. Cap.5) tra i nostri compiti, rientravano anche interventi su componenti elettro-strumentali quali bruciatori a metano, misuratori di temperatura, pressione, livelli, mansione di pompiere ausiliario. Cap.6) io ho fatto corsi di primo soccorso, non so se li ha fatti anche il ricorrente;
abbiamo fatto lavoro in quota. Non so se il ricorrente aveva la patente per l'utilizzo di muletti”.
Il teste dipendente della convenuta con mansioni di Testimone_2 ufficio tecnico e manutenzione, ha confermato quanto dedotto in memoria in ordine alla circostanza che il livello D2, in luogo del D3, era stato attribuito ai manutentori in forza di un accordo CP_1 aziendale integrativo in ragione del fatto che i lavoratori, in modo polifunzionale, prestavano la loro opera sia sugli impianti di lavorazione del film, sia sulla centrale termoelettrica di proprietà della società resistente sino al 2000, anno in cui quest'ultima è stata ceduta ad . CP_3
Il teste ha affermato “cap3. il all'inizio lavorava sia sulla Parte_1 linea di produzione del film e che sugli impianti della centrale termoelettrica. Poi la centrale poi è stata ceduta e lui non vi ha più lavorato. La centrale è stata ceduta a . ADR potrebbe essere che CP_3 la cessione sia avvenuta nel 2000”. Il teste ha confermato le mansioni dedotte in ricorso, per aver visto lavorare il ricorrente.
dipendente di sino al 1 agosto 2023, ha Testimone_3 Pt_2 dichiarato di aver svolto mansioni di assistente di reparto mentre il ricorrente era manutentore nel reparto di produzione, confermando lo svolgimento da parte del di tutte le mansioni dedotte in Parte_1 ricorso. (“cap.3) Vero che, a partire dal marzo 2007, posso dire che presso l'area di manutenzione impianti produzione “Film”, si occupava di interventi di manutenzione programmata e di emergenza riguardanti componenti di elettronica industriale per azionamenti a velocità variabile in c.c. ed inverters per c.a., nonché opera sul p.c. e p.l.c. per l'automazione delle varie linee produttive e come elettricista interveniva nella componentistica elettrica delle linee di alimentazione. Cap.4) Operava, altresì, in cabine elettriche a e CP_4
M.T., effettuava la manutenzione dei motori a c.c. e c.a. ed era, inoltre, addetto al controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di radiazioni ionizzanti. cap5) nel reparto ove operavo io, tra i compiti del , rientravano anche interventi su componenti Parte_1 elettro-strumentali quali bruciatori a metano, misuratori di temperatura, pressione, livelli, mansione di pompiere ausiliario.
Cap.6) il ricorrente ha effettuato corsi di primo soccorso, lavoro in quota;
ciò so perché li effettuavamo tutti. ADR ha la patente per guidare il muletto;
nel reparto di produzione guidava il muletto.”).
All'udienza del 25 febbraio 2025, è stato escusso il teste,
[...]
manutentore elettrostrumentale, inquadrato al livello D3. Tes_4
Il teste ha affermato di aver svolto le medesime mansioni del ricorrente ma di non aver mai operato, a differenza del ricorrente, sulle cabine di media tensione (“anche se avrei potuto mentre ho operato sulle cabine a bassa tensione” cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 25 febbraio 2025). Ha confermato che il Tes_4 ricorrente come e era il possesso del Testimone_1 Persona_1 per il controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di Pt_3 radiazioni ionizzanti.
Quanto all'intervento sui bruciatori a metano, misuratori di temperatura, pressione, livelli, ha confermato che era intervento che faceva anch'egli come tutti i manutentori. Per il resto ha affermato “
ADR Non so se il ricorrente ha effettuato corsi di primo soccorso.
ADR un po' tutti abbiamo fatto lavoro in quota, anche io e lo . Tes_1
Anche il ricorrente”.
dipendente della convenuta dal 1 aprile 1986, con Persona_2 mansioni di manutentore elettronico e turnista assieme al ricorrente, ne ha confermato le mansioni di manutentore presso l'officina elettro- strumentale.
Il teste ha dichiarato “Cap.4) il ricorrente operava, in cabine elettriche a e effettuava la manutenzione dei motori a c.c. e c.a., ciò CP_4 CP_5 facevo anch'io. Il ricorrente era addetto al controllo e manutenzione di dispositivi con emissioni di radiazioni ionizzanti. Io non lo facevo.
Oltre a lui erano addetti anche e Cap. 5) sia io che il Tes_1 Per_1 ricorrente ci occupavamo anche interventi su componenti elettro- strumentali quali bruciatori a metano, misuratori di temperatura, pressione, livelli. Io non svolgevo la mansione di pompiere ausiliario, il ricorrente, invece, si. Cap.6) Penso che il ricorrente abbia effettuato corsi di primo soccorso, io non li ho fatti. ADR sia io che il ricorrente abbiamo fatto lavoro in quota.
ADR io ero D1 fino al giugno 2013 e poi dal 2013 sono diventato C1, pur svolgendo le stesse mansioni”. Il teste inquadrato al livello C1, ha dichiarato di Persona_1 essere manutentore in tutti reparti della . Ha affermato “ADR CP_1
Io ero assistente e coordinavo, il ricorrente svolgeva mansioni diverse dalle mie, era tecnico elettrico ed elettronico. Il ricorrente poi ha lavorato come turnista in maniera autonoma e indipendente all'interno dell'officina. Il plc è il cuore che gestiva tutto il sistema automatizzato e tutte le linee produttive. Il che era lo specialista del Tes_5 software ma il ricorrente riusciva a lavorare in maniera autonoma sul plc, in caso di emergenza e manutenzione non programmata. Il interveniva sulla manutenzione programmata e progettava il Tes_5 softweare. ADR il ricorrente faceva in maniera autonoma la ricerca del guasto sul plc;
voglio precisare che la ricerca del guasto era complessa perché vi erano varie tipologie di guasto da dover individuare”.
Va osservato che la categoria D, nella quale è inquadrato il ricorrente, in base alla professionalità acquisita si differenzia in tre posizioni organizzative (1, 2 e 3), fermo restando il livello generale di conoscenza (specialistica, approfondita in ambiti specialistici collegati), capacità (elevata capacità di svolgere mansioni i cui contenuti professionali richiedono conoscenze specialistiche), competenze (specialistiche, in più ambiti di specializzazione), esperienza (in più specializzazioni collegate) e autonomia (operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti) caratterizzanti la categoria D, è stata dimostrata la ricorrenza dei requisiti della prestazione lavorativa di cui alla declaratoria di riferimento, stabiliti per la qualifica professionale superiore D1, con particolare riferimento al livello di specializzazione e/o ad altra particolarità della prestazione lavorativa.
Appartengono alla posizione D1 a quei lavoratori che sono in grado di svolgere autonomamente più funzioni, come faceva all'occorrenza il ricorrente sebbene operasse sotto le direttive del come Tes_5 dallo stesso escusso quale teste riferito,
La posizione organizzativa D1 viene riconosciuta all'operatore tecnico polivalente di manutenzione.
Dall'istruttoria svolta è emerso che abbia eseguito interventi Parte_1 relativi ad una o più specializzazioni su macchinari, apparecchiature e strumenti. Contrariamente a quanto desunto dalla difesa della convenuta, il ricorrente operava in coordinamento con altre funzioni e unità aziendali anche di più specializzazioni fondamentali.
Il teste inquadrato al superiore livello C1, ha dichiarato che Per_1 il ricorrente lavorava in maniera autonoma e indipendente, integrandosi con altri specialisti, ed è anche emerso che era in grado di porre in essere interventi che presentano elementi di difficoltà e complessità tale da richiedere elevate conoscenze nelle discipline tecniche di competenza (meccanica, elettrica ed elettronica) e nella loro correlazione con gli impianti ed i processi produttivi. Il teste ha poi precisato che “il ricorrente faceva in maniera autonoma la ricerca del guasto sul plc, precisando che la ricerca è complessa, essendoci varie tipologie di guasto da dover individuare”.
All'esito dell'istruttoria svolta è poi emerso che operava, anche in autonomia, per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto sull'intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse o delle catene di regolazione complesse e, soprattutto, e partecipato alla formulazione di proposte migliorative.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso andrà accolto e andrà riconosciuto al ricorrente il livello D1 del CCNL Chimici-
Farmaceutici (Industria), richiesto con riferimento periodo di riferimento (aprile 2017-dicembre2021). La convenuta andrà, di conseguenza, condannata al pagamento delle differenze retributive pari per complessivi €. 5.864,51 oltre interessi e lrivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito all'effettivo saldo, come da condivisibili conteggi depositati dal ricorrente, non specificamente contestati, e che paiono immuni da vizi logici e sviluppati in via parametrica sul CCNL di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda nella causa iscritta al n.
716/2023 R.G.A.C, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a)accerta e dichiara lo svolgimento da parte del ricorrente in favore della convenuta delle mansioni di cui al livello D1 del CCNL
TI (Industria) secondo un orario di lavoro full- time, dal 07.03.2007 al dicembre 2021; b) per l'effetto condanna , in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo d differenze retributive, la somma di €. 5.864,51 (di cui €. 329,04 a titolo incidenza su T.F.R), oltre interessi dal dovuto al saldo;
c)condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Terni, 14 ottobre 2025
Il giudice
MI OR