Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2025, proposto da
Bentusoliana Energie Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rita Appeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota n° 14686 del 20.05.2025 a firma del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Impianto di produzione energia rinnovabile da impianto eolico e agrivoltaico potenza nominale 13103,37 kw in Sassari – loc. “Campanedda ”. Proponente: Bentusoliana Energie Rinnovabili s.r.l. - Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 – N. Reg. 12/24. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza” ;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque ad essa connessi, ivi comprese, ove occorra, la nota prot. n° 5503 del 20.02.2025 a firma del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Impianto di produzione energia rinnovabile da impianto eolico e agrivoltaico potenza nominale 13103,37 kw in Sassari – loc. “Campanedda”. Proponente: Bentusoliana Energie Rinnovabili s.r.l. -Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 – N. Reg. 12/24. Comunicazione improcedibilità” , la nota prot. n° 37894 del 16.12.2024 a firma del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Impianto di produzione energia rinnovabile da impianto eolico e agrivoltaico potenza nominale 13103,37 kw in Sassari – loc.“Campanedda”. Proponente: Bentusoliana Energie Rinnovabili s.r.l. - Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 – N. Reg. 12/24. Riavvio del procedimento” , nella parte in cui riavvia il procedimento al fine di “valutare gli effetti della L.R. n° 20/2024 sull’intervento di che trattasi” , con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Bentusoliana Energie Rinnovabili S.r.l.” ha impugnato gli atti epigrafati con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di P.A.U.R. relativa all’ “impianto di produzione di energia rinnovabile da impianto eolico e agrivoltaico potenza nominale 13103,37 kw in Sassari – loc. “Campanedda” , in ragione dell’applicazione della l.r. n. 20 del 2024, sulla cui base è stata ritenuta l’inidoneità dell’area all’installazione di un impianto FER e perciò l’assoluta irrealizzabilità dell’impianto, ex art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024.
In tal senso, la ricorrente ha esposto che:
- il procedimento è stato, in data 10 settembre 2024, sospeso in applicazione della l.r. n. 5 del 2024;
- con nota del 16 dicembre 2024, la Regione Sardegna ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR dell’impianto proposto dalla società ricorrente, dando seguito all’iter amministrativo, specificando che il progetto sarebbe stato scrutinato alla luce della l.r. n. 20 del 2024;
- in data 20 febbraio 2025, con nota prot. 5503 la Direzione Generale dell’Ambiente, ha adottato il provvedimento impugnato disponendo che “ l’istanza in oggetto è improcedibile ” in quanto si porrebbe in violazione di quanto previsto dalla l.r. n. 20/2020 e “ Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione ”, in quanto ricadente in numerose aree non idonee previste dall’Allegato B della L.R. 20/2024 e sarebbe perciò irrealizzabile, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024. In particolare, l’impianto ricadrebbe nelle seguenti aree non idonee: lett u), lett. w, lett. y, lett. II, lett. x, lett. y, lett. z, lett. bb ai sensi dei citati allegati della legge regionale n. 20/2024;
- tale atto, oltre che impugnato con il ricorso principale, è stato anche fatto oggetto di osservazioni procedimentali, come nello stesso indicato;
- tuttavia, con la nota prot. n. 1486 del 20 maggio 2025, il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha confermato l’improcedibilità dell’istanza presentata per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e ne ha disposto l’archiviazione;
- tale ultimo atto è stato gravato con il ricorso introduttivo dalla ricorrente.
2. In estrema sintesi, il ricorso principale evidenzia l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per aver fatto essi diretta applicazione dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, ove dispone che “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 ”.
2.1. Tale norma è ritenuta costituzionalmente illegittima dalla ricorrente – che ha richiesto la rimessione della relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale – per:
a) violazione dell’art. 117, commi 1, e 3 della Costituzione, per: (i) invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e di tutela del paesaggio; (ii) esercizio eccentrico della potestà concorrente, attraverso l’introduzione di norme generali di esclusione non previste dalla legge statale; (iii) violazione dei vincoli euro-unitari e degli obblighi internazionali in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
b) violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, Cost., in quanto interviene in materie – la tutela dell’ambiente e del paesaggio – riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e rispetto alle quali la Regione Sardegna non vanta alcuna competenza normativa primaria, nemmeno alla luce del proprio Statuto speciale;
b1) la l.r. n. 20 del 2024 – nella parte in cui impone limiti generalizzati alla realizzazione degli impianti FER, fondati su criteri paesaggistici e ambientali non previsti dalla normativa statale – esorbita dalle prerogative statutarie della Regione Sardegna, violando le competenze esclusive dello Stato e i principi fondamentali in materia di energia e ambiente;
c) l’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 è, in particolare, incostituzionale in quanto introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle c.d. “ aree non idonee ”, snaturando completamente la funzione che la normativa statale assegna a tale classificazione e sovvertendo l’intero impianto autorizzativo delineato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II). In questo modo, la Regione non solo ha ecceduto la propria competenza concorrente in materia di energia (art. 117, comma 3, Cost.), ma ha violato i principi fondamentali statali, agendo in contrasto con la leale collaborazione e con il principio di proporzionalità;
d) la violazione risulta ancor più grave se si considera che la l.r. n. 20 del 2024 ha trasformato in aree non idonee anche le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199 del 2021, incidendo in senso restrittivo su una qualificazione già cristallizzata dal legislatore statale, in palese violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, Cost., nonché della direttiva 2018/2001/UE;
e) la legge appare manifestamente sproporzionata, irragionevolmente restrittiva, incoerente e profondamente distorsiva rispetto alle finalità della normativa statale ed europea in materia di energie rinnovabili, in quanto la sommatoria dei vincoli sovrapposti e cumulativi rende la L.R. n. 20/2024 intrinsecamente contraddittoria rispetto alla sua stessa finalità dichiarata, trasformandola in uno strumento di esclusione generalizzata e non di pianificazione;
f) la lesione del principio del legittimo affidamento si congiunge, in questo quadro, con una grave compromissione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost: l’operatore, pur avendo agito in conformità alla legge statale e avendo rispettato tutti gli oneri documentali e procedurali, si vede oggi colpito da una misura che lo esclude a priori dal procedimento, senza alcuna valutazione nel merito del progetto, e unicamente sulla base della sopravvenuta modifica legislativa regionale;
g) l’art. 1, comma 8, della l.r. 20/2024, ritenuto dall’Amministrazione regionale non applicabile al caso di specie, ammette gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento in relazione ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della legge, introducendo delle condizioni che la Legge statale non prevede ai fini dell'idoneità dell'area, tra cui, per quanto qui di interesse, che l'impianto precedente sia ancora in esercizio. Ciò si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 9, 41, 97 e 117, commi 1 e 3, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva UE 2018/2001 (come modificata dalla Direttiva UE 2023/2413), manifestando una irragionevole preferenza per la tutela del paesaggio con una indebita riduzione delle aree idonee.
2.2. Ha infine richiesto che l’Amministrazione resistente venga condannata a concludere il procedimento a favore della ricorrente (p. 35 ricorso).
3. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, in data 7 agosto 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
4. All’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato breve memoria richiamando la recente sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, cogliendo in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 e comma 8 della l.r. n. 20 del 2024.
Sul punto, il Collegio intende richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto recentemente già osservato da questo T.A.R. (v. sentenze n.n. 14 e 60/2026): “Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)”.
Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale” .
2. Questo Collegio osserva, ulteriormente e come correttamente esposto dalla ricorrente, che la Corte costituzionale ha altresì ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 8, della l.r. 20/2024 (ritenuto, nel caso concreto, non applicabile dall’Amministrazione regionale) in quanto “[…] la disposizione regionale impugnata introduce diverse tipologie di limiti all’attività di repowering e revamping, legate sia all’estensione delle superfici interessate sia, di fatto, al numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili, così introducendo un criterio diverso da quello stabilito dal legislatore statale, con esso in contrasto.
Tale criterio risulta estraneo sia alle previsioni statali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, sia a quanto stabilito dal d.m. del 21 giugno 2024, che hanno attribuito alle regioni la competenza a individuare aree idonee e non idonee, non a introdurre criteri limitativi alla diffusione di impianti FER alternativi a (e in contrasto con) quelli previsti dal legislatore statale” .
2. Sicché i provvedimenti impugnati sono illegittimi, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto, né tantomeno subordinare un intervento di repowering a condizioni non previste dalla normativa statale. È invece necessario che la fattibilità del progetto della ricorrente venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea.
3. Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 e comma 8 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarati incostituzionale.
4. In conclusione, il ricorso è fondato per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 e comma 8 della l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
5. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui al par. 4 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO