TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 344
TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024

    Il Collegio richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 per contrasto con l'art. 117 Cost. La non idoneità dell'area non può comportare un divieto assoluto e aprioristico.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8 della l.r. n. 20 del 2024

    Il Collegio rileva che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art. 1, comma 8 della l.r. 20/2024 perché introduce criteri limitativi estranei alla normativa statale in materia di repowering e revamping.

  • Accolto
    Obbligo di riavvio del procedimento

    L'annullamento dei provvedimenti impugnati, basati su norme dichiarate incostituzionali, comporta l'obbligo per la Regione di riavviare il procedimento interrotto, da concludere entro un termine stabilito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 344
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 344
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo