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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1088/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1088 del R.A.C.L. dell'anno 2015 promossa da:
MO GI, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Luigi
Pateri, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Centro Finanziamenti s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine della memoria difensiva e di costituzione;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2015 MO GI ha esposto di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 5 marzo 2007 con inquadramento al livello 4° del CCNL
Dipendenti Aziende Commerciali.
Ha quindi dedotto di aver costantemente svolto a partire dal marzo 2008 e fino all'ottobre 2009,
in misura prevalente, una serie di compiti, meglio dettagliati in ricorso, che concernevano tra gli altri il coordinamento e la gestione complessiva di un gruppo di impiegati commerciali preposti alla istruttoria delle pratiche di finanziamento curate dalla Centro Finanziamenti.
1 Ha proseguito esponendo di successivamente curato, a partire dal novembre 2009, varie attività finalizzate alla stipula di mutui per l'acquisto di immobili (consulenza al cliente per l'ultima fase del mutuo, verifiche preordinate alla successiva perizia tecnica, gestione dei contatti col perito incaricato della stima dell'immobile interessato dal mutuo, contatti col notaio incaricato della stipula del rogito con richiesta della relazione preliminare, istruttoria tecnico – legale della pratica di finanziamento con report finale, comunicazioni al cliente sugli esiti della pratica, preparazione della documentazione necessaria per il rogito e per l'erogazione del mutuo con gestione e risoluzione delle eventuali problematiche insorte in sede di stipula del relativo contratto)
Tanto premesso lamenta l'erroneo inquadramento contrattuale tenuto conto del contenuto delle mansioni concretamente svolte a partire dall'1 marzo 2008 giacchè le stesse corrispondono, in realtà, alle figure professionali collocate al livello 2°, segnatamente al profilo del Team Leader,
avuto riguardo al CCNL di riferimento.
Ha conseguentemente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il suo diritto al corretto inquadramento nel superiore livello anzidetto fin dall'1 marzo 2008, con la condanna di controparte alla sua reintegra in tale livello ed al pagamento delle corrispondenti differenze retributive medio tempore
maturate e maturande.
La Centro Finanziamenti si è costituita in giudizio con articolata memoria onde contestare la fondatezza delle avverse rivendicazioni.
In particolare ha sostenuto che il GI nel periodo che va dal marzo 2008 all'ottobre 2009 era un operatore commerciale correttamente inquadrato al 4° livello del CCNL succitato.
In tal veste era incaricato della gestione delle pratiche di finanziamento per conto della
[...]
relativamente alla clientela retail, pratiche che egli assegnava ad altri operatori Pt_1
commerciali mediante un sistema telematico di smistamento delle stesse sempre sotto la supervisione e le direttive di all'epoca Responsabile dell'area commerciale Persona_1
per tutti gli istituti di credito clienti della convenuta ovvero del Program Manager dedicato al cliente ossia . Parte_1 Persona_2
Del pari infondate le doglianze riferite al periodo successivo posto che il GI ha svolto in tale arco temporale i compiti propri dell'istruttore tecnico – legale incaricato della verifica, in base a procedure standardizzate, della completezza e correttezza della documentazione necessaria per la successiva stipula del mutuo.
2 Anche in tal caso, ha proseguito la difesa convenuta, il ricorrente per la risoluzione di eventuali problematiche non agiva in autonomia ma doveva coinvolgere il coordinatore del team di cui faceva parte o il Responsabile di Area Operativa.
Successivamente il GI, a partire dal gennaio 2013, è stato posto in aspettativa non retribuita dal lavoro per motivi sindacali sicchè, anche per tale ragione, alcuna differenza retributiva egli avrebbe maturato da questa data in poi.
Sotto altro profilo ha evidenziato la indeterminatezza dell'avversa domanda quanto alle differenze retributive asseritamente maturate ed ancora la intervenuta parziale estinzione per prescrizione quinquennale delle ragioni di credito vantate dal GI posto che il primo atto interruttivo del relativo termine è costituito dalla notifica del ricorso in disamina avvenuta il 20
gennaio 2016.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive e/o la intervenuta prescrizione delle ragioni di credito azionate in causa ove maturate fino al gennaio 2011 e comunque rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
2. La causa, istruita mediante prova testimoniale e documenti, è stata discussa dai difensori delle parti nelle forme di cui alla normativa in epigrafe all'esito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione.
3. Il ricorso proposto da MO GI è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre.
4. La questione controversa concerne il corretto inquadramento del ricorrente: nel livello 4°,
secondo quanto pattuito dalle parti ovvero nel superiore livello 2°, secondo quanto dedotto dal
GI in virtù delle mansioni concretamente espletate.
5. Con riguardo al dedotto svolgimento di mansioni superiori è noto che la verifica circa la fondatezza della pretesa vantata in causa va condotta secondo il consueto procedimento trifasico,
comprensivo dell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della contrattazione collettiva individuati nella seconda (cfr., tra le varie, Cass. sent. n. 26233/2008, Cass. sent. n. 8589/2015 e, più di recente, Cass. ord. n.
26147/2024).
3 Da ultimo la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 30580/2019) ha ribadito e precisato quali siano le modalità di svolgimento di tale indagine chiarendo che il procedimento logico giuridico
diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre
fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006); 9. è stato precisato che l'osservanza
dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla
rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo
sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi
ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.).
6. Calando tali insegnamenti nel caso di specie occorre dare sinteticamente conto degli elementi di conoscenza emersi all'esito dell'espletamento della prova testimoniale per quanto di interesse in causa.
6.1. Il primo testimone ad essere esaminato è stato , già collega del ricorrente Tes_1
presso la convenuta dal 2007 al febbraio 2012.
Nel corso del suo esame ha riferito di aver svolto mansioni di consulente commerciale ed in seguito di addetto alla istruttoria reddituale e che anche il ricorrente ha inizialmente svolto le mansioni del consulente commerciale fino all'incirca al novembre 2009 se non prima quando è divenuto Team Leader per i prodotti offerti dalla Parte_1
Il consulente curava la vendita telefonica dei mutui previa assegnazione da parte del Team
Leader delle singole pratiche relative ai clienti che avevano manifestato l'interesse di accedere ad un mutuo.
Il consulente, ha proseguito il teste, forniva al cliente sulla base di procedure aziendali codificate, le informazioni commerciali sul prodotto e sulle procedure da seguire ove questi avesse manifestato il consenso per il perfezionamento del finanziamento.
Il Team Leader, ha spiegato, aveva compiti di coordinamento e complessiva gestione del lavoro dei consulenti commerciali nonché di supporto, informazione e sollecitazione quanto allo
4 svolgimento delle mansioni anzidette, anche al fine di migliorarne la produttività instaurando con ciascuno di essi un rapporto di tipo lavorativo quotidiano e diretto.
Lo stesso Team Leader, ha soggiunto il teste, predisponeva una scheda di valutazione dei singoli consulenti e ne curava la formazione sul piano pratico operativo e si occupava anche della preparazione del piano ferie una volta raccolte le richieste dei consulenti inseriti nel gruppo che coordinava.
Ha poi dichiarato che verso la fine del 2009 il GI ha iniziato a lavorare come istruttore per la al pari di quanto accaduto anche a lui, seppur per prodotti trattati da altro istituto Parte_1
di credito.
A tal riguardo ha rammentato che l'istruttore incaricato della pratica contattava il cliente onde indicargli la documentazione da fornire per la perizia dell'immobile oggetto di mutuo e per la predisposizione della relazione preliminare a cura del notaio a tal fine incaricato.
Sul punto ha aggiunto che l'istruttore manteneva i rapporti con i notai ed i periti ed ancora verificava i dati contenuti nelle perizie e delle relazioni preliminari per valutarne la correttezza rispetto ai dati di riferimento ed esprimere eventualmente un giudizio di concedibilità del mutuo.
La pratica veniva quindi trasmessa alla direzione per la approvazione definitiva mentre in caso di necessità di integrazione della documentazione la banca finanziatrice si rivolgeva all'istruttore il quale era infine il soggetto che preparava il fascicolo da trasmettere al notaio per la stipula del contratto.
6.2. Il secondo teste in ordine di esame, , ha dichiarato di aver lavorato a vario Testimone_2
titolo per la convenuta dagli inizi del 2007 e di esser stato quindi assunto a tempo indeterminato dopo circa 5 anni.
Ha proseguito rammentando di aver iniziato detto lavoro come operatore commerciale quindi come Team Leader all'inizio del 2008 ed infine dalla metà del 2013 come Responsabile
Operativo.
Quanto ai compiti svolti dal ricorrente ha riferito che aveva iniziato come operatore commerciale per poi assumere, nel marzo 2008 ed all'incirca fino ad ottobre 2009, funzioni di
Team Leader per la stessa banca che anch'egli aveva seguito (ossia la per circa 4 Parte_1
mesi prima di passare ad altra banca.
5 Ha poi spiegato, ripetendo in parte quanto già esposto dal teste , quali fossero i compiti Tes_1
demandati all'operatore, soggiungendo che quest'ultimo era supportato e guidato nel suo lavoro da un sistema informatico denominato client.
Tale applicativo assegnava le pratiche al singolo operatore con un criterio in qualche misura predeterminato e sul piano pratico, ad esempio, era in grado di bloccare automaticamente la procedura in caso di carenze documentali ovvero in caso di mancato invio al cliente di dati documentazione informativa.
Anche le condizioni di finanziamento erano preventivamente implementate cosicchè il sistema operava in automatico quanto alla concedibilità o meno del finanziamento, risultanze poi sottoposte dal consulente al cliente onde evidenziarne i dettagli.
Nel prosieguo della deposizione ha chiarito quali fossero i compiti del Program Manager
(all'epoca competente anche per la e del Responsabile Operativo Persona_2 Parte_1
o Responsabile dell'area commerciale (all'epoca . Persona_1
Quest'ultimo si rapportava direttamente con i singoli Team Leaders anche per la concessione o meno delle ferie all'operatore commerciale interessato, partecipava anche alle valutazioni di professionalità del personale e manteneva direttamente i rapporti con IN DI (solo in casi particolari tali rapporti erano intrattenuti dal Team Leader).
La verifica quanto alle pratiche evase dall'operatore era parimenti sottoposta ad un vaglio da parte dell'apposito ufficio denominato Organizzazione mediante estrapolazione dei dati relativo al suo lavoro e formazione di un report numerico.
Ha poi riferito che il GI predisponeva una scheda di valutazione dei componenti del suo team sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio della convenuta ed esprimeva il suo personale giudizio poi sottoposto all'ulteriore vaglio del che poteva anche segnalare profili Per_1
da approfondire ovvero inserire sue autonome valutazioni.
Per il resto non ha fornito ulteriori specifiche informazioni sul contenuto dei compiti assolti dal ricorrente nell'arco temporale di interesse in causa.
6.3. La teste , esaminata alla successiva udienza dell'11 ottobre 2018, ha riferito di Tes_3
aver conosciuto il ricorrente nel 2008 quando ha iniziato a lavorare presso la convenuta essendo stata inserita nel gruppo di lavoro ove il GI era il Team Leader.
6 In tal veste, ha proseguito la teste, egli assegnava agli operatori le pratiche, forniva indicazioni sulle priorità da trattare in caso di sovraccarico di lavoro, partecipava agli incontri periodici con per la verifica sulla performance del singolo operatore, gestiva le assenze Persona_1
dei componenti del gruppo di lavoro (in tutto 5 oltre al ricorrente).
Ha proseguito rammentando di aver lavorato preso detto settore col GI per circa un anno per poi incontrarlo nuovamente all'ufficio Tecnico Legale ove entrambi erano stati inseriti come operatori sotto la supervisione del Team Leader Testimone_4
In tal veste ha dichiarato che seguivano la fase finale della pratica di finanziamento recuperando in via telematica la documentazione necessaria per la perizia, davano incarico al notaio per le attività di sua competenza, sollecitavano l'invio della perizia e della relazione preliminare notarile e della necessaria documentazione bancaria, preparavano un report finale per la banca e dopo aver avuto l'approvazione da parte della stessa curavano la preparazione dei documenti da trasmettere al notaio incaricato per la stipula del mutuo.
Ha successivamente descritto i compiti dell'operatore chiarendo che per una parte di essi il software applicativo generava un report già precompilato mentre per altra parte era l'operatore stesso a dover inserire l'elenco dei documenti acquisiti compresi quelli contenuti nella relazione preliminare del notaio.
Sotto altro profilo ha spiegato che i documenti venivano generati dal programma sulla base dei dati inseriti dall'operatore talchè anche in caso di errato caricamento di tali informazioni il sistema non era in grado di segnalare in automatico l'errore.
6.4. Il teste successivo, , ha dichiarato di aver lavorato con il GI presso la Testimone_5
convenuta per il progetto Unicredit Banca per la Casa allorchè ella era Team Leader ed il ricorrente era consulente commerciale.
Ha proseguito rammentando di aver lavorato col ricorrente nel 2009 quando questi era Team
Leader FEC poi dall'aprile al maggio 2010 nel progetto We Bank ove il GI era istruttore tecnico legale e lei era inquadrata come Responsabile di area operativa.
Quanto al contenuto dei compiti assolti dal ricorrente come Team Leader ha sostanzialmente confermato quanto riferito dagli altri testi in ordine allo smistamento delle pratiche ai componenti del gruppo di lavoro mediante il gestionale client per poi monitorarne l'andamento ed al supporto che offriva ai neo assunti in fase di formazione ed apprendimento del lavoro.
7 Per il resto ha ribadito le modalità di svolgimento del suo lavoro per la committente Parte_1
le modalità automatizzate del sistema di gestione con la indicazione dei valori finanziari principali della pratica sulla scorta dei parametri indicati dalla banca, l'organigramma aziendale nel periodo di riferimento anche quanto al ruolo rivestito dalle varie figure aziendali (
Responsabile Area Commerciale, Program Manager , lo staff Organizzazione) ed ai compiti anche con riguardo alla diretta interlocuzione con le banche e/o gli operatori da parte di costoro, la predisposizione da parte del GI di un report per la successiva valutazione dell'operatore effettuata alla presenza del Team Leader e del responsabile dell'Area Commerciale Per_1
Ha poi ulteriormente riferito in ordine ai compiti dell'istruttore tecnico legale quanto alla gestione della fase finale della pratica (incarico del perito tramite client su elenco predefinito,
verifica perizia e relazione notarile, controllo di coerenza dei dati, riscontro di conformità dei dati catastali rispetto ai due anzidetti documenti, verifica inesistenza di abusi edilizi sull'immobile interessato, verifica generale di conformità della pratica alla policy della banca) con segnalazione di eventuali incoerenze, incluso il possibile riesame della stessa ove la banca segnalasse la necessità di apportare correttivi, ovvero l'eventuale indicazione dell'esito negativo della pratica, interlocuzioni queste svolte mediante comunicazioni email predefinite ovvero previa consultazione con il Responsabile dell'Area Commerciale.
6.5. Da ultimo è stata esaminata , dipendente della convenuta quale Responsabile Tes_6
d'Area Innovazione Finanziaria, e, per quanto qui di interesse, collega del GI nel 2008 per circa 6 mesi nella veste di Team Leader per la Parte_1
La teste ha indicato quale referente per i vari Team Leader il quale Persona_1
impartiva loro le direttive che poi venivano trasferite agli operatori, assegnatari delle singole pratiche in base ad una distribuzione effettuata da un sistema informatizzato.
Ha aggiunto che i Team Leaders erano dei portavoce delle disposizioni ed istruzioni impartite dal posto che veicolavano le stesse agli operatori assegnatigli (circa cinque per ciascuno) Per_1
e viceversa trasmettevano a quest'ultimo le richieste di ferie o permessi.
Per il resto ha confermato le modalità operative che guidavano il lavoro degli operatori in base al format offerto dal predetto sistema informatico ove erano già implementate le varie possibili condizioni fissate dalla banca per la fattibilità dell'operazione ed ancora l'organigramma
8 aziendale come rappresentato nel documento calendato al n. 2) delle produzioni di parte convenuta.
Quanto alle modalità di valutazione degli operatori ha spiegato che veniva condotta una intervista dell'interessato a cura dell'ufficio Risorse Umane che poi costituiva la base per la redazione di una scheda personale di valutazione per ciascun operatore poi raccolta unitamente a quelle dei singoli consulenti dal Team Manager con un lavoro meramente compilativo.
7. Passando ora alla seconda fase del procedimento sopra descritto che prevede, come visto, la verifica all'interno della declaratoria relativa al livello assegnato ed a quello rivendicato in causa sulla scorta di quanto prevede il CCNL operante nella specie va osservato quanto segue.
Al livello 4° appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e
relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Al livello 2° sono invece ricompresi i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
Ancora al livello 3° risultano contrattualmente collocati i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica
comunque conseguita.
8. Ebbene dal raffronto tra quanto emerso in causa all'esito della istruttoria nei termini fin qui esposti e quanto prevede la declaratoria contrattuale reputa il Tribunale che le mansioni che il
GI ha svolto a partire dal marzo 2008 possano, con sufficiente sicurezza, essere ascritte al 3°
livello del CCNL anzidetto.
Egli infatti sia come Team Leader impegnato nell'offerta dei prodotti proposti dalla Parte_1
che come istruttore tecnico legale non ha svolto compiti meramente operativi e/o ripetitivi.
Si tratta delle attività riferibili, secondo la declaratoria contrattuale, ad un contabile d'ordine inquadrato al 4° livello certamente non sovrapponibili a quelle curate dal GI.
9 Al contrario egli ha svolto attività contraddistinte da una relativa autonomia, posto che godeva di ambiti decisionali caratterizzati da margini di discrezionalità sia nella guida del gruppo di lavoro affidatogli che nello svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla eventuale stipula del mutuo.
Tali compiti sono stati eseguiti sempre sotto la stretta e continua supervisione di figure sovra ordinate (ossia il Responsabile dell'Area Commerciale e/o il Program Manager) e nell'ambito di procedure codificate (è il caso dell'applicativo client che guidava l'operato degli operatori commerciali) ma non erano del tutto scevre dal necessario apporto umano da parte del lavoratore vuoi per la risoluzione di problematiche non specificamente implementate nel sistema, vuoi per fornire un supporto sul piano relazionale all'operatore ovvero ancora nell'ambito di una interlocuzione con qualificati soggetti esterni (notai, banche ed altri ).
Si tratta di mansioni che comunque richiedono una consolidata esperienza di norma acquisibile,
come avvenuto per il ricorrente, dopo diversi anni di attività pratica/operativa siccome necessaria onde acquisire le necessarie competenze sia sul piano della qualificazione professionale che in ordine alle proficue relazioni interpersonali con i colleghi sotto e sovra ordinati.
Dunque, ad avviso del Tribunale, se va esclusa l'ascrivibilità dei compiti assolti dal ricorrente al 2° livello, per il quale è richiesto un effettivo e costante coordinamento e controllo dei colleghi sotto ordinati esercitato in condizioni di autonomia decisionale sull'attività svolta da costoro, invero non limpidamente emersa nel caso di specie, può invece essere riconosciuto al ricorrente lo svolgimento di attività riconducibili, per le esposte ragioni, al 3° livello contrattuale.
Al riguardo la figura che più pare avvicinarsi al tipo di incombenze che il ricorrente ha espletato
è quello del contabile/impiegato amministrativo (cfr. art. 100 terzo livello n. 19 del CCNL in atti)
ossia il personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza svolge i compiti esemplificativamente ivi descritti riguardanti profili di tipo amministrativo/contabile estesi alla verifica di anomalie ed all'apprestamento dei necessari correttivi (aspetti questi emersi in sede istruttoria con riguardo ad eventuali problematiche connesse alla concedibilità o meno del mutuo ovvero all'esistenza di abusi edilizi
10 ostativi al perfezionamento del rogito notarile, situazioni nelle quali l'istruttore è chiamato a fornire un apporto personale rilevante nell'ambito della procedura assegnatagli).
E' appena il caso di aggiungere che la deposizione della teste non del tutto disinteressata Tes_6
all'esito della lite a cagione della carica apicale rivestita in seno alla convenuta, appare scarsamente credibile.
Ella infatti descrive, sminuendolo, il ruolo del Team Leader come quello di un mero
passaparola interposto tra il Responsabile d'area e gli operatori.
Al contrario i rimanenti testi hanno tratteggiato tale figura come provvista di spazi decisionali rispetto all'operato dei consulenti, anche con finalità motivazionali rapportate alla personalità di ciascuno di costoro e, sotto altro profilo, hanno riferito che la gestione delle ferie e/o dei permessi pur riservata alla decisione finale del vedeva i Team Leader in posizione di attiva Per_1
collaborazione con quest'ultimo (che, ovviamente, non era in grado di valutare per i vari gruppi di lavoro le varie esigenze operative via via emergenti).
9. Alla luce di quanto sin qui esposto il GI, sulla scorta del disposto dell'art. 2103 c.c. nel testo vigente ratione temporis (e comunque in forza delle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento, agevolmente reperibile nella banca dati del C.N.E.L. presente sul sito internet istituzionale), ha diritto all'inquadramento nel superiore 3° livello anzidetto a partire dall'1
giugno 2008.
10. Ha altresì maturato il diritto al pagamento del differenziale economico tra la retribuzione ordinaria percepita nell'arco temporale che va dall'1 marzo 2008 fino al 20 marzo 2015, fatta eccezione per il periodo che egli trascorso in aspettativa sindacale non retribuita dal 16 gennaio
2013 in poi (circostanza invero nemmeno contestata).
11. Va poi osservato che la domanda contenuta nel ricorso, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, ricomprende implicitamente anche il petitum correlato ad un livello inferiore rispetto a quello formalmente rivendicato senza che la mancata espressa indicazione dello stesso osti al vaglio ed all'eventuale accoglimento della stessa.
Al riguardo è stato chiarito che In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in
giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale -
superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di
ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta
11 dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti
adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica
intermedia (cfr. Cass. ord. n. 32138/2023).
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che la difesa del GI, seppur in modo sintetico,
abbia enunciato gli elementi fattuali utili onde consentire la verifica in ordine alla corrispondenza delle mansioni dedotte in causa ad un livello contrattuale inferiore a quello rivendicato ma comunque superiore a quello nominalmente assegnato.
Le censure che sul punto ha avanzato la difesa convenuta per tali ragioni, ad avviso del
Tribunale, non meritano di essere condivise.
12. Deve poi essere disattesa l'eccezione concernente la prescrizione estintiva che sarebbe maturata rispetto a tali voci maturate a credito dal ricorrente avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in seno alla Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. . 26246/2022 e,
da ultimo, Cass. ord. n. 18008/2024) a mente del quale Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una
loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che
non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Dunque, posto che il GI al momento del deposito del ricorso era ancora alle dipendenze della società convenuta e che le sue ragioni creditorie (collocabili cronologicamente dal marzo
2008 in poi) al momento della entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia nel luglio del 2012)
non erano ancora estinte per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione,
consegue che le stesse sono qui validamente azionabili.
In ogni caso la difesa ricorrente ha prodotto in atti la missiva del 30 giugno 2015 recante l'atto di costituzione in mora della datrice di lavoro notificatole l'8 luglio 2013 sicchè per il quinquennio antecedente a tale data non opererebbe comunque l'effetto estintivo prospettato dalla stessa convenuta.
13. Anche la mancata quantificazione in ricorso degli importi rivendicati a credito dal GI a titolo di differenze retributive tra il trattamento economico previsto per il 3° livello ed il 4° livello
12 (da intendersi comprensive della retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità,
del tfr ove esigibile per cessazione del rapporto di lavoro e delle altre voci fisse previste dal
CCNL) non costituisce un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Infatti il relativo calcolo appare agevole sulla scorta dei valori tabellari dell'accordo collettivo operante nella specie senza necessità di una onerosa e non necessaria c.t.u. contabile.
14. Quanto alle spese di lite in considerazione della parziale reciproca soccombenza e della mancata accettazione della indicazione transattiva da parte del GI alle condizioni esposte nella ordinanza resa il 31 luglio 2023, le stesse possono essere compensate in ragione di ½ e per la parte restante vanno poste a carico della convenuta nella misura di cui al dispositivo ( cause di lavoro, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, parametri intermedi tenuto conto dell'espletamento di una articolata istruttoria orale e della prospettazione in diritto di questioni di non modesta complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione disattesa:
1. Dichiara che MO GI ha diritto all'inquadramento nel livello 3° del CCNL operante nella specie con decorrenza dall'1 giugno 2008;
2. Condanna Centro Finanziamenti s.p.a. al pagamento in favore di MO GI dell'importo differenziale calcolato come ai capi 10 e 13) di cui alla parte motiva cui si rinvia, eccettuato il periodo che va dal 16 gennaio 2013 alla data di cessazione del periodo di aspettativa sindacale non retribuita, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo;
3. Compensa le spese di lite in ragione di ½ e condanna la Centro Finanziamenti s.p.a. alla rifusione della restante parte in favore di MO GI liquidandola in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15% ed accessori, ove dovuti,
nella misura di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come liquidate al capo che precede, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Cagliari il 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Giorgio Murru
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1088 del R.A.C.L. dell'anno 2015 promossa da:
MO GI, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Luigi
Pateri, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Centro Finanziamenti s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine della memoria difensiva e di costituzione;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2015 MO GI ha esposto di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 5 marzo 2007 con inquadramento al livello 4° del CCNL
Dipendenti Aziende Commerciali.
Ha quindi dedotto di aver costantemente svolto a partire dal marzo 2008 e fino all'ottobre 2009,
in misura prevalente, una serie di compiti, meglio dettagliati in ricorso, che concernevano tra gli altri il coordinamento e la gestione complessiva di un gruppo di impiegati commerciali preposti alla istruttoria delle pratiche di finanziamento curate dalla Centro Finanziamenti.
1 Ha proseguito esponendo di successivamente curato, a partire dal novembre 2009, varie attività finalizzate alla stipula di mutui per l'acquisto di immobili (consulenza al cliente per l'ultima fase del mutuo, verifiche preordinate alla successiva perizia tecnica, gestione dei contatti col perito incaricato della stima dell'immobile interessato dal mutuo, contatti col notaio incaricato della stipula del rogito con richiesta della relazione preliminare, istruttoria tecnico – legale della pratica di finanziamento con report finale, comunicazioni al cliente sugli esiti della pratica, preparazione della documentazione necessaria per il rogito e per l'erogazione del mutuo con gestione e risoluzione delle eventuali problematiche insorte in sede di stipula del relativo contratto)
Tanto premesso lamenta l'erroneo inquadramento contrattuale tenuto conto del contenuto delle mansioni concretamente svolte a partire dall'1 marzo 2008 giacchè le stesse corrispondono, in realtà, alle figure professionali collocate al livello 2°, segnatamente al profilo del Team Leader,
avuto riguardo al CCNL di riferimento.
Ha conseguentemente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il suo diritto al corretto inquadramento nel superiore livello anzidetto fin dall'1 marzo 2008, con la condanna di controparte alla sua reintegra in tale livello ed al pagamento delle corrispondenti differenze retributive medio tempore
maturate e maturande.
La Centro Finanziamenti si è costituita in giudizio con articolata memoria onde contestare la fondatezza delle avverse rivendicazioni.
In particolare ha sostenuto che il GI nel periodo che va dal marzo 2008 all'ottobre 2009 era un operatore commerciale correttamente inquadrato al 4° livello del CCNL succitato.
In tal veste era incaricato della gestione delle pratiche di finanziamento per conto della
[...]
relativamente alla clientela retail, pratiche che egli assegnava ad altri operatori Pt_1
commerciali mediante un sistema telematico di smistamento delle stesse sempre sotto la supervisione e le direttive di all'epoca Responsabile dell'area commerciale Persona_1
per tutti gli istituti di credito clienti della convenuta ovvero del Program Manager dedicato al cliente ossia . Parte_1 Persona_2
Del pari infondate le doglianze riferite al periodo successivo posto che il GI ha svolto in tale arco temporale i compiti propri dell'istruttore tecnico – legale incaricato della verifica, in base a procedure standardizzate, della completezza e correttezza della documentazione necessaria per la successiva stipula del mutuo.
2 Anche in tal caso, ha proseguito la difesa convenuta, il ricorrente per la risoluzione di eventuali problematiche non agiva in autonomia ma doveva coinvolgere il coordinatore del team di cui faceva parte o il Responsabile di Area Operativa.
Successivamente il GI, a partire dal gennaio 2013, è stato posto in aspettativa non retribuita dal lavoro per motivi sindacali sicchè, anche per tale ragione, alcuna differenza retributiva egli avrebbe maturato da questa data in poi.
Sotto altro profilo ha evidenziato la indeterminatezza dell'avversa domanda quanto alle differenze retributive asseritamente maturate ed ancora la intervenuta parziale estinzione per prescrizione quinquennale delle ragioni di credito vantate dal GI posto che il primo atto interruttivo del relativo termine è costituito dalla notifica del ricorso in disamina avvenuta il 20
gennaio 2016.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive e/o la intervenuta prescrizione delle ragioni di credito azionate in causa ove maturate fino al gennaio 2011 e comunque rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
2. La causa, istruita mediante prova testimoniale e documenti, è stata discussa dai difensori delle parti nelle forme di cui alla normativa in epigrafe all'esito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione.
3. Il ricorso proposto da MO GI è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre.
4. La questione controversa concerne il corretto inquadramento del ricorrente: nel livello 4°,
secondo quanto pattuito dalle parti ovvero nel superiore livello 2°, secondo quanto dedotto dal
GI in virtù delle mansioni concretamente espletate.
5. Con riguardo al dedotto svolgimento di mansioni superiori è noto che la verifica circa la fondatezza della pretesa vantata in causa va condotta secondo il consueto procedimento trifasico,
comprensivo dell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della contrattazione collettiva individuati nella seconda (cfr., tra le varie, Cass. sent. n. 26233/2008, Cass. sent. n. 8589/2015 e, più di recente, Cass. ord. n.
26147/2024).
3 Da ultimo la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 30580/2019) ha ribadito e precisato quali siano le modalità di svolgimento di tale indagine chiarendo che il procedimento logico giuridico
diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre
fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006); 9. è stato precisato che l'osservanza
dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla
rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo
sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi
ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.).
6. Calando tali insegnamenti nel caso di specie occorre dare sinteticamente conto degli elementi di conoscenza emersi all'esito dell'espletamento della prova testimoniale per quanto di interesse in causa.
6.1. Il primo testimone ad essere esaminato è stato , già collega del ricorrente Tes_1
presso la convenuta dal 2007 al febbraio 2012.
Nel corso del suo esame ha riferito di aver svolto mansioni di consulente commerciale ed in seguito di addetto alla istruttoria reddituale e che anche il ricorrente ha inizialmente svolto le mansioni del consulente commerciale fino all'incirca al novembre 2009 se non prima quando è divenuto Team Leader per i prodotti offerti dalla Parte_1
Il consulente curava la vendita telefonica dei mutui previa assegnazione da parte del Team
Leader delle singole pratiche relative ai clienti che avevano manifestato l'interesse di accedere ad un mutuo.
Il consulente, ha proseguito il teste, forniva al cliente sulla base di procedure aziendali codificate, le informazioni commerciali sul prodotto e sulle procedure da seguire ove questi avesse manifestato il consenso per il perfezionamento del finanziamento.
Il Team Leader, ha spiegato, aveva compiti di coordinamento e complessiva gestione del lavoro dei consulenti commerciali nonché di supporto, informazione e sollecitazione quanto allo
4 svolgimento delle mansioni anzidette, anche al fine di migliorarne la produttività instaurando con ciascuno di essi un rapporto di tipo lavorativo quotidiano e diretto.
Lo stesso Team Leader, ha soggiunto il teste, predisponeva una scheda di valutazione dei singoli consulenti e ne curava la formazione sul piano pratico operativo e si occupava anche della preparazione del piano ferie una volta raccolte le richieste dei consulenti inseriti nel gruppo che coordinava.
Ha poi dichiarato che verso la fine del 2009 il GI ha iniziato a lavorare come istruttore per la al pari di quanto accaduto anche a lui, seppur per prodotti trattati da altro istituto Parte_1
di credito.
A tal riguardo ha rammentato che l'istruttore incaricato della pratica contattava il cliente onde indicargli la documentazione da fornire per la perizia dell'immobile oggetto di mutuo e per la predisposizione della relazione preliminare a cura del notaio a tal fine incaricato.
Sul punto ha aggiunto che l'istruttore manteneva i rapporti con i notai ed i periti ed ancora verificava i dati contenuti nelle perizie e delle relazioni preliminari per valutarne la correttezza rispetto ai dati di riferimento ed esprimere eventualmente un giudizio di concedibilità del mutuo.
La pratica veniva quindi trasmessa alla direzione per la approvazione definitiva mentre in caso di necessità di integrazione della documentazione la banca finanziatrice si rivolgeva all'istruttore il quale era infine il soggetto che preparava il fascicolo da trasmettere al notaio per la stipula del contratto.
6.2. Il secondo teste in ordine di esame, , ha dichiarato di aver lavorato a vario Testimone_2
titolo per la convenuta dagli inizi del 2007 e di esser stato quindi assunto a tempo indeterminato dopo circa 5 anni.
Ha proseguito rammentando di aver iniziato detto lavoro come operatore commerciale quindi come Team Leader all'inizio del 2008 ed infine dalla metà del 2013 come Responsabile
Operativo.
Quanto ai compiti svolti dal ricorrente ha riferito che aveva iniziato come operatore commerciale per poi assumere, nel marzo 2008 ed all'incirca fino ad ottobre 2009, funzioni di
Team Leader per la stessa banca che anch'egli aveva seguito (ossia la per circa 4 Parte_1
mesi prima di passare ad altra banca.
5 Ha poi spiegato, ripetendo in parte quanto già esposto dal teste , quali fossero i compiti Tes_1
demandati all'operatore, soggiungendo che quest'ultimo era supportato e guidato nel suo lavoro da un sistema informatico denominato client.
Tale applicativo assegnava le pratiche al singolo operatore con un criterio in qualche misura predeterminato e sul piano pratico, ad esempio, era in grado di bloccare automaticamente la procedura in caso di carenze documentali ovvero in caso di mancato invio al cliente di dati documentazione informativa.
Anche le condizioni di finanziamento erano preventivamente implementate cosicchè il sistema operava in automatico quanto alla concedibilità o meno del finanziamento, risultanze poi sottoposte dal consulente al cliente onde evidenziarne i dettagli.
Nel prosieguo della deposizione ha chiarito quali fossero i compiti del Program Manager
(all'epoca competente anche per la e del Responsabile Operativo Persona_2 Parte_1
o Responsabile dell'area commerciale (all'epoca . Persona_1
Quest'ultimo si rapportava direttamente con i singoli Team Leaders anche per la concessione o meno delle ferie all'operatore commerciale interessato, partecipava anche alle valutazioni di professionalità del personale e manteneva direttamente i rapporti con IN DI (solo in casi particolari tali rapporti erano intrattenuti dal Team Leader).
La verifica quanto alle pratiche evase dall'operatore era parimenti sottoposta ad un vaglio da parte dell'apposito ufficio denominato Organizzazione mediante estrapolazione dei dati relativo al suo lavoro e formazione di un report numerico.
Ha poi riferito che il GI predisponeva una scheda di valutazione dei componenti del suo team sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio della convenuta ed esprimeva il suo personale giudizio poi sottoposto all'ulteriore vaglio del che poteva anche segnalare profili Per_1
da approfondire ovvero inserire sue autonome valutazioni.
Per il resto non ha fornito ulteriori specifiche informazioni sul contenuto dei compiti assolti dal ricorrente nell'arco temporale di interesse in causa.
6.3. La teste , esaminata alla successiva udienza dell'11 ottobre 2018, ha riferito di Tes_3
aver conosciuto il ricorrente nel 2008 quando ha iniziato a lavorare presso la convenuta essendo stata inserita nel gruppo di lavoro ove il GI era il Team Leader.
6 In tal veste, ha proseguito la teste, egli assegnava agli operatori le pratiche, forniva indicazioni sulle priorità da trattare in caso di sovraccarico di lavoro, partecipava agli incontri periodici con per la verifica sulla performance del singolo operatore, gestiva le assenze Persona_1
dei componenti del gruppo di lavoro (in tutto 5 oltre al ricorrente).
Ha proseguito rammentando di aver lavorato preso detto settore col GI per circa un anno per poi incontrarlo nuovamente all'ufficio Tecnico Legale ove entrambi erano stati inseriti come operatori sotto la supervisione del Team Leader Testimone_4
In tal veste ha dichiarato che seguivano la fase finale della pratica di finanziamento recuperando in via telematica la documentazione necessaria per la perizia, davano incarico al notaio per le attività di sua competenza, sollecitavano l'invio della perizia e della relazione preliminare notarile e della necessaria documentazione bancaria, preparavano un report finale per la banca e dopo aver avuto l'approvazione da parte della stessa curavano la preparazione dei documenti da trasmettere al notaio incaricato per la stipula del mutuo.
Ha successivamente descritto i compiti dell'operatore chiarendo che per una parte di essi il software applicativo generava un report già precompilato mentre per altra parte era l'operatore stesso a dover inserire l'elenco dei documenti acquisiti compresi quelli contenuti nella relazione preliminare del notaio.
Sotto altro profilo ha spiegato che i documenti venivano generati dal programma sulla base dei dati inseriti dall'operatore talchè anche in caso di errato caricamento di tali informazioni il sistema non era in grado di segnalare in automatico l'errore.
6.4. Il teste successivo, , ha dichiarato di aver lavorato con il GI presso la Testimone_5
convenuta per il progetto Unicredit Banca per la Casa allorchè ella era Team Leader ed il ricorrente era consulente commerciale.
Ha proseguito rammentando di aver lavorato col ricorrente nel 2009 quando questi era Team
Leader FEC poi dall'aprile al maggio 2010 nel progetto We Bank ove il GI era istruttore tecnico legale e lei era inquadrata come Responsabile di area operativa.
Quanto al contenuto dei compiti assolti dal ricorrente come Team Leader ha sostanzialmente confermato quanto riferito dagli altri testi in ordine allo smistamento delle pratiche ai componenti del gruppo di lavoro mediante il gestionale client per poi monitorarne l'andamento ed al supporto che offriva ai neo assunti in fase di formazione ed apprendimento del lavoro.
7 Per il resto ha ribadito le modalità di svolgimento del suo lavoro per la committente Parte_1
le modalità automatizzate del sistema di gestione con la indicazione dei valori finanziari principali della pratica sulla scorta dei parametri indicati dalla banca, l'organigramma aziendale nel periodo di riferimento anche quanto al ruolo rivestito dalle varie figure aziendali (
Responsabile Area Commerciale, Program Manager , lo staff Organizzazione) ed ai compiti anche con riguardo alla diretta interlocuzione con le banche e/o gli operatori da parte di costoro, la predisposizione da parte del GI di un report per la successiva valutazione dell'operatore effettuata alla presenza del Team Leader e del responsabile dell'Area Commerciale Per_1
Ha poi ulteriormente riferito in ordine ai compiti dell'istruttore tecnico legale quanto alla gestione della fase finale della pratica (incarico del perito tramite client su elenco predefinito,
verifica perizia e relazione notarile, controllo di coerenza dei dati, riscontro di conformità dei dati catastali rispetto ai due anzidetti documenti, verifica inesistenza di abusi edilizi sull'immobile interessato, verifica generale di conformità della pratica alla policy della banca) con segnalazione di eventuali incoerenze, incluso il possibile riesame della stessa ove la banca segnalasse la necessità di apportare correttivi, ovvero l'eventuale indicazione dell'esito negativo della pratica, interlocuzioni queste svolte mediante comunicazioni email predefinite ovvero previa consultazione con il Responsabile dell'Area Commerciale.
6.5. Da ultimo è stata esaminata , dipendente della convenuta quale Responsabile Tes_6
d'Area Innovazione Finanziaria, e, per quanto qui di interesse, collega del GI nel 2008 per circa 6 mesi nella veste di Team Leader per la Parte_1
La teste ha indicato quale referente per i vari Team Leader il quale Persona_1
impartiva loro le direttive che poi venivano trasferite agli operatori, assegnatari delle singole pratiche in base ad una distribuzione effettuata da un sistema informatizzato.
Ha aggiunto che i Team Leaders erano dei portavoce delle disposizioni ed istruzioni impartite dal posto che veicolavano le stesse agli operatori assegnatigli (circa cinque per ciascuno) Per_1
e viceversa trasmettevano a quest'ultimo le richieste di ferie o permessi.
Per il resto ha confermato le modalità operative che guidavano il lavoro degli operatori in base al format offerto dal predetto sistema informatico ove erano già implementate le varie possibili condizioni fissate dalla banca per la fattibilità dell'operazione ed ancora l'organigramma
8 aziendale come rappresentato nel documento calendato al n. 2) delle produzioni di parte convenuta.
Quanto alle modalità di valutazione degli operatori ha spiegato che veniva condotta una intervista dell'interessato a cura dell'ufficio Risorse Umane che poi costituiva la base per la redazione di una scheda personale di valutazione per ciascun operatore poi raccolta unitamente a quelle dei singoli consulenti dal Team Manager con un lavoro meramente compilativo.
7. Passando ora alla seconda fase del procedimento sopra descritto che prevede, come visto, la verifica all'interno della declaratoria relativa al livello assegnato ed a quello rivendicato in causa sulla scorta di quanto prevede il CCNL operante nella specie va osservato quanto segue.
Al livello 4° appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e
relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Al livello 2° sono invece ricompresi i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
Ancora al livello 3° risultano contrattualmente collocati i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica
comunque conseguita.
8. Ebbene dal raffronto tra quanto emerso in causa all'esito della istruttoria nei termini fin qui esposti e quanto prevede la declaratoria contrattuale reputa il Tribunale che le mansioni che il
GI ha svolto a partire dal marzo 2008 possano, con sufficiente sicurezza, essere ascritte al 3°
livello del CCNL anzidetto.
Egli infatti sia come Team Leader impegnato nell'offerta dei prodotti proposti dalla Parte_1
che come istruttore tecnico legale non ha svolto compiti meramente operativi e/o ripetitivi.
Si tratta delle attività riferibili, secondo la declaratoria contrattuale, ad un contabile d'ordine inquadrato al 4° livello certamente non sovrapponibili a quelle curate dal GI.
9 Al contrario egli ha svolto attività contraddistinte da una relativa autonomia, posto che godeva di ambiti decisionali caratterizzati da margini di discrezionalità sia nella guida del gruppo di lavoro affidatogli che nello svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla eventuale stipula del mutuo.
Tali compiti sono stati eseguiti sempre sotto la stretta e continua supervisione di figure sovra ordinate (ossia il Responsabile dell'Area Commerciale e/o il Program Manager) e nell'ambito di procedure codificate (è il caso dell'applicativo client che guidava l'operato degli operatori commerciali) ma non erano del tutto scevre dal necessario apporto umano da parte del lavoratore vuoi per la risoluzione di problematiche non specificamente implementate nel sistema, vuoi per fornire un supporto sul piano relazionale all'operatore ovvero ancora nell'ambito di una interlocuzione con qualificati soggetti esterni (notai, banche ed altri ).
Si tratta di mansioni che comunque richiedono una consolidata esperienza di norma acquisibile,
come avvenuto per il ricorrente, dopo diversi anni di attività pratica/operativa siccome necessaria onde acquisire le necessarie competenze sia sul piano della qualificazione professionale che in ordine alle proficue relazioni interpersonali con i colleghi sotto e sovra ordinati.
Dunque, ad avviso del Tribunale, se va esclusa l'ascrivibilità dei compiti assolti dal ricorrente al 2° livello, per il quale è richiesto un effettivo e costante coordinamento e controllo dei colleghi sotto ordinati esercitato in condizioni di autonomia decisionale sull'attività svolta da costoro, invero non limpidamente emersa nel caso di specie, può invece essere riconosciuto al ricorrente lo svolgimento di attività riconducibili, per le esposte ragioni, al 3° livello contrattuale.
Al riguardo la figura che più pare avvicinarsi al tipo di incombenze che il ricorrente ha espletato
è quello del contabile/impiegato amministrativo (cfr. art. 100 terzo livello n. 19 del CCNL in atti)
ossia il personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza svolge i compiti esemplificativamente ivi descritti riguardanti profili di tipo amministrativo/contabile estesi alla verifica di anomalie ed all'apprestamento dei necessari correttivi (aspetti questi emersi in sede istruttoria con riguardo ad eventuali problematiche connesse alla concedibilità o meno del mutuo ovvero all'esistenza di abusi edilizi
10 ostativi al perfezionamento del rogito notarile, situazioni nelle quali l'istruttore è chiamato a fornire un apporto personale rilevante nell'ambito della procedura assegnatagli).
E' appena il caso di aggiungere che la deposizione della teste non del tutto disinteressata Tes_6
all'esito della lite a cagione della carica apicale rivestita in seno alla convenuta, appare scarsamente credibile.
Ella infatti descrive, sminuendolo, il ruolo del Team Leader come quello di un mero
passaparola interposto tra il Responsabile d'area e gli operatori.
Al contrario i rimanenti testi hanno tratteggiato tale figura come provvista di spazi decisionali rispetto all'operato dei consulenti, anche con finalità motivazionali rapportate alla personalità di ciascuno di costoro e, sotto altro profilo, hanno riferito che la gestione delle ferie e/o dei permessi pur riservata alla decisione finale del vedeva i Team Leader in posizione di attiva Per_1
collaborazione con quest'ultimo (che, ovviamente, non era in grado di valutare per i vari gruppi di lavoro le varie esigenze operative via via emergenti).
9. Alla luce di quanto sin qui esposto il GI, sulla scorta del disposto dell'art. 2103 c.c. nel testo vigente ratione temporis (e comunque in forza delle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento, agevolmente reperibile nella banca dati del C.N.E.L. presente sul sito internet istituzionale), ha diritto all'inquadramento nel superiore 3° livello anzidetto a partire dall'1
giugno 2008.
10. Ha altresì maturato il diritto al pagamento del differenziale economico tra la retribuzione ordinaria percepita nell'arco temporale che va dall'1 marzo 2008 fino al 20 marzo 2015, fatta eccezione per il periodo che egli trascorso in aspettativa sindacale non retribuita dal 16 gennaio
2013 in poi (circostanza invero nemmeno contestata).
11. Va poi osservato che la domanda contenuta nel ricorso, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, ricomprende implicitamente anche il petitum correlato ad un livello inferiore rispetto a quello formalmente rivendicato senza che la mancata espressa indicazione dello stesso osti al vaglio ed all'eventuale accoglimento della stessa.
Al riguardo è stato chiarito che In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in
giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale -
superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di
ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta
11 dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti
adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica
intermedia (cfr. Cass. ord. n. 32138/2023).
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che la difesa del GI, seppur in modo sintetico,
abbia enunciato gli elementi fattuali utili onde consentire la verifica in ordine alla corrispondenza delle mansioni dedotte in causa ad un livello contrattuale inferiore a quello rivendicato ma comunque superiore a quello nominalmente assegnato.
Le censure che sul punto ha avanzato la difesa convenuta per tali ragioni, ad avviso del
Tribunale, non meritano di essere condivise.
12. Deve poi essere disattesa l'eccezione concernente la prescrizione estintiva che sarebbe maturata rispetto a tali voci maturate a credito dal ricorrente avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in seno alla Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. . 26246/2022 e,
da ultimo, Cass. ord. n. 18008/2024) a mente del quale Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una
loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che
non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Dunque, posto che il GI al momento del deposito del ricorso era ancora alle dipendenze della società convenuta e che le sue ragioni creditorie (collocabili cronologicamente dal marzo
2008 in poi) al momento della entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia nel luglio del 2012)
non erano ancora estinte per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione,
consegue che le stesse sono qui validamente azionabili.
In ogni caso la difesa ricorrente ha prodotto in atti la missiva del 30 giugno 2015 recante l'atto di costituzione in mora della datrice di lavoro notificatole l'8 luglio 2013 sicchè per il quinquennio antecedente a tale data non opererebbe comunque l'effetto estintivo prospettato dalla stessa convenuta.
13. Anche la mancata quantificazione in ricorso degli importi rivendicati a credito dal GI a titolo di differenze retributive tra il trattamento economico previsto per il 3° livello ed il 4° livello
12 (da intendersi comprensive della retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità,
del tfr ove esigibile per cessazione del rapporto di lavoro e delle altre voci fisse previste dal
CCNL) non costituisce un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Infatti il relativo calcolo appare agevole sulla scorta dei valori tabellari dell'accordo collettivo operante nella specie senza necessità di una onerosa e non necessaria c.t.u. contabile.
14. Quanto alle spese di lite in considerazione della parziale reciproca soccombenza e della mancata accettazione della indicazione transattiva da parte del GI alle condizioni esposte nella ordinanza resa il 31 luglio 2023, le stesse possono essere compensate in ragione di ½ e per la parte restante vanno poste a carico della convenuta nella misura di cui al dispositivo ( cause di lavoro, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, parametri intermedi tenuto conto dell'espletamento di una articolata istruttoria orale e della prospettazione in diritto di questioni di non modesta complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione disattesa:
1. Dichiara che MO GI ha diritto all'inquadramento nel livello 3° del CCNL operante nella specie con decorrenza dall'1 giugno 2008;
2. Condanna Centro Finanziamenti s.p.a. al pagamento in favore di MO GI dell'importo differenziale calcolato come ai capi 10 e 13) di cui alla parte motiva cui si rinvia, eccettuato il periodo che va dal 16 gennaio 2013 alla data di cessazione del periodo di aspettativa sindacale non retribuita, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo;
3. Compensa le spese di lite in ragione di ½ e condanna la Centro Finanziamenti s.p.a. alla rifusione della restante parte in favore di MO GI liquidandola in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15% ed accessori, ove dovuti,
nella misura di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come liquidate al capo che precede, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Cagliari il 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Giorgio Murru
13