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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/06/2024, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 222 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 07/06/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione riportandosi alle conclusioni della CTU con condanna alle spese di lite e per l'avv. PIERLUIGI CP_1
D'AMORE in sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUELA il quale contesta la
CTU chiedendone il rinnovo ed in subordine chiede la compensazione delle spese atteso il lieve scarto tra quanto chiesto e quanto infondatamente accertato .
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222 2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI, 6 CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA REGIONALE L'AQUILA con l'avv. DE MARZO
MANUELA ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO : indennizzo capitale per malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.3.2023 parte ricorrente assumeva di aver inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente CP_1
in “discopatia lombare di origine professionale” e lamentava che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi venivano respinti.
- 2 - Tanto premesso, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico derivante dalla malattia professionale addotta con un danno biologico nella misura del 8% ovvero comunque pari o superiore al 6%.
In particolare, la ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa di bracciante agricola svolta dal 1994.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in CP_1
fatto ed in diritto.
Escussi alcuni testi e acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dagli estratti contributivi in atti risulta che la ricorrente dal 11.1.1994 ha lavorato quale bracciante agricola
I testi escussi, colleghi di lavoro della ricorrente rispettivamente dal 2016 e negli ultimi tre anni e mezzo hanno confermato che la stessa lavora come bracciante agricola presso l occupandosi Organizzazione_1
della lavorazione dei prodotti agricoli (raccolta, pulitura, lavaggio). Gli stessi testi hanno precisato che la ricorrente provvede a riporre i prodotti in apposite cassette (del peso anche di 20 Kg ciascuna) e solleva le stesse manualmente per collocarle sulle apposite pedane per il trasporto. Il teste ha inoltre precisato che ciascuno Tes_1
dei braccianti solleva e carica da solo le proprie cassette. Ancora i testi hanno confermato che l'orario di lavoro è otto ore al giorno per sei giorni a settimana e che l'attività lavorativa si svolge rimanendo sempre in piedi, con sovraccarico per le braccia ed effettuando movimenti ripetitivi delle mani.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso il giudizio ritenendo Persona_1
che “E dunque, alla luce delle appena svolte considerazioni, si ritiene di poter ammettere quantomeno un rapporto concausale tra l'attività lavorativa svolta e
l'affezione denunciata (discopatia lombare di origine professionale). Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, il sottoscritto ritiene che sulla base degli elementi
- 3 - clinico-documentali in atti, la sig.ra risulti - in termini di Parte_3
elevata probabilità - affetta dalla malattia professionale denunciata dalla quale residua una invalidità permanente pari al SEI PER CENTO della totale, in termini di danno biologico. Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata per la patologia a carico della colonna lombare, il sottoscritto si è riferito, per assonanza e analogia, al codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12). La decorrenza assicurativa può esser fatta risalire sin dall'epoca della domanda. La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali
e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale”
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento né vi sono ragioni per accogliere la richiesta di rinnovo della CTU come richiesto dall'Istituto.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata,
“discopatia lombare” con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 6%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddi
- 4 - - condanna, inoltre, l' a rimborsare all'avvocato antistatario della parte CP_1
ricorrente le spese di lite anticipate per il presente giudizio, ovvero la somma di €
2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 7 giugno 2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
Avezzano 07/06/2024
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