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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8815/2021 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del magistrato Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8815/2022 R.G. Affari Contenziosi avente per oggetto:
Responsabilità professionale
VERTENTE TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e, unitamente alla moglie (C.F.: C.F._2 Parte_3 [...]
) quali genitori esercenti la potestà sui figli minori C.F._3 Persona_1
(C.F.: ) e (C.F.: ); C.F._4 Persona_2 C.F._5
(C.F.: ), in proprio e, unitamente alla Parte_4 C.F._6
(C.F.: ) quali genitori esercenti la potestà sul CP_1 C.F._7 figlio minore (C.F.: ), tutti difesi e Persona_3 C.F._8 rappresentati congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Samantha Battiston e dall'Avv. Barbara Ferrero del Foro di Torino, presso il cui studio, sito in Torino Via Avogadro n. 16 sono elettivamente domiciliati come da procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI-
e
, in persona del Controparte_2
Direttore Generale Dott. , con sede in Torino, Corso Bramante n. 88, P.IVA Controparte_3
, rappresentata e difesa, ai fini della presente procedura, dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Caccavo, presso il cui studio sito in Torino alla Via Giuseppe Barbaroux n. 39 è elettivamente domiciliato come per procura caricata telematicamente ed allegata alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTA –
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, accertare e dichiarare sussistente la responsabilità per colpa dell' , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi dedotti in atti e conseguentemente condannare la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori come meglio specificati in atti o comunque nella minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) nel merito in via principale, respingere integralmente tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse all'interno degli scritti difensivi versati in atti;
2) nel merito in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dai ricorrenti, emettere sentenza secondo quanto rigorosamente provato e, comunque, secondo giustizia ed equità, in relazione alla parte di danno rapportabile esclusivamente all' ed all'entità delle Controparte_4 conseguenze immediate e dirette e prevedibili che ne sono derivate. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali e oneri di legge, anche in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.N. 19808/2020 Tribunale Torino, nonché con refusione di spese di C.T.P. in misura almeno pari a quelle di C.T.U. ovvero nella veriore determinanda misura.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. datato 05.05.2022 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' di Torino, struttura ospedaliera presso cui Controparte_4
in data 05.01.2017 venne sottoposto ad intervento di nefrectomia radicale Controparte_5 destra di rene policistico cui seguì un lungo periodo di ricovero in seguito a mancato risveglio post operatorio, sino alla data del 20.06.2017 quando il paziente sempre in stato vegetativo venne trasferito presso il proprio domicilio in regime di assistenza domiciliare, ove decedette a distanza di tre mesi in data 24.09.2017. Secondo i ricorrenti la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale emergerebbe in CP_4 particolare in relazione a condotte omissive a fronte del mancato risveglio post-operatorio, nonostante la presenza di un quadro clinico allarmante, ischemia acuta celebrale, che per la sua gravità avrebbe richiesto un intervento urgente. In particolare la difesa attorea ha sottolineato che dalla cartella clinica risulta(va) un vuoto temporale di monitoraggio delle condizioni di salute di intercorso dalle ore 15:30 alle ore 18:00 del giorno Parte_2 dell'operazione. Soltanto alle 18:03 vi è annotazione che venne effettuata una EGA che pagina 2 di 14 rivelava una severa acidosi metabolica con corrispondente quadro clinico contrassegnato da un diffuso anossico, mancato risveglio, stato di come e crisi epilettiche.
Esponevano i ricorrenti di aver inutilmente chiesto alla
[...]
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti per Controparte_4 la morte di;
che restando insoddisfatte le loro richieste essi avevano Controparte_5 agito ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Torino, e che le conclusioni cui è pervenuto il
Collegio peritale nominato – evidenziando “la drammatica” assenza di alcuna annotazione in cartella clinica dalle ore 15 alle ore 18 successive all'intervento, e “l'assenza completa di approfondimenti diagnostici per diciotto ore, che hanno di fatto impedito un qualsiasi approccio terapeutico” – avevano confermato la sussistenza di responsabilità della struttura sanitaria per il decesso del proprio congiunto.
Si è costituita in giudizio la , in persona del Controparte_4
Direttore Generale Dott. , eccependo che la condotta concretamente adottata Controparte_3 dai medici nella fase post-operatoria, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti e dai consulenti tecnici - sarebbe stata conforme alla legis artis.
In particolare, la parte resistente ha sottolineato con riferimento ai temi centrali emersi in sede di CTU:
- che quanto all'iter diagnostico “più aggressivo” asseritamente omesso dai sanitari della struttura ospedaliera i CTU hanno omesso di tenere in considerazione, senza valida motivazione, gli studi proposti dai CTP di parte resistente;
- che i CTU hanno escluso, non prendendola in considerazione, l'ipotesi eziologica avanzata dai CTP secondo cui l'importante substrato patologico preesistente e l'elevato rischio trombo-embolico, inevitabile, costituiscono elementi in base ai quali giustificare di per sé lo sviluppo di un'ischemia celebrale. In relazione al quantum debeatur e, in specifico, ai lamentati danni non patrimoniali, parte resistente ha eccepito l'assenza o comunque la genericità delle allegazioni in merito alla intensità e durata dei legami affettivi intercorrenti tra questi e il . Per Controparte_5 quanto riguarda invece i danni patrimoniali, parte resistente ne ha contestato il diritto al ristoro per carenza di collegamento tra procedura ante causam e presente giudizio a motivo del mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto all'art. 8 comma 2 Legge Gelli, che avrebbe interrotto la continuità tra le due procedure. All'udienza del 07.10.2022 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art.. 702 ter c.p.c. e l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP N. 19808/20 ex art. 696 bis c.p.c. Sono state ammesse le prove orali sui capi di prova orale dedotti per provare l'intensità della relazione affettiva dei ricorrenti con il de cuius. Con ordinanza del 26.01.2024 è stato quindi disposto approfondimento della relazione peritale con richiesta di chiarimenti gli ausiliari già incaricati, che sono stati sentiti in udienza in data 08.11.2024 in contraddittorio con i consulenti di parte All'udienza del 28.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * All'esito dell'accertamento medico affidato al Collegio peritale nominato ante causam ex art. 696 bis cpc come integrato in sede di approfondimento disposto nel corso del presente giudizio può ritenersi che la domanda attorea sia fondata e vada pertanto accolta, per le ragioni e nell'entità risarcitoria di seguito precisati.
pagina 3 di 14
1. Inquadramento giuridico della domanda attorea ed oneri probatori
In materia di responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente l'orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite evidenzia in primo luogo che, indipendentemente sua natura pubblica o privata, “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dal paziente in conseguenza della non corretta esecuzione della prestazione medica ha natura contrattuale, in ragione del cd. contratto di spedalità intercorrente tra le parti. Infatti,
l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario -ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità , in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere. (Cass. Civ., Sez. III, n. 8826/2007 vedi anche Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316)”. Tale indirizzo trova conforto nel dettato normativo di cui all'art. 7 co.1 della L. n. 24/17 (Legge Gelli Bianco) che prevede espressamente che la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218-1228 c.c. (responsabilità contrattuale) delle condotte dolose o colpose poste in essere dai professionisti sanitari nell'adempimento delle proprie obbligazioni “anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa” sancendo, inoltre una responsabilità circoscritta ai presupposti delineati all'art 2043 c.c. per l'esercente della professione sanitaria “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Diversamente a dirsi con riguardo alle richieste, come è nel caso in esame, dirette ad ottenere il risarcimento iure proprio del danno per perdita del rapporto parentale, in quanto anch'esse vanno ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 2043 c.c., essendo i congiunti del paziente estranei al rapporto contrattuale, o da cd. contatto sociale, nei confronti della struttura. Secondo la giurisprudenza di legittimità , infatti, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti” (cfr.
Cass. n. 14615/20, nonché Cass. n. 6914/12).
In particolare “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto) è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il
pagina 4 di 14 paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene specificamente nel contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione” (cfr. Cass. n. 14471/22, Cass. n. 21404/21, Cass. n.19188 15/09/2020).
Onere degli eredi del paziente deceduto è dunque quello in primo luogo di provare il nesso di causalità fra decesso e condotta (anche omissiva) dei sanitari, secondo il criterio della
“preponderanza dell'evidenza” causale altresì denominato del “più probabile che non” (da ultimo ancora Cassazione civile sez. III - 06/07/2020, n. 13872).
Soltanto a fronte di tale accertamento - che nella normalità dei casi si fonda anche sulla documentazione clinica delle prestazioni erogate - la struttura sanitaria debitrice della prestazione è a sua volta onerata di dar prova che il decesso sia riconducibile ad una causa imprevedibile e inevitabile (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n. 19204). Appare peraltro evidente che in tema di medical malpractice assuma un ruolo sempre più privilegiato la CTU, atteso che l'accertamento del nesso di causalità non appare più nell'esclusivo dominio del danneggiante (quale unico conoscitore di regole tecniche ignote al creditore ed estranee alla comune esperienza), ma è accertabile mediante la scienza medica e quindi alla luce delle linee guida e protocolli previsti per le più diverse evenienze cliniche da rapportarsi a tutte le circostanze del caso concreto.
In questo contesto il ruolo dei periti (anche in sede un accertamento tecnico preventivo, ora snodo preferenziale introdotto dalla legge Gelli) assume frequentemente carattere percipiente e non di rado valenza dirimente ed assorbente di ogni altro profilo.
Con le seguenti ulteriori precisazione - a proposito della ricerca e ricostruzione della concatenazione causale tra cure e danno - anch'esse evidenziate in pronunce di legittimità intervenute in molteplici fattispecie di esito infausto:
- che nell'attività medica - soggetta com'è per sua natura all'alea ed all'imprevedibilità delle caratteristiche fisiologiche dell'organismo di ciascun paziente, ed alle peculiarità connaturate alla differenti reazioni soggettive - l'inadempimento non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente e/o dalla mera insorgenza di complicanze o anche dallo stesso decesso, ma va pur sempre valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale tenuto conto di tutte le circostanze desumibili dalla documentazione in atti (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918);
- inoltre, per le ipotesi di responsabilità omissiva – cui è riconducibile quella per mancata tempestività nell'erogazione delle cure - che in tanto può ravvisarsi nesso causale tra comportamento del medico e decesso del paziente in quanto possa ritenersi - attraverso un giudizio controfattuale da operare con criterio (necessariamente probabilistico) denominato di “preponderanza dell'evidenza” causale elaborato in dalla giurisprudenza di legittimità in ambito civile e noto come “del più probabile che non” - che l'intervento terapeutico ipotizzabile (avuto riguardo ad anticipazione della prestazione rispetto ai tempi della sua effettuazione) alternativo a quello in concreto praticato avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare l'evento dannoso verificatosi (tra altre, Cass. Sez. 3, n. 10741 del 11/05/2009). In tema di responsabilità medica per omissione – è stato ancora da ultimo evidenziato - l'accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per pagina 5 di 14 stabilire l'effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente. (così Cassazione penale sez. IV, 04/03/2020, n. 10175).
2. Sull'esito della CTU
Delineato per spunti e con i richiami giurisprudenziali che precedono lo scenario che fa da sfondo alla decisione nella vicenda in esame, si osserva come anche per la valutazione della fondatezza delle domande proposte dagli attori appare decisivo far riferimento alle risultanze della consulenza tecnica depositata dal collegio peritale nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquisita agli atti, lette alla luce anche degli ulteriori elementi di interlocuzione con i CTP forniti dai CTU sentiti a chiarimenti in questa fase processuale.
A tal proposito deve osservarsi come l'incarico affidato prevedeva - oltrechè la descrizione dell'intervento chirurgico a cui era stato sopposto - anche e soprattutto Parte_2 l'accertamento in ordine al corretto impiego dei protocolli di monitoraggio postoperatori e di una possibile (prospettata dagli attori) relazione causale tra condotte attive ovvero omissive e mancata riemersione dallo stato di profonda incoscienza indotto dall'anestesia, condizione che ha caratterizzato il tempo intercorrente tra prestazione sanitaria erogata e condotto al decesso del paziente . Controparte_5
I CTU hanno, anzitutto, ricostruito la vicenda clinica di , che come detto Controparte_5 venne ricoverato in data 04.01.2017 presso la struttura ospedaliera per essere CP_4 sottoposto ad intervento chirurgico di nefrectomia radicale destra, per la presenza di una lesione eteroplastica al rene nativo (oncocitoma/carcinoma cromofobo pT1a-Nx) emersa nel corso di una biopsia renale eseguita il 13/3/2016.
La relazione redatta dal Collegio peritale ha evidenziato che la causa del decesso del paziente, avvenuto in data 24.07.17 presso il suo domicilio, deve ricondursi “ad una insufficienza renale in soggetto affetto da anossia celebrale- ischemica con crisi epilettiche e stato di coma” (p. 49)
e alla luce di tale dato i CTU hanno analizzato le condotte adottate dal personale sanitario nelle fasi: preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria.
Con riguardo alla fase preoperatoria dalla relazione peritale è emerso che la condotta dei sanitari veniva sorretta dai canoni di correttezza e adeguatezza anche nella scelta della classificazione ASA, assegnando al paziente “la classe 3 che definisce un paziente con malattia grave con modica limitazione: la mortalità in questa categoria è circa 3,5%” e quindi
“trattavasi di soggetto… in grado di sostenere, con un rischio operatorio accettabile, un intervento maggiore indicato per la patologia oncologica insorta”. (pp. 35, 37). Il collegio è giunto a medesime conclusioni in riferimento alla condotta del personale medico adottata in fase intraoperatoria, valutando che essa si svolse secondo le linee guida e le buone pratiche richieste. (p. 49)
Di tutto altro avviso si presenta, invece, la successiva vicenda clinica relativa alla fase postoperatoria in riferimento alla quale il Collegio ha in primo luogo evidenziato l'incompletezza della cartella clinica del paziente, in particolare (CTU p. 47):
- Fine dell'intervento ore 15:00;
- Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 non vi è alcuna annotazione;
- dalle ore 18:00 alle ore 22:00 è disponibile il solo diagramma della pressione arteriosa
pagina 6 di 14 (nella norma), con un “allungamento” del tempo di registrazione tra le 21:00 e le 22:00 rispetto al periodo 18-21, senza tuttavia alcuna nota. Così riscontrato lo stato della documentazione clinica, secondo i CTU “non è possibile comprendere, quindi, per mancanza di registrazione di dati e per segnalazione di alcuni dati confusi, che cosa abbia impedito il risveglio, che cosa abbia contribuito oppure lo abbia decisamente determinato al termine dell'intervento chirurgico”. (p. 48). Ne deriva che la mancanza delle necessarie e dovute annotazioni da parte del personale sanitario impedito la possibilità di una ricostruzione puntuale e certa relativamente a quanto accaduto al paziente nella fase postoperatoria, fase in cui ha avuto origine il declino della condizione clinica dello stesso;
in particolare non è (stato) possibile indagare le cause del
“mancato risveglio” del paziente.
A tal riguardo occorre richiamare l'indirizzo prevalente tracciato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato (tra le altre, Cass., 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass., 27 aprile 2010, n. 10060; Cass., 31 marzo 2016, n. 6209), di conseguenza “in tale prospettiva si è, quindi, precisato che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico
e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno” (Cass., 12 giugno 2015, n. 12218). Posta l'incompletezza della cartella clinica da cui deriva la difficoltà dell'accertamento circa l'esistenza di nesso causale tra condotta dei sanitari - con prevalenza di profili omissivi - e la condizione che ha condotto il paziente al decesso, occorre verificare le conseguenze di tale carenza documentale, alla luce anche di quanto è stato in concreto possibile accertare in sede di ATP.
I CTU hanno proceduto ad una possibile ricostruzione degli eventi e delle ragioni del mancato risveglio, approfondimento rilevante per verificare se scelte diagnostiche ed interventi tempestivi avrebbero potuto propiziare esiti diversi , ed in specie il risveglio ed un decorso post operatorio che prevedesse la sopravvivenza del paziente. Nello specifico particolare attenzione è stata rivolta alle possibili cause di natura neurologica evidenziando che “la sofferenza cerebrale è presente su base ipoperfusiva e quindi ischemica oppure per evento emorragico. Questo deve fare partire con estrema tempestività una serie di indagini per escludere cause patologiche organiche ed individuare eventualmente cause funzionali. Il prolungarsi di un risveglio ritardato, in una sorta di continuum, porta a quello che viene definito mancato risveglio, come nel caso in esame. Importante, dunque, non perdere possibilità diagnostiche che potrebbero trasformarsi in mancate diagnosi e quindi perdita di opportunità terapeutiche.
“Comunque fosse” – hanno proseguito i CTU – “in assenza di apparenti cause che possano spiegare un risveglio ritardato, e comunque sempre in presenza di condizioni come quella in esame (risveglio ritardato), la letteratura converge sulla obbligatorietà della indagine diagnostica con imaging avanzato (TAC cerebrale) senza o (se indicato) anche con mezzo di contrasto o con angiografia cerebrale per porre la diagnosi differenziale tra ictus ischemico o
pagina 7 di 14 ictus emorragico. Deve anche essere esclusa una eventuale patologia derivante da ostruzione della arteria vertebrobasilare”. (p. 59, 60). È stata dunque sottolineata dal Collegio peritale l'importanza della tempestività diagnostica strumentale ai fini dell'adozione del trattamento terapeutico più opportuno con riguardo all'ictus ischemico o emorragico, necessaria a modificare in modo significativo la successiva prognosi. Le indicazioni e conclusione dei CTU sono in proposito categoriche: “la buona pratica clinica avrebbe dunque dovuto fare partire entro un tempo congruo di mancato ripristino della coscienza (30 minuti) 45 minuti? Non certamente 20 ore!) una valutazione neurologica oppure, vista la situazione di anestesia generale, una immediata procedura diagnostica neurologica avanzata: era infatti fondamentale escludere, dopo avere eliminato come cause del mancato risveglio quelle farmacologiche e metaboliche, problematiche di ordine neurologico.” (pp. 60). L'importanza ed urgenza delle strategie che si sarebbero dovute adottare secondo le linee guida e buone pratiche - e che invece non vennero in alcun modo seguite - è il fulcro delle valutazioni del Collegio peritale, che ha evidenziato come “nonostante il mancato risveglio da ormai 8 ore (dalle ore 15.00 all'h 23.00del 5.1.17) e la presenza di crisi comiziali, non fu intrapresa alcuna indagine diagnostica;
nella tarda serata il paziente fu ricoverato in terapia intensiva… Solo alle 8.40 del 6.1.17… si decise di eseguire un EEG e di programmare una TAC. La cartella non offre altre indicazioni nonostante la gravità del caso fino alle ore 9.30 del giorno 7.1.17, quando fu richiesto il controllo EEG e di imaging cerebrale peraltro non eseguiti immediatamente.” (p. 63) In ipotesi di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico - tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato - abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico la Suprema Corte ha avuto modo di più volte evidenziare come “l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico” e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno ovvero omesso una condotta doverosa ad evitare il danno stesso, e ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova.
Nella vicenda in esame – come ha più volte contestato la difesa di parte convenuta - non è in effetti possibile appurare ex post se interventi terapeutici sollecitamente espletati avrebbero avuto efficacia, e potuto riportare allo stato cosciente il paziente, ovvero se siano sopravvenuti fattori rimasti ignoti che avrebbero in ogni caso reso inutile ogni cura, recidendo in tal modo il nesso di causalità tra operato dei sanitari e sopravveniente stato vegetativo.
E tuttavia, proprio la riconducibilità di tale irrisolto interrogativo alla grave carenza della documentazione sanitaria - in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato - conduce a ritenere provato il nesso causale tra gestione passiva ed omissiva dell'evenienza
“mancato risveglio” e lo stato di coma irreversibile che è sfociato nel decesso del signor
Controparte_5
La condotta colposa del personale sanitario che integra i presupposti della responsabilità aquiliana va dunque e conclusivamente ravvisata non già (o non soltanto) nell'assenza di annotazioni sulla cartella clinica del paziente relative alla fase postoperatoria - quelle che avrebbe consentito la ricostruzione il decorso del paziente stesso, e la cui carenza pregiudicherebbe sul piano probatorio gli odierni attori - ma in quella prolungata ed pagina 8 di 14 incomprensibile inerzia dei sanitari risultante dalla medesima cartella clinica a fronte di un evento, il mancato risveglio del paziente, che come sottolineato dai CTU avrebbe richiesto al contrario un'immediata diagnostica al fine di adottare la corretta terapia. Richiesti in proposito di chiarimenti, all'udienza del 08.11.2024 i CTU hanno ribadito come
“non si possono attendere 3 4 ore senza fare una mossa;
un ritardato risveglio impone una mossa come da linee guida già in essere nel 2017 sono del 2016 e prima. Escluse cause metaboliche restano da definire una causa neurologica. Finché non si fa diagnosi nulla si può fare. Non c'è scritto nulla in cartella non vi è percorso diagnostico. Mancano in cartella gli elementi che avrebbero consentito di ricostruire il decorso del paziente. Ci sono delle tappe precise in tema di anestesia dopo l'intervento come da linee guida. Non è possibile fare una diagnosi”. (Udienza del 08.11.2024 p. 3). In replica alle osservazioni dei CTP di parte convenuta i componenti del Collegio peritale hanno ancora rimarcato che “letteratura (medica) ampiamente precedente il caso in esame pone(va) l'obbligo di una diagnosi differenziale veloce e proattiva con tutti i mezzi disponibili, non essendo ammissibile il ritardo quale quello in discussione”. Nelle repliche alle osservazioni i CTU hanno inoltre e infine avuto modo di meglio evidenziare la connessione causale diretta tra l'inconcludente e gravemente erronea condotta post operatoria e decesso del paziente - sebbene avvenuto a mesi di distanza dall'intervento - laddove hanno osservato che “per quanto riguarda la causa del decesso si osserva che il signor
– che al momento dell'intervento “era in condizioni generali di più che discreto Parte_2 equilibrio” - a causa delle omissioni dei sanitari ampiamente evidenziate è rimasto “allettato in coma postanossico e stato vegetativo, condizioni che certamente hanno fortemente concorso a determinare l'outcome finale in soggetto anziano e con comorbidità” sottolineando ancora come “i successivi mesi, ed in particolare quelli a domicilio, si sono caratterizzati per evoluzione negativa delle condizioni generali con decadimento delle funzioni d'organo progressivamente deterioratesi
Quanto emerso nel corso dell'indagine peritale e riferito dai CTU nel ponderoso elaborato conclusivo - qui richiamato nei suoi tratti salienti - si presenta del tutto condivisibile, in quanto frutto di una puntuale analisi della documentazione in atti, nonché di una rigorosa metodologia di indagine, obiettiva, razionale e ben motivata caratterizzata da un adeguato contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti, sì da risultare solido ancoraggio dal quale non discostarsi ai fini della decisione.
Per le ragioni che precedono, come detto, possono ritenersi integrati i presupposti per ritenere provati in capo alla struttura sanitaria convenuta responsabilità aquiliana nei confronti degli attori, costituiti da nesso causale tra operato colposo, per negligenza e/o imperizia, dei sanitari e decesso del signor , e fondata la pretesa risarcitoria azionata iure Controparte_5 proprio dai ricorrenti per perdita della relazione parentale con il de cuius
.
3. La liquidazione delle voci di danno
Ritenuta per le ragioni sopra indicate provata la dedotta responsabilità della struttura sanitaria, si si tratta ora di procedere alla quantificazione del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale subìto da ciascuno degli odierni ricorrenti commisurato alla natura ed intensità del rapporto di parentela In particolare, detto ristoro è stato chiesto a favore di (moglie-convivente del Parte_1 de cuius), e in qualità di figli ed infine Parte_2 Parte_4 Parte_2
pagina 9 di 14 e in quanto nipoti di . Per_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_5
In proposito deve rilevarsi che gli attori medesimi hanno provveduto a depositare nei termini di legge le opportune certificazioni anagrafiche attestanti il rapporto di parentela (doc. 12); Il danno subito 'iure proprio' dai congiunti della vittima primaria, deve osservarsi - “è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha, vittime diverse, ma egualmente dirette. (cfr. Cass. n.7748/20).
Spetta alla vittima dell'illecito allegare e, quindi, provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subìto; onere di prova che potrà peraltro ritenersi soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass.,
S.U., n. 26792/2008), in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita (Cass. n. 23300/2024)
Alla quantificazione e liquidazione di tale voce di danno – che avuto riguardo alle relazioni famigliari più strette può essere ritenuto sussistente in forza di presunzioni, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza (si veda tra altre Cassazione civile sez. III,
16/03/2012, n. 4253; Cass. civ. sez III n. 14931 del 6.9.2012) - non può che procedersi su base equitativa, tenendo conto ed includendovi tutto le componenti di danno non patrimoniale subito, nei suoi risvolti sia soggettivi che oggettivi. Quanto ai primi, rilevano “l'intensità del vincolo famigliare, il dispiacere, lo strazio e l'angoscia conseguenti al lutto”, vale a dire tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita.
Sotto il profilo oggettivo – come anche evidenziato in dottrina - assumono per altro verso rilevanza “le compromissioni e gli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore”. Rilevano in generale a tal fine criteri estrinseci quali la situazione di convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo famigliare, l'età della vittima e dei famigliari superstiti, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma ed “ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 9231 del 17/04/2013).
La concreta emersione e la quantificazione di tale danno devono poi essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come “congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (è l'osservazione contenuta, tra altre, in Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015). Per tale motivo gli importi che vengono qui liquidati in favore degli attori a titolo di danno alla persona per perdita di relazione famigliare si intendono attinenti (e comunque comprensivi anche) del risarcimento anche della sofferenza psichica.
Emerge, quindi che le presunzioni iuris tantum (che onerano il convenuto della prova contraria del distacco affettivo o, persino, dell'odio) hanno ad oggetto esclusivamente l'aspetto interiore del danno risarcibile, inquadrabile nella cosiddetta sofferenza morale frutto della perdita del legame parentale;
al contrario, non si estende all'aspetto esteriore ovvero il cosiddetto danno dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (ricavati, non solo dall'eventuale pagina 10 di 14 convivenza o a contrario dalla distanza, ma da qualsiasi allegazione, comunque provata dal danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare. In assenza di criteri normativi per la sua quantificazione, detta voce di danno in esame può e deve essere liquidato tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia con l'obiettivo, da un canto, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dar conto di parametri adottati per la loro quantificazione con riferimento alla necessità di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo “tabellare”. Ai fini della liquidazione, vengono in esame le nuove Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, le quali - come di recente sottolineato dalla Suprema Corte -
“costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n. 37009/22, nonché Cass. n. 10335/23). Le Tabelle si basano su criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di genitore, figlio, coniuge/convivente e da perdita del fratello/nipote.
Dalla relazione delle medesime emerge un dato fondamentale, vale a dire non trattandosi di danno in re ipsa e non esistendo un minimo garantito, la parte è comunque gravata degli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale patito, salvo il ricorso alla prova per presunzioni.
Ciò posto, nel caso di specie in ordine alla domanda svolta dalla moglie deve darsi atto che all'esito delle acquisite risultanze istruttorie è risultato provato che il de cuius:
- contraeva matrimonio con in data 24 aprile 1966 (atto citazione doc. Parte_1
12);
- conviveva con (certificato di stato di famiglia doc 12). Parte_1
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno in favore di i punti attribuibili Parte_1 sono i seguenti:
- età vittima primaria 12 punti
- età vittima secondaria 12 punti
- convivenza: 16 punti
- superstiti (2): 12 punti
- intensità della relazione affettiva 30 punti per un totale di 82 punti. Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 320.702,00 (€ 3.911,00 x 82), da intendersi liquidato all'attualità. Per quanto riguarda e , figli del de cuius (doc.12) in Parte_2 Parte_4 merito al legame affettivo intercorrente tra i predetti è stata sentito in sede di escussione testi all'udienza del 26.01.2024 cugino dei sig.ri e Parte convenuta ha Tes_1 Pt_2 Pt_4 eccepito ex art. 246 cpc l'incapacità di testimoniare del predetto in quanto nipote acquisito di
. Si rileva che, escluso qualsivoglia rapporto di parentela tra il medesimo Controparte_5
pagina 11 di 14 e il de cuius non può essere ravvisata la condizione di incompatibilità di cui all'art 246 cpc.
Dalle testimonianze rilasciate dal predetto, da e è emerso che il Parte_5 CP_6 rapporto tra il de cuius è i figli era denotato da uno stabile e continuativo legame affettivo che comprendeva: il trascorrere insieme le vacanze estive, la condivisione della passione per il modellismo navale nonché delle giornate di tifo calcistico allo stadio (si rimando al verbale di udienza del 26.01.2024). Al contrario va rilevata l'assenza della prova contraria di parte convenuta volta a dimostrare la presenza di situazioni che avrebbero compromesso l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno in favore di ciascuno dei due figli si considera l'eguaglianza dei punteggi ottenuti in particolare:
- età vittima primaria: 12 punti
- età vittima secondaria: 20 punti
- superstiti (2): 12 punti
- intensità della relazione affettiva 20 punti per un totale di 64 punti. Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 250.304,00 (€ 3.911,00 x 64), da intendersi liquidato all'attualità Per quanto riguarda i nipoti del de cuius (doc. 12 certificati di nascita) in ordine al rapporto affettivo tra questi ultimi e il signor sono stati sentiti i testi indicati dalla Controparte_5 difesa attorea, che hanno confermato il buon rapporto tra nonno e nipotini, ed in particolare: che il signor dal momento della nascita dei nipoti e si era Controparte_5 Per_2 Per_1 occupato di loro quotidianamente insieme alla moglie per consentire al figlio della nuora di recarsi al lavoro, accompagnandoli a scuola;
che passava molto tempo - soprattutto con il nipote con il quale si prendeva cura dell'orto di famiglia – e che durante il periodo estivo Per_3 di sospensione scolastica i nipoti e erano soliti trascorrere le vacanze con Per_1 Per_2 Per_3 il nonno in montagna;
circostanze queste che connotano la sussistenza di un CP_5 positivo costante rapporto affettivo ed educativo – rientrante nella normalità delle condizioni familiari intergenerazionali - e che consentono di riconoscere a ciascuno dei nipoti un risarcimento calcolato tenendo conto un punteggio per intensità pari al valore mediano di 15 punti. Si rileva nuovamente l'assenza della prova contraria di parte convenuta volta a dimostrare la presenza di situazioni che comprometterebbero l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. Venendo, quindi, alla liquidazione del danno è considerata l'eguaglianza di punteggio per tutti e tre i soggetti, in particolare:
- età vittima primaria: 8 punti
- età vittima secondaria: 20 punti
- convivenza: 0 punti
- superstiti (3): 9 punti
- intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 52 punti. Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 88.296,00 (1.698,00 x 52), da intendersi liquidato all'attualità. Trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, gli importi devono essere devalutati alla data dell'illecito (ovvero alla data del decesso 24.09.2017), calcolandosi quindi sull'importo pagina 12 di 14 risultante gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata: sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti a disposizione dell'Ufficio, l'importo oggi dovuto a favore di:
- ad € 353.044,96 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Parte_1 saldo;
- e ad ognuno la somma di € 275.547,25 oltre Parte_2 Parte_4 interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
- e , e per essi i ricorrenti esercenti Parte_6 Persona_3 la potestà genitoriale, ad ognuno la somma di € 97.200,70 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Sotto il profilo del danno patrimoniale è provato e va riconosciuto rimborso per le spese funerarie, non contestate da parte convenuta, a favore di pari ad € 2.702,80 Parte_2
(doc. 17 ricorso).
4. La decisione sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio residuo riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U.
19014/07) - tenuto conto della natura e complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 La liquidazione riguarda anche il procedimento di istruzione preventiva. Come noto “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Parte convenuta ha eccepito il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 8, comma 2 L. 24/2017, che non consentirebbe di poter ritenere l'odierno procedimento quale prosecuzione di quello introdotto ex art. 696 bis c.p.c. L'eccezione è infondata, alla luce dell'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità in proposito laddove si evidenzia che “il mancato rispetto dei termini previsti dal comma terzo dell'art. 8 della L. 24/2017 per dare corso al procedimento sommario di cognizione (novanta giorni dal deposito della perizia ex art. 696 bis c.p.c. o sei mesi dall'inizio del procedimento cautelare) non determina l'improcedibilità della domanda”, con salvezza di tutti gli effetti del rapporto tra accertamento ante causam e giudizio di merito, e tra essi quello dell'onere di rimborso delle spese nella fase cautelare a carico della parte soccombente nel successivo giudizio di merito.
Le spese di CTU, liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo per complessivi Euro 6.274,00, sono quindi poste in via definitiva a carico del convenuto come da dispositivo, oltre al rimborso di spese per CTP.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione,
- condanna la convenuta di Torino al Controparte_7 pagamento a titolo di danno non patrimoniale a favore di: la somma di Parte_1
€ 353.044,96 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
Parte_2
€ 275.547,25 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
[...]
€ 275.547,25 oltre interessi legali dalla data della pronuncia Parte_7 al saldo;
€ 97.200,70 oltre interessi legali dalla data della pronuncia Persona_1 al saldo;
€ 97.200,70 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Persona_2 saldo;
€ 97.200,70 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Persona_3 saldo.
- condanna la convenuta di Torino al Controparte_7 pagamento a titolo di danno patrimoniale a favore per il totale di € Parte_2
2.702,80.
- condanna di Torino al rimborso in favore dei Controparte_7 ricorrenti delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in € 75.000,00 per compensi – di cui Euro 6.000,00 per la fase di studio, Euro 4.000,00 per la fase introduttiva, Euro 12.000,00 per la fase istruttoria ed Euro 8.000,00 per la fase della decisione, importi maggiorati del 150 % per la pluralità delle parti - ed € 1.686,00 per esborsi , oltre 15% Spese Generali.
- condanna parte convenuta al rimborso in favore degli attori delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 9.112,50 oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese della CTU, nella misura liquidate nell'accertamento tecnico preventivo, a carico di parte convenuta;
Torino, lì 19 maggio 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatta con la collaborazione di Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del magistrato Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8815/2022 R.G. Affari Contenziosi avente per oggetto:
Responsabilità professionale
VERTENTE TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e, unitamente alla moglie (C.F.: C.F._2 Parte_3 [...]
) quali genitori esercenti la potestà sui figli minori C.F._3 Persona_1
(C.F.: ) e (C.F.: ); C.F._4 Persona_2 C.F._5
(C.F.: ), in proprio e, unitamente alla Parte_4 C.F._6
(C.F.: ) quali genitori esercenti la potestà sul CP_1 C.F._7 figlio minore (C.F.: ), tutti difesi e Persona_3 C.F._8 rappresentati congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Samantha Battiston e dall'Avv. Barbara Ferrero del Foro di Torino, presso il cui studio, sito in Torino Via Avogadro n. 16 sono elettivamente domiciliati come da procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI-
e
, in persona del Controparte_2
Direttore Generale Dott. , con sede in Torino, Corso Bramante n. 88, P.IVA Controparte_3
, rappresentata e difesa, ai fini della presente procedura, dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Caccavo, presso il cui studio sito in Torino alla Via Giuseppe Barbaroux n. 39 è elettivamente domiciliato come per procura caricata telematicamente ed allegata alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTA –
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, accertare e dichiarare sussistente la responsabilità per colpa dell' , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi dedotti in atti e conseguentemente condannare la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori come meglio specificati in atti o comunque nella minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) nel merito in via principale, respingere integralmente tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse all'interno degli scritti difensivi versati in atti;
2) nel merito in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dai ricorrenti, emettere sentenza secondo quanto rigorosamente provato e, comunque, secondo giustizia ed equità, in relazione alla parte di danno rapportabile esclusivamente all' ed all'entità delle Controparte_4 conseguenze immediate e dirette e prevedibili che ne sono derivate. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali e oneri di legge, anche in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.N. 19808/2020 Tribunale Torino, nonché con refusione di spese di C.T.P. in misura almeno pari a quelle di C.T.U. ovvero nella veriore determinanda misura.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. datato 05.05.2022 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' di Torino, struttura ospedaliera presso cui Controparte_4
in data 05.01.2017 venne sottoposto ad intervento di nefrectomia radicale Controparte_5 destra di rene policistico cui seguì un lungo periodo di ricovero in seguito a mancato risveglio post operatorio, sino alla data del 20.06.2017 quando il paziente sempre in stato vegetativo venne trasferito presso il proprio domicilio in regime di assistenza domiciliare, ove decedette a distanza di tre mesi in data 24.09.2017. Secondo i ricorrenti la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale emergerebbe in CP_4 particolare in relazione a condotte omissive a fronte del mancato risveglio post-operatorio, nonostante la presenza di un quadro clinico allarmante, ischemia acuta celebrale, che per la sua gravità avrebbe richiesto un intervento urgente. In particolare la difesa attorea ha sottolineato che dalla cartella clinica risulta(va) un vuoto temporale di monitoraggio delle condizioni di salute di intercorso dalle ore 15:30 alle ore 18:00 del giorno Parte_2 dell'operazione. Soltanto alle 18:03 vi è annotazione che venne effettuata una EGA che pagina 2 di 14 rivelava una severa acidosi metabolica con corrispondente quadro clinico contrassegnato da un diffuso anossico, mancato risveglio, stato di come e crisi epilettiche.
Esponevano i ricorrenti di aver inutilmente chiesto alla
[...]
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti per Controparte_4 la morte di;
che restando insoddisfatte le loro richieste essi avevano Controparte_5 agito ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Torino, e che le conclusioni cui è pervenuto il
Collegio peritale nominato – evidenziando “la drammatica” assenza di alcuna annotazione in cartella clinica dalle ore 15 alle ore 18 successive all'intervento, e “l'assenza completa di approfondimenti diagnostici per diciotto ore, che hanno di fatto impedito un qualsiasi approccio terapeutico” – avevano confermato la sussistenza di responsabilità della struttura sanitaria per il decesso del proprio congiunto.
Si è costituita in giudizio la , in persona del Controparte_4
Direttore Generale Dott. , eccependo che la condotta concretamente adottata Controparte_3 dai medici nella fase post-operatoria, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti e dai consulenti tecnici - sarebbe stata conforme alla legis artis.
In particolare, la parte resistente ha sottolineato con riferimento ai temi centrali emersi in sede di CTU:
- che quanto all'iter diagnostico “più aggressivo” asseritamente omesso dai sanitari della struttura ospedaliera i CTU hanno omesso di tenere in considerazione, senza valida motivazione, gli studi proposti dai CTP di parte resistente;
- che i CTU hanno escluso, non prendendola in considerazione, l'ipotesi eziologica avanzata dai CTP secondo cui l'importante substrato patologico preesistente e l'elevato rischio trombo-embolico, inevitabile, costituiscono elementi in base ai quali giustificare di per sé lo sviluppo di un'ischemia celebrale. In relazione al quantum debeatur e, in specifico, ai lamentati danni non patrimoniali, parte resistente ha eccepito l'assenza o comunque la genericità delle allegazioni in merito alla intensità e durata dei legami affettivi intercorrenti tra questi e il . Per Controparte_5 quanto riguarda invece i danni patrimoniali, parte resistente ne ha contestato il diritto al ristoro per carenza di collegamento tra procedura ante causam e presente giudizio a motivo del mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto all'art. 8 comma 2 Legge Gelli, che avrebbe interrotto la continuità tra le due procedure. All'udienza del 07.10.2022 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art.. 702 ter c.p.c. e l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP N. 19808/20 ex art. 696 bis c.p.c. Sono state ammesse le prove orali sui capi di prova orale dedotti per provare l'intensità della relazione affettiva dei ricorrenti con il de cuius. Con ordinanza del 26.01.2024 è stato quindi disposto approfondimento della relazione peritale con richiesta di chiarimenti gli ausiliari già incaricati, che sono stati sentiti in udienza in data 08.11.2024 in contraddittorio con i consulenti di parte All'udienza del 28.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * All'esito dell'accertamento medico affidato al Collegio peritale nominato ante causam ex art. 696 bis cpc come integrato in sede di approfondimento disposto nel corso del presente giudizio può ritenersi che la domanda attorea sia fondata e vada pertanto accolta, per le ragioni e nell'entità risarcitoria di seguito precisati.
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1. Inquadramento giuridico della domanda attorea ed oneri probatori
In materia di responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente l'orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite evidenzia in primo luogo che, indipendentemente sua natura pubblica o privata, “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dal paziente in conseguenza della non corretta esecuzione della prestazione medica ha natura contrattuale, in ragione del cd. contratto di spedalità intercorrente tra le parti. Infatti,
l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario -ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità , in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere. (Cass. Civ., Sez. III, n. 8826/2007 vedi anche Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316)”. Tale indirizzo trova conforto nel dettato normativo di cui all'art. 7 co.1 della L. n. 24/17 (Legge Gelli Bianco) che prevede espressamente che la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218-1228 c.c. (responsabilità contrattuale) delle condotte dolose o colpose poste in essere dai professionisti sanitari nell'adempimento delle proprie obbligazioni “anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa” sancendo, inoltre una responsabilità circoscritta ai presupposti delineati all'art 2043 c.c. per l'esercente della professione sanitaria “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Diversamente a dirsi con riguardo alle richieste, come è nel caso in esame, dirette ad ottenere il risarcimento iure proprio del danno per perdita del rapporto parentale, in quanto anch'esse vanno ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 2043 c.c., essendo i congiunti del paziente estranei al rapporto contrattuale, o da cd. contatto sociale, nei confronti della struttura. Secondo la giurisprudenza di legittimità , infatti, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti” (cfr.
Cass. n. 14615/20, nonché Cass. n. 6914/12).
In particolare “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto) è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il
pagina 4 di 14 paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene specificamente nel contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione” (cfr. Cass. n. 14471/22, Cass. n. 21404/21, Cass. n.19188 15/09/2020).
Onere degli eredi del paziente deceduto è dunque quello in primo luogo di provare il nesso di causalità fra decesso e condotta (anche omissiva) dei sanitari, secondo il criterio della
“preponderanza dell'evidenza” causale altresì denominato del “più probabile che non” (da ultimo ancora Cassazione civile sez. III - 06/07/2020, n. 13872).
Soltanto a fronte di tale accertamento - che nella normalità dei casi si fonda anche sulla documentazione clinica delle prestazioni erogate - la struttura sanitaria debitrice della prestazione è a sua volta onerata di dar prova che il decesso sia riconducibile ad una causa imprevedibile e inevitabile (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n. 19204). Appare peraltro evidente che in tema di medical malpractice assuma un ruolo sempre più privilegiato la CTU, atteso che l'accertamento del nesso di causalità non appare più nell'esclusivo dominio del danneggiante (quale unico conoscitore di regole tecniche ignote al creditore ed estranee alla comune esperienza), ma è accertabile mediante la scienza medica e quindi alla luce delle linee guida e protocolli previsti per le più diverse evenienze cliniche da rapportarsi a tutte le circostanze del caso concreto.
In questo contesto il ruolo dei periti (anche in sede un accertamento tecnico preventivo, ora snodo preferenziale introdotto dalla legge Gelli) assume frequentemente carattere percipiente e non di rado valenza dirimente ed assorbente di ogni altro profilo.
Con le seguenti ulteriori precisazione - a proposito della ricerca e ricostruzione della concatenazione causale tra cure e danno - anch'esse evidenziate in pronunce di legittimità intervenute in molteplici fattispecie di esito infausto:
- che nell'attività medica - soggetta com'è per sua natura all'alea ed all'imprevedibilità delle caratteristiche fisiologiche dell'organismo di ciascun paziente, ed alle peculiarità connaturate alla differenti reazioni soggettive - l'inadempimento non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente e/o dalla mera insorgenza di complicanze o anche dallo stesso decesso, ma va pur sempre valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale tenuto conto di tutte le circostanze desumibili dalla documentazione in atti (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918);
- inoltre, per le ipotesi di responsabilità omissiva – cui è riconducibile quella per mancata tempestività nell'erogazione delle cure - che in tanto può ravvisarsi nesso causale tra comportamento del medico e decesso del paziente in quanto possa ritenersi - attraverso un giudizio controfattuale da operare con criterio (necessariamente probabilistico) denominato di “preponderanza dell'evidenza” causale elaborato in dalla giurisprudenza di legittimità in ambito civile e noto come “del più probabile che non” - che l'intervento terapeutico ipotizzabile (avuto riguardo ad anticipazione della prestazione rispetto ai tempi della sua effettuazione) alternativo a quello in concreto praticato avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare l'evento dannoso verificatosi (tra altre, Cass. Sez. 3, n. 10741 del 11/05/2009). In tema di responsabilità medica per omissione – è stato ancora da ultimo evidenziato - l'accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per pagina 5 di 14 stabilire l'effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente. (così Cassazione penale sez. IV, 04/03/2020, n. 10175).
2. Sull'esito della CTU
Delineato per spunti e con i richiami giurisprudenziali che precedono lo scenario che fa da sfondo alla decisione nella vicenda in esame, si osserva come anche per la valutazione della fondatezza delle domande proposte dagli attori appare decisivo far riferimento alle risultanze della consulenza tecnica depositata dal collegio peritale nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquisita agli atti, lette alla luce anche degli ulteriori elementi di interlocuzione con i CTP forniti dai CTU sentiti a chiarimenti in questa fase processuale.
A tal proposito deve osservarsi come l'incarico affidato prevedeva - oltrechè la descrizione dell'intervento chirurgico a cui era stato sopposto - anche e soprattutto Parte_2 l'accertamento in ordine al corretto impiego dei protocolli di monitoraggio postoperatori e di una possibile (prospettata dagli attori) relazione causale tra condotte attive ovvero omissive e mancata riemersione dallo stato di profonda incoscienza indotto dall'anestesia, condizione che ha caratterizzato il tempo intercorrente tra prestazione sanitaria erogata e condotto al decesso del paziente . Controparte_5
I CTU hanno, anzitutto, ricostruito la vicenda clinica di , che come detto Controparte_5 venne ricoverato in data 04.01.2017 presso la struttura ospedaliera per essere CP_4 sottoposto ad intervento chirurgico di nefrectomia radicale destra, per la presenza di una lesione eteroplastica al rene nativo (oncocitoma/carcinoma cromofobo pT1a-Nx) emersa nel corso di una biopsia renale eseguita il 13/3/2016.
La relazione redatta dal Collegio peritale ha evidenziato che la causa del decesso del paziente, avvenuto in data 24.07.17 presso il suo domicilio, deve ricondursi “ad una insufficienza renale in soggetto affetto da anossia celebrale- ischemica con crisi epilettiche e stato di coma” (p. 49)
e alla luce di tale dato i CTU hanno analizzato le condotte adottate dal personale sanitario nelle fasi: preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria.
Con riguardo alla fase preoperatoria dalla relazione peritale è emerso che la condotta dei sanitari veniva sorretta dai canoni di correttezza e adeguatezza anche nella scelta della classificazione ASA, assegnando al paziente “la classe 3 che definisce un paziente con malattia grave con modica limitazione: la mortalità in questa categoria è circa 3,5%” e quindi
“trattavasi di soggetto… in grado di sostenere, con un rischio operatorio accettabile, un intervento maggiore indicato per la patologia oncologica insorta”. (pp. 35, 37). Il collegio è giunto a medesime conclusioni in riferimento alla condotta del personale medico adottata in fase intraoperatoria, valutando che essa si svolse secondo le linee guida e le buone pratiche richieste. (p. 49)
Di tutto altro avviso si presenta, invece, la successiva vicenda clinica relativa alla fase postoperatoria in riferimento alla quale il Collegio ha in primo luogo evidenziato l'incompletezza della cartella clinica del paziente, in particolare (CTU p. 47):
- Fine dell'intervento ore 15:00;
- Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 non vi è alcuna annotazione;
- dalle ore 18:00 alle ore 22:00 è disponibile il solo diagramma della pressione arteriosa
pagina 6 di 14 (nella norma), con un “allungamento” del tempo di registrazione tra le 21:00 e le 22:00 rispetto al periodo 18-21, senza tuttavia alcuna nota. Così riscontrato lo stato della documentazione clinica, secondo i CTU “non è possibile comprendere, quindi, per mancanza di registrazione di dati e per segnalazione di alcuni dati confusi, che cosa abbia impedito il risveglio, che cosa abbia contribuito oppure lo abbia decisamente determinato al termine dell'intervento chirurgico”. (p. 48). Ne deriva che la mancanza delle necessarie e dovute annotazioni da parte del personale sanitario impedito la possibilità di una ricostruzione puntuale e certa relativamente a quanto accaduto al paziente nella fase postoperatoria, fase in cui ha avuto origine il declino della condizione clinica dello stesso;
in particolare non è (stato) possibile indagare le cause del
“mancato risveglio” del paziente.
A tal riguardo occorre richiamare l'indirizzo prevalente tracciato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato (tra le altre, Cass., 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass., 27 aprile 2010, n. 10060; Cass., 31 marzo 2016, n. 6209), di conseguenza “in tale prospettiva si è, quindi, precisato che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico
e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno” (Cass., 12 giugno 2015, n. 12218). Posta l'incompletezza della cartella clinica da cui deriva la difficoltà dell'accertamento circa l'esistenza di nesso causale tra condotta dei sanitari - con prevalenza di profili omissivi - e la condizione che ha condotto il paziente al decesso, occorre verificare le conseguenze di tale carenza documentale, alla luce anche di quanto è stato in concreto possibile accertare in sede di ATP.
I CTU hanno proceduto ad una possibile ricostruzione degli eventi e delle ragioni del mancato risveglio, approfondimento rilevante per verificare se scelte diagnostiche ed interventi tempestivi avrebbero potuto propiziare esiti diversi , ed in specie il risveglio ed un decorso post operatorio che prevedesse la sopravvivenza del paziente. Nello specifico particolare attenzione è stata rivolta alle possibili cause di natura neurologica evidenziando che “la sofferenza cerebrale è presente su base ipoperfusiva e quindi ischemica oppure per evento emorragico. Questo deve fare partire con estrema tempestività una serie di indagini per escludere cause patologiche organiche ed individuare eventualmente cause funzionali. Il prolungarsi di un risveglio ritardato, in una sorta di continuum, porta a quello che viene definito mancato risveglio, come nel caso in esame. Importante, dunque, non perdere possibilità diagnostiche che potrebbero trasformarsi in mancate diagnosi e quindi perdita di opportunità terapeutiche.
“Comunque fosse” – hanno proseguito i CTU – “in assenza di apparenti cause che possano spiegare un risveglio ritardato, e comunque sempre in presenza di condizioni come quella in esame (risveglio ritardato), la letteratura converge sulla obbligatorietà della indagine diagnostica con imaging avanzato (TAC cerebrale) senza o (se indicato) anche con mezzo di contrasto o con angiografia cerebrale per porre la diagnosi differenziale tra ictus ischemico o
pagina 7 di 14 ictus emorragico. Deve anche essere esclusa una eventuale patologia derivante da ostruzione della arteria vertebrobasilare”. (p. 59, 60). È stata dunque sottolineata dal Collegio peritale l'importanza della tempestività diagnostica strumentale ai fini dell'adozione del trattamento terapeutico più opportuno con riguardo all'ictus ischemico o emorragico, necessaria a modificare in modo significativo la successiva prognosi. Le indicazioni e conclusione dei CTU sono in proposito categoriche: “la buona pratica clinica avrebbe dunque dovuto fare partire entro un tempo congruo di mancato ripristino della coscienza (30 minuti) 45 minuti? Non certamente 20 ore!) una valutazione neurologica oppure, vista la situazione di anestesia generale, una immediata procedura diagnostica neurologica avanzata: era infatti fondamentale escludere, dopo avere eliminato come cause del mancato risveglio quelle farmacologiche e metaboliche, problematiche di ordine neurologico.” (pp. 60). L'importanza ed urgenza delle strategie che si sarebbero dovute adottare secondo le linee guida e buone pratiche - e che invece non vennero in alcun modo seguite - è il fulcro delle valutazioni del Collegio peritale, che ha evidenziato come “nonostante il mancato risveglio da ormai 8 ore (dalle ore 15.00 all'h 23.00del 5.1.17) e la presenza di crisi comiziali, non fu intrapresa alcuna indagine diagnostica;
nella tarda serata il paziente fu ricoverato in terapia intensiva… Solo alle 8.40 del 6.1.17… si decise di eseguire un EEG e di programmare una TAC. La cartella non offre altre indicazioni nonostante la gravità del caso fino alle ore 9.30 del giorno 7.1.17, quando fu richiesto il controllo EEG e di imaging cerebrale peraltro non eseguiti immediatamente.” (p. 63) In ipotesi di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico - tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato - abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico la Suprema Corte ha avuto modo di più volte evidenziare come “l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico” e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno ovvero omesso una condotta doverosa ad evitare il danno stesso, e ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova.
Nella vicenda in esame – come ha più volte contestato la difesa di parte convenuta - non è in effetti possibile appurare ex post se interventi terapeutici sollecitamente espletati avrebbero avuto efficacia, e potuto riportare allo stato cosciente il paziente, ovvero se siano sopravvenuti fattori rimasti ignoti che avrebbero in ogni caso reso inutile ogni cura, recidendo in tal modo il nesso di causalità tra operato dei sanitari e sopravveniente stato vegetativo.
E tuttavia, proprio la riconducibilità di tale irrisolto interrogativo alla grave carenza della documentazione sanitaria - in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato - conduce a ritenere provato il nesso causale tra gestione passiva ed omissiva dell'evenienza
“mancato risveglio” e lo stato di coma irreversibile che è sfociato nel decesso del signor
Controparte_5
La condotta colposa del personale sanitario che integra i presupposti della responsabilità aquiliana va dunque e conclusivamente ravvisata non già (o non soltanto) nell'assenza di annotazioni sulla cartella clinica del paziente relative alla fase postoperatoria - quelle che avrebbe consentito la ricostruzione il decorso del paziente stesso, e la cui carenza pregiudicherebbe sul piano probatorio gli odierni attori - ma in quella prolungata ed pagina 8 di 14 incomprensibile inerzia dei sanitari risultante dalla medesima cartella clinica a fronte di un evento, il mancato risveglio del paziente, che come sottolineato dai CTU avrebbe richiesto al contrario un'immediata diagnostica al fine di adottare la corretta terapia. Richiesti in proposito di chiarimenti, all'udienza del 08.11.2024 i CTU hanno ribadito come
“non si possono attendere 3 4 ore senza fare una mossa;
un ritardato risveglio impone una mossa come da linee guida già in essere nel 2017 sono del 2016 e prima. Escluse cause metaboliche restano da definire una causa neurologica. Finché non si fa diagnosi nulla si può fare. Non c'è scritto nulla in cartella non vi è percorso diagnostico. Mancano in cartella gli elementi che avrebbero consentito di ricostruire il decorso del paziente. Ci sono delle tappe precise in tema di anestesia dopo l'intervento come da linee guida. Non è possibile fare una diagnosi”. (Udienza del 08.11.2024 p. 3). In replica alle osservazioni dei CTP di parte convenuta i componenti del Collegio peritale hanno ancora rimarcato che “letteratura (medica) ampiamente precedente il caso in esame pone(va) l'obbligo di una diagnosi differenziale veloce e proattiva con tutti i mezzi disponibili, non essendo ammissibile il ritardo quale quello in discussione”. Nelle repliche alle osservazioni i CTU hanno inoltre e infine avuto modo di meglio evidenziare la connessione causale diretta tra l'inconcludente e gravemente erronea condotta post operatoria e decesso del paziente - sebbene avvenuto a mesi di distanza dall'intervento - laddove hanno osservato che “per quanto riguarda la causa del decesso si osserva che il signor
– che al momento dell'intervento “era in condizioni generali di più che discreto Parte_2 equilibrio” - a causa delle omissioni dei sanitari ampiamente evidenziate è rimasto “allettato in coma postanossico e stato vegetativo, condizioni che certamente hanno fortemente concorso a determinare l'outcome finale in soggetto anziano e con comorbidità” sottolineando ancora come “i successivi mesi, ed in particolare quelli a domicilio, si sono caratterizzati per evoluzione negativa delle condizioni generali con decadimento delle funzioni d'organo progressivamente deterioratesi
Quanto emerso nel corso dell'indagine peritale e riferito dai CTU nel ponderoso elaborato conclusivo - qui richiamato nei suoi tratti salienti - si presenta del tutto condivisibile, in quanto frutto di una puntuale analisi della documentazione in atti, nonché di una rigorosa metodologia di indagine, obiettiva, razionale e ben motivata caratterizzata da un adeguato contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti, sì da risultare solido ancoraggio dal quale non discostarsi ai fini della decisione.
Per le ragioni che precedono, come detto, possono ritenersi integrati i presupposti per ritenere provati in capo alla struttura sanitaria convenuta responsabilità aquiliana nei confronti degli attori, costituiti da nesso causale tra operato colposo, per negligenza e/o imperizia, dei sanitari e decesso del signor , e fondata la pretesa risarcitoria azionata iure Controparte_5 proprio dai ricorrenti per perdita della relazione parentale con il de cuius
.
3. La liquidazione delle voci di danno
Ritenuta per le ragioni sopra indicate provata la dedotta responsabilità della struttura sanitaria, si si tratta ora di procedere alla quantificazione del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale subìto da ciascuno degli odierni ricorrenti commisurato alla natura ed intensità del rapporto di parentela In particolare, detto ristoro è stato chiesto a favore di (moglie-convivente del Parte_1 de cuius), e in qualità di figli ed infine Parte_2 Parte_4 Parte_2
pagina 9 di 14 e in quanto nipoti di . Per_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_5
In proposito deve rilevarsi che gli attori medesimi hanno provveduto a depositare nei termini di legge le opportune certificazioni anagrafiche attestanti il rapporto di parentela (doc. 12); Il danno subito 'iure proprio' dai congiunti della vittima primaria, deve osservarsi - “è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha, vittime diverse, ma egualmente dirette. (cfr. Cass. n.7748/20).
Spetta alla vittima dell'illecito allegare e, quindi, provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subìto; onere di prova che potrà peraltro ritenersi soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass.,
S.U., n. 26792/2008), in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita (Cass. n. 23300/2024)
Alla quantificazione e liquidazione di tale voce di danno – che avuto riguardo alle relazioni famigliari più strette può essere ritenuto sussistente in forza di presunzioni, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza (si veda tra altre Cassazione civile sez. III,
16/03/2012, n. 4253; Cass. civ. sez III n. 14931 del 6.9.2012) - non può che procedersi su base equitativa, tenendo conto ed includendovi tutto le componenti di danno non patrimoniale subito, nei suoi risvolti sia soggettivi che oggettivi. Quanto ai primi, rilevano “l'intensità del vincolo famigliare, il dispiacere, lo strazio e l'angoscia conseguenti al lutto”, vale a dire tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita.
Sotto il profilo oggettivo – come anche evidenziato in dottrina - assumono per altro verso rilevanza “le compromissioni e gli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore”. Rilevano in generale a tal fine criteri estrinseci quali la situazione di convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo famigliare, l'età della vittima e dei famigliari superstiti, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma ed “ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 9231 del 17/04/2013).
La concreta emersione e la quantificazione di tale danno devono poi essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come “congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (è l'osservazione contenuta, tra altre, in Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015). Per tale motivo gli importi che vengono qui liquidati in favore degli attori a titolo di danno alla persona per perdita di relazione famigliare si intendono attinenti (e comunque comprensivi anche) del risarcimento anche della sofferenza psichica.
Emerge, quindi che le presunzioni iuris tantum (che onerano il convenuto della prova contraria del distacco affettivo o, persino, dell'odio) hanno ad oggetto esclusivamente l'aspetto interiore del danno risarcibile, inquadrabile nella cosiddetta sofferenza morale frutto della perdita del legame parentale;
al contrario, non si estende all'aspetto esteriore ovvero il cosiddetto danno dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (ricavati, non solo dall'eventuale pagina 10 di 14 convivenza o a contrario dalla distanza, ma da qualsiasi allegazione, comunque provata dal danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare. In assenza di criteri normativi per la sua quantificazione, detta voce di danno in esame può e deve essere liquidato tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia con l'obiettivo, da un canto, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dar conto di parametri adottati per la loro quantificazione con riferimento alla necessità di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo “tabellare”. Ai fini della liquidazione, vengono in esame le nuove Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, le quali - come di recente sottolineato dalla Suprema Corte -
“costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n. 37009/22, nonché Cass. n. 10335/23). Le Tabelle si basano su criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di genitore, figlio, coniuge/convivente e da perdita del fratello/nipote.
Dalla relazione delle medesime emerge un dato fondamentale, vale a dire non trattandosi di danno in re ipsa e non esistendo un minimo garantito, la parte è comunque gravata degli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale patito, salvo il ricorso alla prova per presunzioni.
Ciò posto, nel caso di specie in ordine alla domanda svolta dalla moglie deve darsi atto che all'esito delle acquisite risultanze istruttorie è risultato provato che il de cuius:
- contraeva matrimonio con in data 24 aprile 1966 (atto citazione doc. Parte_1
12);
- conviveva con (certificato di stato di famiglia doc 12). Parte_1
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno in favore di i punti attribuibili Parte_1 sono i seguenti:
- età vittima primaria 12 punti
- età vittima secondaria 12 punti
- convivenza: 16 punti
- superstiti (2): 12 punti
- intensità della relazione affettiva 30 punti per un totale di 82 punti. Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 320.702,00 (€ 3.911,00 x 82), da intendersi liquidato all'attualità. Per quanto riguarda e , figli del de cuius (doc.12) in Parte_2 Parte_4 merito al legame affettivo intercorrente tra i predetti è stata sentito in sede di escussione testi all'udienza del 26.01.2024 cugino dei sig.ri e Parte convenuta ha Tes_1 Pt_2 Pt_4 eccepito ex art. 246 cpc l'incapacità di testimoniare del predetto in quanto nipote acquisito di
. Si rileva che, escluso qualsivoglia rapporto di parentela tra il medesimo Controparte_5
pagina 11 di 14 e il de cuius non può essere ravvisata la condizione di incompatibilità di cui all'art 246 cpc.
Dalle testimonianze rilasciate dal predetto, da e è emerso che il Parte_5 CP_6 rapporto tra il de cuius è i figli era denotato da uno stabile e continuativo legame affettivo che comprendeva: il trascorrere insieme le vacanze estive, la condivisione della passione per il modellismo navale nonché delle giornate di tifo calcistico allo stadio (si rimando al verbale di udienza del 26.01.2024). Al contrario va rilevata l'assenza della prova contraria di parte convenuta volta a dimostrare la presenza di situazioni che avrebbero compromesso l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno in favore di ciascuno dei due figli si considera l'eguaglianza dei punteggi ottenuti in particolare:
- età vittima primaria: 12 punti
- età vittima secondaria: 20 punti
- superstiti (2): 12 punti
- intensità della relazione affettiva 20 punti per un totale di 64 punti. Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 250.304,00 (€ 3.911,00 x 64), da intendersi liquidato all'attualità Per quanto riguarda i nipoti del de cuius (doc. 12 certificati di nascita) in ordine al rapporto affettivo tra questi ultimi e il signor sono stati sentiti i testi indicati dalla Controparte_5 difesa attorea, che hanno confermato il buon rapporto tra nonno e nipotini, ed in particolare: che il signor dal momento della nascita dei nipoti e si era Controparte_5 Per_2 Per_1 occupato di loro quotidianamente insieme alla moglie per consentire al figlio della nuora di recarsi al lavoro, accompagnandoli a scuola;
che passava molto tempo - soprattutto con il nipote con il quale si prendeva cura dell'orto di famiglia – e che durante il periodo estivo Per_3 di sospensione scolastica i nipoti e erano soliti trascorrere le vacanze con Per_1 Per_2 Per_3 il nonno in montagna;
circostanze queste che connotano la sussistenza di un CP_5 positivo costante rapporto affettivo ed educativo – rientrante nella normalità delle condizioni familiari intergenerazionali - e che consentono di riconoscere a ciascuno dei nipoti un risarcimento calcolato tenendo conto un punteggio per intensità pari al valore mediano di 15 punti. Si rileva nuovamente l'assenza della prova contraria di parte convenuta volta a dimostrare la presenza di situazioni che comprometterebbero l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. Venendo, quindi, alla liquidazione del danno è considerata l'eguaglianza di punteggio per tutti e tre i soggetti, in particolare:
- età vittima primaria: 8 punti
- età vittima secondaria: 20 punti
- convivenza: 0 punti
- superstiti (3): 9 punti
- intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 52 punti. Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 88.296,00 (1.698,00 x 52), da intendersi liquidato all'attualità. Trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, gli importi devono essere devalutati alla data dell'illecito (ovvero alla data del decesso 24.09.2017), calcolandosi quindi sull'importo pagina 12 di 14 risultante gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata: sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti a disposizione dell'Ufficio, l'importo oggi dovuto a favore di:
- ad € 353.044,96 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Parte_1 saldo;
- e ad ognuno la somma di € 275.547,25 oltre Parte_2 Parte_4 interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
- e , e per essi i ricorrenti esercenti Parte_6 Persona_3 la potestà genitoriale, ad ognuno la somma di € 97.200,70 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Sotto il profilo del danno patrimoniale è provato e va riconosciuto rimborso per le spese funerarie, non contestate da parte convenuta, a favore di pari ad € 2.702,80 Parte_2
(doc. 17 ricorso).
4. La decisione sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio residuo riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U.
19014/07) - tenuto conto della natura e complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 La liquidazione riguarda anche il procedimento di istruzione preventiva. Come noto “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Parte convenuta ha eccepito il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 8, comma 2 L. 24/2017, che non consentirebbe di poter ritenere l'odierno procedimento quale prosecuzione di quello introdotto ex art. 696 bis c.p.c. L'eccezione è infondata, alla luce dell'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità in proposito laddove si evidenzia che “il mancato rispetto dei termini previsti dal comma terzo dell'art. 8 della L. 24/2017 per dare corso al procedimento sommario di cognizione (novanta giorni dal deposito della perizia ex art. 696 bis c.p.c. o sei mesi dall'inizio del procedimento cautelare) non determina l'improcedibilità della domanda”, con salvezza di tutti gli effetti del rapporto tra accertamento ante causam e giudizio di merito, e tra essi quello dell'onere di rimborso delle spese nella fase cautelare a carico della parte soccombente nel successivo giudizio di merito.
Le spese di CTU, liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo per complessivi Euro 6.274,00, sono quindi poste in via definitiva a carico del convenuto come da dispositivo, oltre al rimborso di spese per CTP.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione,
- condanna la convenuta di Torino al Controparte_7 pagamento a titolo di danno non patrimoniale a favore di: la somma di Parte_1
€ 353.044,96 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
Parte_2
€ 275.547,25 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
[...]
€ 275.547,25 oltre interessi legali dalla data della pronuncia Parte_7 al saldo;
€ 97.200,70 oltre interessi legali dalla data della pronuncia Persona_1 al saldo;
€ 97.200,70 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Persona_2 saldo;
€ 97.200,70 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Persona_3 saldo.
- condanna la convenuta di Torino al Controparte_7 pagamento a titolo di danno patrimoniale a favore per il totale di € Parte_2
2.702,80.
- condanna di Torino al rimborso in favore dei Controparte_7 ricorrenti delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in € 75.000,00 per compensi – di cui Euro 6.000,00 per la fase di studio, Euro 4.000,00 per la fase introduttiva, Euro 12.000,00 per la fase istruttoria ed Euro 8.000,00 per la fase della decisione, importi maggiorati del 150 % per la pluralità delle parti - ed € 1.686,00 per esborsi , oltre 15% Spese Generali.
- condanna parte convenuta al rimborso in favore degli attori delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 9.112,50 oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese della CTU, nella misura liquidate nell'accertamento tecnico preventivo, a carico di parte convenuta;
Torino, lì 19 maggio 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatta con la collaborazione di Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo
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