Sentenza 16 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 6477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6477 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 1821-2016 proposto da: SS RG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'
AQUINO
116, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
2017 contro 4359 NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA e MAURO PETRASSI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ; - intimata - avverso la sentenza n. 4877/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2015 r.g.n. 6826/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l'Avvocato ANDREA ZANELLO;
udito l'Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale Avvocato GIAMPIERO PROIA. ' R.G. 1821/2016 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 4877/2015, depositata il 21 luglio 2015, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Rieti aveva respinto il ricorso di IO ES avverso il licenziamento per giusta causa allo stesso intimato dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa con lettera del 30/8/2011 a motivo di plurime irregolarità commesse, allorché il ricorrente era direttore dell'Agenzia di Roma 8, in procedure di mutuo fondiario e, in particolare, per avere erogato mutui prima del consolidamento dell'ipoteca sugli immobili e la cui provvista, anziché pervenire nella disponibilità dei venditori, era stata utilizzata per finanziare posizioni riconducibili ad altro soggetto.
2. La Corte riteneva sussistente la giusta causa e proporzionata la sanzione espulsiva, sul rilievo che le condotte contestate costituivano violazione della normativa interna;
che si era verificata, indipendentemente dalla realizzazione dell'effetto traslativo finale, una alterazione della causa unitaria costituita dal collegamento negoziale fra mutuo di scopo e contratto di compravendita;
che l'ES era stato pienamente consapevole che le somme mutuate avrebbero avuto una diversa destinazione e cioè sarebbero servite a portare liquidità ad un gruppo (Gruppo PA) ampiamente indebitato verso la Banca, assicurandogli ulteriori finanziamenti senza doversi sottoporre ai controlli e alle procedure stabilite.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con dieci motivi, cui ha resistito la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, il ricorrente censura la sentenza di appello per avere ritenuto applicabile nella specie il Testo Unico del 2008, relativo alle procedure interne di concessione ed erogazione dei mutui ipotecari, e per avere escluso l'ultrattività della Circolare n. 231 del 2004, senza, tuttavia, avere esaminato i dati testuali desumibili da tali fonti normative, dati che, ove considerati, avrebbero indotto a conclusione diversa da quella cui la Corte era pervenuta.
2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, denunciando il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. rispettivamente in relazione all'art. 1362, comma 1°, all'art. 1362, comma '2° e all'art. 1367 cod. civ., il ricorrente deduce l'erroneità dell'interpretazione data dalla Corte di merito ai documenti richiamati nell'esposizione del primo motivo.
3. Con il quinto motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 1325 n. 2 e 1345 cod. civ., il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, per alcune delle pratiche oggetto di addebito, causa effettiva dell'operazione quella di far ottenere indirettamente ingenti somme di denaro a soggetto diverso dal mutuatario, peraltro non considerando che quest'ultimo aveva, in concreto, conseguito il risultato negoziale (e cioè la proprietà della casa di abitazione) cui era preordinato il finanziamento richiesto e in tal modo erroneamente adottando una nozione estensiva della causa, tale da includere ragioni e interessi non direttamente attinenti allo scambio contrattuale ma rilevanti come motivo ulteriore (non illecito, né unico, né comune alle parti contraenti) dell'operazione realizzata.
4. Con il sesto motivo, deducendo nuovamente violazione o falsa applicazione dell'art. 1362, comma 1°, cod. civ., il ricorrente si duole dell'erronea interpretazione di uno dei contratti oggetto di contestazione (quello stipulato il 25/5/2010 con AR TI) e in particolare della errata lettura della clausola di cui all'art. 4, ultimo comma, non essendosi la Corte di merito avveduta che il prelievo della somma erogata non era stato ivi subordinato al pagamento del debito con EQ (così che, cancellata la relativa ipoteca, quella della Banca risultasse di primo grado) ma era stato configurato come il presupposto per l'estinzione di tale debito e per la liberazione dall'ipoteca della società di riscossione.
5. Con il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo motivo il ricorrente deduce rispettivamente violazione o falsa applicazione dell'art. 2119, per avere la Corte posto a fondamento della ritenuta sussistenza della giusta causa l'esposizione debitoria del Gruppo PA al luglio 2011, quando invece i fatti oggetto di controversia risalivano al periodo dal 2009 sino al luglio 2010 e non era contestato che il Gruppo in questione fosse in bonis nel maggio 2010 (7°), e per avere ricondotto alla nozione di giusta causa una vicenda che, per le diverse e specifiche circostanze che concorrevano a definirla, non era, in realtà, in essa sussumibile (8°); violazione o falsa applicazione dell'art. 40 del CCNL di riferimento, per avere la Corte ritenuto giustificata l'applicazione nella specie del licenziamento per giusta causa, anziché di una sanzione conservativa, malgrado i contraenti collettivi avessero regolato la graduazione delle sanzioni secondo criteri di progressività e proporzionalità; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. per non avere la Corte dato corso a mezzi istruttori determinanti ai fini dell'accertamento della prassi aziendale in tema di modalità di erogazione dei mutui e ai fini della valutazione della posizione soggettiva del ricorrente.
6. Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 360 n. 5, risulta inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in presenza di giudizio di appello (R.G. n. 6826/2013) introdotto con ricorso depositato in data posteriore al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. 7. Né il ricorrente, al fine di evitare l'inammissibilità del motivo, ha indicato "le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. n. 5528/2014; conforme, fra le altre, n. 26774/2016).
8. Il motivo non si conforma neppure al modello legale del "nuovo" vizio ex art. 360 n. 5 quale risultante dalle modifiche introdotte con il decreto legge citato, in presenza di pronuncia di secondo grado depositata il 21 luglio 2015 e, pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma (11 settembre 2012).
9. Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014), l'art. 360 n. 5 c.p.c., così come riformulato, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; con la conseguenza "che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie". 10. Nella specie, la successione nel tempo delle fonti regolatrici interne alla Banca e i rapporti fra di esse, nella disciplina della comune materia delle modalità di concessione ed erogazione dei mutui ipotecari, sono state oggetto di considerazione specifica e di espressa, quanto diffusa disamina, da parte della Corte territoriale, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (cfr. pp. 6-7). 11. I motivi secondo, terzo, quarto e sesto - da esaminarsi congiuntamente per identità delle questioni connesse alla loro formulazione - risultano anch'essi inammissibili. 12. Il ricorrente non si è, infatti, uniformato, con i motivi in esame, al principio di diritto, per il quale "in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ."; con la conseguenza che il ricorrente per cassazione deve non soltanto fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme, che assume violate, ed ai principi in esse contenuti, ma "è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali": Cass. n. 27136/2017 (ord.). 13. D'altra parte, il sesto motivo, censurando unicamente l'interpretazione che sarebbe stata data ad una delle clausole (art. 4, ultimo comma), e peraltro anche isolandola dal complessivo regolamento contrattuale, non si confronta con l'articolato percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito e con la molteplicità di ragioni decisorie in esso compresenti (cfr. sentenza, p. 10, 3 0 capoverso), in violazione dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, che per costante giurisprudenza devono presiedere alla redazione del ricorso per cassazione. 14. Parimenti non possono trovare accoglimento i motivi quinto, settimo, ottavo e nono. 15. Al riguardo si deve anzitutto rilevare come io' motivi ora in esame non si conformino al consolidato principio di diritto, secondo il quale "in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione" (cfr., fra le molte, Cass. n. 3010/2012). 16. Il quinto motivo difetta, inoltre, di specifica attinenza al decisum, là dove la Corte di merito, nell'ambito di un più ampio e articolato contesto argomentativo, non esaurito dal singolo brano motivazionale oggetto di estrapolazione, ha disatteso la tesi ora riproposta dal ricorrente, in particolare osservando come lo scopo di mettere a disposizione di altro soggetto (vale a dire delle società del Gruppo PA) notevole liquidità non costituisse un motivo (esterno) del finanziamento ma la causa in concreto del negozio collegato, divergente dalla funzione economica attuabile in modo lecito attraverso il collegamento mutuo-compravendita (cfr. sentenza impugnata, p. 9, 2° capoverso). 17. In realtà, con il settimo, l'ottavo e il nono motivo viene dal ricorrente sollecitata una rilettura del materiale probatorio e una nuova valutazione dei fatti di causa, difforme da quella della sentenza di appello e cioè una serie di accertamenti (sulla reale esposizione debitoria del Gruppo PA;
sulle circostanze e modalità delle condotte oggetto di contestazione;
sul legame di proporzionalità tra comportamento e sanzione inflitta) che sono palesemente estranei ai compiti assegnati dall'ordinamento a questa Corte e che costituiscono, invece, prerogativa esclusiva del giudice di merito. 18. Quanto, infine, al decimo motivo, ne è palese la inammissibilità. 19. Ed invero, anche volendo prescindere dall'incongruo riferimento (in rubrica) all'art.2697 cod. civ., posto che con il motivo in esame non viene poi dedotta alcuna violazione • delle regole di riparto dell'onere probatorio, è da confermare l'orientamento per il quale, allorquando con il ricorso per cassazione venga denunciata la mancata ammissione di mezzi istruttori, il ricorrente ha l'onere di indicare tali mezzi specificamente, non solo trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, ma anche fornendo la dimostrazione - nella specie, assente - sia dell'esistenza di nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia del fatto che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove: Cass. n. 23194/2017 (ord.). 20. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.4;/4- 4f-one-- ir»Ateiz2z.e/f2,,
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 n