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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3218/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3218/2025 promossa da:
C.F. ammessa al patrocinio a spese Controparte_1 C.F._1 dello Stato con delibera n. 2025/227 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, con l'Avv. Simona Saliu;
e
, C.F. , con l'Avv. Simona Saliu;
Controparte_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare il decreto di omologa della separazione n. 15975/2003 emesso in data 30.12.2003 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica del decreto di omologa della separazione n. 15975/2003 emesso in data 30.12.2003 alle condizioni di cui al ricorso, allegando che sia sia Controparte_1
i figli sono diventati economicamente autosufficienti. Con provvedimento in data 13/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 11.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 11.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di separazione stabilite nel decreto di omologa n. 15975/2003 emesso in data 30.12.2003 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che sia sia i figli sono diventati economicamente autosufficienti. Controparte_1
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare il decreto di omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni della separazione di cui al decreto di omologa n. 15975/2003 emesso in data 30.12.2003, invariato il resto, come segue:
- Le parti sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno più nulla da avere e pretendere l'uno dall'altro per questioni derivanti dal rapporto coniugale.
- Spese di lite compensate.
Livorno, 11.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3218/2025 promossa da:
C.F. ammessa al patrocinio a spese Controparte_1 C.F._1 dello Stato con delibera n. 2025/227 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, con l'Avv. Simona Saliu;
e
, C.F. , con l'Avv. Simona Saliu;
Controparte_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare il decreto di omologa della separazione n. 15975/2003 emesso in data 30.12.2003 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.10.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica del decreto di omologa della separazione n. 15975/2003 emesso in data 30.12.2003 alle condizioni di cui al ricorso, allegando che sia sia Controparte_1
i figli sono diventati economicamente autosufficienti. Con provvedimento in data 13/10/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 11.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 11.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di separazione stabilite nel decreto di omologa n. 15975/2003 emesso in data 30.12.2003 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che sia sia i figli sono diventati economicamente autosufficienti. Controparte_1
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare il decreto di omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni della separazione di cui al decreto di omologa n. 15975/2003 emesso in data 30.12.2003, invariato il resto, come segue:
- Le parti sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno più nulla da avere e pretendere l'uno dall'altro per questioni derivanti dal rapporto coniugale.
- Spese di lite compensate.
Livorno, 11.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra