TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1359 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
34 Sant'Antioco, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Roberta Ruta, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Quartu Sant'Elena, presso lo studio degli avv. ti Luisella Ximenes e Luca Manconi
che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
disponga l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.,
stabilendo che possa incontrare il padre esclusivamente laddove il ragazzo lo voglia e per CP_2
il tempo che voglia. Per quanto riguarda la domanda di mantenimento di cui al punto e) del ricorso introduttivo, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso e della successiva sentenza definitiva di separazione pubblicata il 23 aprile 2018 dal Tribunale di Cagliari che prevedeva esclusivamente a carico del padre un assegno di mantenimento per il minore di € 300,00, si chiede che il Tribunale disponga a carico del sig. un assegno di mantenimento per il CP_1
minore della somma che riterrà di giustizia, tenuto conto delle rispettive capacità Persona_1
reddituali.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e deduzione respinta:
1) Dichiarare definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori CP_1
e (già sentenza non def. n. 1103/2017 del 04/04/2017).
[...] Parte_1
2) Confermare a carico del signor un assegno per il mantenimento del figlio pari CP_1 CP_2
ad € 300,00 mensili o la minore o maggiore somma che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia,
da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese come disposto dalla sentenza definitiva Pt_1
di separazione (n. 1242/2018 del 23/04/2018 Rac. 5048/2012) intercorsa nelle more del procedimento de quo (che superava la misura di € 200,00 mensili prevista con i provvedimenti provvisori assunti in sede divorzile aumentandolo), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF.
3) Rigettare la domanda di un assegno divorzile per la tenuto conto delle rispettive Pt_1
condizioni economiche e del fatto che la disponga di capacità lavorativa ed abbia altresì Pt_1
sempre lavorato sia in costanza di matrimonio che tutt'oggi e possieda un reddito proprio, per l'effetto si chiede sul punto che nessun assegno divorzile venga disposto in suo favore,
confermando quindi la sentenza definitiva di separazione (n. 1242/2018 del 23/04/2018 Rac.
5048/2012) intercorsa nelle more del procedimento de quo.
4) In relazione all'età del minore ed alle risultanze degli atti, nulla disporre in merito al diritto di visita padre/figlio: il minore se vorrà potrà vedere il padre quando lo riterrà ed il padre sarà ben felice di accoglierlo. 5) Con vittoria di spese diritto ed onorari.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 9.02.2016, , ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione dello stesso presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno, l' assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione di un contributo per il mantenimento suo e del figlio nella misura di euro 800,00 ( di cui euro 650,00 in favore del figlio ed euro 150,00 in favore della , oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1
A fondamento delle domande formulate ha allegato che le parti hanno contratto matrimonio in
Cagliari in data 16.06.2007; che dall'unione è nato un figlio: (18.09.2008); che in data CP_2
7.12.2015 è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 5048/12 ed il procedimento
è ancora in corso;
l'unione coniugale è divenuta intollerabile a causa del comportamento del resistente il quale ha violato il dovere coniugale di fedeltà e ha serbato una condotta violenta nei anche in presenza del minore;
che i rapporti sono allo stato conflittuali e che il resistente ha continuato anche dopo la separazione ad utilizzare appellativi offensivi e denigratori in presenza del minore che è, pertanto, turbato dalla condotta paterna e necessita di un supporto psi cologico;
che il resistente esercita il diritto di visita in maniera arbitraria.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di prestare attività lavorativa come segretaria part time e di percepire una retribuzione mensile di euro 500,00 ,
mentre il resistente è dipendente della ditta Italcementi e percepisce una retribuzione mensile di euro 1900,00, inoltre non sostiene oneri di alloggio in quanto dimora presso un'abitazione concessa in comodato dai familiari.
Ha ulteriormente precisato che i coniugi hanno contratto un mutuo per l'acquisto della casa coniugale di cui sono proprietari al 50%; che in sede di separazione i provvedimenti provvisori hanno disposto l'assegnazione della casa coniugale alla madre ed il pagamento del mutuo interamente a carico del che il resistente ha omesso di provvedere al pagamento e di CP_1
essere stata quindi iscritta al Crif con conseguente impossibilità di accedere al credito; che il resistente vorrebbe procedere alla vendita dell'immobile e alla rinegoziazione del mutuo, ma che ciò comporterebbe i costi di un contratto di locazione e la perdita per il minore dell'habitat domestico.
*****
Con comparsa di costituzione depositata in data 19.09.2016, si è costituito non CP_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma domandando in via preliminare la connessione con il procedimento di separazione, la determinazione di un assegno di mantenimento a proprio carico in favore del figlio di importo mensile pari ad 200,00 mensili,; l'affidamento esclusivo a sé CP_2
del minore e la statuizione di un calendario strutturato di incontri madre-figlio, l'assegnazione a sé
della casa familiare. Ha domandato, infine, che in caso di assegnazione dell'immobile coniugale alla sia stabilito l'obbligo per entrambe le parti di provvedere al pagamento del mutuo in Pt_1
parti uguali, ovvero il pagamento esclusivo a suo carico nel caso di assegnazione a lui.
Il resistente ha sostenuto che il rapporto coniugale si è deteriorato per l'incapacità della di Pt_1
esercitare il proprio ruolo all'interno della famiglia;
che il minore è soggetto alla sindrome da alienazione parentale e riferisce atteggiamenti della ricorrente volti a screditare l'immagine paterna;
inoltre, la ricorrente non gli consente di vedere il minore e adotta in autonomia le scelte relative al minore
Per quanto concerne la condizione reddituale, parte resistente ha dedotto che le parti hanno contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione coniugale e che al momento della sottoscrizione la ricorrente svolgeva due attività lavorative;
che la stessa dopo essere stata licenziata (dal secondo lavoro) non ha ricercato altre occupazioni.
Ha dedotto, inoltre, di prestare attività lavorativa presso la Italcementi, ma di aver subito un peggioramento della propria condizione reddituale a causa della riduzione del premio di produttività; di essere a conoscenza che la ricorrente non dimora nella casa coniugale (ma presso i suo genitori) e svolge attività lavorativa part time con una retribuzione mensile di euro 600.00
mensili.
*****
Con ordinanza resa in data 27.09.2016, il Presidente f.f sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente nell'abitazione CP_2
materna e l'assegnazione della casa coniugale alla e l'obbligo a carico del resistente di Pt_1
contribuire al mantenimento del figlio con un importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice ha conferito, inoltre, incarico ai Servizi Sociali del Comune di
Decimomannu per valutare l'idoneità degli incontri padre-figlio a disponendo l'avvio di un percorso di mediazione tra le parti ai fini dell'attenuazione del conflitto.
*****
Nella seconda fase del giudizio, all'udienza del 23/03/2017, il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183 c.p.c. e con successivo provvedimento del 27.11.2017 ha ammesso la prova per testi dedotta dalla ricorrente (con esclusione del capo 1 e 2) e la prova testimoniale dedotta dal resistente con riferimento al solo capo 2. Ha, altresì, conferito incarico ai Servizi sociali del Comune di
Decimomannu al fine di avviare il minore presso il competente Consultorio familiare perché venga a questi fornito supporto nella gestione del carico emotivo derivante dalla situazione di forte conflittualità caratterizzante il rapporto fra genitori, per chiarire le dinamiche dei rapporti con ciascuno dei genitori e vengano individuati eventuali bisogni del minore ed attuare le strategie più
idonee per porvi rimedio.
****
Con Sentenza non definitiva n. 1103/2017 pubbl. il 04/04/2017 RG n. 1359/2016 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
All'udienza del 26/09/2018 parte resistente ha depositato la CTU resa nel procedimento penale e alla successiva udienza del 15.11.2018, il Giudice ha disposto la prosecuzione di tutti gli interventi già in atto in favore del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Decimomannu avviando il minore ad un percorso di psicoterapia espressiva (una volta alla settimana) sia individuale, sia CP_2
congiunto con la madre;
ha, inoltre, sospeso gli incontri fra il minore ed il padre e disposto che i
Servizi sociali suddetti all'esitò o nel corso degli interventi disposti, qualora lo consentano le condizioni del minore, valutino l'opportunità di disporre un graduale percorso di riavvicinamento del minore al padre, mediante incontri in Spazio neutro. Il giudice ha, infine, invitato le parti a proseguire i percorsi di sostegno psicologico iniziati.
Il Giudice, all'udienza dell' 08/02/2021, viste le criticità emerse nella gestione del figlio, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le condizioni dei soggetti coinvolti nel conflitto familiare, le relazioni fra gli stessi e il minore, gli stili di vita e le capacità di accudimento da parte di ciascun genitore e le ragioni del rifiuto del minore verso il padre;
quale sia il genitore maggiormente in grado di assicurare all'altro l'accesso al figlio minore;
quali siano i bisogni del minore anche in ragione delle aspirazioni e dei suoi desideri, quali gli interventi e necessari ed opportuni a farvi fronte, con la precisazione che, una volta individuati tali interventi, gli stessi dovranno essere prontamente attivati dallo stesso consulente tecnico.
***** Con decreto dell'08/03/2023 il Giudice istruttore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nel proseguo del giudizio, il procedimento è stato più volte rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'8.04.2024 il giudice ha disposto l'audizione del minore, il quale all'udienza del
29.04.2024 ha dichiarato: “Sono nato a [...] il [...]. Fino ad ora non ho perso anni scolastici, dall'anno scorso ho iniziato un periodo difficile della mia vita in cui non avevo le forze per muovermi e andare a scuola, nonostante questo sono riuscito ad essere promosso. Quando
l'anno è ricominciato è capitato di nuovo. Abbiamo quindi cercato di fare un tentativo per recuperare l'anno ma nonostante ci abbia provato non ci sono riuscito. Dormivo poco in quel periodo, quindi facevo fatica a svegliarmi etc. Adesso con le medicine riesco ad essere un po' più
regolare. Però per la scuola ancora mi pesa molto. Quest'anno scolastico credo lo perderò, e ritenterò il prossimo, magari riuscirò a fare un recupero di due anni in uno. Ne ho parlato con mia madre che mi ha aiutato nella mia intenzione di provare a recuperare l'anno scolastico in corso, ma mi ha sempre detto che l'importante per lei è che io stia bene, anche perché a scuola me la sono sempre cavata, non ho mai avuto gravi insufficienze, è sempre stato un problema di voglia di studiare perché le capacità le ho. Sto attraversato un periodo di depressione per cui sono in cura,
questa poca voglia di fare non vale solo per la scuola ma un po' per tutto. Dovevo riprendere a fare sport, avevo iniziato a fare palestra per un mese, poi mi ero fermato ma adesso non so se riprenderò. Gli amici li vedo spesso. Al recupero anni scolastici ho provato ad applicarmi, anche perché avevo chiesto io di farlo, ma riuscivo ad andare due volte su cinque a settimana, il problema era la voglia, non avevo voglia. Ci sono mattine in cui non mi alzo dal letto. Ora sono bocciato perché non posso recuperare in un mese il programma di un anno. Mi sono preso una pausa e sono riposato, potrei anche andare a scuola, ma ora non ha senso che vada perché non recupererei mai.
Mio padre non lo vedo da quando avevo 8/9 anni. Ero stufo di essere maltrattato quando andavo da lui e quindi mi sono opposto con mia madre che insisteva perché andassi e quindi da lì, non ricordo come, siamo riusciti ad ottenere la conquista di non vederlo più, perché per me è una conquista.
Quando dico “siamo” intendo io e la mia famiglia. Mia madre mi ha sempre spinto perché andassi da lui e lo vedessi, anche se sapeva come mi trattava e credo non fosse contenta, la sentivo anche la notte quando tornavo a casa che piangeva per la paura di quello che poteva avermi fatto. Capitava
di andare in bagno la notte e magari la sentivo piangere nella sua stanza. So che piangeva per la paura di ciò che poteva essermi capitato. A volte ora discutiamo e io le rinfaccio che lei mi mandava da mio padre, e lei mi risponde “non sai quante lacrime ho versato per la paura di quello che poteva farti”. Mio padre ha provato a contattarmi su Instagram, così come ha fatto con due miei amici, ma non l'ho accettato e nemmeno lo hanno fatto loro. Non lo incontro casualmente perché
credo viva fuori. Non ne sento la mancanza e non ho nessuna intenzione di riprendere nemmeno a sentirlo. Ha provocato talmente tanti danni che non mi interessa proprio. Ero bambino e lui era violento nei miei confronti. Ovviamente la violenza era anche psicologica come le conseguenze dei suoi atti. Ero piccolo e io mi davo le colpe, mi dicevo che lui era grande e doveva avere per forza ragione. Dicevo “se mi devono trattare così male, quanto schifo devo fare”. Per esempio quando stavamo mangiando dei ravioli che a me non piacciono, gli avevo chiesto di non farmeli mangiare.
Me li ha fatti mangiare comunque e io li ho vomitati, lui mi ha costretto a rimangiarmi i ravioli vomitati. In un negozio mi ero incantato a vedere una cosa, mi sono girato e non l'ho visto più, mi ero perso. Sono quindi uscito e mi sono nascosto dietro macchina. Quando è tornato e mi ha trovato li si è arrabbiato molto e mi ha picchiamo molto. Ad ogni pasto per correggermi mi dava calci sotto il tavolo, mi urlava contro sempre. Tutte queste cose che sono successe da quando sono piccolo mi hanno convinto a non volerlo vedere mai più. Non ci voglio avere nulla a che fare, anche perché si ero piccolo ma queste cose vedevo che mio padre le faceva anche a mia madre. C'è stato un altro episodio in macchina, mi aveva obbligato a mangiare una caramella, l'ho vomitata sul tappetino della macchina (ho uno stomaco sensibile e mi capita), mi ha dato una passata di colpi che ancora ricordo, perché gli avevo sporcato la macchina. Il rapporto con mia madre va bene. Capita di avere qualche discussione, ma so che è normale in età adolescenziale. Con lei ho un bellissimo rapporto, che invidiano anche i miei amici. Posso raccontarle tutto, ho un ottimo rapporto. Nemmeno i miei genitori che io sappia parlano tra loro. È capitato di dover chiedere l'autorizzazione a mio padre per certe cose, per partire al campo estivo, per l'autorizzazione al vaccino, non so se lui abbia dato il consenso subito o dopo una prima opposizione, non lo so perché non chiedo a mia madre. So
insomma che lui ha un po' di potere decisionale sulla mia vita. Questa cosa sinceramente mi dà
fastidio perché non mi conosce, non conosce nulla della mia vita e non trovo giusto che abbia potere decisionale su di me. Con la famiglia di mio padre non ho tanti rapporti, l'unico con cui andavo d'accordo era mio cugino. Ora non l'ho più visto perché ha avuto un problema e so che è in cura ma non so dove. Se non fosse successo questo episodio con lui avrei mantenuto i rapporti. Io
vorrei che non ci fossero più problemi, di sapere queste cose del Tribunale e di sentire parlare di mio padre. Vorrei uscisse dalla mia vita. Sto facendo un percorso terapeutico F psicologico e sto riuscendo ad andare avanti, ma non lo voglio nella mia vita, ci sto riuscendo con le mie forze e non
è facile. Ma non trovo giusto che dopo tutto il male che mi ha fatto lui possa ancora decidere della mia vita.”
Il giudice all'esito dell'udienza ha ritenuto opportuno acquisire una relazione aggiornata dei Servizi
sociali di Cagliari sul percorso di sostegno psicologico seguito dal minore e sui suoi risultati,
nonché sui rapporti tra i genitori, che entrambe le parti riferiscono migliorati.
All'udienza del 22.11.2024 la causa istruita con produzioni documentali, relazioni dei servizi sociali, ctu e prova per testi è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Richiamata la sentenza n.1103/2017 pubbl. il 04/04/2017 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre preliminarmente dare atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile in suo favore e alla domanda di assegnazione della casa coniugale (che nelle more del giudizio è stata venduta). In ordine al figlio minore, oggi di anni 16, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria svolta debba confermarsi la modalità condivisa di gestione della genitorialità, ciò in quanto non confacente agli interessi del minore si rivelerebbe l'attribuzione in capo alla sola madre della responsabilità
genitoriale come da quest'ultima richiesto in sede conclusionale.
Ed infatti, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. - introdotto dal D. lgs. 154/2013 - costituisce eccezione l'affidamento esclusivo. All'affidamento condiviso può
infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ex art. 337-quater c.c.
A tale proposito la Suprema Corte ha statuito che: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre ....che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che... l'esclusione della modalità
dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi,
all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva” (Cass.,
Sez. I civile, sentenza 17.12.2009 n. 26587).
Nel caso di specie, all'esito dell'approfondimento peritale effettuato nel corso del giudizio - le cui conclusioni, congruamente motivate e prive nella sostanza di vizi logici il Tribunale condivide, nei limiti di seguito esposti- dell'attività dei Servizi Sociali che hanno seguito il nucleo, se conclamata è una profonda incomunicabilità genitoriale con importanti riverberi sulla serena crescita del figlio minore, tale criticità relazionale non appare idonea a determinare di per sé sola una prognosi sfavorevole in termini di inidoneità genitoriale, sì da fondare, come richiesto l'attribuzione in via esclusiva della cura del figlio ad un solo genitore (nel caso, la madre), nondimeno richiamando le parti, ciascuno per la propria parte di responsabilità, a rendere effettiva la condivisione della genitorialità, cooperando proficuamente nell'interesse del figlio minore.
Ed invero, l'elaborato peritale ha rilevato l'insussistenza di profili di inidoneità genitoriale in capo a ciascuno dei genitori ed in particolare è stato rilevato che i genitori non paiono presentare problemi psicopatologici né disturbi della personalità, ma più che altro particolarità/fragilità e rigidità
caratteriali che orientano il loro comportamento. Per entrambi sono emerse difficoltà di qualità
differente, in comune vi è la difficoltà a comprendere i reali bisogni di e a farvi fronte nel CP_2
momento giusto, permettendo invece ai loro problemi personali e ai loro conflitti di diventare pregnanti da inficiare il rapporto con . CP_2
Secondo quanto indicato nella ctu, nessuno dei due genitori è stato capace di proteggere il figlio dal conflitto di coppia (che non è stato mai superato ed è stato affrontato in modo estremamente superficiale dal e con forte rabbia e rivendicazione dalla . CP_1 Pt_1
Ciò posto, osserva il Collegio come l'attribuzione della responsabilità alla sola ricorrente determinerebbe il duplice, non consentito, effetto, di marginalizzare in via definitiva la figura paterna, nel contempo deresponsabilizzandolo dal proprio dovere genitoriale di attendere alla cura e alla crescita del figlio, privandolo della necessaria presenza, quanto meno nelle scelte maggiormente significative, vieppiù nella fase adolescenziale, di entrambi i genitori.
In tal senso, la conflittualità genitoriale non appare adeguatamente superabile, dalla deroga al regime di elezione normativa della genitorialità che determinerebbe certamente la risoluzione delle controversie tra le parti relativamente al minore, ma non soltanto non sarebbe idonea a risolvere le persistenti criticità, ma comporterebbe, come accennato, il concreto rischio di un disimpegno della figura paterna.
Per quanto concerne la consulente ha evidenziato che lo stesso vive in un contesto, in cui è CP_2
esistito un clima relazionale che più o meno indirettamente ha indotto pressione sullo stesso sia relativamente alla figura del padre e al rapporto con lui, che al resto della famiglia paterna (zia e nonni) che non vede o sente e rifiuta in modo categorico (fino a diventare una vera e propria idea
di , lui è fermamente convinto che la decisione di non frequentare il padre, di non vederlo e CP_2
di non sentirlo al telefono sia esclusivamente sua (d'altronde si sente dire costantemente che è lui
che deve decidere).
Dal 2023 in poi le relazioni dei Servizi Sociali hanno dato conto del malessere mostrato dal ragazzo e della condotta contrassegnata da agiti aggressivi alternati a un ritiro sociale sia dalla scuola che dalla frequentazione dei pari.
Ad ogni modo nell'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali viene in rilievo che da diversi mesi, non si evincono difficoltà di adattamento, sofferenza emotiva o tensioni all'interno del nucleo familiare e la ha riferito agli operatori che da quando sta assumendo la nuova Pt_1 CP_2
terapia farmacologica è molto più sereno e si rapporta sia in famiglia che negli ambienti esterni in maniera educata e rispettosa.
Per completezza deve tenersi conto anche che all'esito dei procedimenti penali a carico del lo stesso è stato assolto dal delitto di cui all'art. 572 c.p. nei confronti del figlio minore CP_1
per insussistenza del fatto e del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p. anch'esso per CP_2
insussistenza del fatto.
Conseguentemente, deve disporsi l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, da effettuarsi sotto la vigilanza ed il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti e ciò anche al fine di verificare l'esito dei percorsi, funzionali agli interessi del figlio minore, per i quali entrambi i genitori vanno sollecitati ad impegnarsi, richiedendo alla madre, al di là delle manifestate buone intenzioni, uno sforzo proficuo per farsi efficace pontiere della riconduzione nell'alveo di accettabile fisiologia del rapporto padre-figlio, anche tenendo conto della delicata età adolescenziale del minore e della necessità, pur se dallo stesso ad oggi negata, della quotidiana presenza di entrambi i genitori;
sollecitando il padre ad aderire realmente e con costanza ai progetti di cura e sostegno, rispettando la sensibilità del figlio, al fine di un fattivo recupero della genitorialità.
Deve confermarsi il collocamento del minore presso la madre, per come in essere dalla separazione di fatto dei genitori.
Relativamente alle modalità di frequentazione padre-minore, deve tenersi conto della ferma volontà
del minore di non incontrare il padre (il minore in sede di audizione ha confermato, difatti, il rifiuto, la sua sofferenza e la rabbia già espressi alla consulente e ai servizi sociali nei confronti del genitore) le stesse pertanto potranno avvenire, solo previo accordo con lo stesso anche in ragione dell'età.
****
In ordine alle questioni economiche deve osservarsi che parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di un assegno divorzile per sé, domandando che per il figlio venga determinato nella misura ritenuta di giustizia, il resistente ha proposto un contributo mensile di euro 300,00.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell' art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini di seguito esposti.
La ricorrente dalla certificazione unica risulta percepire un reddito annuale di euro 8186,98, mentre il resistente che lavora per la Italcementi percepisce una retribuzione annuale lorda di euro
35314,50 (certificazione unica 2023). Le parti non risultano più gravate dal mutuo in quanto l'abitazione coniugale è stata venduta e le rate di cui risultava gravato il resistente sono in parte scadute.
Ciò posto, relativamente al contributo di mantenimento per il figlio, tenuto conto dei redditi come ricostruiti;
valutate, per un verso, le esigenze del figlio rapportate all'età rispetto all'emissione dei provvedimenti presidenziali ed i tempi di permanenza, in via esclusiva presso la madre attesa la sospensione dei rapporti col padre, il Tribunale ritiene equo rideterminare l'assegno mensile nella misura di euro 400,00 l'assegno, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione annuale,
fermi per il passato i provvedimenti vigenti.
*****
Le ragioni di lite (con particolare riferito alla delicata situazione del figlio ) giust ificano la CP_2
compensazione delle spese legali, ivi comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 1103/2017 pubblicata in data 4.04.2017, definitivamente pronunciando:
- dispone l'affido condiviso del figlio con collocazione presso il domicilio Persona_1
materno;
- il minore potrà incontrare il padre solo se vorrà, secondo la sua volontà e disponibilità.
- pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando CP_1
alla entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 400,00 rivalutabile Pt_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, da liquidare con separato decreto, in via definitiva a carico della parte ricorrente e della parte resistente nella misura della metà dell'importo liquidato al CTU,
Così deciso in Cagliari in data 20.05.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1359 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
34 Sant'Antioco, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Roberta Ruta, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Quartu Sant'Elena, presso lo studio degli avv. ti Luisella Ximenes e Luca Manconi
che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
disponga l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.,
stabilendo che possa incontrare il padre esclusivamente laddove il ragazzo lo voglia e per CP_2
il tempo che voglia. Per quanto riguarda la domanda di mantenimento di cui al punto e) del ricorso introduttivo, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso e della successiva sentenza definitiva di separazione pubblicata il 23 aprile 2018 dal Tribunale di Cagliari che prevedeva esclusivamente a carico del padre un assegno di mantenimento per il minore di € 300,00, si chiede che il Tribunale disponga a carico del sig. un assegno di mantenimento per il CP_1
minore della somma che riterrà di giustizia, tenuto conto delle rispettive capacità Persona_1
reddituali.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e deduzione respinta:
1) Dichiarare definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori CP_1
e (già sentenza non def. n. 1103/2017 del 04/04/2017).
[...] Parte_1
2) Confermare a carico del signor un assegno per il mantenimento del figlio pari CP_1 CP_2
ad € 300,00 mensili o la minore o maggiore somma che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia,
da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese come disposto dalla sentenza definitiva Pt_1
di separazione (n. 1242/2018 del 23/04/2018 Rac. 5048/2012) intercorsa nelle more del procedimento de quo (che superava la misura di € 200,00 mensili prevista con i provvedimenti provvisori assunti in sede divorzile aumentandolo), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF.
3) Rigettare la domanda di un assegno divorzile per la tenuto conto delle rispettive Pt_1
condizioni economiche e del fatto che la disponga di capacità lavorativa ed abbia altresì Pt_1
sempre lavorato sia in costanza di matrimonio che tutt'oggi e possieda un reddito proprio, per l'effetto si chiede sul punto che nessun assegno divorzile venga disposto in suo favore,
confermando quindi la sentenza definitiva di separazione (n. 1242/2018 del 23/04/2018 Rac.
5048/2012) intercorsa nelle more del procedimento de quo.
4) In relazione all'età del minore ed alle risultanze degli atti, nulla disporre in merito al diritto di visita padre/figlio: il minore se vorrà potrà vedere il padre quando lo riterrà ed il padre sarà ben felice di accoglierlo. 5) Con vittoria di spese diritto ed onorari.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 9.02.2016, , ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione dello stesso presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno, l' assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione di un contributo per il mantenimento suo e del figlio nella misura di euro 800,00 ( di cui euro 650,00 in favore del figlio ed euro 150,00 in favore della , oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1
A fondamento delle domande formulate ha allegato che le parti hanno contratto matrimonio in
Cagliari in data 16.06.2007; che dall'unione è nato un figlio: (18.09.2008); che in data CP_2
7.12.2015 è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 5048/12 ed il procedimento
è ancora in corso;
l'unione coniugale è divenuta intollerabile a causa del comportamento del resistente il quale ha violato il dovere coniugale di fedeltà e ha serbato una condotta violenta nei anche in presenza del minore;
che i rapporti sono allo stato conflittuali e che il resistente ha continuato anche dopo la separazione ad utilizzare appellativi offensivi e denigratori in presenza del minore che è, pertanto, turbato dalla condotta paterna e necessita di un supporto psi cologico;
che il resistente esercita il diritto di visita in maniera arbitraria.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di prestare attività lavorativa come segretaria part time e di percepire una retribuzione mensile di euro 500,00 ,
mentre il resistente è dipendente della ditta Italcementi e percepisce una retribuzione mensile di euro 1900,00, inoltre non sostiene oneri di alloggio in quanto dimora presso un'abitazione concessa in comodato dai familiari.
Ha ulteriormente precisato che i coniugi hanno contratto un mutuo per l'acquisto della casa coniugale di cui sono proprietari al 50%; che in sede di separazione i provvedimenti provvisori hanno disposto l'assegnazione della casa coniugale alla madre ed il pagamento del mutuo interamente a carico del che il resistente ha omesso di provvedere al pagamento e di CP_1
essere stata quindi iscritta al Crif con conseguente impossibilità di accedere al credito; che il resistente vorrebbe procedere alla vendita dell'immobile e alla rinegoziazione del mutuo, ma che ciò comporterebbe i costi di un contratto di locazione e la perdita per il minore dell'habitat domestico.
*****
Con comparsa di costituzione depositata in data 19.09.2016, si è costituito non CP_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma domandando in via preliminare la connessione con il procedimento di separazione, la determinazione di un assegno di mantenimento a proprio carico in favore del figlio di importo mensile pari ad 200,00 mensili,; l'affidamento esclusivo a sé CP_2
del minore e la statuizione di un calendario strutturato di incontri madre-figlio, l'assegnazione a sé
della casa familiare. Ha domandato, infine, che in caso di assegnazione dell'immobile coniugale alla sia stabilito l'obbligo per entrambe le parti di provvedere al pagamento del mutuo in Pt_1
parti uguali, ovvero il pagamento esclusivo a suo carico nel caso di assegnazione a lui.
Il resistente ha sostenuto che il rapporto coniugale si è deteriorato per l'incapacità della di Pt_1
esercitare il proprio ruolo all'interno della famiglia;
che il minore è soggetto alla sindrome da alienazione parentale e riferisce atteggiamenti della ricorrente volti a screditare l'immagine paterna;
inoltre, la ricorrente non gli consente di vedere il minore e adotta in autonomia le scelte relative al minore
Per quanto concerne la condizione reddituale, parte resistente ha dedotto che le parti hanno contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione coniugale e che al momento della sottoscrizione la ricorrente svolgeva due attività lavorative;
che la stessa dopo essere stata licenziata (dal secondo lavoro) non ha ricercato altre occupazioni.
Ha dedotto, inoltre, di prestare attività lavorativa presso la Italcementi, ma di aver subito un peggioramento della propria condizione reddituale a causa della riduzione del premio di produttività; di essere a conoscenza che la ricorrente non dimora nella casa coniugale (ma presso i suo genitori) e svolge attività lavorativa part time con una retribuzione mensile di euro 600.00
mensili.
*****
Con ordinanza resa in data 27.09.2016, il Presidente f.f sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente nell'abitazione CP_2
materna e l'assegnazione della casa coniugale alla e l'obbligo a carico del resistente di Pt_1
contribuire al mantenimento del figlio con un importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice ha conferito, inoltre, incarico ai Servizi Sociali del Comune di
Decimomannu per valutare l'idoneità degli incontri padre-figlio a disponendo l'avvio di un percorso di mediazione tra le parti ai fini dell'attenuazione del conflitto.
*****
Nella seconda fase del giudizio, all'udienza del 23/03/2017, il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183 c.p.c. e con successivo provvedimento del 27.11.2017 ha ammesso la prova per testi dedotta dalla ricorrente (con esclusione del capo 1 e 2) e la prova testimoniale dedotta dal resistente con riferimento al solo capo 2. Ha, altresì, conferito incarico ai Servizi sociali del Comune di
Decimomannu al fine di avviare il minore presso il competente Consultorio familiare perché venga a questi fornito supporto nella gestione del carico emotivo derivante dalla situazione di forte conflittualità caratterizzante il rapporto fra genitori, per chiarire le dinamiche dei rapporti con ciascuno dei genitori e vengano individuati eventuali bisogni del minore ed attuare le strategie più
idonee per porvi rimedio.
****
Con Sentenza non definitiva n. 1103/2017 pubbl. il 04/04/2017 RG n. 1359/2016 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
All'udienza del 26/09/2018 parte resistente ha depositato la CTU resa nel procedimento penale e alla successiva udienza del 15.11.2018, il Giudice ha disposto la prosecuzione di tutti gli interventi già in atto in favore del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Decimomannu avviando il minore ad un percorso di psicoterapia espressiva (una volta alla settimana) sia individuale, sia CP_2
congiunto con la madre;
ha, inoltre, sospeso gli incontri fra il minore ed il padre e disposto che i
Servizi sociali suddetti all'esitò o nel corso degli interventi disposti, qualora lo consentano le condizioni del minore, valutino l'opportunità di disporre un graduale percorso di riavvicinamento del minore al padre, mediante incontri in Spazio neutro. Il giudice ha, infine, invitato le parti a proseguire i percorsi di sostegno psicologico iniziati.
Il Giudice, all'udienza dell' 08/02/2021, viste le criticità emerse nella gestione del figlio, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le condizioni dei soggetti coinvolti nel conflitto familiare, le relazioni fra gli stessi e il minore, gli stili di vita e le capacità di accudimento da parte di ciascun genitore e le ragioni del rifiuto del minore verso il padre;
quale sia il genitore maggiormente in grado di assicurare all'altro l'accesso al figlio minore;
quali siano i bisogni del minore anche in ragione delle aspirazioni e dei suoi desideri, quali gli interventi e necessari ed opportuni a farvi fronte, con la precisazione che, una volta individuati tali interventi, gli stessi dovranno essere prontamente attivati dallo stesso consulente tecnico.
***** Con decreto dell'08/03/2023 il Giudice istruttore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nel proseguo del giudizio, il procedimento è stato più volte rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'8.04.2024 il giudice ha disposto l'audizione del minore, il quale all'udienza del
29.04.2024 ha dichiarato: “Sono nato a [...] il [...]. Fino ad ora non ho perso anni scolastici, dall'anno scorso ho iniziato un periodo difficile della mia vita in cui non avevo le forze per muovermi e andare a scuola, nonostante questo sono riuscito ad essere promosso. Quando
l'anno è ricominciato è capitato di nuovo. Abbiamo quindi cercato di fare un tentativo per recuperare l'anno ma nonostante ci abbia provato non ci sono riuscito. Dormivo poco in quel periodo, quindi facevo fatica a svegliarmi etc. Adesso con le medicine riesco ad essere un po' più
regolare. Però per la scuola ancora mi pesa molto. Quest'anno scolastico credo lo perderò, e ritenterò il prossimo, magari riuscirò a fare un recupero di due anni in uno. Ne ho parlato con mia madre che mi ha aiutato nella mia intenzione di provare a recuperare l'anno scolastico in corso, ma mi ha sempre detto che l'importante per lei è che io stia bene, anche perché a scuola me la sono sempre cavata, non ho mai avuto gravi insufficienze, è sempre stato un problema di voglia di studiare perché le capacità le ho. Sto attraversato un periodo di depressione per cui sono in cura,
questa poca voglia di fare non vale solo per la scuola ma un po' per tutto. Dovevo riprendere a fare sport, avevo iniziato a fare palestra per un mese, poi mi ero fermato ma adesso non so se riprenderò. Gli amici li vedo spesso. Al recupero anni scolastici ho provato ad applicarmi, anche perché avevo chiesto io di farlo, ma riuscivo ad andare due volte su cinque a settimana, il problema era la voglia, non avevo voglia. Ci sono mattine in cui non mi alzo dal letto. Ora sono bocciato perché non posso recuperare in un mese il programma di un anno. Mi sono preso una pausa e sono riposato, potrei anche andare a scuola, ma ora non ha senso che vada perché non recupererei mai.
Mio padre non lo vedo da quando avevo 8/9 anni. Ero stufo di essere maltrattato quando andavo da lui e quindi mi sono opposto con mia madre che insisteva perché andassi e quindi da lì, non ricordo come, siamo riusciti ad ottenere la conquista di non vederlo più, perché per me è una conquista.
Quando dico “siamo” intendo io e la mia famiglia. Mia madre mi ha sempre spinto perché andassi da lui e lo vedessi, anche se sapeva come mi trattava e credo non fosse contenta, la sentivo anche la notte quando tornavo a casa che piangeva per la paura di quello che poteva avermi fatto. Capitava
di andare in bagno la notte e magari la sentivo piangere nella sua stanza. So che piangeva per la paura di ciò che poteva essermi capitato. A volte ora discutiamo e io le rinfaccio che lei mi mandava da mio padre, e lei mi risponde “non sai quante lacrime ho versato per la paura di quello che poteva farti”. Mio padre ha provato a contattarmi su Instagram, così come ha fatto con due miei amici, ma non l'ho accettato e nemmeno lo hanno fatto loro. Non lo incontro casualmente perché
credo viva fuori. Non ne sento la mancanza e non ho nessuna intenzione di riprendere nemmeno a sentirlo. Ha provocato talmente tanti danni che non mi interessa proprio. Ero bambino e lui era violento nei miei confronti. Ovviamente la violenza era anche psicologica come le conseguenze dei suoi atti. Ero piccolo e io mi davo le colpe, mi dicevo che lui era grande e doveva avere per forza ragione. Dicevo “se mi devono trattare così male, quanto schifo devo fare”. Per esempio quando stavamo mangiando dei ravioli che a me non piacciono, gli avevo chiesto di non farmeli mangiare.
Me li ha fatti mangiare comunque e io li ho vomitati, lui mi ha costretto a rimangiarmi i ravioli vomitati. In un negozio mi ero incantato a vedere una cosa, mi sono girato e non l'ho visto più, mi ero perso. Sono quindi uscito e mi sono nascosto dietro macchina. Quando è tornato e mi ha trovato li si è arrabbiato molto e mi ha picchiamo molto. Ad ogni pasto per correggermi mi dava calci sotto il tavolo, mi urlava contro sempre. Tutte queste cose che sono successe da quando sono piccolo mi hanno convinto a non volerlo vedere mai più. Non ci voglio avere nulla a che fare, anche perché si ero piccolo ma queste cose vedevo che mio padre le faceva anche a mia madre. C'è stato un altro episodio in macchina, mi aveva obbligato a mangiare una caramella, l'ho vomitata sul tappetino della macchina (ho uno stomaco sensibile e mi capita), mi ha dato una passata di colpi che ancora ricordo, perché gli avevo sporcato la macchina. Il rapporto con mia madre va bene. Capita di avere qualche discussione, ma so che è normale in età adolescenziale. Con lei ho un bellissimo rapporto, che invidiano anche i miei amici. Posso raccontarle tutto, ho un ottimo rapporto. Nemmeno i miei genitori che io sappia parlano tra loro. È capitato di dover chiedere l'autorizzazione a mio padre per certe cose, per partire al campo estivo, per l'autorizzazione al vaccino, non so se lui abbia dato il consenso subito o dopo una prima opposizione, non lo so perché non chiedo a mia madre. So
insomma che lui ha un po' di potere decisionale sulla mia vita. Questa cosa sinceramente mi dà
fastidio perché non mi conosce, non conosce nulla della mia vita e non trovo giusto che abbia potere decisionale su di me. Con la famiglia di mio padre non ho tanti rapporti, l'unico con cui andavo d'accordo era mio cugino. Ora non l'ho più visto perché ha avuto un problema e so che è in cura ma non so dove. Se non fosse successo questo episodio con lui avrei mantenuto i rapporti. Io
vorrei che non ci fossero più problemi, di sapere queste cose del Tribunale e di sentire parlare di mio padre. Vorrei uscisse dalla mia vita. Sto facendo un percorso terapeutico F psicologico e sto riuscendo ad andare avanti, ma non lo voglio nella mia vita, ci sto riuscendo con le mie forze e non
è facile. Ma non trovo giusto che dopo tutto il male che mi ha fatto lui possa ancora decidere della mia vita.”
Il giudice all'esito dell'udienza ha ritenuto opportuno acquisire una relazione aggiornata dei Servizi
sociali di Cagliari sul percorso di sostegno psicologico seguito dal minore e sui suoi risultati,
nonché sui rapporti tra i genitori, che entrambe le parti riferiscono migliorati.
All'udienza del 22.11.2024 la causa istruita con produzioni documentali, relazioni dei servizi sociali, ctu e prova per testi è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Richiamata la sentenza n.1103/2017 pubbl. il 04/04/2017 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre preliminarmente dare atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile in suo favore e alla domanda di assegnazione della casa coniugale (che nelle more del giudizio è stata venduta). In ordine al figlio minore, oggi di anni 16, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria svolta debba confermarsi la modalità condivisa di gestione della genitorialità, ciò in quanto non confacente agli interessi del minore si rivelerebbe l'attribuzione in capo alla sola madre della responsabilità
genitoriale come da quest'ultima richiesto in sede conclusionale.
Ed infatti, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. - introdotto dal D. lgs. 154/2013 - costituisce eccezione l'affidamento esclusivo. All'affidamento condiviso può
infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ex art. 337-quater c.c.
A tale proposito la Suprema Corte ha statuito che: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre ....che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che... l'esclusione della modalità
dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi,
all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva” (Cass.,
Sez. I civile, sentenza 17.12.2009 n. 26587).
Nel caso di specie, all'esito dell'approfondimento peritale effettuato nel corso del giudizio - le cui conclusioni, congruamente motivate e prive nella sostanza di vizi logici il Tribunale condivide, nei limiti di seguito esposti- dell'attività dei Servizi Sociali che hanno seguito il nucleo, se conclamata è una profonda incomunicabilità genitoriale con importanti riverberi sulla serena crescita del figlio minore, tale criticità relazionale non appare idonea a determinare di per sé sola una prognosi sfavorevole in termini di inidoneità genitoriale, sì da fondare, come richiesto l'attribuzione in via esclusiva della cura del figlio ad un solo genitore (nel caso, la madre), nondimeno richiamando le parti, ciascuno per la propria parte di responsabilità, a rendere effettiva la condivisione della genitorialità, cooperando proficuamente nell'interesse del figlio minore.
Ed invero, l'elaborato peritale ha rilevato l'insussistenza di profili di inidoneità genitoriale in capo a ciascuno dei genitori ed in particolare è stato rilevato che i genitori non paiono presentare problemi psicopatologici né disturbi della personalità, ma più che altro particolarità/fragilità e rigidità
caratteriali che orientano il loro comportamento. Per entrambi sono emerse difficoltà di qualità
differente, in comune vi è la difficoltà a comprendere i reali bisogni di e a farvi fronte nel CP_2
momento giusto, permettendo invece ai loro problemi personali e ai loro conflitti di diventare pregnanti da inficiare il rapporto con . CP_2
Secondo quanto indicato nella ctu, nessuno dei due genitori è stato capace di proteggere il figlio dal conflitto di coppia (che non è stato mai superato ed è stato affrontato in modo estremamente superficiale dal e con forte rabbia e rivendicazione dalla . CP_1 Pt_1
Ciò posto, osserva il Collegio come l'attribuzione della responsabilità alla sola ricorrente determinerebbe il duplice, non consentito, effetto, di marginalizzare in via definitiva la figura paterna, nel contempo deresponsabilizzandolo dal proprio dovere genitoriale di attendere alla cura e alla crescita del figlio, privandolo della necessaria presenza, quanto meno nelle scelte maggiormente significative, vieppiù nella fase adolescenziale, di entrambi i genitori.
In tal senso, la conflittualità genitoriale non appare adeguatamente superabile, dalla deroga al regime di elezione normativa della genitorialità che determinerebbe certamente la risoluzione delle controversie tra le parti relativamente al minore, ma non soltanto non sarebbe idonea a risolvere le persistenti criticità, ma comporterebbe, come accennato, il concreto rischio di un disimpegno della figura paterna.
Per quanto concerne la consulente ha evidenziato che lo stesso vive in un contesto, in cui è CP_2
esistito un clima relazionale che più o meno indirettamente ha indotto pressione sullo stesso sia relativamente alla figura del padre e al rapporto con lui, che al resto della famiglia paterna (zia e nonni) che non vede o sente e rifiuta in modo categorico (fino a diventare una vera e propria idea
di , lui è fermamente convinto che la decisione di non frequentare il padre, di non vederlo e CP_2
di non sentirlo al telefono sia esclusivamente sua (d'altronde si sente dire costantemente che è lui
che deve decidere).
Dal 2023 in poi le relazioni dei Servizi Sociali hanno dato conto del malessere mostrato dal ragazzo e della condotta contrassegnata da agiti aggressivi alternati a un ritiro sociale sia dalla scuola che dalla frequentazione dei pari.
Ad ogni modo nell'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali viene in rilievo che da diversi mesi, non si evincono difficoltà di adattamento, sofferenza emotiva o tensioni all'interno del nucleo familiare e la ha riferito agli operatori che da quando sta assumendo la nuova Pt_1 CP_2
terapia farmacologica è molto più sereno e si rapporta sia in famiglia che negli ambienti esterni in maniera educata e rispettosa.
Per completezza deve tenersi conto anche che all'esito dei procedimenti penali a carico del lo stesso è stato assolto dal delitto di cui all'art. 572 c.p. nei confronti del figlio minore CP_1
per insussistenza del fatto e del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p. anch'esso per CP_2
insussistenza del fatto.
Conseguentemente, deve disporsi l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, da effettuarsi sotto la vigilanza ed il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti e ciò anche al fine di verificare l'esito dei percorsi, funzionali agli interessi del figlio minore, per i quali entrambi i genitori vanno sollecitati ad impegnarsi, richiedendo alla madre, al di là delle manifestate buone intenzioni, uno sforzo proficuo per farsi efficace pontiere della riconduzione nell'alveo di accettabile fisiologia del rapporto padre-figlio, anche tenendo conto della delicata età adolescenziale del minore e della necessità, pur se dallo stesso ad oggi negata, della quotidiana presenza di entrambi i genitori;
sollecitando il padre ad aderire realmente e con costanza ai progetti di cura e sostegno, rispettando la sensibilità del figlio, al fine di un fattivo recupero della genitorialità.
Deve confermarsi il collocamento del minore presso la madre, per come in essere dalla separazione di fatto dei genitori.
Relativamente alle modalità di frequentazione padre-minore, deve tenersi conto della ferma volontà
del minore di non incontrare il padre (il minore in sede di audizione ha confermato, difatti, il rifiuto, la sua sofferenza e la rabbia già espressi alla consulente e ai servizi sociali nei confronti del genitore) le stesse pertanto potranno avvenire, solo previo accordo con lo stesso anche in ragione dell'età.
****
In ordine alle questioni economiche deve osservarsi che parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di un assegno divorzile per sé, domandando che per il figlio venga determinato nella misura ritenuta di giustizia, il resistente ha proposto un contributo mensile di euro 300,00.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell' art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini di seguito esposti.
La ricorrente dalla certificazione unica risulta percepire un reddito annuale di euro 8186,98, mentre il resistente che lavora per la Italcementi percepisce una retribuzione annuale lorda di euro
35314,50 (certificazione unica 2023). Le parti non risultano più gravate dal mutuo in quanto l'abitazione coniugale è stata venduta e le rate di cui risultava gravato il resistente sono in parte scadute.
Ciò posto, relativamente al contributo di mantenimento per il figlio, tenuto conto dei redditi come ricostruiti;
valutate, per un verso, le esigenze del figlio rapportate all'età rispetto all'emissione dei provvedimenti presidenziali ed i tempi di permanenza, in via esclusiva presso la madre attesa la sospensione dei rapporti col padre, il Tribunale ritiene equo rideterminare l'assegno mensile nella misura di euro 400,00 l'assegno, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione annuale,
fermi per il passato i provvedimenti vigenti.
*****
Le ragioni di lite (con particolare riferito alla delicata situazione del figlio ) giust ificano la CP_2
compensazione delle spese legali, ivi comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 1103/2017 pubblicata in data 4.04.2017, definitivamente pronunciando:
- dispone l'affido condiviso del figlio con collocazione presso il domicilio Persona_1
materno;
- il minore potrà incontrare il padre solo se vorrà, secondo la sua volontà e disponibilità.
- pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando CP_1
alla entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 400,00 rivalutabile Pt_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, da liquidare con separato decreto, in via definitiva a carico della parte ricorrente e della parte resistente nella misura della metà dell'importo liquidato al CTU,
Così deciso in Cagliari in data 20.05.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti