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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1042/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1042 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SILVIA MAGGINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato MARZIA PACI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza dell'01/07/2025):
“Chiedono all'Ill.mo Tribunale di Firenze di voler accogliere le conclusioni concordate dai medesimi e qui di seguito precisate, a modifica della sentenza di divorzio n. 385 del
2017 emessa dal Tribunale di Firenze il 07.02.2017 nel giudizio RG 18033/2016:
1 1) il Sig. con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a Parte_1 corrispondere alla Sig.ra a titolo di liquidazione una tantum ai Controparte_1 sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/70, il complessivo importo di € 8.000,00 (ottomila/00)
a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN intestate alla Sig.ra entro il CP_1 giorno 10 luglio 2025;
2) con il percepimento della somma di € 8.000,00 (ottomila/00 ) come sopra riportata, la
Sig.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente, e che pertanto la CP_1 stessa rinuncia all'assegno divorzile così come disposto nella sentenza di divorzio n. 385 del 2017 del Tribunale di Firenze RG 18033/2016;
3) In caso di mancato e/o ritardato pagamento dell'importo di € 8.000,00 (ottomila/00) entro il giorno 10 luglio 2025, da intendersi quale termine essenziale per espressa volontà delle parti, il presente accordo è da intendersi come non concluso, con diritto della Sig.ra a vedersi corrisposto l'assegno divorzile mensile così come CP_1 disposto nella sentenza di divorzio n. 385 del 2017 del Tribunale di Firenze RG
18033/2016;
4) le parti convengono che con l'esatto adempimento di quanto convenuto a titolo di una tantum nulla è più dovuto dal Sig. alla Sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 periodico divorzile e che è equa l'attribuzione concordata a titolo di una tantum a favore di quest'ultima, rappresentata dalla somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00);
5) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici ad oggi e futuri per quanto innanzi scritto e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro per tutto quanto possa trarre origine dal rapporto di coniugio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/01/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 385/2017, emessa dal Tribunale di
Firenze in seguito a ricorso congiunto delle parti;
in particolare, egli ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore della ex moglie CP_1
[...]
Si è costituita in giudizio l'ex coniuge, opponendosi Controparte_1 alla domanda di revoca proposta dal ricorrente. 2 Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e relative a diritti disponibili.
Risulta in particolare equo, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, il pagamento dell'importo di € 8.000,00 che si è impegnato a effettuare in favore di Parte_1
quale assegno divorzile una tantum, a definitiva tacitazione dei Controparte_1 diritti patrimoniali della resistente, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n.
385/2017, pubblicata in data 07/02/2017 nel procedimento n.r.g. 18033/2016:
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- dichiara equo il pagamento dell'importo di € 8.000,00 che si è Parte_1 impegnato a effettuare in favore di quale assegno divorzile una Controparte_1 tantum, a definitiva tacitazione dei diritti patrimoniali della ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1042 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SILVIA MAGGINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato MARZIA PACI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza dell'01/07/2025):
“Chiedono all'Ill.mo Tribunale di Firenze di voler accogliere le conclusioni concordate dai medesimi e qui di seguito precisate, a modifica della sentenza di divorzio n. 385 del
2017 emessa dal Tribunale di Firenze il 07.02.2017 nel giudizio RG 18033/2016:
1 1) il Sig. con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a Parte_1 corrispondere alla Sig.ra a titolo di liquidazione una tantum ai Controparte_1 sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/70, il complessivo importo di € 8.000,00 (ottomila/00)
a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN intestate alla Sig.ra entro il CP_1 giorno 10 luglio 2025;
2) con il percepimento della somma di € 8.000,00 (ottomila/00 ) come sopra riportata, la
Sig.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente, e che pertanto la CP_1 stessa rinuncia all'assegno divorzile così come disposto nella sentenza di divorzio n. 385 del 2017 del Tribunale di Firenze RG 18033/2016;
3) In caso di mancato e/o ritardato pagamento dell'importo di € 8.000,00 (ottomila/00) entro il giorno 10 luglio 2025, da intendersi quale termine essenziale per espressa volontà delle parti, il presente accordo è da intendersi come non concluso, con diritto della Sig.ra a vedersi corrisposto l'assegno divorzile mensile così come CP_1 disposto nella sentenza di divorzio n. 385 del 2017 del Tribunale di Firenze RG
18033/2016;
4) le parti convengono che con l'esatto adempimento di quanto convenuto a titolo di una tantum nulla è più dovuto dal Sig. alla Sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 periodico divorzile e che è equa l'attribuzione concordata a titolo di una tantum a favore di quest'ultima, rappresentata dalla somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00);
5) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici ad oggi e futuri per quanto innanzi scritto e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro per tutto quanto possa trarre origine dal rapporto di coniugio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/01/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 385/2017, emessa dal Tribunale di
Firenze in seguito a ricorso congiunto delle parti;
in particolare, egli ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore della ex moglie CP_1
[...]
Si è costituita in giudizio l'ex coniuge, opponendosi Controparte_1 alla domanda di revoca proposta dal ricorrente. 2 Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e relative a diritti disponibili.
Risulta in particolare equo, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, il pagamento dell'importo di € 8.000,00 che si è impegnato a effettuare in favore di Parte_1
quale assegno divorzile una tantum, a definitiva tacitazione dei Controparte_1 diritti patrimoniali della resistente, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n.
385/2017, pubblicata in data 07/02/2017 nel procedimento n.r.g. 18033/2016:
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- dichiara equo il pagamento dell'importo di € 8.000,00 che si è Parte_1 impegnato a effettuare in favore di quale assegno divorzile una Controparte_1 tantum, a definitiva tacitazione dei diritti patrimoniali della ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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