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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/09/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA NULLITA' LICENZIAMENTO
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 94/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Michel MILLIERY
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Antonio MADEO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.4.2025, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la assumendo di aver CP_1 lavorato alle sue dipendenze dal 6.4.2023 al 24.10.2024, quando era licenziato per asserita giusta causa -in realtà insussistente, senza neppure ricevere una formale contestazione disciplinare, chiedendo, in principalità, la declaratoria di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, alla luce del contenzioso civilistico intercorrente tra le parti, gli amministratori della società ed i familiari dell'attore ed, in subordine, la declaratoria di illegittimità del recesso datoriale, con le conseguenze di legge;
- che si costituiva per la convenuta, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, con ordinanza riservata del 18.7.2025, ritenuta la causa matura per la decisione in forza della sola documentazione agli atti, fissava udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base dei soli documenti in atti e senza necessità di ulteriore istruttoria.
In punto diritto, appare necessario richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte
n°6838/2023 del 7.3.2023, le cui motivazioni è opportuno di seguito ritrascrivere.
1 “E 'opportuno premettere in diritto che, secondo questa Corte (tra le più recenti v. Cass. n.
26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022, alle quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011);
2.2. dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. n. 23583 del 2019);
2.3. è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore
l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018);
2.4. non è dubbio che il valutare nella concretezza della vicenda storica se il licenziamento sia stato o meno intimato per motivo di ritorsione costituisca una quaestio facti, come tale devoluta all'apprezzamento dei giudici del merito, con un accertamento di fatto non suscettibile di riesame innanzi a questa Corte di legittimità, con formali denunce di errori di diritto che, nella sostanza, mascherano nella specie la contestazione circa la valutazione di merito operata dai giudici ai quali è riservata (per tutte Cass. n. 26399 del 2022); né tanto meno può criticarsi, in questa sede, la sentenza impugnata per il ragionamento presuntivo operato, perché spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass.
n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010); va escluso che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male
2 apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva avrebbe dovuto condurre ad un esito interpretativo diverso da quello raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), spettando al giudice del merito l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'íd quod plerumque accidit (v. Cass. n. 16831 del 2003;
Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017);
3. tanto premesso in diritto, occorre esaminare i motivi del ricorso per cassazione secondo
l'ordine logico-giuridico delle questioni, a partire dall'esistenza o meno di un giustificato motivo di licenziamento, con onere della prova a carico del datore di lavoro, passando poi all'esistenza o meno di un atto di licenziamento illecito per ritorsione, con onere della prova a carico della lavoratrice, per finire all'individuazione del regime sanzionatorio;
3.1. il quinto motivo di ricorso non può trovare accoglimento perché formalmente prospetta un errore di diritto concernente l'esclusione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento addotto dall' , mentre, nella sostanza, involge apprezzamenti di Parte_2 merito e valutazioni del materiale probatorio avuto riguardo al convincimento espresso dai giudici del merito che hanno ritenuto come “la situazione di crisi (con conseguente necessità di ridurre i costi del personale) dedotta a fondamento del recesso non sia stata provata dalla datrice di lavoro, sulla quale ricadeva il relativo onere”;
l'assunto è coerente con la giurisprudenza di questa Corte che sebbene abbia affermato come, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo,
l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisca un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, ha tuttavia precisato che “ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta”; invero, resta "saldo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso", ovviamente affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito: così, una volta necessariamente esplicitata la ragione organizzativa o produttiva posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto, anche ove il licenziamento sia motivato dall'esistenza di una crisi aziendale o di un calo del fatturato, "ed in giudizio si accerta invece che la ragione indicata non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore; ovverosia l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione" (cfr. Cass. n. 25201 del 2016 e Cass. n. 10699 del 2017);
3
3.2. una volta acclarata l'insussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, la
Corte, confermando il convincimento già espresso dal primo giudice, ha ritenuto che non concorresse, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito ed ha considerato provata la natura ritorsiva del recesso sulla scorta di una serie di elementi;
si tratta di un accertamento di fatto, non suscettibile di riesame in questa sede così come non lo è il ragionamento indiziario svolto dai giudici del merito (v. supra par. 2.4.), con conseguente inammissibilità del sesto e del settimo motivo di ricorso ….”.
Si tratta di principi condivisibili e da tempo già fatti propri dalla migliore giurisprudenza di merito (vds. C. App Torino Sentenza n. 652/2019 pubbl. il 06/08/2019 RG n. 665/2018, Pres.
relativa ad analoga fattispecie, in cui un licenziamento per Parte_3 Parte_4 giustificato motivo oggettivo era stato dichiarato nullo, in quanto da ritenersi in realtà ritorsivo.
Volendo ricalcare le motivazioni della Corte Distrettuale Piemontese, in ordine al licenziamento per cui è causa va in primo luogo verificata la sussistenza della giusta causa addotta dalla società: la necessità del previo accertamento dell'insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo indicato dal datore di lavoro, infatti, benchè affermato in fattispecie ricadenti temporalmente nell'ambito di applicazione dell'art. 18 l. 300/1970 e s.m.i., mantiene vigore anche in relazione alle ipotesi di nullità del recesso nei rapporti di lavoro temporalmente soggetti, come nella specie, alla nuova disciplina contenuta nel d. lgs.n. 23 del
2015 (instaurati a decorrere dal 7.3.2015).
Si tratta, invero, di principio che non si fonda sulla disciplina speciale dell'art. 18 cit. ma costituisce il corollario dell'esclusività delle ragioni di natura ritorsiva, espressamente previste quali cause di nullità dell'atto dal combinato disposto degli artt. 1418, comma 2, 1324 e 1345
c.c.
A tal proposito, nella missiva del 24.10.2024, avente ad oggetto “licenziamento giusta causa”, si legge testualmente:
“Con la presente Le comunico ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con il sottoscritto, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'articolo
2119 del Codice Civile.
Tale decisione in quanto si è interrotto il rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire, la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori”.
Orbene, solo in sede di memoria di costituzione la società ha lamentato sottrazioni di alcuni beni aziendali ad opera del ricorrente ed un utilizzo non autorizzato o comunque non nell'interesse di parte datoriale di altri (ad esempio telepass): tuttavia non ha formulato istanze istruttorie sul punto (non indicando capi di prova e testimoni) per cui deve concludersi per la totale inconsistenza della motivazione addotta, essendo rimaste le allegazioni dell'onerata un mero flatus vocis.
Davvero, quindi, non sembrano poter residuare dubbi in ordine all'insussistenza della giusta causa addotta a giustificazione del licenziamento.
4 Passando, allora, alle effettive ragioni del recesso, ritiene il Giudicante che le risultanze documentali acquisite consentano di ritenere provato che il licenziamento venne intimato al sig. a causa dei forti screzi e del contenzioso in essere con la s.rl. ed i suoi Pt_1 amministratori.
Quanto al contenzioso, esso è minuziosamente descritto nelle prime 15 pagine dell'atto introduttivo e nelle 21 pagini iniziali della memoria di costituzione, con tanto di atti e provvedimenti giudiziali.
Sotto il profilo cronologico, emerge, quindi, dalle difese e dai documenti prodotti, ma anche dall'istruttoria espletata, la strettissima connessione temporale tra il contenzioso civilistico e societario (iniziato nel marzo 2024, vds. doc. 20 ricorrente e tutt'ora in atto) ed il licenziamento del lavoratore (24.10.2024).
Si tratta di un dato indiscutibile e fortissimo, che, il Giudice stima sufficiente per ritenere sussistente una causa priva di collegamento con la natura meramente soggettiva del motivo addotto per il recesso datoriale, che trova spiegazione logica solo nel deterioramento dei rapporti personali dovuti ai dissidi del ricorrente e degli organi societari, nonché alle pretese economiche avanzate dal dipendente.
Ma v'è di più.
Balza, ovviamente, agli occhi la gravissima irregolarità del recesso datoriale, intimato senza la previa contestazione disciplinare: la circostanza appare ancor più grave, se si considera che la resistente non è una piccola ditta individuale, ma una realtà economica con oltre 60 dipendenti, come emerge dalla visura camerale (vds. doc. 1 resistente).
Evidente, poi, è il “repulisti” dei dipendenti considerati scomodi.
Così, è documentalmente provato e comunque non specificatamente contestato che con lettere del 17 settembre 2024 (doc. 43 bis e ter ricorrente) la società senza CP_1 alcuna previa contestazione abbia licenziato per asserita e contestata giusta causa lo zio ed il cugino del ricorrente, signori e analogamente, con Parte_5 Parte_6 lettera del 23 ottobre 2024 (doc. 44 bis ricorrente) la sulla base della CP_1 contestazione disciplinare del 18 marzo 2024 e nonostante il lasso di tempo intercorso, ha licenziato per asserita e contestata giusta causa il padre del ricorrente, signor
[...]
. Per_1
Alla luce di tali elementi, può darsi per accertato che la decisione di risolvere il rapporto sia dipesa esclusivamente dai dissidi di cui sopra, con conseguente riconduzione dei motivi dell'atto all'intento di ritorsione nei confronti dell'attore ed alla nullità del recesso ex artt. 1345
c.c.
Va quindi accolta la domanda principale di accertamento della nullità del licenziamento.
In relazione alle conseguenze sanzionatorie nella specie temporalmente applicabili, ritiene il
Tribunale che il recesso ritorsivo, sorretto solo da motivi illeciti, sia riconducibile all' ipotesi di nullità di cui all'art. 2, comma 1, d. lgs. 23/2015, per la quale la norma prevede la
5 reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
In conclusione, il ricorso va, dunque, parzialmente accolto, con la declaratoria di nullità del licenziamento e la condanna della società a reintegrare l'attore nel posto di lavoro nonché a pagargli un'indennità pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione – secondo l'importo mensile lordo di € 2.160,39, (retribuzione utile ai fini del
TFR indicata in atto introduttivo e non specificamente contestata sotto tale profilo dalla società onerata).
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
A) dichiara la nullità del licenziamento intimato da al ricorrente e, per l'effetto, Controparte_1
B) condanna a reintegrare nel posto di lavoro, nonché Controparte_1 Parte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (2.160,39 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei crediti al saldo;
C) condanna altresì il datore di lavoro per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del ricorrente
D) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi euro 7.377,00 per compensi ed euro 259,00 per Parte_1 spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA
(Così deciso in Aosta il 16/9/2019)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA NULLITA' LICENZIAMENTO
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 94/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Michel MILLIERY
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Antonio MADEO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.4.2025, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la assumendo di aver CP_1 lavorato alle sue dipendenze dal 6.4.2023 al 24.10.2024, quando era licenziato per asserita giusta causa -in realtà insussistente, senza neppure ricevere una formale contestazione disciplinare, chiedendo, in principalità, la declaratoria di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, alla luce del contenzioso civilistico intercorrente tra le parti, gli amministratori della società ed i familiari dell'attore ed, in subordine, la declaratoria di illegittimità del recesso datoriale, con le conseguenze di legge;
- che si costituiva per la convenuta, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, con ordinanza riservata del 18.7.2025, ritenuta la causa matura per la decisione in forza della sola documentazione agli atti, fissava udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base dei soli documenti in atti e senza necessità di ulteriore istruttoria.
In punto diritto, appare necessario richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte
n°6838/2023 del 7.3.2023, le cui motivazioni è opportuno di seguito ritrascrivere.
1 “E 'opportuno premettere in diritto che, secondo questa Corte (tra le più recenti v. Cass. n.
26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022, alle quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011);
2.2. dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. n. 23583 del 2019);
2.3. è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore
l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018);
2.4. non è dubbio che il valutare nella concretezza della vicenda storica se il licenziamento sia stato o meno intimato per motivo di ritorsione costituisca una quaestio facti, come tale devoluta all'apprezzamento dei giudici del merito, con un accertamento di fatto non suscettibile di riesame innanzi a questa Corte di legittimità, con formali denunce di errori di diritto che, nella sostanza, mascherano nella specie la contestazione circa la valutazione di merito operata dai giudici ai quali è riservata (per tutte Cass. n. 26399 del 2022); né tanto meno può criticarsi, in questa sede, la sentenza impugnata per il ragionamento presuntivo operato, perché spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass.
n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010); va escluso che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male
2 apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva avrebbe dovuto condurre ad un esito interpretativo diverso da quello raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), spettando al giudice del merito l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'íd quod plerumque accidit (v. Cass. n. 16831 del 2003;
Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017);
3. tanto premesso in diritto, occorre esaminare i motivi del ricorso per cassazione secondo
l'ordine logico-giuridico delle questioni, a partire dall'esistenza o meno di un giustificato motivo di licenziamento, con onere della prova a carico del datore di lavoro, passando poi all'esistenza o meno di un atto di licenziamento illecito per ritorsione, con onere della prova a carico della lavoratrice, per finire all'individuazione del regime sanzionatorio;
3.1. il quinto motivo di ricorso non può trovare accoglimento perché formalmente prospetta un errore di diritto concernente l'esclusione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento addotto dall' , mentre, nella sostanza, involge apprezzamenti di Parte_2 merito e valutazioni del materiale probatorio avuto riguardo al convincimento espresso dai giudici del merito che hanno ritenuto come “la situazione di crisi (con conseguente necessità di ridurre i costi del personale) dedotta a fondamento del recesso non sia stata provata dalla datrice di lavoro, sulla quale ricadeva il relativo onere”;
l'assunto è coerente con la giurisprudenza di questa Corte che sebbene abbia affermato come, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo,
l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisca un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, ha tuttavia precisato che “ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta”; invero, resta "saldo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso", ovviamente affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito: così, una volta necessariamente esplicitata la ragione organizzativa o produttiva posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto, anche ove il licenziamento sia motivato dall'esistenza di una crisi aziendale o di un calo del fatturato, "ed in giudizio si accerta invece che la ragione indicata non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore; ovverosia l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione" (cfr. Cass. n. 25201 del 2016 e Cass. n. 10699 del 2017);
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3.2. una volta acclarata l'insussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, la
Corte, confermando il convincimento già espresso dal primo giudice, ha ritenuto che non concorresse, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito ed ha considerato provata la natura ritorsiva del recesso sulla scorta di una serie di elementi;
si tratta di un accertamento di fatto, non suscettibile di riesame in questa sede così come non lo è il ragionamento indiziario svolto dai giudici del merito (v. supra par. 2.4.), con conseguente inammissibilità del sesto e del settimo motivo di ricorso ….”.
Si tratta di principi condivisibili e da tempo già fatti propri dalla migliore giurisprudenza di merito (vds. C. App Torino Sentenza n. 652/2019 pubbl. il 06/08/2019 RG n. 665/2018, Pres.
relativa ad analoga fattispecie, in cui un licenziamento per Parte_3 Parte_4 giustificato motivo oggettivo era stato dichiarato nullo, in quanto da ritenersi in realtà ritorsivo.
Volendo ricalcare le motivazioni della Corte Distrettuale Piemontese, in ordine al licenziamento per cui è causa va in primo luogo verificata la sussistenza della giusta causa addotta dalla società: la necessità del previo accertamento dell'insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo indicato dal datore di lavoro, infatti, benchè affermato in fattispecie ricadenti temporalmente nell'ambito di applicazione dell'art. 18 l. 300/1970 e s.m.i., mantiene vigore anche in relazione alle ipotesi di nullità del recesso nei rapporti di lavoro temporalmente soggetti, come nella specie, alla nuova disciplina contenuta nel d. lgs.n. 23 del
2015 (instaurati a decorrere dal 7.3.2015).
Si tratta, invero, di principio che non si fonda sulla disciplina speciale dell'art. 18 cit. ma costituisce il corollario dell'esclusività delle ragioni di natura ritorsiva, espressamente previste quali cause di nullità dell'atto dal combinato disposto degli artt. 1418, comma 2, 1324 e 1345
c.c.
A tal proposito, nella missiva del 24.10.2024, avente ad oggetto “licenziamento giusta causa”, si legge testualmente:
“Con la presente Le comunico ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con il sottoscritto, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'articolo
2119 del Codice Civile.
Tale decisione in quanto si è interrotto il rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire, la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori”.
Orbene, solo in sede di memoria di costituzione la società ha lamentato sottrazioni di alcuni beni aziendali ad opera del ricorrente ed un utilizzo non autorizzato o comunque non nell'interesse di parte datoriale di altri (ad esempio telepass): tuttavia non ha formulato istanze istruttorie sul punto (non indicando capi di prova e testimoni) per cui deve concludersi per la totale inconsistenza della motivazione addotta, essendo rimaste le allegazioni dell'onerata un mero flatus vocis.
Davvero, quindi, non sembrano poter residuare dubbi in ordine all'insussistenza della giusta causa addotta a giustificazione del licenziamento.
4 Passando, allora, alle effettive ragioni del recesso, ritiene il Giudicante che le risultanze documentali acquisite consentano di ritenere provato che il licenziamento venne intimato al sig. a causa dei forti screzi e del contenzioso in essere con la s.rl. ed i suoi Pt_1 amministratori.
Quanto al contenzioso, esso è minuziosamente descritto nelle prime 15 pagine dell'atto introduttivo e nelle 21 pagini iniziali della memoria di costituzione, con tanto di atti e provvedimenti giudiziali.
Sotto il profilo cronologico, emerge, quindi, dalle difese e dai documenti prodotti, ma anche dall'istruttoria espletata, la strettissima connessione temporale tra il contenzioso civilistico e societario (iniziato nel marzo 2024, vds. doc. 20 ricorrente e tutt'ora in atto) ed il licenziamento del lavoratore (24.10.2024).
Si tratta di un dato indiscutibile e fortissimo, che, il Giudice stima sufficiente per ritenere sussistente una causa priva di collegamento con la natura meramente soggettiva del motivo addotto per il recesso datoriale, che trova spiegazione logica solo nel deterioramento dei rapporti personali dovuti ai dissidi del ricorrente e degli organi societari, nonché alle pretese economiche avanzate dal dipendente.
Ma v'è di più.
Balza, ovviamente, agli occhi la gravissima irregolarità del recesso datoriale, intimato senza la previa contestazione disciplinare: la circostanza appare ancor più grave, se si considera che la resistente non è una piccola ditta individuale, ma una realtà economica con oltre 60 dipendenti, come emerge dalla visura camerale (vds. doc. 1 resistente).
Evidente, poi, è il “repulisti” dei dipendenti considerati scomodi.
Così, è documentalmente provato e comunque non specificatamente contestato che con lettere del 17 settembre 2024 (doc. 43 bis e ter ricorrente) la società senza CP_1 alcuna previa contestazione abbia licenziato per asserita e contestata giusta causa lo zio ed il cugino del ricorrente, signori e analogamente, con Parte_5 Parte_6 lettera del 23 ottobre 2024 (doc. 44 bis ricorrente) la sulla base della CP_1 contestazione disciplinare del 18 marzo 2024 e nonostante il lasso di tempo intercorso, ha licenziato per asserita e contestata giusta causa il padre del ricorrente, signor
[...]
. Per_1
Alla luce di tali elementi, può darsi per accertato che la decisione di risolvere il rapporto sia dipesa esclusivamente dai dissidi di cui sopra, con conseguente riconduzione dei motivi dell'atto all'intento di ritorsione nei confronti dell'attore ed alla nullità del recesso ex artt. 1345
c.c.
Va quindi accolta la domanda principale di accertamento della nullità del licenziamento.
In relazione alle conseguenze sanzionatorie nella specie temporalmente applicabili, ritiene il
Tribunale che il recesso ritorsivo, sorretto solo da motivi illeciti, sia riconducibile all' ipotesi di nullità di cui all'art. 2, comma 1, d. lgs. 23/2015, per la quale la norma prevede la
5 reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
In conclusione, il ricorso va, dunque, parzialmente accolto, con la declaratoria di nullità del licenziamento e la condanna della società a reintegrare l'attore nel posto di lavoro nonché a pagargli un'indennità pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione – secondo l'importo mensile lordo di € 2.160,39, (retribuzione utile ai fini del
TFR indicata in atto introduttivo e non specificamente contestata sotto tale profilo dalla società onerata).
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
A) dichiara la nullità del licenziamento intimato da al ricorrente e, per l'effetto, Controparte_1
B) condanna a reintegrare nel posto di lavoro, nonché Controparte_1 Parte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (2.160,39 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei crediti al saldo;
C) condanna altresì il datore di lavoro per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del ricorrente
D) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi euro 7.377,00 per compensi ed euro 259,00 per Parte_1 spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA
(Così deciso in Aosta il 16/9/2019)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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