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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 934/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Carlo de Marchis Gómez (cf:
e dall'avv. Andrea Circi ( , ed elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 presso il loro studio in Roma, Viale Angelico 38
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con l' Avvocatura di Stato di Venezia
- resistente - in punto: contributo Covid lavoratori dello spettacolo discussa e decisa all' udienza 9.1.2025
FATTO
Con ricorso ex art 442 c.p.c. depositato l' 8.5.2024 la ricorrente in epigrafe indicata - iscritta dal marzo del 1997 al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997 - ha agito in giudizio nei confronti del Controparte_1
per ottenere il contributo di cui all'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Fondo
[...] emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo) nella misura fissata dalle disposizioni in materia.
Ripercorso il quadro normativo di riferimento e richiamata la domanda presentata il 17.7.2022, censura come ingiusti e lesivi del diritto al contributo, riconosciuto da fonte primaria quale diritto soggettivo pieno, i provvedimenti di normativa secondaria con cui il ha in concreto disciplinato la CP_1 distribuzione delle risorse del Fondo all' uopo costituito, in termini tali da avere determinato la sua
(della ricorrente) esclusione dal beneficio per:
➢ prestazione di meno di 40 giornate complessive versate o accreditate negli anni 2018 2019 e 2021 ➢ reddito da attività nel campo dello spettacolo non prevalente nel 2019
Così conclude: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso:
A) Accertare e dichiarare, sulla base di tutti i motivi dedotti, il diritto della parte ricorrente a percepire il contributo previsto dall'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in conformità alla domanda di erogazione DOM-2022-121062-
SLDSDV2-00001 inviata al competente;
CP_1
B) Condannare, se ritenuto anche all'esito della disapplicazione dei provvedimenti che hanno determinato la mancata erogazione del contributo a favore della parte ricorrente, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il menzionato contributo nella misura prevista dalle disposizioni legali di riferimento, se ritenuto anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito;
con riserva di accertamento della somma spettante per il titolo dedotto in separato, successivo giudizio.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi”.
Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione a favore del CP_1
Tar Lazio, e contestando comunque la pretesa nel merito.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, indi all'esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso va rigettato per i seguenti motivi.
1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'art. 89 - rubricato “Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo” - del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha così stabilito:
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del per i beni e le attività culturali e per il CP_1 turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 335 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126; b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno
2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo
"Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
c) quanto
a 10 milioni di euro mediante riduzione delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
A mezzo delle previsioni del II comma è stato dunque demandato al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di stabilire “…modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19”.
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 sub art. 5 comma 1 ha disposto che Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
Il Fondo così costituito è stato poi alimentato con ulteriori risorse a mezzo del D.L. 27 gennaio 2022, n.
4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25
Terminate le restrizioni sanitarie e riprese le attività del comparto, con la legge di bilancio n. 234/2021, art. 1, comma 352, nello stato di previsione del Ministero della Cultura è stato istituito il cd SET = “Fondo per il Sostegno Economico Temporaneo” in favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, con una dotazione pari ad euro 40.000,00 a partire dall'anno 2022.
La medesima disposizione, al secondo periodo, ha demandato al l'adozione di Controparte_1 un successivo provvedimento attuativo della misura di intervento, nei limiti delle risorse assegnate.
Il Fondo è stato successivamente trasferito per ragioni di comodità gestionali ed operative sul CP_2
Fondo già operativo di cui all'art. 89 del d.l. n. 18/2020. Il competente , sulla scorta dell'indicazione legislativa, ha emanato una serie di provvedimenti CP_1
a mezzo dei quali ha disciplinato la materia e alla luce dei quali sono state, di volta in volta, scrutinate le richieste degli aventi diritto.
In particolare con il decreto ministeriale n. 236 del 9 giugno 2022 - successivamente modificato dal D.M.
n. 291 del 21 luglio 2022 - il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto dalla norma primaria provvedendo ad individuare i requisiti, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse previste in favore di quei lavoratori dello spettacolo che prestavano “a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli” (art. 2, comma 1, lettera A, d.lgs.
n. 182/1997), prevedendo in particolare all' art 1, comma 2 per l' accesso al contributo il possesso dei seguenti requisiti :
a) avere un reddito riferito all'anno 2021 non superiore ad euro 35.000,00;
b) aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Per gli attori cinematografici o di audiovisivi (codice 022), aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e
2021, non meno di venti giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
c) avere, nell'anno 2019, un reddito prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
d) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, o percettore dell'indennità di disoccupazione involontaria di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dell'indennità di assicurazione ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26”.
All' esito di istruttoria per la disamina, tra le moltissime domande presentate, degli aventi diritti ad accedere al Fondo, esitata nell' ammissione di 8540 domande, l' odierna ricorrente è stata esclusa in ragione di un reddito per prestazioni da lavoro nel settore dello spettacolo maturato nell'anno 2019 pari, per come risultante presso l'Inps dai versamenti contributivi accreditati sul Fondo Lavoratori dello
Spettacolo (ex Enpals), ad € 13.981,83, rispetto ad un valore del reddito complessivo/totale dichiarato pari, per come risultante presso l' Agenzia delle Entrate dalla dichiarazione dei redditi dell' interessata, ad € 30.314,00. Quanto agli ammessi l'Amministrazione ha provveduto alla determinazione e al calcolo del contributo spettante a ciascuno mediante ripartizione delle risorse disponibili in applicazione dei criteri stabili dal decreto ministeriale e dell'avviso pubblico.
2) GIURISDIZIONE e COMPETENZA
Si tratta di sostegno per gli operatori dello spettacolo con l'obiettivo di mitigare le ricadute negative sul settore dovute alle restrizioni dell'emergenza pandemica, dunque con natura e funzione assistenziale.
E' noto che l'emergenza sanitaria ha imposto restrizioni da cui sono derivati nuovi stili di vita e pesanti limitazioni alla mobilità con progressivo isolamento e una nuova allocazione delle risorse familiari : lo scopo dell' erogazione oggetto di causa è all' evidenza quello di alleviare tali conseguenze negative cagionate della pandemia da Covid19 a carico degli operatori dello spettacolo, da cui dunque, appunto, la natura assistenziale della misura, con conseguente giurisdizione dell' AGO e nello specifico, risiedendo la ricorrente in Venezia, competenza territoriale dell' adito TL di Venezia.
3) MERITO
La ricorrente, pacificamente in possesso dei relativi requisiti, ha presentato domanda di erogazione del contributo oggetto di causa il 17.7.2022 e - come da “spunta” nell'Allegato 2 al decreto direttoriale del
21 luglio 2023 - è stata esclusa dal beneficio, ovvero la sua domanda è stata respinta, per i seguenti motivi: “Meno di 40 giornate complessive versate o accreditate negli anni 2018 2019 e 2021” e “Reddito da attività nel campo dello spettacolo non prevalente nel 2019”.
La procedura si è conclusa con l'emanazione del Decreto Direttoriale n. 1024 del 21 luglio 2023, recante all'Allegato n. 1 l'elenco definitivo delle domande ammesse a contributo e all'Allegato n. 2 l'elenco definitivo delle istanze - e tra queste quella dell' odierna ricorrente - respinte per carenza dei requisiti previsti dal bando.
Le motivazioni del rigetto sono state appunto indicate nell' allegato n. 2 di tale DDG rep. 1024 con la seguente indicazione, corrispondente alle risultanze dell' istruttoria: “Reddito da attività nel campo dello spettacolo non prevalente nel 2019” – art.1, comma 2, lettera C del D.M. n. 236/2022 per come mod. dal
D.M. n.291/2022 .
Sulla base dei dati richiesti e forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps, quanto alla ricorrente è in effetti emersa situazione ostativa all'accoglimento della domanda di contributo ai sensi appunto dell' art. 1, comma 2, lettera C, del decreto ministeriale e dell'avviso pubblico.
L' esclusione non è – ad avviso dello scrivente giudicante – censurabile in quanto i due requisiti evidenziati dall' Amministrazione nel menzionato Allegato 2, risultano introdotti a mezzo di provvedimenti di normativa secondaria dal in sé coerenti e logici. CP_1
In particolare il requisito della“…prevalenza dei redditi desunti da attività nel campo dello spettacolo rispetto a quelli dichiarati complessivamente nell'anno 2019” risulta introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. c) del DM 236/2022, mentre il requisito costituito dall'aver maturato “…in almeno uno degli anni 2018,
2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo” risulta introdotta all'art. 1, comma 2 lettera b) del medesimo DM 236/2022.
E' ben vero che – come lamentato dalla ricorrente – non si tratta di requisiti indicati dal legislatore nella disposizione normativa iniziale di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
E tuttavia la mancata erogazione del contributo non è ingiusta nè lesiva dei diritti della parte ricorrente avendo l' Amministrazione correttamente applicato la normativa secondaria che a sua volta ha previsto come criteri di accesso al fondo i predetti requisiti contributivi e previdenziali coerentemente con la messa a disposizione del con la legge finanziaria n. 234/2021, art. 1, c. 352 , del Controparte_1 fondo c.d. S.E.T. pari ad euro 40.000.000,00 demandando espressamente alla discrezionalità dell'Amministrazione l'emanazione della normativa di dettaglio necessaria per l'impiego delle risorse.
Come obiettato in comparsa di costituzione dal convenuto, la stessa norma primaria non CP_1 prevedeva un intervento a pioggia in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo, ma individuava con precisione a monte la categoria dei potenziali beneficiari negli operatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera
A, d.lgs. n. 182/1997, ovvero in coloro che risultavano assunti a tempo determinato in attività di natura artistica o tecnica correlate con la produzione e la realizzazione degli spettacoli.
In quest'ottica il , considerate le limitate risorse finanziarie messe a disposizione Controparte_1 in rapporto all' elevatissimo numero di potenziali partecipanti, ha adottato in sede di normativa di dettaglio dei requisiti per l'accesso alla procedura mirati a garantire l'erogazione del contributo principalmente a quei lavoratori del settore che, rispetto agli altri, risultavano gravati da una peggiore condizione di fragilità economica e sociale.
Sono stati dunque legittimamente previsti dei criteri che tenevano conto della situazione economica, reddituale e contributiva degli operatori (reddito complessivo annuo non superiore ad euro 35.000,00; minimo di 40 giornate lavorative prestate nel settore di riferimento;
prevalenza di redditi maturati per prestazioni rese nel comparto dello spettacolo, ecc.), anche con l'obiettivo di garantire l'effettività e l'efficacia del contributo economico concesso.
Non avrebbe, al contrario, avuto effettivamente senso destinare le risorse a soggetti che, solo occasionalmente, lavoravano nell'ambito dello spettacolo e/o detenevano redditi prevalenti di altra natura, maturati in conseguenza di attività diverse o derivanti da rendite di differente natura estranee alla ratio della misura di intervento.
Il rispetto dei criteri fissati dai provvedimenti di normativa secondaria dal risulta, d' altro CP_1 canto, a monte certo, confermato dagli stessi atti prodotti in giudizio dalla ricorrente che attestano la marginalità della quota di reddito maturato dalla stessa maturato nel 2019 quale lavoratrice dello spettacolo rispetto al reddito complessivamente dichiarato per la medesima annualità. In particolare la dichiarazione reddituale 2019 all C) al ricorso conferma che il valore del reddito complessivo dichiarato all'Agenzia dell'Entrate nell'anno 2019 risulta pari ad euro 30.314,00 mentre l' estratto conto contributivo all D) attesta che il reddito maturato nel medesimo anno 2019 a titolo di retribuzione lorda per attività lavorativa nel settore dello spettacolo versata sul Fondo Inps (ex CP_3
Enpals) è stato pari ad € 13.981,83 (sezione Fondo Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti
– pag. 13 del documento).
Emerge dunque che nel 2019 la ricorrente ha beneficiato di una porzione di reddito maggioritaria di €
16.332,17 non derivante, né imputabile, all'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con conseguente conferma dell'insussistenza del requisito - in sé congruo e non censurabile per illogicità - di cui all'art. 1, comma
2, lettera C del D.M. n. 236/2022 e del bando.
Quanto infine all' asserito lamentato computo, nella ricostruzione da parte dell' Amministrazione del reddito 2019, di (che peraltro costituisce a tutti gli effetti reddito imponibile ai fini fiscali, CP_4 che rientra tra le entrate della persona fisica e concorre indistintamente a formare il reddito complessivo/totale del soggetto, confluendo nel modello 730 e nella dichiarazione dei redditi), si tratta di doglianza generica, non corredata da documentazione e quantificazione del relativo ammontare in termini tali da consentire adeguata verifica della rilevanza dell'eccezione ai fini dell'accertamento del requisito oggetto di indagine.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese compensate per peculiarità e novità delle questioni trattate.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta il ricorso
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 09/1/2025
Il Giudice dott. Margherita Maria Bortolaso