Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
proc. n. 14979/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Andrea Natale Presidente dott.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 02/12/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14979 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. ELEONORA C.F._1 P.IVA_1
VILARDI, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE -
E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 -
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 05/07/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 575/2023, reso in data 16/06/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 03/11/2022 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente il giorno 16/08/2023 e depositato in pari data, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 17 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 21/08/2023, è stata rigettata la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 30/05/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 6 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 30/05/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 02/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
****
- 2 - 1. La Questura di ha precisato, in primo luogo, che il richiedente risulta CP_1 irregolarmente presente sul territorio nazionale, ha poi rilevato che “a carico dell'istante risultano le seguenti sentenze di condanna: 16/09/2011 dal GIP presso il Tribunale ordinario di Milano confermata in data 26/10/2012 dalla Corte d'Appello di Milano definitiva il 30/01/2014 per violazione degli artt. 56, 81 co. 2, 110, 112 co. 1 nn. 1 e 2, 416 co. 1 e 3, 575, 577 n. 4, 629 co. 1 e
2 c.p., art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990 pena di anni 6 di reclusione e pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici di anni 5 e misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato;
29/01/2013 dalla Corte di Assise di Appello di Milano definitiva il 10/06/2014 per la violazione di cui agli artt. 62 n. 4, 62 bis, 65 n. 3, 110, 630 co. 1, 112 co. 1 e 4 c.p. pena di anni 7, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici perpetua;
23/01/2023 dal GIP presso il Tribunale ordinario di Milano confermata in data 03/04/2014 dalla Corte d'Appello di Milano definitiva il 18/07/2014 per la violazione di cui agli artt. 56, 81 co. 2, 110, 628 co. 1 e 3, 629 co. 1 e 2 c.p. pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa, pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici di anni 5; inoltre lo stesso risulta più volte deferito all'autorità giudiziaria per furto e furto con destrezza”. La p.a., tenuto conto dell'art. 4 d.lgs. 286/1998, così come modificato dalla L. 189/2002, ha considerato “che le condanne riportate per la fattispecie di reato contestato, a fronte della decisione operata dal legislatore di includerla tra le ipotesi tassative dei delitti direttamente ostativi alla permanenza sul territorio nazionale, rappresentano un indicatore oggettivo di una personalità incline a infrangere fondati canoni della civile convivenza, legittimando l'ascrivibilità del richiedente alla categoria di cui all'art. 1 co. 1 lett. c d.lgs. 159/2011 quale elemento oggettivamente pericoloso per la sicurezza o la tranquillità pubblica e costituente minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona e della incolumità pubblica”. Il Questore di Torino ha quindi rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha CP_1 ritenuto “che non risultano soddisfatti i requisiti fissati dalla norma. In particolare, il percorso di reinserimento effettuato dall'istante nel periodo in cui si trovava detenuto (dal 7 giugno 2010 al 23 gennaio 2022, 11 anni tra reclusione e detenzione domiciliare), pur valutato positivamente, non può ritenersi sufficiente a fondare un effettivo inserimento socio-lavorativo in Italia. Si rileva, infatti, a fronte della lunga presenza sul territorio nazionale, non è stata allegata documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di regolare attività lavorativa o di studio né prima del periodo di detenzione, né attualmente (ha ricevuto un'offerta di lavoro da un ristorante di Milano, ma l'assunzione è subordinata all'ottenimento del permesso di soggiorno). L'istante ha fatto ingresso in Italia nel 2002 e dopo una breve parentesi in Francia, dal 30 settembre 2008 al 7 luglio 2011, ha goduto di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'istanza, come sottolineato in precedenza, non è supportata da sufficiente documentazione relativa al periodo vissuto in Italia al momento dell'ingresso sul territorio nazionale a quello della condanna inflittagli. In merito alla natura e all'effettività dei vincoli familiari del richiedente in Italia, si rileva solo la presenza di una zia e poi di una sorella e di suo marito, presso la cui casa egli sarebbe ospite, ma non emergono, tuttavia, sufficienti elementi atti a corroborare l'effettività dei legami familiari con loro”. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando:
- 3 - − di essere entrato in Italia nel 2002, all'età di undici anni, con la madre e le sorelle, per ricongiungersi al padre, già regolarmente residente in Italia;
− che il suo nucleo familiare si è trasferito in Francia, ove vivono alcuni parenti, ed ivi egli ha frequentato la scuola;
− di essersi nuovamente trasferito a Milano nel 2007, con i suoi familiari, e che, da allora, sino al 07/07/2011, egli è stato titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
− che, quando ancora minorenne, in ragione delle difficoltà economiche in cui versava la sua famiglia, è stato inviato dai suoi genitori a lavorare;
− di aver svolto varie attività, ma senza regolare contratto;
− di aver commesso, tra maggio 2009 e giugno 2010, dei reati particolarmente gravi, anche in ragione dell'abuso di sostanze stupefacenti e per frequentazioni devianti;
− di aver riportato tre condanne, due emesse dal Tribunale di Milano ed una dalla Corte di Assise di Milano, per i reati di tentato omicidio, estorsione aggravata e tentata, associazione a delinquere, sequestro di persona a scopo di estorsione, violazione legge stupefacenti, tentata rapina aggravata, riportando una pena finale in cumulo di anni 17, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, rideterminata, in applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., in anni 13, mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
− di essere stato arrestato il 07/06/2010 e di aver finito di scontare la propria pena il 14/03/2021, godendo anche della concessione della liberazione anticipata nel corso di tutto il periodo detentivo: sino al 26/09/2019 in detenzione carceraria e, in seguito, per la pena residua, agli arresti domiciliari presso la sorella maggiore
[...]
, in Vinovo, via Parisetto n. 14, ove vive tutt'ora; Per_1
− di aver intrapreso, nel corso della detenzione – presso gli istituti di detenzione di Voghera, Pavia, Asti e RI – un percorso di reinserimento e rieducazione esemplare;
− di aver maturato un pieno distacco dal proprio passato criminogeno, chiedendo di essere preso in carico dal SerT interno al fine di superare ogni forma di dipendenza da sostanza e portando avanti un percorso di revisione critica della propria vita;
− di aver conseguito il diploma di terza media e di aver frequentato diversi corsi di lingua italiana;
− di parlare, leggere e scrivere in modo corretto e fluente;
− di aver frequentato, con profitto, il corso di geometra presso l'Istituto penitenziario di Asti sino al terzo anno – interrotto solo per il venir meno dell'offerta formativa presso il carcere;
- 4 - − di aver frequentato un corso di formazione professionale di panificazione e di aver svolto, in ogni istituto presso cui è stato recluso, regolare attività lavorativa;
− di aver svolto, inoltre, sempre presso la Casa di Reclusione di Asti, attività di volontariato presso il laboratorio interno di manufatti artigianali, da vendersi per raccogliere fondi per l'Ospedale Cardinal Massaia di Asti;
− di aver mantenuto, per tutto il periodo detentivo, costanti rapporti con la sorella ed il cognato, , i quali lo hanno sempre sostenuto Persona_1 Parte_2 ed ospitato in occasione dei permessi premi concessi durante la detenzione, nel corso dei quali ha sempre rispettato le regole impostegli;
− che sua sorella e suo cognato si sono offerti di fornirgli il domicilio ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione;
− che, in data 25/09/2019, il Tribunale di Sorveglianza di Torino gli ha concesso la misura alternativa degli arresti domiciliari presso la sorella, valorizzando, nell'ordinanza concessiva, il percorso svolto nel corso del periodo detentivo, la solidità della rete familiare presente in Italia, la reale resipiscenza dimostrata rispetto ai fatti commessi in passato ed il suo pieno allontanamento da ogni contesto criminogeno, come dimostrato dalle ivi richiamate note delle Questure interpellate, che hanno escluso la sussistenza di legami con la criminalità organizzata;
− che quella stessa A.G., con separato provvedimento emesso in pari data, ha accolto il reclamo da lui proposto avverso il provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione precedentemente emesso, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998, dal Magistrato di Sorveglianza di RI;
− che, a seguito della concessione della misura alternativa, si è concretizzata la sua assunzione, con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi per 20 ore settimanali, presso il bar “Luna” gestito dalla zia di suo cognato,
[...]
, come indicato al momento della richiesta di concessione degli arresti Pt_3 domiciliari, e che, pertanto, è stato a tali fini autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza, in data 14/02/2020 ad allontanarsi dal domicilio;
− che, purtroppo, l'autorizzazione in commento è stata revocata circa dieci giorni dopo – su sua stessa richiesta – attesi i rischi legati all'inizio della pandemia da Covid-19;
− che, espiata la pena e terminata l'emergenza sanitaria, ha cercato altra attività lavorativa, non potendo più essere assunto, per motivi di sostenibilità economica, nel precedente bar;
− che, tuttavia, l'assenza di un titolo di soggiorno ha precluso la concretizzazione di ogni offerta ricevuta;
− di essersi presentato, a marzo 2022, presso la Questura di per presentare CP_1 domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, con memoria e
- 5 - documentazione ad essa allegata e di essere stato invitato a presentarsi il 05/07/2022, data in cui effettivamente è stata registrata la sua richiesta e rilasciata la ricevuta del permesso di soggiorno;
− che l'offerta di lavoro presso un ristorante di Milano non ha avuto seguito a causa del ritardo con cui è stata formalizzata la domanda di permesso di soggiorno;
− di essere stato assunto, in data 01/04/2023, con contratto a tempo indeterminato presso il ristorante “Il Desiderio”, in , Corso Unione Sovietica 411/A, CP_1 gestito da sua sorella e da suo cognato, ove svolge tutt'ora attività lavorativa;
− di convivere, all'attualità, con loro, insieme ai due nipoti minorenni, figli della coppia;
− che il suo nucleo familiare è altresì composto anche dall'altra sua sorella,
[...]
, nubile;
Per_2
− che, inoltre, in Italia, vivono altri parenti, mentre i suoi genitori, e CP_2
, con i quali ha sempre mantenuto i rapporti, risiedono da Persona_3 diversi anni in Francia, in virtù di regolare permesso di soggiorno;
− che, in Cina, Paese in cui non fa rientro da circa vent'anni, egli non ha più alcun riferimento né familiare, essendo venuta a mancare la nonna molto anziana, né culturale, avendo sempre vissuto in Occidente e conoscendo poco anche la lingua;
− che, in data 18/07/2023, gli è stato notificato il provvedimento n. 575/2023 del 16/06/2023 con cui la Questura di ha rigettato la sua richiesta di rilascio del CP_1 permesso per protezione speciale (per tutti i profili qui sintetizzati, v. pagg.
1-4 del ricorso). Ha dunque argomentato in ordine: a) alla normativa applicabile ratione temporis (pag. 6 del ricorso); b) all'ambito di applicazione dell'art. 8 CEDU ed alla interpretazione datane dalla Corte EDU (pag. 7 del ricorso); c) ai suoi rapporti familiari in Italia (pagg.
7-8 del ricorso); d) alla inesistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (pag.
8-9 del ricorso); e) al percorso di reinserimento avviato nel periodo di detenzione e proseguito dopo la scarcerazione (pagg.
9-10 del ricorso); f) all'attività lavorativa in corso di svolgimento (pag. 10 del ricorso); g) alle scelte che, da minorenne, gli sono state imposte dalla famiglia (pag. 10 del ricorso); h) alle conseguenze scaturenti dalla sua eventuale espulsione nonché alle esigenze di salvaguardare il suo diritto all'unità familiare (pagg. 10- 11 del ricorso); i) al fatto di non costituire una minaccia per la pubblica sicurezza (pagg. 11-15 del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha sostenuto che «il richiedente, pur avendo avuto la possibilità di maturare un adeguato inserimento sociale e lavorativo non ha dimostrato alcuna volontà in tal senso ma avrebbe invece optato per una vita al di fuori della legalità, come si evince dalle numerose condanne descritte. (…) [ha eccepito] come la sola presenza della sorella e del marito presso l'abitazione in cui lo straniero sarebbe ospite non sono elementi atti a corroborare l'effettività dei legami familiari. L'esistenza dei propri
- 6 - familiari non sono elementi sufficienti a dimostrare l'integrazione dello straniero nel territorio nazionale che permetterebbe, altresì, di evitare la considerazione delle pesanti condanne a suo carico. Infatti, la presenza dei familiari non è stato motivo sufficiente per assimilare una cultura della legalità né per mantenere il richiedente lontano dalle lusinghe del crimine, anche dopo la prima grave condanna avuta appena diciannovenne. Da quanto è emerso, non può essere favorevolmente valutato il radicamento dei legami sul territorio, considerato lo scarso livello di integrazione dimostrato dallo straniero al di fuori degli istituti detentivi. Ed inoltre, non consta alcun inserimento lavorativo intrapreso dal ricorrente. Dalla consultazione delle banche dati in possesso agli uffici deputati all'istruttoria e, in particolare dalla consultazione della banca dati Inps e Punto Fisco di cui si allega copia, lo straniero risulta aver percepito redditi all'interno dell'istituto detentivo e l'asserita attività lavorativa dichiarata come svolta dal ricorrente deve senz'altro considerarsi “in nero” e quindi non in conformità al dettato normativo poiché lo straniero non era - e non è - in regola con le norme sul soggiorno. Peraltro, il supposto datore di lavoro sarebbe anche punibile penalmente in adesione a quanto previsto dall'art. 22 comma 12 del Dlgs 286/98 (…) Non può essere considerato indicatore di integrazione lo svolgimento attività lavorativa “in nero” e, pertanto, lo stesso non risulta essere di alcun rilievo giuridico. Pertanto, la valutazione e il bilanciamento degli interessi oggi in gioco deve riguardare bensì gli aspetti famigliari come quelli pubblici - sicuramente minacciati da chi ha numerose condanne – come nel caso concreto. Si annota come le condanne riportate dal ricorrente sono incluse tra le ipotesi tassative dei delitti direttamente ostativi alla permanenza sul territorio nazionale in quanto rappresentano degli indicatori oggettivi di una personalità incline a infrangere i canoni della civile convivenza. Invero, tali condanne sarebbero tali da legittimare l'ascrivibilità del richiedente alla categoria dei soggetti pericolosi ai sensi all'art. 1 D. Lgs. 159/2011 (elemento oggettivamente pericoloso per la sicurezza o la tranquillità pubblica e una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona e della incolumità pubblica). Per quanto appena esposto, nel caso di specie, non si ravvisano fondati motivi che abbiano consentito – e consentano - di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare che meriti maggior tutela rispetto agli interessi in bilanciamento afferenti alla protezione dell'interesse nazionale all'ordine pubblico e alla sicurezza. Il bilanciamento fatto in favore dell'interesse pubblico appare pertanto proporzionato» (pagg.
4-5 della comparsa di costituzione depositata in data 30/05/2024). Con memorie depositate in data 29/10/2024, parte ricorrente ha chiarito “in primo luogo, infatti, non è la mera presenza in Italia della sorella e del cognato che deve essere valutata, ma il reale rapporto di affetto che [li] lega …: come esposto nel ricorso introduttivo, e documentato con le sintesi degli istituti penitenziari – in particolare – il legame tra [lui] e la sorella è particolarmente forte: costei è stata per lui un importante punto di riferimento non solo “materiale”, avendolo accolto presso di sé, prima nel corso dei permessi premi, più volte concessi, dopo nel periodo di detenzione domiciliare, ma anche, e soprattutto, per il sostegno affettivo fornito nel percorso di affrancamento dal proprio passato criminogeno. Ciò non è una affermazione apodittica della difesa, ma un elemento oggettivo più volte rilevato dalla Amministrazione penitenziaria. Allo stesso modo, pare ignorare pare convenuta, che il percorso di riabilitazione e reintegrazione svolto in carcere è stato importante e proficuo per [lui] non solo sotto il
- 7 - profilo materiale – con impegno nello studio, nel volontariato e nel lavoro intramurario – ma anche sotto il profilo intimo e personale della [sua] crescita … Egli ha rielaborato e superato completamente i propri agiti illeciti, ma ha altresì sviluppato un importante pensiero critico rispetto alla natura della situazione interna alla Cina ed al suo possibile rimpatrio a fronte di una ormai consolidata propria
“occidentalizzazione”. Egli riconosce come un rientro forzoso lo porterebbe a confrontarsi con una realtà completamente diversa, un punto di vista culturale, sociale e politico, molto distante da quella europea ed italiana a cui egli è sempre stato esposto. Non è da ignorare il fatto che in merito ad una sua eventuale espulsione – di natura giudiziale – la Direzione penitenziaria alessandrina evidenza come egli nel Paese di origine sarebbe “solo e completamente privo di una rete sociale e familiare in grado di sostenerlo e su cui sostanziare un qualsiasi progetto di vita”. La sua crescita personale, il legame che [egli] intrattiene con il territorio italiano, la cultura e la vita italiana è tale da essere parte della propria personalità e della sua estrinsecazione, tanto da comportare indubbiamente una violazione del suo diritto alla vita privata come tutelato dall'art. 8 CEDU e dall'art. 19, co. 1.1. - nella formulazione vigente all'epoca della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In merito sembra ignorare l'Amministrazione convenuta come, ben prima della fine della pena inflitta[gli], la stessa magistratura di sorveglianza abbia rilevato la concretezza di tale rischio in caso di [sua] espulsione coattiva …, in relazione alla tutela dei suoi diritti fondamentali da parte delle autorità cinesi. Infine, giova evidenziare come l'assenza di svolgimento dell'attività lavorativa … sia dovuta non già alla mancanza di volontà o opportunità, ma piuttosto alla mancata sospensione, da parte di codesto Ecc.mo Tribunale, dell'esecutività del provvedimento impugnato. Sulla attualità e concretezza della pericolosità sociale … [ha] richiama[to] quanto esposto nel ricorso introduttivo, atteso che la costituzione di controparte si limita a ribadire, in modo generico, quanto già indicato nel provvedimento impugnato”. Ha quindi rassegnato le conclusioni già riportate in epigrafe.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, le doglianze puramente formali sono irrilevanti, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso
- 8 - costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione internazionale il giorno 05/07/2022 (v., sul punto, provvedimento impugnato), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione
- 9 - umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. La vulnerabilità del ricorrente ed i profili per cui il suo allontanamento dal TN comporterebbe una violazione dell'art. 8 CEDU emergono nell'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in data 25-29/09/2019, ha disposto che
[...]
dovesse espiare la pena residua in regime di detenzione domiciliare. Parte_4
È stato ivi precisato, innanzitutto, che, oltre a quelli indicati nell'ordinanza in commento, l'odierno ricorrente non ha altri procedimenti penali pendenti. Il Tribunale di Sorveglianza, espletata l'istruttoria di rito, ha poi analiticamente esposto quanto segue: “dalla posizione giuridica risulta essere stata applicata dall' di Pavia in data 10/02/2015 la misura di sicurezza della Casa di Lavoro per anni due, ad oggi non applicata essendo in atto l'esecuzione della pena. ammesso ai permessi premio dal maggio 2018, di cui ha sempre fruito in modo regolare e che svolge presso la casa della sorella e del cognato in Vinovo. Il percorso effettuato dal soggetto, per la gran parte presso il carcere di Asti, si è svolto, come risulta dalle relazioni in atti, in modo si può dire esemplare: non si è sottratto alle proprie responsabilità e ha intrapreso un effettivo percorso di revisione critica, ripensamento e rivalutazione del proprio vissuto delinquenziale;
nel corso della detenzione ha chiesto lui stesso di esser preso in carico dal al fine di intraprendere un Parte_5 percorso ulteriore di analisi e revisione critica del sé, anche in merito all'uso di pregresso di sostanze, uso che lo aveva portato, associato alle frequentazioni devianti del periodo, alla commissione dei reati per i quali vi è condanna;
il comportamento carcerario è sempre stato improntato a correttezza, scevro da rilievi disciplinari, aperto e adeguato nei rapporti con i compagni, gli educatori e gli agenti penitenziati;
ha partecipato in modo completo alle attività trattamentali seguendo corsi di apprendimento e svolgendo attività lavorative, anche come volontariato: in particolare e non esaustivamente, ha frequentato con ottimo profitto
- 10 - il corso scolastico di geometra fino al terzo anno, poi interrotto non per sua volontà, ma perché venuta meno la disponibilità presso l'Istituto di Asti, ha studiato inglese, ha conseguito l'attestato di panificatore ed ha concluso la formazione relativa alla digitalizzazione dei documenti che si è conclusa con inserimento in attività di volontariato, interrotta solo per il trasferimento presso il carcere di RI all'inizio di giugno di quest'anno: ha svolto con maturità e impegno qualsiasi mansione affidatagli, dimostrando una cura e una meticolosità non comuni frutto di acquisita maturità professionale. Ha solidi riferimenti familiari costituiti soprattutto dalla sorella e dal di lei marito che vivono da anni in Italia, a Vinovo, hanno due bambini, sono normo inseriti, hanno lavoro stabile e buona condizione economica;
lo hanno ospitato e seguito durante l'espletamento dei permessi premio che a sempre eseguito per più di un anno e mezzo in modo assolutamente corretto senza alcuna violazione o irregolarità. I genitori di vivono attualmente in Francia ove hanno un'attività lavorativa. La recente relazione di sintesi del carcere di RI conferma pienamente il giudizio già formulato dalle precedenti relazioni del carcere di Asti formulando una valutazione estremamente positiva sotto tutti i profili. Dopo avere ribadito le notizie già più sopra riportate, sottolinea come ostri una progettualità futura coerente e fattibile che individua nell'inserimento lavorativo e nell'attività di restituzione sociale i requisiti essenziali per rientrare nella collettività e conclude osservando che 'valutando il percorso di revisione critica e di crescita personale effettuato da riconoscendo il senso di responsabilità, l'impegno dimostrato nei corsi scolastici e nel lavoro, la positiva fruizione dell'esperienza dei permessi premio, nonché la presenza di una solida rete familiare e la concreta risorsa lavorativa questa equipe esprime parere favorevole all'ammissione alla misura alternativa alla detenzione'. Da ultimo, va aggiunto che nel corso del 2019 è intervenuto provvedimento di declassificazione dal circuito di A.S. a quello di media sicurezza, anche sulla base delle relazioni inviate dalle Questure interpellate (fra cui quella di Milano ove sono stati commessi i reati) che hanno escluso che allo stato attuale vi siano notizie per collegare lla criminalità organizzata. La declassificazione è stata la ragione del trasferimento da Asti al carcere di RI. In istanza si deduce possibilità di avere dimora stabile presso l'abitazione della sorella in Vinovo, già sperimentata nel corso dei permessi;
inoltre, si evidenzia un'opportunità di lavoro presso il Luna Bar di C.so ED IA in la CP_1 cui legale rappresentante ha dato la disponibilità all'assunzione con contratto a tempo indeterminato (…) Quanto sopra esposto rende evidente che il percorso di reinserimento sociale di si è svolto nel Pt_4 modo più aderente agli obiettivi prefissati dai principi costituzionali fissati dall'art. 27 Cost. ed è giunto ad un punto assai prossimo al suo completamento, tanto da rendere possibile, anzi auspicabile, una sperimentazione del soggetto in regime esterno al carcere con l'applicazione di una misura alternativa. Invero, non solo può essere attualmente esclusa la pericolosità sociale, ma la possibilità di rientrare pienamente in un ambito familiare che lo ha sempre seguito e che lo accoglie ed appoggia, nonché quella di esperire una attività lavorativa con pieno contatto con la società esterna sono elementi che potranno, se adeguatamente sfruttati dal soggetto, a rientrare pienamente nel consesso sociale. D'altra parte, una persona che ha vissuto in Italia la più parte della sua esistenza, essendo qui giunto all'età di 11 anni per ricongiungersi con i genitori che si erano già qui stabiliti da tempo con regolare permesso di soggiorno. Egli si è dunque pienamente integrato nella cultura, nella lingua e nelle abitudini italiane ed europee (avendo vissuto per un certo periodo anche in Francia con la famiglia) e, dunque, è attrezzato per essere reimmesso
- 11 - in un contesto culturale che lui ben conosce. Il suo permesso di soggiorno, rilasciatogli nel 2006, è scaduto nel 2011 mentre era già detenuto e non è stato rinnovato. A questo proposito ritiene il Tribunale che possa essere superato il recente provvedimento di espulsione emesso dal MD di RI (divenuto competente in forza del trasferimento di giugno scorso) ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, provvedimento che è stato oggetto di opposizione e dunque attualmente non esecutivo. Non ignora il collegio che, nell'assenza di disposizioni normative sul punto, esiste una pronuncia della Cassazione secondo cui l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 16, comma 5, cit. sarebbe preclusiva della valutazione nel merito di altre misure alternative. Tale arresto, peraltro, risulta essere l'unico sul punto ed è alquanto datato trattandosi di pronuncia del 07/05/2008, cui non costa esserne seguite altre. Per contro, risulta giurisprudenza costante quella secondo cui la concessione di misura alternativa extracarceraria rende inapplicabile l'espulsione di cui all'art. 16, comma 5, cit. in quanto misura finalizzata esclusivamente alla riduzione della popolazione carceraria” (allegato n. 5 depositato unitamente al ricorso). Ebbene, tirando le fila del discorso e tenuto conto del quadro tratteggiato dalla Magistratura di Sorveglianza nonché dell'oggetto precipuo del presente giudizio, va meglio ribadito, innanzitutto, che la pericolosità dell'odierno ricorrente deve ritenersi, allo stato, esclusa non solo perché non contestata neppure dalla C.T. nel suo parere, ma, ancor prima, in considerazione del fatto che il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza n. 3106/2019, in accoglimento dell'opposizione proposta da , ai sensi Parte_1 dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ha dichiarato non eseguibile il provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di RI in data 30/07/2019, stante l'avvenuta applicazione, all'odierno ricorrente, della misura alternativa della detenzione domiciliare. Procedendo con ordine, va rilevato, poi, che, dagli atti, emerge che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia la prima volta nel 2002 e nuovamente nel 2007, ma, pur sempre, da minorenne. Egli, dunque, si connota per essere portatore di una condizione di particolare vulnerabilità già al momento del suo ingresso nel territorio italiano. Vale sul punto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, consolidatosi in tema di riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, può essere traslato, alla luce di quanto innanzi precisato in ordine ai principi generali che governano la materia che qui ci occupa, anche in sede di valutazione da operare in ordine alla sussistenza dei presupposti che fondano il riconoscimento della protezione speciale. Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “nel valutare l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice deve prendere in considerazione la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia. Si tratta infatti di condizione personale di particolare vulnerabilità (ai sensi dell'art. 21 della Direttiva 2013/33) la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l'età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l'integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente (cfr. Cass.
- 12 - 14/08/2020 n. 17185, 17/06/2020 n. 11743)” (Cass. civile, ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28170). Va considerato, in aggiunta a ciò, che altra A.G. ha già accertato la presenza di una solida rete familiare in grado di sostenere materialmente e moralmente Parte_1
(si rimanda, in via esemplificativa, alla documentazione depositata, sub n. 18, unitamente al ricorso). Quest'ultimo, nel corso della detenzione, ha colto e valorizzato tutte le offerte trattamentali disponibili. Secondo quanto emerso dagli atti, l'odierno ricorrente ha aderito spontaneamente alle regole e ha curato la sua formazione sia scolastica che professionale. Nel relazionarsi positivamente con gli operatori e all'interno del gruppo dei pari, è risultato “autentico e non strumentale” e “pur manifestando un particolare riserbo che nasce da un temperamento mite e incline alla riflessione, [ha] partecipa[to] alla vita di sezione e alle attività di gruppo ponendo una costante attenzione al rispetto degli spazi comuni e delle regole di reciprocità …
ha una progettualità futura coerente e fattibile che individua nell'inserimento Parte_6 lavorativo e nell'attività di restituzione sociale i requisiti essenziali per rientrare nella collettività (…) rispetto alla rete sociale e familiare, l'uomo individua quale principale punto di riferimento il suo nucleo di origine, ma è in particolare legato alla sorella e al cognato che vivono a Vinovo, nei confronti dei quali esprime gratitudine – nella consapevolezza del sostegno che hanno saputo garantirgli nel tempo. Verso i genitori che vivono in Francia, esprime affetto e ha intenzione di mantenere vivo il forte legame, ma ha espresso la volontà di soggiornare – qualora fosse possibile – in Italia, in quanto la sente ormai come il suo Paese (…) Si fa presente … che pur positivamente orientato e dotato di buone doti di resilienza, vive in Europa dall'età di undici anni e in Cina non ha più alcun valido riferimento familiare, eccetto la nonna ottantenne che vive in una remota zona rurale. Inoltre, avendo trascorso gli ultimi dieci anni in carcere ha alcuna difficoltà con la lingua cinese (…) Appare doveroso sottolineare che il legame con la sorella e con il cognato rappresentano per un elemento particolarmente positivo, Parte_1 in quanto gli stessi riescono a incoraggiarlo e si stanno attivando in prima persona: sia per prepararlo ad un possibile rientro, sia per attivare ogni strumento idoneo al fine di consentirne la permanenza in Italia. Gli stessi si sono detti molto preoccupati, in quanto ritengono che WU non abbia, allo stato attuale, gli strumenti culturali, linguistici e psicologici per affrontare da solo la complessa società cinese. I genitori sono residenti in [...], dove lavorano con regolari documenti di soggiorno e hanno concretamente sostenuto WU nel corso dell'intera detenzione. Appare doveroso rilevare che – pur nel rispetto della sua cultura di provenienza – ha verbalizzato, nonché dimostrato nel suo agire quotidiano, di aver acquisito una 'visione del mondo' occidentale;
tanto da rammemorare le sue origini solo guardandosi allo specchio. In particolare, il giovane è affascinato dalla storia e dalla filosofia orientali, ma appare altresì spaventato rispetto ad alcuni tratti precipui della cultura cinese, in particolare per quanto concerne il rispetto di valori quali la democrazia, la libertà e la dignità umana;
concetti su cui ha riflettuto mentre si trovava in carcere confrontandosi con gli insegnanti e gli operatori e rispetto ai quali sente di condividere maggiormente la visione italiana ed europea. Inoltre, rova sentimenti di sconforto all'idea di rientrare in Cina, in quanto è consapevole che nel suo Paese di origine sarebbe solo e completamente privo di una rete sociale e
- 13 - familiare in grado di sostenerlo e su cui sostanziare un qualsiasi progetto di vita” (allegato n. 6 depositato unitamente al ricorso). In maniera incontrovertibile è dunque emerso, in corso di causa, che la sorella ed il cognato dell'odierno ricorrente sono una parte insostituibile del nucleo familiare di quest'ultimo e forniscono un contributo determinante alla cura e all'assistenza del parente. A tal proposito, va evidenziato che non contestato è, poi, anche l'avvenuto inserimento in Italia, con un discreto grado di radicamento, dei componenti del nucleo familiare del ricorrente. La suddetta situazione famigliare costituisce ulteriore elemento indicativo della sussistenza, nel caso di specie, di impedimenti all'allontanamento, derivanti dall'esigenza di non arrecare un danno sproporzionato alla vita privata del ricorrente, garantita dall'art. 8 CEDU. In definitiva, alla luce delle deduzioni che precedono, ritiene il Tribunale che siano emersi elementi tali per sostenere che i vincoli familiari del ricorrente in Italia assumano preminenza rispetto ai legami familiari e sociali – ormai inesistenti – con il suo Paese d'origine. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare al supporto – morale e materiale – dei familiari presenti in Italia. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite in considerazione della oggettiva peculiarità della situazione del ricorrente – la cui permanenza in Italia si è sostanziata, per la gran parte, in espiazione pena – ed alla luce del fatto che i profili rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta sono stati valutati, in ogni caso, all'attualità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da , nato il [...] Parte_1
a Zhejiang (Cina), C.F. C.U.I. , volta al C.F._1 C.F._2 riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con
- 14 - modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 02/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott. Andrea Natale
- 15 -