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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/10/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6461/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
Parte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta procura
[...] C.F._2
in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giuseppe Bisantis, presso il cui studio, sito in Capaccio alla via Ermes n. 23, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Domenico Gorga, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Luca Leoni, sito in Salerno alla via Velia n. 96;
- PARTE OPPOSTA
E Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza (P.IVA: ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., e per essa quale mandataria Parte_4
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marco Ferraro, presso il cui studio, sito in Roma al viale Regina Margherita n. 278, elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato la
[...]
, Parte_1 Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 741/2029, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, la prima quale debitrice principale e gli altri quali garanti, della somma pari ad €. 16.509,48 a titolo di debitoria derivante dal conto corrente n. 012/415573 acceso il 21/9/2016 assistito da apertura di credito, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il
Decreto Ingiuntivo va dichiarato inefficace ai sensi dell'articolo 644 c.p.c. nei confronti della Parte_1
e di;
quale secondo motivo di
[...] Parte_1
opposizione, che il Decreto Ingiuntivo è affetto da nullità, stante l'assenza di prova scritta del contratto di conto corrente redatto per iscritto ai sensi dell'articolo 117 T.U.B., nonché l'assenza degli estratti di conto corrente.
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_1
, e
[...] Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza hanno formulato le seguenti conclusioni: dichiararsi Parte_2
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 741/2020 nei confronti della
[...]
e di Parte_1 Parte_1
; accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare Parte_1
il Decreto Ingiuntivo n. 741/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIUSEPPE BISANTIS, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo: che Controparte_1
l'opposizione proposta dal sig. è inammissibile, avendo Parte_2
questi sottoscritto un contratto autonomo di garanzia;
che l'opposizione è improcedibile, per non avere gli opponenti assolto alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria;
che nel caso di specie il destinatario della notifica del Decreto Ingiuntivo, sig. Parte_1
– risultato temporaneamente e fisicamente assente dalla
[...]
propria abitazione all'atto della consegna – avrebbe potuto ritirare la busta
(contenente l'atto giudiziario) correttamente depositata presso l'ufficio postale;
che, infatti, l'iter seguito da ha avuto luogo senza CP_2
alcun errore e/o mancanza e, la spedizione al mittente, prima dell'avviso di ricevimento e poi dell'avviso di comunicazione di avvento deposito (CAD) – attestante appunto l'immissione in cassetta dell'avviso della giacenza presso l'ufficio postale della busta contenente l'atto giudiziario – lo testimoniano e sconfessano quanto asserito da controparte;
che, comunque, pur a voler dare per buono il ragionamento di controparte (relativamente alla sola notifica effettuata presso la sede legale della ), la Parte_1
giurisprudenza sul punto è granitica in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145 c.p.c., comma 1, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, con le modalità
Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza prescritte dagli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.; che nella specie, dunque, il destinatario, sig. (quale Parte_1
amministratore dell'azienda e quale persona fisica illimitatamente e solidalmente responsabile delle obbligazioni sociali contratte dalla stessa), è stato correttamente messo in condizione di ricevere l'atto giudiziario e non può muovere alcun rilievo relativamente il procedimento seguito;
che, infatti, l'eventuale mancato ritiro dell'atto, è potuto semplicemente dipendere anche soltanto da una libera e volontaria scelta dello stesso, il che tuttavia non può impedire il perfezionamento della notifica;
che, in ogni caso, anche laddove dovesse essere dichiarata l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo, il Giudice sarebbe comunque tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda da essa fatta valere in via monitoria;
che l'atto di citazione in opposizione è affetto da nullità in quanto generico;
che essa ha fornito la prova del credito oggetto di ingiunzione.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 741/2020; in via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento dell'opposizione e rideterminazione del saldo, condannare gli opponenti al pagamento, in suo favore, dei saldi così come rideterminati all'esito del presente giudizio, oltre interessi di mora nella misura convenzionalmente pattuita;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo
5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale
Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza negativo di mediazione depositato telematicamente dalla terza interventrice il 24/5/2021).
Con comparsa depositata telematicamente il 18/5/2021 si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_3 Pt_4
deducendo: che in data 18/11/2020 essa ha, tra l'altro, concluso
[...]
con l'opposta un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, il tutto come da avviso di cessione di crediti “pro soluto” pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 138 del
24/11/2020, successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella
G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 28/11/2020; che, dunque, essa è divenuta titolare del credito azionato in via monitoria dall'opposta; che la ha conferito Parte_3
incarico a in forza di procura per scrittura privata Parte_5
autenticata in data 01/12/2020 per atto Notaio Dott. , Persona_1
Rep. n. 306161, Racc. n. 37281, affinché provvedesse al compimento di ogni attività, adempimento, formalità, ritenuti necessari, utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti in titolarità della società; che ha a Parte_5
sua volta conferito a alcune attività connesse alla gestione Parte_4
e recupero dei crediti;
che al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi,
[...]
con scrittura privata autenticata in data 01/12/2020 per atto Parte_3
Notaio Dott. , Rep. n. 306162, Racc. n. 37282, ha conferito Persona_1
procura speciale alla mandataria affinché, in nome e per Parte_4
conto di essa mandante, possa compiere tutto ciò che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i crediti,
e quindi compiere atti, adempimenti, attività e formalità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela,
Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costituita a favore della cedente.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Parte_3
mandataria ha concluso riportandosi alle difese, Parte_4
eccezioni e conclusioni già formulate dall'opposta.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 12/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di relica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla terza interventrice il
24/5/2021).
2. – Ancora, in via preliminare, deve ritenersi provata la titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla terza interventrice Parte_3
e per essa della mandataria atteso che questa ha
[...] Parte_4
depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 2 della comparsa di
Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza intervento), nonché tutti gli estratti conto del conto corrente posto alla base del ricorso monitorio (cfr. all. della seconda memoria istruttoria della terza interventrice), documentazione di cui non può che essere, evidentemente, in possesso per essersi resa cessionaria del credito (art. 1262 c.c.), nonché tenuto conto altresì del contegno processuale della opposta, la quale successivamente alla costituzione della terza interventrice non ha più coltivato le proprie ragioni, in tal modo dimostrando di non avere più interesse circa il credito stesso, per l'evidente ragione che di esso si è “medio tempore” spogliata, nonché considerato che alcuna contestazione
è stata formulata sul punto da parte opponente, neppure in modo generico.
3 – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto che andrebbe dichiarata l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo n. 741/2020 ai sensi dell'articolo 644 c.p.c., poichè esso è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di Salerno il 16/3/2020 e notificato alla Parte_6
e del sig. dall'opposta per la
[...] Parte_1
notifica il 23/6/2020, oltre il termine di 60 giorni stabilito per legge.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, risulta documentalmente che il Decreto Ingiuntivo n. 471/2020 è stato pubblicato il 17/3/2020 ed è stato passato per la notifica dalla opposta il 17/6/2020, dunque oltre il termine di 60 giorni di cui all'articolo
644 c.p.c.; tuttavia, considerato che il Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020
(convertito con modificazioni con L. n. 27/2020) adottato nell'ambito dei provvedimenti emergenziali durante la pandemia da SARS-CoV2, all'articolo
83, comma 2, ha stabilito la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili dal 08/3/2020 fino al
15/4/2020, disposizione poi prorogata dall'articolo 36, co. 1, del D.L. n. 23 del 08/4/2020 (convertito con modificazioni con L. n. 40/2020) fino all'11/5/2020, ne consegue che la notificazione è avvenuta, di fatto, nel
Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza rispetto del termine di 60 giorni di cui all'articolo 644 c.p.c.
4. – Con il secondo ed ultimo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, l'opposta ha prodotto:
- Copia del contratto di conto corrente n. 012/415573 completo delle condizioni economiche validamente sottoscritte dalla
[...]
(cfr. all. Parte_1
della produzione della fase monitoria);
- Copia del contratto di apertura di credito fino alla concorrenza di €
15.000,00 regolato sul conto corrente n. 012/415573 completo delle condizioni economiche validamente sottoscritte dalla
[...]
(cfr. all. Parte_1
della produzione della fase monitoria);
- Copia della fideiussione “omnibus” rilasciata dal sig. Parte_2
fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di €
[...]
21.000,00 (cfr. all. della produzione della fase monitoria);
- Copia degli estratti del conto corrente n. 012/415573 dall'accensione del rapporto fino alla chiusura (cfr. all. della seconda memoria istruttoria della terza interventrice).
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto i predetti contratti, né di non avere restituito gli importi di cui l'opposta chiede la restituzione mediante ingiunzione né hanno fornito la prova, pur essendo a ciò tenuti (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di avere adempiuto alla loro obbligazione restitutoria.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
471/2020 va confermato.
Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico della
Parte_1
, di e in
[...] Parte_1 Parte_2
solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 16.509,48 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonchè € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
6. – Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla terza interventrice il 24/5/2021), la
[...]
, Parte_1
e vanno condannati al Parte_1 Parte_2
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 741/2020;
2) Condanna la Parte_1 [...]
, e Parte_1 Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza alla refusione, in solido tra loro, in favore della Parte_2
CP_1 Controparte_1
e della e per essa
[...] CP_1 Parte_3
quale mandataria della delle spese di lite, che si Parte_4
liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi professionali
(comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
3) Condanna la Parte_1
, e
[...] Parte_1
al versamento, in favore dell'entrata del bilancio Parte_2
dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 12/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6461/2020 - Sentenza