Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2022, proposto da Fallimento Alimentitaliani s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Izzo e Fabrizio Pavarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amelia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ZI LV, IL AP, RN EL, rappresentati e difesi dall’avvocato Cristina Lovise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DI EL, EN NI, NI RI RI EL MB soc. coop. agricola, TE soc. coop., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della ordinanza del Sindaco del Comune di Amelia (TR) n. 24 del 22 marzo 2022, con cui è stato ordinato alle ditte NI RI RI EL MB soc. coop. agricola, TE società cooperativa e Fallimento Alimentitaliani s.r.l. di adottare, con effetto immediato e con le modalità operative previste nella CTU resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo R.G. 76/2020 promosso dinanzi al Tribunale Civile di Terni, “tutte le opere e le misure necessarie al ripristino dei livelli sonori nei limiti di legge” nonché di “predisporre e trasmettere entro e non oltre quindici giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente”; infine, di trasmettere “contestualmente copia del piano di bonifica di cui sopra anche all’A.R.P.A.”;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso, ancorché non noto, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amelia e dei sig.ri. ZI LV, IL AP e RN EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Fallimento Alimentitaliani s.r.l. ha agito per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Amelia n. 24 del 22 marzo 2022, con la quale, richiamata la relazione del CTU relativa all’accertamento tecnico preventivo R.G. 76/2020 disposto dal Tribunale di Terni avente per oggetto la verifica della presenza di emissioni sonore con valori superiori ai limiti legali presso le proprietà dei sig.ri IL AP, EN NI, ZI LV e RN EL, è stato ordinato all’odierna ricorrente ed alle ditte TE soc. coop. e NI RI RI EL MB soc. coop. agricola « a) di adottare con effetto immediato, con le modalità operative previste nella sopra citata CTU, tutte le opere e le misure necessarie al ripristino dei livelli sonori nei limiti legge; b) di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre quindici giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente; c) di trasmettere contestualmente copia del piano di bonifica di cui sopra anche all’A.R.P.A .». Contestualmente si disponeva la trasmissione « all’A.R.P.A., con richiesta di esprimere un parere tecnico sulle modalità di intervento previste dal piano di bonifica presentato dalle singole imprese e quindi di accertarne la conformità ai limiti di legge », nonché la trasmissione all’A.S.L. 2 di Terni e al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Amelia.
1.1. Emerge dagli atti di causa che con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cod. proc. civ., i sig.ri IL AP, EN NI, ZI LV e RN EL convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Terni, il Fallimento Alimentitaliani s.r.l., nonché la TE società cooperativa e la NI RI RI EL MB soc. cooperativa agricola, chiedendo la nomina di un CTU affinché, previa verifica dello stato dei luoghi, questi procedesse «a ll’accertamento ed alla rilevanza delle immissioni » rumorose provenienti dagli impianti industriali delle tre società convenute – impianti, questi, adiacenti alle unità immobiliari di proprietà dei ricorrenti – altresì « all’accertamento delle cause, nonché agli interventi idonei ad eliminare le suddette cause ed alla quantificazione dei danni ».
Il Giudice del Tribunale Civile di Terni procedeva a nominare il CTU nella persona dell’ing. Marco Iapadre, al quale sottoponeva il seguente quesito peritale: « Il CTU, visti gli atti e la documentazione depositata, verificato lo stato dei luoghi, e indicando le date di realizzazione dei diversi immobili, con i necessari accertamenti presso le proprietà dei ricorrenti, gli stabilimenti e le attività delle parti resistenti: accerti la presenza delle lamentate immissioni misurandone l’intensità sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne, compiendo rilievi all’interno – sia con finestre chiuse sia con finestre aperte – ed all’esterno delle proprietà dei ricorrenti, precisando se le immissioni eventualmente rilevate siano o meno superiori ai limiti legali; accerti le cause delle immissioni qualora rilevate verificando da quale degli impianti delle parti convenute provengano, individui gli interventi per eliminare le cause che danno luogo alle immissioni superiori ai limiti di legge e/o alla normale tollerabilità, tenuto conto della specificità dei luoghi e dell'attività dello stabilimento, qualora rilevate; quantifichi, anche avvalendosi di ausiliari i danni qualora rilevati. Formuli proposta conciliativa, indicando i contenuti della proposta nella relazione peritale qualora non accettata dalle parti ».
Il suddetto CTU in data 23 novembre 2021 depositava ‘Relazione tecnica’ con la quale concludeva che le “immissioni rumorose riconducibili” alle tre aziende convenute « sono superiori ai limiti di legge» e che «per ripristinare i limiti di legge nei confronti dei ricettori sensibili, si rende necessario che ognuna delle aziende convenute provveda alla redazione di Piani di Bonifica Acustica prendendo alla base i risultati dei monitoraggi effettuati nella fase preliminare di indagine nel febbraio 2021 che indicano esattamente, per ogni singola sorgente e per ogni singola azienda, gli effetti del rumore in relazione diretta ai ricettori ». Con la medesima Relazione tecnica, inoltre, il CTU affermava di non aver rilevato danni a beni materiali causati dalle immissioni rumorose, mentre per quanto concerne eventuali danni alla salute dei ricorrenti, affermava di non avere le competenze tecniche specifiche per rispondere al quesito e chiedeva, quindi, di rimettere la decisione al giudice.
Seguiva un’ulteriore istanza dei ricorrenti con la quale gli stessi chiedevano di ottenere chiarimenti sull’elaborato peritale del CTU. Ricevuta tale istanza, il Giudice del Tribunale Civile di Terni invitava il CTU a rispondere al seguente quesito integrativo: « Letti gli atti, valutate le risultanze degli accertamenti già compiuti, indichi gli interventi necessari per mitigare le immissioni rumorose provenienti dalle sorgenti più rilevanti già individuate in CTU per Alimentari e per TE; determini il valore degli immobili dei ricorrenti calcolato sulla base dei valori di mercato, considerando immobili analoghi siti in zone non affette da immissioni sopra soglia ».
All’esito delle nuove operazioni peritali il CTU redigeva la Relazione tecnica integrativa del 14 marzo 2022, che si concludeva con l’indicazione delle sorgenti più rumorose, per ciascuna delle quali il CTU definiva i necessari interventi di “mitigazione acustica”.
1.2. Si legge nella gravata ordinanza sindacale: « premesso che... in data 170/20/2022 con protocollo 2617 l’avv. Simona Leonelli in rappresentanza dei sig.ri LV ZI, EL DI, AP IL e NI EN, ha trasmesso al Comune di Amelia la relazione del CTU relativa all’accertamento tecnico preventivo R.G. 76/2020 disposto dal Tribunale di Terni avente per oggetto la verifica della presenza di emissioni sonore con valori superiori ai limiti legali presso le proprietà di ricorrenti come sopra identificati;
- che la suddetta relazione del CTU ha individuato i seguenti superamenti dei livelli sonori misurati: ... 3) per quanto riguarda l’azienda Alimentitaliani s.r.l., la rumorosità riconducibile alla conduzione della propria attività lavorativa condiziona lo scenario acustico del territorio in relazione ai ricettori sensibili RL(1) VA, RL(2) AP, RL(3) EL e RL(4) NI “non rispetto del limite amministrativo e del limite privatistico nell’orario diurno”.
- che nella stessa relazione il CTU ha proposto le modalità di intervento ai fini del rispristino dei livelli sonori nei limiti legge ».
Ciò posto, l’Amministrazione comunale « Rilevato che dagli esiti dell’accertamento suddetto risulta che le emissioni acustiche prodotte dagli impianti delle ditte suddette eccedono i limiti legali di emissione sonora come specificato nelle premesse; Considerato che quanto sopra costituisce inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica », ha ritenuto « di provvedere mediante provvedimento contingibile e urgente al fine di assicurare il rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente per la zona in oggetto ».
1.3. Con pec del 25 marzo 2022, l’odierna ricorrente chiedeva la concessione di una congrua proroga, stante la necessità di seguire un articolato iter procedimentale al fine di dare esecuzione all’ordinanza ed attesi i tempi tecnici necessari per l’ottenimento del visto autorizzatorio del giudice delegato al Fallimento e per il completamento dell’iter procedimentale, nonché la complessità delle attività di mitigazione del rumore necessarie ai fini del contenimento, entro i limiti di legge, dell’emissioni acustiche provenienti dal proprio stabilimento.
L’istanza restava priva di riscontro.
2. La parte ricorrente ha articolato cinque motivi in diritto, riassumibili come segue.
i. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione della l. n. 447 del 1995 e del d.lgs. n. 267 del 2000, con conseguente vizio di incompetenza del Sindaco del Comune di Amelia ad adottare l’impugnata ordinanza urgente e contingibile. Ad avviso di parte ricorrente il provvedimento impugnato non costituirebbe ordinanza contingibile e urgente riservata alla competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 9 della l. n. 447 del 1995, dovendosi piuttosto qualificare come esercizio dell’ordinario potere di controllo in materia di inquinamento acustico spettante al Comune ai sensi dell’art. 6 della l. n. 447 del 1995, quindi, quale atto “gestionale” rimesso alla competenza esclusiva dei dirigenti/responsabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del TUEL. Evidenzia la parte ricorrente che, sotto il profilo testuale l’atto impugnato si limita a richiamare quali suoi presupposti normativi il DPCM 14 novembre 1997, la legge n. 447 del 1995, il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con D.C.C. n. 15 del 26 febbraio 2010) e il d.lgs. n. 267 del 2000, senza specificare la disposizione in concreto applicata; tantomeno il medesimo atto specifica quale sarebbe e in cosa consisterebbe la situazione di urgenza o di eccezionale necessità che legittimi l’adozione di un provvedimento “extra ordinem” sindacale al fine di tutelare la salute pubblica e/o l’ambiente. Anche sotto il profilo dei contenuti dispositivi l’ordinanza contiene unicamente l’ordine al destinatario di adottare “tutte le opere e misure necessarie al ripristino dei livelli sonori nei limiti di legge”, richiedendo altresì la predisposizione e l’attuazione di un piano di bonifica recante gli interventi asseritamente ritenuti necessari per ricondurre le emissioni acustiche dell’impianto entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Ragion per cui, l’ordinanza non impone e/o prevede “speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore” né “l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”, così come previsto dall’art. 9 della legge quadro n. 447 del 1995 quale presupposto ineludibile per l’esercizio del potere sindacale “straordinario”.
ii. Violazione dell’art. 3 n. 241 del 1990, degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 nonché dell’art. 9 della l. n. 447 del 1995; eccesso di potere per difetto di motivazione. In subordine, eccesso di potere per motivazione apparente e, comunque, incongrua e insufficiente. L’Ente si è limitato a fare mero riferimento agli esiti di un accertamento, peraltro non definitivo, e proveniente comunque da terzi soggetti, ossia la CTU che si era svolta in un giudizio di ATP tra privati. L’ordinanza non spiega la ragione dei complessi interventi disposti a carico dei privati, con violazione del presupposto stesso del potere sindacale contingibile e urgente; inoltre, l’ordinanza non indica quali fossero le ragioni operative che imponevano l’immediata necessità di adottare provvedimenti sulla sola base di un accertamento del tutto provvisorio quale quello inerente la CTU assunta nel giudizio R.G. 76/2020.
iii. Violazione, sotto altro profilo, del d.lgs. n. 267 del 2000, della l. n. 447 del 1995, della l.r. n. 1/2015 e del Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune di Amelia con D.D.C. n. 15 del 26 febbraio 2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria adeguata. Lamenta la parte ricorrente che l’ordinanza, oltre ad essere del tutto priva dell’indicazione della situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, è stata emessa senza alcuna approfondita istruttoria circa l’effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica. Il Sindaco del Comune di Amelia non ha effettuato alcuna istruttoria con riferimento alla pretesa situazione di pericolo, essendosi limitato a riferirsi pedissequamente ai pretesi accertamenti emergenti dalla CTU predisposta nel giudizio R.G. 76/2020. Nella specie, trattandosi di accertamenti inerenti la salubrità dell’ambiente, il Comune di Amelia avrebbe dovuto procedere agli accertamenti circa la situazione fattuale e l’eventuale superamento dei valori limite di rumore così come previsti dalla normativa vigente per mezzo dell’apposito ente pubblico, ossia l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), che è l’ente della P.A. con funzioni di controllo e di vigilanza delle fonti e dei fattori di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, acustico ed elettromagnetico, nonché di monitoraggio delle diverse componenti ambientali, incluso il livello sonoro dell’ambiente. Evidenzia la ricorrente che in materia di inquinamento acustico, l’art. 187 (rubricato Competenze dell’ARPA) della l.r. n. 1 del 2015, stabilisce che « L’ARPA, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dalla l.r. 9/1998, provvede a: …d) supportare i Comuni e le Province per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite; …. f) esercitare le funzioni di controllo previste dall’articolo 270 »; il successivo art. 270 l.r. n. 1 del 2015 (rubricato Controllo e sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico) prevede espressamente che: « Per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell’ARPA ». Infine, l’art. 33 del Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune di Amelia con D.C.C. n. 15 del 26 febbraio 2010, coerentemente con la normativa nazionale e regionale, stabilisce che « Il Comune esercita l’attività di controllo avvalendosi del supporto dell’ARPA ».
Pertanto, si afferma che l’ordinanza impugnata è stata emessa in difetto di istruttoria da parte dell’ente pubblico competente ed in spregio a quanto l’ARPA Umbria aveva accertato, proprio su incarico del Comune di Amelia del 4 ottobre 2017, sulla base di rilevazioni di inquinamento acustico eseguite presso le abitazioni di due dei quattro ricorrenti del giudizio di ATP R.G. 76/2020, ossia i sig.ri IO EL e ZI LV. All’esito di dette rilevazioni, infatti, con relazione del 17 novembre 2017, l’ARPA aveva concluso che « La rumorosità ambientale riscontrata in orario continuo nella pertinenza esterna dell’abitazione ... ha evidenziato il rispetto del valore limite assoluto di immissione sia nel tempo di riferimento DIURNO che nel tempo di riferimento NOTTURNO relativamente alla classe acustica in cui ricade l’abitazione dell’esponente... ».
iv. Violazione, sotto altro profilo, del d.lgs. n. 267 del 2000 e della l. n. 447 del 1995, eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di potere, lamentandosi ancora l’insussistenza di una adeguata motivazione circa l’esplicitazione del pericolo eventualmente sussistente per la salute umana.
v. Eccesso di potere sotto le figure sintomatiche dell’irragionevolezza, della contraddittorietà, della manifesta sproporzione ed ingiustizia dell’ordinanza sindacale; violazione e/o falsa applicazione della l. n. 447 del 1995. La parte ricorrente contesta nel merito le valutazioni contenute nella CTU, lamentando l’errata individuazione delle sorgenti di rumore e contestando le modalità di misurazione del rumore stesso. Si afferma, inoltre, l’inattendibilità della CTU emergente anche dalla ritenuta necessità di redigere il Piano di Bonifica senza che siano state specificate quali sorgenti dovrebbero essere sottoposte a bonifica, avendo il CTU dapprima individuato un numero limitato di sorgenti, per poi estendere genericamente la bonifica a qualunque sorgente produttiva di un qualsiasi rumore. La parte ricorrente stigmatizza, infine, la sproporzione delle modalità operative previste nella CTU, acriticamente disposte dall’ordinanza senza valutare preventivamente che in un contesto, come quello oggetto di causa, ove le sorgenti di rumore da sottoporre (in ipotesi) ad insonorizzazione potrebbero essere molteplici e di notevoli dimensioni – comportando impegnativi investimenti economici – con palese inadeguatezza del breve termine (di soli sessanta giorni) assegnato per l’effettuazione degli interventi di bonifica.
3. Si è costituto per resistere in giudizio il Comune di Amelia, argomentando nel merito circa l’infondatezza delle censure attoree, essendo, nel caso che occupa, perfettamente integrata la fattispecie di cui all’art. 9 della l. n. 447 del 1995 – essendo l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica – e risultando congruo il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento. La difesa comunale ha contestato l’eccepito difetto di istruttoria per mancato coinvolgimento dell’ARPA nel procedimento che ha condotto all’adozione dell’ordinanza impugnata, non essendovi alcuna disposizione di legge da cui discenda l’obbligo dell’Ente municipale ad avvalersi dell’operato di ARPA, ben potendo le risultanze di una consulenza tecnica redatta nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ. costituire ragione sufficiente per l’emissione dell’ordinanza ex all’art. 9 della l. n. 447 del 1995. Inoltre nel procedimento per cui è causa risulta previsto anche il coinvolgimento, sebbene successivo, di ARPA, alla quale, infatti, è stata trasmessa l’ordinanza impugnata al fine di richiederle formalmente di “esprimere un parere tecnico sulle modalità di intervento previste nel piano di bonifica presentato dalle singole imprese e quindi di accertarne la conformità ai limiti di legge”.
4. Alla camera di consiglio del 21 giugno 2022 è stata accolta l’istanza di parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non costituiti, sig.ri EL DI, AP IL e NI EN, mediante notifica del ricorso presso il rispettivo luogo di residenza, con conseguente rinvio della trattazione.
5. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati ZI LV, RN EL e IL AP, chiedendo il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare.
6. Con atto depositato in data 1° settembre 2022, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza sospensiva. Alla camera di consiglio del 6 settembre 2022 si è preso atto di detta rinuncia.
7. Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista della trattazione in pubblica udienza.
8. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente non appare meritevole di accoglimento dell’eccezione di inammissibilità della memoria di replica di parte ricorrente del 21 novembre 2026, sollevata dalla difesa comunale in ragione del mancato deposito da parte della difesa attorea di memorie.
La memoria di replica, deposita nel rispetto del termine dei venti giorni liberi di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., costituisce controdeduzione alle difese resistenti, non essendo precluso nel processo amministrativo alla parte che non abbia depositato la memoria conclusionale il deposito della memoria di replica (cfr. C.d.S., sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; T.A.R. Umbria, 19 febbraio 2019, n. 58); né può lamentarsi alcuna lesione del contraddittorio, avendo potuto la parte resistente ulteriormente replicare.
10. Nel merito il ricorso si presenta fondato per quanto di seguito esposto.
11. Secondo l’art. 9, comma 1, della l. n. 447 del 1995, « Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri ».
Giova rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito al riguardo che l’art. 9 della l. n. 447 del 1995 « non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica. Inoltre, se è vero che l’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia » (C.d.S., sez. V, 13 ottobre 2021, n. 6875; cfr. Id., 6 marzo 2013, n. 1372; T.A.R. Umbria , 10 aprile 2013, n. 222).
Pertanto, da un lato l’inquinamento acustico ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, dall’altro la richiamata l. n. 447 del 1995 non configura un potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (T.A.R. Umbria 15 maggio 2015, n. 215).
Da quanto esposto, discende l’infondatezza delle censure di cui al primo e quarto mezzo volte a contestare l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza ex art. 9 l. n. 447 del 1995, in luogo di strumenti amministrativi ordinari, in assenza della dimostrazione della sussistenza di una situazione eccezionale di pericolo per la salute pubblica, nonché la non temporaneità delle misure ordinate.
12. Ciò posto, gli ulteriori profili di censura inerenti il difetto di motivazione possono essere trattati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, al secondo ed al terzo motivo in diritto, e si presentano fondati per quanto di seguito esposto.
Il gravato provvedimento si presenta affetto dal lamentato vizio di difetto di motivazione, non potendo ritenersi sufficiente il mero richiamo contenuto nell’ordinanza alle risultanze di un accertamento tecnico effettuato in sede civile, senza che emerga alcuna autonoma valutazione delle stesse effettuata dall’Amministrazione. In primo luogo, pur essendo il Comune di Amelia dotato di un piano di zonizzazione acustica, non è dato comprendere in quale zona ricadano le aree in oggetto e, conseguentemente, quali siano i “limiti acustici” violati – né l’entità dello sforamento – ed al cui rispetto dovrebbero mirare gli interventi ordinati. Non supplisce il richiamo alla CTU, laddove genericamente fa riferimento al « non rispetto del limite amministrativo e del limite privatistico nell’orario diurno ». Né alcun chiarimento al riguardo, eventualmente supportato da puntuali richiami alle ampie relazioni depositate dal CTU, è rinvenibile nelle difese di parte resistente.
Allo stesso modo, anche nell’indicazione delle misure imposte la gravata ordinanza si limita al mero richiamo alla predetta CTU – ordinando « di adottare con effetto immediato, con le modalità operative previste nella sopra citata CTU, tutte le opere e le misure necessarie al ripristino dei livelli sonori nei limiti legge » – senza che dal provvedimento emerga alcuna valutazione della congruità e proporzionalità delle “opere e misure” così genericamente indicate, nulla potendosene dedure, inoltre, in merito all’adeguatezza del termine assegnato per provvedere.
Va ulteriormente rilevato che, sebbene l’esito dei controlli effettuati da ARPA nel 2017 non fosse preclusivo ad ulteriori accertamenti (potendo la situazione aver subito mutamenti negli anni), proprio la sussistenza di pregressi accertamenti avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione comunale ad una più approfondita istruttoria. Una nuova istruttoria comunale ben avrebbe potuto comprendere anche una autonoma valutazione delle risultanze del citato accertamento tecnico preventivo, supportata dalla stessa ARPA in assenza di specifiche professionalità in seno all’Amministrazione comunale. In tal senso depone la previsione del primo comma dell’art. 33 delle NTA del Piano di zonizzazione acustica della città di Amelia, approvato con D.C.C. n. 15 del 26 febbraio 2010, laddove prevede che « il comune esercita l’attività di controllo avvalendosi del supporto di ARPA ».
13. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore censura e con conseguente annullamento in parte qua della gravata ordinanza sindacale.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, anche in ragione della peculiarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO