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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15708 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52952/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa LV TO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52952 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato dalla procuratrice speciale
[...] con il patrocinio dell'Avv. Manfredonia Fabio, giusta procura in atti;
Parte_2
- attore
E
(C.F. ), in proprio e n.q. di erede di Controparte_1 C.F._1 [...] (C.F.: ); Per_1 C.F._2
- convenuta contumace
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, parte attrice ha chiesto all'intestato Tribunale di “
1. accertare e dichiarare che dal 30.5.2005/1.6.2005, ovvero dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio, la sig.ra ininterrottamente occupa, senza Controparte_1 avere titolo e dunque, illegittimamente l'unità immobiliare di cui l' Parte_1
– è proprietario, quale successore ex lege del soppresso sin dal
[...] CP_2 20.6.19698, sita in Roma (RM), alla via dell'Impruneta, 19, Sc.D, p.6, int.21, mq 86,00 Foglio 812, P.lla 287, sub. 643 Zona Cens. 5, A/3; 2. per l'effetto condannare la medesima:
2.1. a rilasciarlo immediatamente in favore dello stesso libero e vuoto di persone e cose fissando, semmai fosse pagina 1 di 8 necessario la data di esecuzione e dichiarando la pronunzia sub 2) opponibile agli eventuali aventi causa dal medesimo e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile;
2.2. a pagare all'Istante a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento danni l'intera somma di € 43.100,39 - di cui: × € 15.918,89 sia in proprio che n.q. di erede del sig. ×× € 27.181,50 in proprio – maturata, per effetto della illegittima Persona_1 occupazione, dal 30.5.2005/1.6.2005 al 1.9.2023 e determinata sulla scorta del canone di locazione precedentemente pattuito con il sig. ovvero quella diversa, anche maggiore, che Persona_1 risulterà all'esito del giudizio, da determinarsi se del caso in via equitativa, invocando al riguardo la media tra i valori minimi rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate nel II semestre 2006 (prima rilevazione disponibile) e nel II semestre 2022 (ultima rilevazione disponibile) pari ad €9,00 mq per un'abitazione civile di tipo economico similare sita in Roma Fascia Periferica, Zona Magliana (Via dell'Impruneta), cod. zona D8, Microzona catastale n.54 (docc.13,13bis) - il tutto oltre interessi legali e maggior danno;
2.3. a pagare all'Istante le ulteriori somme che matureranno dal mese di ottobre 2023, incluso, fino al dì del rilascio ovvero quelle diverse, anche maggiori, che gli risulteranno dovute e delle quali, in subordine, chiede determinarne l'ammontare in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e maggior danno;
3. In via istruttoria (…);
4. il tutto, in ogni caso, con la condanna della medesima al pagamento delle spese giudizio, maggiorate di c.p.a., di iva, e di s.g.”.
Nella specie, l' – premesso: di aver stipulato, in data 18.06.2020 e 30.06.2023, con la Pt_1
contratti di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica, Parte_2 commerciale e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto; di aver conferito alla procure speciali per lo svolgimento delle attività rientranti nel Parte_2 contenuto dei servizi oggetto dei contratti e per rappresentarlo, anche in giudizio;
di essere succeduto ex lege al soppresso in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo stesso – ha esposto: CP_2
- di aver acquisito la proprietà dell'unità immobiliare sita in Roma (RM), Via dell'Impruneta, 19, Sc.D, p.6, int.21, mq 86,00 Foglio 812, P.lla 287, sub. 643 Zona Cens. 5, A/3, di proprietà dell' sin dal 1969, e di essere subentrato, quale locatore, nel contratto con il quale il CP_2 suddetto soppresso Ente aveva concesso al sig. (n. a Roma il 08.04.1934 C.F.: Persona_1
) il godimento ad uso abitativo dell'immobile menzionato, con decorrenza dal C.F._2
01.06.2000 al 30.05.2003 e con previsione di rinnovo tacito biennale, per il canone mensile concordato aggiornato al 01.01.2023 pari ad € 362,42, comprensivo di oneri accessori dovuti per il godimento dei servizi e degli spazi comuni nella misura di € 198,63;
- che, ai sensi dell'art. 8 del contratto in parola, «l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: e tale è stata, infatti, la destinazione dello stesso, Controparte_3 avendo sia il sig. sia la propria moglie, sig.ra (n. a Roma il Persona_1 Controparte_1 01.12.1938 C.F.: ), adibito l'immobile, ove risiedevano già da tempo in forza di C.F._1 altro precedente e cessato rapporto, a casa coniugale;
- che, con atto del 15.11.2004 (ric. 29.11.2004), l' , avvalendosi delle facoltà di legge, Pt_1 aveva intimato disdetta, ottenendo alla data del 30.05.2005, la scadenza e/o cessazione del contratto di locazione suddetto;
- che, nonostante la scadenza, il sig. e la di lui moglie sig.ra Persona_1 Controparte_1 avevano continuato ad occupare ingiustificatamente e senza alcun titolo l'immobile concesso in locazione con la destinazione indicata, rifiutandosi di restituirlo e di riconsegnarlo, e finanche di versare le indennità risarcitorie da mora ex art. 1591 c.c., determinate sulla scorta del corrispettivo pagina 2 di 8 dovuto in precedenza (€ 362,42);
- che, in particolare, era maturata al 29.06.2017, data del decesso del sig. una Per_1 morosità pari ad € 15.918,89, così analiticamente e solidalmente dovuta:
● Anno 2013: € 697,65 quale residuo per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. dovute annualmente (€ 4.349,04); ● Anno 2014: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2015: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2016: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2017: € 2.174,52 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti al primo semestre (fino al 29.6.2017);
- che la sig.ra , successivamente alla morte del proprio marito – del quale ella Controparte_1 aveva accettato tacitamente l'eredità devolutale per legge, chiedendo, all'esito, finanche di subentrare nel rapporto di locazione, ancorché lo stesso fosse cessato da tempo – aveva continuato a risiedere nell'immobile e ad occuparlo, come confermato dal tenore della nota del 19.09.2018 con la quale il custode del relativo stabile, sig. , aveva comunicato alla che «il Persona_2 Parte_2 sig. risiedeva stabilmente con la sig.ra in Via dell'Impruneta, 19, Persona_1 Controparte_1 scala D interno 21 sino alla data del decesso», rifiutandosi di restituirlo, di riconsegnarlo e di versare le indennità risarcitorie;
- che le indennità erano senz'altro dovute per compensare il danno arrecato all' , avendo, Pt_1 infatti, l'occupazione menomato la sua facoltà di godimento diretto e/o indiretto dell'immobile, id est «la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»;
- che, in ogni caso, l' (i) in assenza di occupazione avrebbe collocato l'immobile sul Pt_1 mercato, avendo un interesse specifico al riguardo, percependone le rendite e, dunque, i ricavi e le
“utilità normalmente conseguibili” in circostanze analoghe;
(ii) l'interesse in parola – desumibile dal contenuto dei contratti di affidamento alla e, comunque, dal tenore della Parte_2 presente iniziativa – non può che ritenersi ‹‹in re ipsa essendo pubblico per il carattere previdenziale dell' (iii) il predetto interesse è insito e discende, inoltre, presuntivamente anche dai principi Parte_3 di buon andamento, di efficacia e di efficienza della P.A. ex art. 97 Cost. applicabili al caso di specie, imponendo, infatti, gli stessi ogni sforzo diretto a conseguire un risultato utile economicamente valutabile e, dunque, un maggiore profitto dallo sfruttamento dei beni pubblici come quello di cui si discorre;
(iv) l'occupazione in quanto tale costituisce, di per sé, un fatto incontestabilmente ostativo alla locazione dell'immobile ad altri e, quindi, si tratta di presunzione che ‹‹esonera il danneggiato dalla prova di avere tentato di cederlo in locazione e di non avere trovato potenziali conduttori a causa dell'occupazione››; (v) l'occupazione ha, peraltro, impedito di espletare le particolari e complesse attività amministrative previste dalla legge, indispensabili per mettere l'immobile in commercio e per procedere alla formalizzazione della relativa offerta di locazione a terzi a prezzi di mercato;
- che, pertanto, attingendo al parametro del canone locativo precedentemente pattuito, la sig.ra ha maturato (dal 30.06.2017) al 01.09.2023 una ulteriore morosità pari ad € 27.181,50, Controparte_1 così analiticamente dovuta:
● Anno 2017: € 2.174,52 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti al secondo semestre (dal 30.6.2017); ● Anno 2018: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2019: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2020: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● pagina 3 di 8 Anno 2021: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2022: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2023: € 3.261,78 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti al secondo semestre;
- che, in conclusione, la sig.ra – in considerazione della occupazione Controparte_1 dell'immobile, che risulta anche dall'atto notorio che la medesima ha inoltrato il 23.07.2018 alla
– è debitrice nei confronti dell' della complessiva somma di € Parte_2 Pt_1 43.100,39, di cui: × € 15.918,89 sia in proprio, quale occupante dell'immobile in parola, sia n.q. di erede del sig. ×× € 27.181,50 in proprio quale occupante dell'immobile in parola;
Persona_1 nonché di quella ulteriore che risulterà dovuta per la occupazione e fino all'effettiva riconsegna dell'immobile, oltre interessi, maturati e maturandi sino a tale data, e maggior danno da rivalutazione monetaria;
- che vane erano state le richieste inoltrate alla convenuta per ottenere sia il rilascio sia il pagamento delle somme dovute con atti del 24.04.2018, del 04.04.2019, del 29.11.2019, del 17.02.2021, del 05.12.2022.
2. La convenuta non si è costituita in giudizio.
3. Con decreto ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. emesso il 26.02.2024, dichiarata la contumacia della parte convenuta e assegnati i termini per le memorie integrative previste dall'art. 171-ter c.p.c., è stata differita al 10.05.2024 la data dell'udienza di comparizione.
All'udienza predetta, rilevato il mancato esperimento della mediazione ante causam obbligatoria, è stato fissato termine sino al 27.05.2024 per la presentazione della domanda di mediazione, con rinvio all'udienza cartolare, ex art. 127-ter c.p.c., del 03.10.2024 per l'eventuale ulteriore trattazione della causa.
Con ordinanza del 08.10.2024, rigettata la richiesta di CTU giacché superflua e, invece, ritenuta ammissibile e rilevante la prova per interpello della convenuta e per testi siccome formulata dalla parte attrice, è stata fissata l'udienza del 06.03.2025 per l'assunzione della prova ammessa.
All'udienza predetta, dato atto della mancata comparizione e risposta della convenuta all'interrogatorio formale e della rinuncia dell'attore all'esame del teste ammesso, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 02.10.2025 (successivamente differita d'ufficio al 30.10.2025).
A seguito di discussione orale in data 30.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c..
***
1. In rito, è stata vanamente espletata la procedura di mediazione, come disposto in corso di causa (cfr. verbale di mediazione depositato da parte attrice in data 25.09.2024).
2. Nel merito, si conferma preliminarmente quanto deciso con ordinanza dell'08.10.2024 circa la superfluità della CTU per la determinazione del valore locativo e l'ammissibilità delle istanze istruttorie della parte attrice (interrogatorio formale e prova per testi), evidenziandosi sin d'ora la mancata risposta della convenuta all'interpello e la rinuncia dell'attore all'esame del teste sui capitoli di prova ammessi (cfr. verbale di udienza del 06.03.2025).
pagina 4 di 8 3. Le domande proposte meritano accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
3.1. Domanda di rilascio
La legittimazione di parte attrice all'azione esercitata – che ha natura rivendicatoria, in quanto si agisce per il rilascio dell'unità immobiliare non in relazione ad un precorso rapporto contrattuale con la controparte, ma deducendo a sfavore di quest'ultima la mancanza di titolo per la detenzione (cfr. Cass. S.U. n. 7305/2014; cfr. anche Cass. n. 1210/2017 e di recente Cass. n. 18050/2023), attesa la pacifica scadenza, nel caso di specie, del contratto di locazione tra il soppresso al quale l' CP_2 Pt_1 è subentrato nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo stesso, e il marito della convenuta e, dunque, l'assenza di titolo valido ed efficace (cfr. contratto e relativa disdetta, rispettivamente all. 4 e 7 citazione) – è ampiamente suffragata, quanto alla proprietà, dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 3, 3-ter, 4 allegati alla citazione); sono stati altresì depositati i contratti di affidamento alla dei servizi di gestione afferenti al Parte_2 patrimonio con le relative procure speciali, nonché il verbale di immissione nel servizio e Pt_1 consegna del patrimonio immobiliare (cfr. doc. 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 2ter, 2-quater allegati alla citazione). Con la memoria integrativa è stata prodotta dall'attore anche ulteriore documentazione comprovante la proprietà dell'immobile in questione (cfr. in particolare doc. 14-17 allegati alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.).
Quanto all'occupazione della convenuta e alla carenza di titolo legittimante, rilevano la disdetta del contratto di locazione, in data 15.11.2004, da parte della ed indirizzata al Parte_2 sig. (cfr. doc. 7 allegato alla citazione); la nota del 19.09.2018, con la quale il Persona_1 custode dello stabile ha indicato che «il sig. risiedeva stabilmente con la sig.ra Persona_1
in Via dell'Impruneta, 19, scala D interno 21 sino alla data del decesso» (cfr. doc. 10 Controparte_1 allegato alla citazione); gli atti unilaterali della di diffida al pagamento di oneri Parte_2 accessori e indennità di occupazione (cfr. allegati alla citazione).
L'occupazione abusiva trova riscontro anche nel certificato di residenza della sig.ra CP_1
presso l'immobile oggetto della presente domanda (cfr. doc. allegato alla nota di parte attrice
[...] del 19.02.2024); nell'istanza di subentro, datata 20.09.2018, redatta dalla convenuta alla morte del marito, nel contratto di locazione intestatogli (cfr. doc. 9 allegato alla citazione); nell'atto notorio, a firma della sig.ra il 23.07.2018, nel quale è indicata la formale residenza presso l'immobile in CP_1 oggetto (cfr. doc. 11 allegato alla citazione) ed esplicitata l'assenza di proprietà immobiliari.
Va, altresì, tenuta in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale di parte convenuta, pur regolarmente citata a comparire per l'incombente, come da documentazione depositata dall'attore (cfr. nota del 30.10.2024). Si rileva, peraltro, che sia la notifica dell'atto di citazione sia la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello sono state regolarmente eseguite presso l'immobile oggetto di causa, ad ulteriore conferma del fatto dell'occupazione abusiva.
Pertanto, in ragione di quanto fin qui esposto circa l'occupazione abusiva perpetrata, la convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, libero da persone e/o cose.
3.2. Domanda di risarcimento del danno
Sulla scorta del compendio processuale complessivamente considerato, è riconoscibile in favore dell'attore un danno risarcibile per l'occupazione senza titolo con riguardo al periodo per il quale questa risulta provata. pagina 5 di 8 Ed invero, con un recente intervento nomofilattico (Cass. S.U. n. 33645/2022), la Suprema Corte, a fronte di precedenti oscillazioni interpretative, ha avuto modo di precisare che, nelle fattispecie di occupazione abusiva di immobili, chi agisce per il risarcimento (del danno emergente) ha l'onere di allegare e, in caso di contestazione (specifica) ad opera della controparte, di provare (anche mediante nozioni di fatto di comune esperienza o presunzioni semplici) la “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”; se, invece, si agisce per il risarcimento di un mancato guadagno, l'onere di allegazione e di prova ha ad oggetto gli specifici pregiudizi subiti, “fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato”.
Al riguardo, parte attrice ha rappresentato una effettiva prospettiva di utilizzazione indiretta dell'immobile in quanto ha dedotto che l'occupazione illegittima determina un danno in re ipsa, concretandosi la stessa in una perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguire l'utilità dallo stesso potenzialmente ricavabile.
Nel caso di specie, si tratta di un'unità immobiliare facente parte del “patrimonio immobiliare da reddito dell' quindi, per definizione, destinato ad essere fruttifero e produttivo di reddito. Pt_1 Di talché la prova del danno derivante dall'abusiva occupazione è naturalmente derivante dalla destinazione stessa impressa al patrimonio immobiliare dell'Ente.
Tale deduzione delinea il risarcimento di un danno emergente (e non di un lucro cessante, giacché parte attrice non ha fatto riferimento a specifiche opportunità di locazione e/o vendita a valori superiori a quelli di mercato, anzi espressamente richiamati da parte attrice) e, al contempo, soddisfa l'onere di allegazione e prova di una concreta e perduta possibilità di esercizio di un godimento indiretto.
Ricorrono, dunque, in linea con i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, gli estremi per la risarcibilità di un danno emergente da lesione di concreta possibilità di godimento indiretto, per il periodo di detenzione sine titulo dell'appartamento.
Ciò posto, nel caso in esame l' ha individuato l'arco temporale dell'abusiva Pt_1 occupazione dal maggio/giugno 2005 – ossia successivamente alla scadenza della locazione – sino all'attualità e ha richiesto il pagamento di somme per crediti maturati a far data dal 2017. Più in dettaglio, parte attrice ha agito nei confronti della convenuta sia in proprio sia in qualità di erede del marito precedente intestatario del contratto di locazione dell'immobile oggetto di causa fino al 2004 (anno della formale disdetta), nella specie chiedendo la condanna della sig.ra al pagamento di CP_1 somme per l'occupazione abusiva con riferimento al periodo 2013-2017 quale occupante obbligata in solido con il marito, nonché con riferimento al successivo periodo (ossia in seguito al decesso del marito risalente al 2017) quale debitore obbligato ex se per la perpetrazione del fatto dell'occupazione.
Ora, premesso che la nota del portiere dello stabile datata settembre 2018, nella quale è dichiarato che il sig. e la moglie risiedevano stabilmente presso l'immobile (cfr. all. 10 Per_1 citazione), è un documento dal contenuto del tutto generico, non confermato dagli esiti della prova orale alla quale la parte attrice ha espressamente rinunciato in udienza e non ha alcuna efficacia probatoria privilegiata, in quanto non rilasciato da soggetto con i relativi poteri, va evidenziato che la suddetta produzione documentale può valere come prova del fatto dell'occupazione, non già anche della spettanza di somme a titolo di indennità, considerato peraltro che dai conteggi depositati dalla parte attrice ben emerge che la convenuta (e già prima il marito) hanno provveduto, negli anni, al pagamento di somme per la disponibilità dell'immobile (come, del resto, dimostra il bollettino con un credito: cfr. doc. 12-bis allegato alla citazione, con riferimento agli oneri accessori). Analogamente pagina 6 di 8 deve dirsi con riguardo all'atto notorio della sig.ra del luglio 2018, nel quale si indica la CP_1 residenza presso l'immobile occupato (cfr. all. 11 citazione), documento che – in quanto redatto nelle forme dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 e con sottoscrizione debitamente autenticata – ha valore probatorio rafforzato, ma comunque non prova che siano dovute all'Istituto somme a titolo risarcitorio. Lo stesso vale per l'istanza di subentro del settembre 2018 (cfr. all. 9 citazione), trattandosi di ulteriore documento dal quale può trarsi il solo fatto dell'occupazione.
Soprattutto, è dirimente la circostanza che il primo sollecito di pagamento di corrispettivi e messa in mora versato in atti dalla parte attrice è risalente al 29.11.2019 (cfr. doc. 12-ter, allegato alla citazione); poi ci sono solleciti successivi (doc. 12-quater e 12-quinquies) che evidenziano la persistenza dell'interesse dell' e giustificano il risarcimento del danno, mentre tutti i solleciti Pt_1 precedenti (pure allegati alla citazione) sono riferiti al pagamento solamente di oneri accessori e quelli ancora precedenti, allegati alla memoria di parte attrice del 09.04.2024, sono antecedenti alla formale disdetta del contratto di locazione (in particolare, si tratta di solleciti per le annualità 1996-2000: cfr. doc. 18-27 memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.) e, dunque, si riferiscono ad un periodo non rilevante nel presente giudizio, avendo la parte attrice chiesto la condanna della sig.ra , sia quale coobbligata CP_1 che in proprio, al pagamento di somme asseritamente dovute dal 2013.
Ciò posto, la decorrenza della detenzione risarcibile va fissata dal mese di dicembre 2019, giacché, come detto, il primo sollecito con messa in mora della per il Parte_2 pagamento dei corrispettivi depositato dalla parte attrice per il periodo di occupazione risarcibile è datato 29.11.2019 (cfr. doc. 12-ter, allegato alla citazione) e non apparendo, di contro, sufficiente – ai fini della retrodatazione della decorrenza dell'indennità di occupazione nel senso richiesto dalla parte attrice – la documentazione depositata, in quanto non sufficientemente probante la sussistenza di profili dannosi meritevoli di risarcimento.
Ad oggi, si tratta di un periodo ammontante a 71 mesi.
L'importo del risarcimento, da determinarsi in via equitativa, può essere commisurato al canone locativo di mercato dell'immobile in esame (come confermato dalla richiamata Cass. S.U. n. 33645/2022).
Non emergendo ragioni contrarie, può fondatamente farsi riferimento alle quotazioni di zona dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare riferite e documentate dalla parte attrice (cfr. OMI 2022, doc. 13-bis all. citazione) nei valori minimi e sulla base della superficie dell'appartamento (cfr. visura ipocatastale, doc. 3-ter all. citazione), pervenendosi così ad un canone figurativo pari ad € 645,00 (7,5 x 86 mq = 645,00); si rileva, tuttavia, che dal tenore degli scritti difensivi e dall'esame dei conteggi prodotti non solo emerge che la parte attrice – nella determinazione delle somme per le quali ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento – ha fatto riferimento, in via principale e sostanziale, al corrispettivo dovuto dal conduttore nella vigenza del contratto di locazione, individuando un canone mensile pari ad € 362,42 (comprensivo di oneri accessori dovuti per il godimento dei servizi e degli spazi comuni nella misura di € 198,63), ma anche che siffatto canone risulta maggiore rispetto a quanto specificamente indicato nei conteggi versati in atti dall'attore medesimo come somme dovute dalla convenuta a titolo di corrispettivi e conguagli con riguardo alle singole mensilità riportate nei prospetti (importo in concreto mai superiore ad € 319,05 mensili).
Tanto osservato induce ad una rimodulazione dell'importo ottenuto in applicazione dei parametri OMI 2022, dovendosi considerare – ai fini della quantificazione dell'importo del risarcimento – anche il valore del canone precedentemente pattuito, nonché quanto mensilmente richiesto dall'attore sulla scorta dei conteggi depositati, valori non obliterabili nella valutazione pagina 7 di 8 complessiva del caso di specie (peraltro, espressamente richiamati dalla stessa parte attrice nel calcolo dell'indennità risarcitoria pretesa) e senza che ciò smentisca la natura dell'azione già qualificata come rivendicatoria.
Per tali ragioni, si stima equo determinare a titolo risarcitorio per l'occupazione senza titolo in oggetto una somma pari ad € 24.000,00; su tale somma spettano alla parte attrice gli interessi legali, con decorrenza riferita a ciascuna mensilità (cfr. Cass. n. 11736/2013) a partire da dicembre 2019, sino al soddisfo.
Non è possibile includere nella condanna l'eventuale periodo di occupazione ulteriore, sino all'effettivo rilascio, giacché questo tipo di condanna, c.d. in futuro, non è ammissibile al di fuori dell'ambito in cui è eccezionalmente prevista dall'art. 664 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11603 del 2005).
4. Le spese di lite – ivi incluse quelle di mediazione – seguono la soccombenza della parte convenuta;
la liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa ai parametri minimi, considerata l'attività processuale svolta e la tipologia di questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in Roma (RM), Controparte_1 Via dell'Impruneta, 19, Sc.D, p.6, int.21, mq 86,00 Foglio 812, P.lla 287, sub. 643 Zona Cens. 5, A/3, condannandola all'immediato rilascio dello stesso, libero da persone e/o cose;
2) condanna a corrispondere all' Controparte_1 Parte_1
a titolo risarcitorio per l'abusiva occupazione l'importo di € 24.000,00, oltre interessi come in
[...] motivazione;
3) condanna al pagamento delle spese processuali della parte attrice, che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.300,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge se dovuti.
Roma, 10.11.2025
Il Giudice
LV TO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa LV TO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52952 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato dalla procuratrice speciale
[...] con il patrocinio dell'Avv. Manfredonia Fabio, giusta procura in atti;
Parte_2
- attore
E
(C.F. ), in proprio e n.q. di erede di Controparte_1 C.F._1 [...] (C.F.: ); Per_1 C.F._2
- convenuta contumace
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, parte attrice ha chiesto all'intestato Tribunale di “
1. accertare e dichiarare che dal 30.5.2005/1.6.2005, ovvero dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio, la sig.ra ininterrottamente occupa, senza Controparte_1 avere titolo e dunque, illegittimamente l'unità immobiliare di cui l' Parte_1
– è proprietario, quale successore ex lege del soppresso sin dal
[...] CP_2 20.6.19698, sita in Roma (RM), alla via dell'Impruneta, 19, Sc.D, p.6, int.21, mq 86,00 Foglio 812, P.lla 287, sub. 643 Zona Cens. 5, A/3; 2. per l'effetto condannare la medesima:
2.1. a rilasciarlo immediatamente in favore dello stesso libero e vuoto di persone e cose fissando, semmai fosse pagina 1 di 8 necessario la data di esecuzione e dichiarando la pronunzia sub 2) opponibile agli eventuali aventi causa dal medesimo e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile;
2.2. a pagare all'Istante a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento danni l'intera somma di € 43.100,39 - di cui: × € 15.918,89 sia in proprio che n.q. di erede del sig. ×× € 27.181,50 in proprio – maturata, per effetto della illegittima Persona_1 occupazione, dal 30.5.2005/1.6.2005 al 1.9.2023 e determinata sulla scorta del canone di locazione precedentemente pattuito con il sig. ovvero quella diversa, anche maggiore, che Persona_1 risulterà all'esito del giudizio, da determinarsi se del caso in via equitativa, invocando al riguardo la media tra i valori minimi rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate nel II semestre 2006 (prima rilevazione disponibile) e nel II semestre 2022 (ultima rilevazione disponibile) pari ad €9,00 mq per un'abitazione civile di tipo economico similare sita in Roma Fascia Periferica, Zona Magliana (Via dell'Impruneta), cod. zona D8, Microzona catastale n.54 (docc.13,13bis) - il tutto oltre interessi legali e maggior danno;
2.3. a pagare all'Istante le ulteriori somme che matureranno dal mese di ottobre 2023, incluso, fino al dì del rilascio ovvero quelle diverse, anche maggiori, che gli risulteranno dovute e delle quali, in subordine, chiede determinarne l'ammontare in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e maggior danno;
3. In via istruttoria (…);
4. il tutto, in ogni caso, con la condanna della medesima al pagamento delle spese giudizio, maggiorate di c.p.a., di iva, e di s.g.”.
Nella specie, l' – premesso: di aver stipulato, in data 18.06.2020 e 30.06.2023, con la Pt_1
contratti di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica, Parte_2 commerciale e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto; di aver conferito alla procure speciali per lo svolgimento delle attività rientranti nel Parte_2 contenuto dei servizi oggetto dei contratti e per rappresentarlo, anche in giudizio;
di essere succeduto ex lege al soppresso in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo stesso – ha esposto: CP_2
- di aver acquisito la proprietà dell'unità immobiliare sita in Roma (RM), Via dell'Impruneta, 19, Sc.D, p.6, int.21, mq 86,00 Foglio 812, P.lla 287, sub. 643 Zona Cens. 5, A/3, di proprietà dell' sin dal 1969, e di essere subentrato, quale locatore, nel contratto con il quale il CP_2 suddetto soppresso Ente aveva concesso al sig. (n. a Roma il 08.04.1934 C.F.: Persona_1
) il godimento ad uso abitativo dell'immobile menzionato, con decorrenza dal C.F._2
01.06.2000 al 30.05.2003 e con previsione di rinnovo tacito biennale, per il canone mensile concordato aggiornato al 01.01.2023 pari ad € 362,42, comprensivo di oneri accessori dovuti per il godimento dei servizi e degli spazi comuni nella misura di € 198,63;
- che, ai sensi dell'art. 8 del contratto in parola, «l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: e tale è stata, infatti, la destinazione dello stesso, Controparte_3 avendo sia il sig. sia la propria moglie, sig.ra (n. a Roma il Persona_1 Controparte_1 01.12.1938 C.F.: ), adibito l'immobile, ove risiedevano già da tempo in forza di C.F._1 altro precedente e cessato rapporto, a casa coniugale;
- che, con atto del 15.11.2004 (ric. 29.11.2004), l' , avvalendosi delle facoltà di legge, Pt_1 aveva intimato disdetta, ottenendo alla data del 30.05.2005, la scadenza e/o cessazione del contratto di locazione suddetto;
- che, nonostante la scadenza, il sig. e la di lui moglie sig.ra Persona_1 Controparte_1 avevano continuato ad occupare ingiustificatamente e senza alcun titolo l'immobile concesso in locazione con la destinazione indicata, rifiutandosi di restituirlo e di riconsegnarlo, e finanche di versare le indennità risarcitorie da mora ex art. 1591 c.c., determinate sulla scorta del corrispettivo pagina 2 di 8 dovuto in precedenza (€ 362,42);
- che, in particolare, era maturata al 29.06.2017, data del decesso del sig. una Per_1 morosità pari ad € 15.918,89, così analiticamente e solidalmente dovuta:
● Anno 2013: € 697,65 quale residuo per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. dovute annualmente (€ 4.349,04); ● Anno 2014: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2015: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2016: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2017: € 2.174,52 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti al primo semestre (fino al 29.6.2017);
- che la sig.ra , successivamente alla morte del proprio marito – del quale ella Controparte_1 aveva accettato tacitamente l'eredità devolutale per legge, chiedendo, all'esito, finanche di subentrare nel rapporto di locazione, ancorché lo stesso fosse cessato da tempo – aveva continuato a risiedere nell'immobile e ad occuparlo, come confermato dal tenore della nota del 19.09.2018 con la quale il custode del relativo stabile, sig. , aveva comunicato alla che «il Persona_2 Parte_2 sig. risiedeva stabilmente con la sig.ra in Via dell'Impruneta, 19, Persona_1 Controparte_1 scala D interno 21 sino alla data del decesso», rifiutandosi di restituirlo, di riconsegnarlo e di versare le indennità risarcitorie;
- che le indennità erano senz'altro dovute per compensare il danno arrecato all' , avendo, Pt_1 infatti, l'occupazione menomato la sua facoltà di godimento diretto e/o indiretto dell'immobile, id est «la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»;
- che, in ogni caso, l' (i) in assenza di occupazione avrebbe collocato l'immobile sul Pt_1 mercato, avendo un interesse specifico al riguardo, percependone le rendite e, dunque, i ricavi e le
“utilità normalmente conseguibili” in circostanze analoghe;
(ii) l'interesse in parola – desumibile dal contenuto dei contratti di affidamento alla e, comunque, dal tenore della Parte_2 presente iniziativa – non può che ritenersi ‹‹in re ipsa essendo pubblico per il carattere previdenziale dell' (iii) il predetto interesse è insito e discende, inoltre, presuntivamente anche dai principi Parte_3 di buon andamento, di efficacia e di efficienza della P.A. ex art. 97 Cost. applicabili al caso di specie, imponendo, infatti, gli stessi ogni sforzo diretto a conseguire un risultato utile economicamente valutabile e, dunque, un maggiore profitto dallo sfruttamento dei beni pubblici come quello di cui si discorre;
(iv) l'occupazione in quanto tale costituisce, di per sé, un fatto incontestabilmente ostativo alla locazione dell'immobile ad altri e, quindi, si tratta di presunzione che ‹‹esonera il danneggiato dalla prova di avere tentato di cederlo in locazione e di non avere trovato potenziali conduttori a causa dell'occupazione››; (v) l'occupazione ha, peraltro, impedito di espletare le particolari e complesse attività amministrative previste dalla legge, indispensabili per mettere l'immobile in commercio e per procedere alla formalizzazione della relativa offerta di locazione a terzi a prezzi di mercato;
- che, pertanto, attingendo al parametro del canone locativo precedentemente pattuito, la sig.ra ha maturato (dal 30.06.2017) al 01.09.2023 una ulteriore morosità pari ad € 27.181,50, Controparte_1 così analiticamente dovuta:
● Anno 2017: € 2.174,52 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti al secondo semestre (dal 30.6.2017); ● Anno 2018: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2019: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2020: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● pagina 3 di 8 Anno 2021: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2022: € 4.349,04 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti all'intero anno;
● Anno 2023: € 3.261,78 per le indennità risarcitorie ex art. 1591 c.c. inerenti al secondo semestre;
- che, in conclusione, la sig.ra – in considerazione della occupazione Controparte_1 dell'immobile, che risulta anche dall'atto notorio che la medesima ha inoltrato il 23.07.2018 alla
– è debitrice nei confronti dell' della complessiva somma di € Parte_2 Pt_1 43.100,39, di cui: × € 15.918,89 sia in proprio, quale occupante dell'immobile in parola, sia n.q. di erede del sig. ×× € 27.181,50 in proprio quale occupante dell'immobile in parola;
Persona_1 nonché di quella ulteriore che risulterà dovuta per la occupazione e fino all'effettiva riconsegna dell'immobile, oltre interessi, maturati e maturandi sino a tale data, e maggior danno da rivalutazione monetaria;
- che vane erano state le richieste inoltrate alla convenuta per ottenere sia il rilascio sia il pagamento delle somme dovute con atti del 24.04.2018, del 04.04.2019, del 29.11.2019, del 17.02.2021, del 05.12.2022.
2. La convenuta non si è costituita in giudizio.
3. Con decreto ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. emesso il 26.02.2024, dichiarata la contumacia della parte convenuta e assegnati i termini per le memorie integrative previste dall'art. 171-ter c.p.c., è stata differita al 10.05.2024 la data dell'udienza di comparizione.
All'udienza predetta, rilevato il mancato esperimento della mediazione ante causam obbligatoria, è stato fissato termine sino al 27.05.2024 per la presentazione della domanda di mediazione, con rinvio all'udienza cartolare, ex art. 127-ter c.p.c., del 03.10.2024 per l'eventuale ulteriore trattazione della causa.
Con ordinanza del 08.10.2024, rigettata la richiesta di CTU giacché superflua e, invece, ritenuta ammissibile e rilevante la prova per interpello della convenuta e per testi siccome formulata dalla parte attrice, è stata fissata l'udienza del 06.03.2025 per l'assunzione della prova ammessa.
All'udienza predetta, dato atto della mancata comparizione e risposta della convenuta all'interrogatorio formale e della rinuncia dell'attore all'esame del teste ammesso, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 02.10.2025 (successivamente differita d'ufficio al 30.10.2025).
A seguito di discussione orale in data 30.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c..
***
1. In rito, è stata vanamente espletata la procedura di mediazione, come disposto in corso di causa (cfr. verbale di mediazione depositato da parte attrice in data 25.09.2024).
2. Nel merito, si conferma preliminarmente quanto deciso con ordinanza dell'08.10.2024 circa la superfluità della CTU per la determinazione del valore locativo e l'ammissibilità delle istanze istruttorie della parte attrice (interrogatorio formale e prova per testi), evidenziandosi sin d'ora la mancata risposta della convenuta all'interpello e la rinuncia dell'attore all'esame del teste sui capitoli di prova ammessi (cfr. verbale di udienza del 06.03.2025).
pagina 4 di 8 3. Le domande proposte meritano accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
3.1. Domanda di rilascio
La legittimazione di parte attrice all'azione esercitata – che ha natura rivendicatoria, in quanto si agisce per il rilascio dell'unità immobiliare non in relazione ad un precorso rapporto contrattuale con la controparte, ma deducendo a sfavore di quest'ultima la mancanza di titolo per la detenzione (cfr. Cass. S.U. n. 7305/2014; cfr. anche Cass. n. 1210/2017 e di recente Cass. n. 18050/2023), attesa la pacifica scadenza, nel caso di specie, del contratto di locazione tra il soppresso al quale l' CP_2 Pt_1 è subentrato nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo stesso, e il marito della convenuta e, dunque, l'assenza di titolo valido ed efficace (cfr. contratto e relativa disdetta, rispettivamente all. 4 e 7 citazione) – è ampiamente suffragata, quanto alla proprietà, dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 3, 3-ter, 4 allegati alla citazione); sono stati altresì depositati i contratti di affidamento alla dei servizi di gestione afferenti al Parte_2 patrimonio con le relative procure speciali, nonché il verbale di immissione nel servizio e Pt_1 consegna del patrimonio immobiliare (cfr. doc. 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 2ter, 2-quater allegati alla citazione). Con la memoria integrativa è stata prodotta dall'attore anche ulteriore documentazione comprovante la proprietà dell'immobile in questione (cfr. in particolare doc. 14-17 allegati alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.).
Quanto all'occupazione della convenuta e alla carenza di titolo legittimante, rilevano la disdetta del contratto di locazione, in data 15.11.2004, da parte della ed indirizzata al Parte_2 sig. (cfr. doc. 7 allegato alla citazione); la nota del 19.09.2018, con la quale il Persona_1 custode dello stabile ha indicato che «il sig. risiedeva stabilmente con la sig.ra Persona_1
in Via dell'Impruneta, 19, scala D interno 21 sino alla data del decesso» (cfr. doc. 10 Controparte_1 allegato alla citazione); gli atti unilaterali della di diffida al pagamento di oneri Parte_2 accessori e indennità di occupazione (cfr. allegati alla citazione).
L'occupazione abusiva trova riscontro anche nel certificato di residenza della sig.ra CP_1
presso l'immobile oggetto della presente domanda (cfr. doc. allegato alla nota di parte attrice
[...] del 19.02.2024); nell'istanza di subentro, datata 20.09.2018, redatta dalla convenuta alla morte del marito, nel contratto di locazione intestatogli (cfr. doc. 9 allegato alla citazione); nell'atto notorio, a firma della sig.ra il 23.07.2018, nel quale è indicata la formale residenza presso l'immobile in CP_1 oggetto (cfr. doc. 11 allegato alla citazione) ed esplicitata l'assenza di proprietà immobiliari.
Va, altresì, tenuta in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale di parte convenuta, pur regolarmente citata a comparire per l'incombente, come da documentazione depositata dall'attore (cfr. nota del 30.10.2024). Si rileva, peraltro, che sia la notifica dell'atto di citazione sia la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello sono state regolarmente eseguite presso l'immobile oggetto di causa, ad ulteriore conferma del fatto dell'occupazione abusiva.
Pertanto, in ragione di quanto fin qui esposto circa l'occupazione abusiva perpetrata, la convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, libero da persone e/o cose.
3.2. Domanda di risarcimento del danno
Sulla scorta del compendio processuale complessivamente considerato, è riconoscibile in favore dell'attore un danno risarcibile per l'occupazione senza titolo con riguardo al periodo per il quale questa risulta provata. pagina 5 di 8 Ed invero, con un recente intervento nomofilattico (Cass. S.U. n. 33645/2022), la Suprema Corte, a fronte di precedenti oscillazioni interpretative, ha avuto modo di precisare che, nelle fattispecie di occupazione abusiva di immobili, chi agisce per il risarcimento (del danno emergente) ha l'onere di allegare e, in caso di contestazione (specifica) ad opera della controparte, di provare (anche mediante nozioni di fatto di comune esperienza o presunzioni semplici) la “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”; se, invece, si agisce per il risarcimento di un mancato guadagno, l'onere di allegazione e di prova ha ad oggetto gli specifici pregiudizi subiti, “fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato”.
Al riguardo, parte attrice ha rappresentato una effettiva prospettiva di utilizzazione indiretta dell'immobile in quanto ha dedotto che l'occupazione illegittima determina un danno in re ipsa, concretandosi la stessa in una perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguire l'utilità dallo stesso potenzialmente ricavabile.
Nel caso di specie, si tratta di un'unità immobiliare facente parte del “patrimonio immobiliare da reddito dell' quindi, per definizione, destinato ad essere fruttifero e produttivo di reddito. Pt_1 Di talché la prova del danno derivante dall'abusiva occupazione è naturalmente derivante dalla destinazione stessa impressa al patrimonio immobiliare dell'Ente.
Tale deduzione delinea il risarcimento di un danno emergente (e non di un lucro cessante, giacché parte attrice non ha fatto riferimento a specifiche opportunità di locazione e/o vendita a valori superiori a quelli di mercato, anzi espressamente richiamati da parte attrice) e, al contempo, soddisfa l'onere di allegazione e prova di una concreta e perduta possibilità di esercizio di un godimento indiretto.
Ricorrono, dunque, in linea con i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, gli estremi per la risarcibilità di un danno emergente da lesione di concreta possibilità di godimento indiretto, per il periodo di detenzione sine titulo dell'appartamento.
Ciò posto, nel caso in esame l' ha individuato l'arco temporale dell'abusiva Pt_1 occupazione dal maggio/giugno 2005 – ossia successivamente alla scadenza della locazione – sino all'attualità e ha richiesto il pagamento di somme per crediti maturati a far data dal 2017. Più in dettaglio, parte attrice ha agito nei confronti della convenuta sia in proprio sia in qualità di erede del marito precedente intestatario del contratto di locazione dell'immobile oggetto di causa fino al 2004 (anno della formale disdetta), nella specie chiedendo la condanna della sig.ra al pagamento di CP_1 somme per l'occupazione abusiva con riferimento al periodo 2013-2017 quale occupante obbligata in solido con il marito, nonché con riferimento al successivo periodo (ossia in seguito al decesso del marito risalente al 2017) quale debitore obbligato ex se per la perpetrazione del fatto dell'occupazione.
Ora, premesso che la nota del portiere dello stabile datata settembre 2018, nella quale è dichiarato che il sig. e la moglie risiedevano stabilmente presso l'immobile (cfr. all. 10 Per_1 citazione), è un documento dal contenuto del tutto generico, non confermato dagli esiti della prova orale alla quale la parte attrice ha espressamente rinunciato in udienza e non ha alcuna efficacia probatoria privilegiata, in quanto non rilasciato da soggetto con i relativi poteri, va evidenziato che la suddetta produzione documentale può valere come prova del fatto dell'occupazione, non già anche della spettanza di somme a titolo di indennità, considerato peraltro che dai conteggi depositati dalla parte attrice ben emerge che la convenuta (e già prima il marito) hanno provveduto, negli anni, al pagamento di somme per la disponibilità dell'immobile (come, del resto, dimostra il bollettino con un credito: cfr. doc. 12-bis allegato alla citazione, con riferimento agli oneri accessori). Analogamente pagina 6 di 8 deve dirsi con riguardo all'atto notorio della sig.ra del luglio 2018, nel quale si indica la CP_1 residenza presso l'immobile occupato (cfr. all. 11 citazione), documento che – in quanto redatto nelle forme dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 e con sottoscrizione debitamente autenticata – ha valore probatorio rafforzato, ma comunque non prova che siano dovute all'Istituto somme a titolo risarcitorio. Lo stesso vale per l'istanza di subentro del settembre 2018 (cfr. all. 9 citazione), trattandosi di ulteriore documento dal quale può trarsi il solo fatto dell'occupazione.
Soprattutto, è dirimente la circostanza che il primo sollecito di pagamento di corrispettivi e messa in mora versato in atti dalla parte attrice è risalente al 29.11.2019 (cfr. doc. 12-ter, allegato alla citazione); poi ci sono solleciti successivi (doc. 12-quater e 12-quinquies) che evidenziano la persistenza dell'interesse dell' e giustificano il risarcimento del danno, mentre tutti i solleciti Pt_1 precedenti (pure allegati alla citazione) sono riferiti al pagamento solamente di oneri accessori e quelli ancora precedenti, allegati alla memoria di parte attrice del 09.04.2024, sono antecedenti alla formale disdetta del contratto di locazione (in particolare, si tratta di solleciti per le annualità 1996-2000: cfr. doc. 18-27 memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.) e, dunque, si riferiscono ad un periodo non rilevante nel presente giudizio, avendo la parte attrice chiesto la condanna della sig.ra , sia quale coobbligata CP_1 che in proprio, al pagamento di somme asseritamente dovute dal 2013.
Ciò posto, la decorrenza della detenzione risarcibile va fissata dal mese di dicembre 2019, giacché, come detto, il primo sollecito con messa in mora della per il Parte_2 pagamento dei corrispettivi depositato dalla parte attrice per il periodo di occupazione risarcibile è datato 29.11.2019 (cfr. doc. 12-ter, allegato alla citazione) e non apparendo, di contro, sufficiente – ai fini della retrodatazione della decorrenza dell'indennità di occupazione nel senso richiesto dalla parte attrice – la documentazione depositata, in quanto non sufficientemente probante la sussistenza di profili dannosi meritevoli di risarcimento.
Ad oggi, si tratta di un periodo ammontante a 71 mesi.
L'importo del risarcimento, da determinarsi in via equitativa, può essere commisurato al canone locativo di mercato dell'immobile in esame (come confermato dalla richiamata Cass. S.U. n. 33645/2022).
Non emergendo ragioni contrarie, può fondatamente farsi riferimento alle quotazioni di zona dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare riferite e documentate dalla parte attrice (cfr. OMI 2022, doc. 13-bis all. citazione) nei valori minimi e sulla base della superficie dell'appartamento (cfr. visura ipocatastale, doc. 3-ter all. citazione), pervenendosi così ad un canone figurativo pari ad € 645,00 (7,5 x 86 mq = 645,00); si rileva, tuttavia, che dal tenore degli scritti difensivi e dall'esame dei conteggi prodotti non solo emerge che la parte attrice – nella determinazione delle somme per le quali ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento – ha fatto riferimento, in via principale e sostanziale, al corrispettivo dovuto dal conduttore nella vigenza del contratto di locazione, individuando un canone mensile pari ad € 362,42 (comprensivo di oneri accessori dovuti per il godimento dei servizi e degli spazi comuni nella misura di € 198,63), ma anche che siffatto canone risulta maggiore rispetto a quanto specificamente indicato nei conteggi versati in atti dall'attore medesimo come somme dovute dalla convenuta a titolo di corrispettivi e conguagli con riguardo alle singole mensilità riportate nei prospetti (importo in concreto mai superiore ad € 319,05 mensili).
Tanto osservato induce ad una rimodulazione dell'importo ottenuto in applicazione dei parametri OMI 2022, dovendosi considerare – ai fini della quantificazione dell'importo del risarcimento – anche il valore del canone precedentemente pattuito, nonché quanto mensilmente richiesto dall'attore sulla scorta dei conteggi depositati, valori non obliterabili nella valutazione pagina 7 di 8 complessiva del caso di specie (peraltro, espressamente richiamati dalla stessa parte attrice nel calcolo dell'indennità risarcitoria pretesa) e senza che ciò smentisca la natura dell'azione già qualificata come rivendicatoria.
Per tali ragioni, si stima equo determinare a titolo risarcitorio per l'occupazione senza titolo in oggetto una somma pari ad € 24.000,00; su tale somma spettano alla parte attrice gli interessi legali, con decorrenza riferita a ciascuna mensilità (cfr. Cass. n. 11736/2013) a partire da dicembre 2019, sino al soddisfo.
Non è possibile includere nella condanna l'eventuale periodo di occupazione ulteriore, sino all'effettivo rilascio, giacché questo tipo di condanna, c.d. in futuro, non è ammissibile al di fuori dell'ambito in cui è eccezionalmente prevista dall'art. 664 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11603 del 2005).
4. Le spese di lite – ivi incluse quelle di mediazione – seguono la soccombenza della parte convenuta;
la liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa ai parametri minimi, considerata l'attività processuale svolta e la tipologia di questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in Roma (RM), Controparte_1 Via dell'Impruneta, 19, Sc.D, p.6, int.21, mq 86,00 Foglio 812, P.lla 287, sub. 643 Zona Cens. 5, A/3, condannandola all'immediato rilascio dello stesso, libero da persone e/o cose;
2) condanna a corrispondere all' Controparte_1 Parte_1
a titolo risarcitorio per l'abusiva occupazione l'importo di € 24.000,00, oltre interessi come in
[...] motivazione;
3) condanna al pagamento delle spese processuali della parte attrice, che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.300,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge se dovuti.
Roma, 10.11.2025
Il Giudice
LV TO
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