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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22213/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. SVEGLIATI FRANCESCO ARISTODEMO Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a AN (FG) il 28 agosto 2017 tra il sig. e la sig.ra , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
AN (FG), e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
- Ferme nel resto tutte le condizioni di separazione e le connesse pattuizioni di cui al verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale di Torino in data 4 luglio 2022.
pagina 1 di 3 - In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
Per il P.M.
Nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito civile in AN Parte_1 CP_1 il 28/08/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN (atto n. 82, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 01/07/2022, omologata dal Tribunale di Torino in data 04/07/2022.
Con ricorso depositato il 22/12/2023, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 10/10/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita non compariva e non poteva pertanto essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN di provvedere alle incombenze di legge;
CONFERMA tutte le condizioni di separazione e le connesse pattuizioni di cui al verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale di Torino in data 4 luglio 2022.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 2 di 3 Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22213/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. SVEGLIATI FRANCESCO ARISTODEMO Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a AN (FG) il 28 agosto 2017 tra il sig. e la sig.ra , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
AN (FG), e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
- Ferme nel resto tutte le condizioni di separazione e le connesse pattuizioni di cui al verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale di Torino in data 4 luglio 2022.
pagina 1 di 3 - In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
Per il P.M.
Nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito civile in AN Parte_1 CP_1 il 28/08/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN (atto n. 82, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 01/07/2022, omologata dal Tribunale di Torino in data 04/07/2022.
Con ricorso depositato il 22/12/2023, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 10/10/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita non compariva e non poteva pertanto essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN di provvedere alle incombenze di legge;
CONFERMA tutte le condizioni di separazione e le connesse pattuizioni di cui al verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale di Torino in data 4 luglio 2022.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 2 di 3 Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3