Sentenza 7 gennaio 2003
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16 MAGGIO 2011 Sommario: Premessa. 1. Dalla sent. n. 422/1995 alla sent. n. 4/2010, passando dalla sent. n. 49/2003: ‘norme antidiscriminatorie' vs ‘azioni positive'. 2. A che punto stanno le Regioni? Nuovi statuti e nuove leggi elettorali: una panoramica. 3. La legge elettorale per il Parlamento europeo: (poche) luci e (molte) ombre. 4. La legge elettorale nazionale: proposte di modifica naufragate (con voto maschile bipartisan) e proposte ancora (non) in discussione. 5. L'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. 6. Presenza femminile nei governi degli enti locali alla luce della più …
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16 MAGGIO 2011 Sommario: Premessa. 1. Dalla sent. n. 422/1995 alla sent. n. 4/2010, passando dalla sent. n. 49/2003: ‘norme antidiscriminatorie' vs ‘azioni positive'. 2. A che punto stanno le Regioni? Nuovi statuti e nuove leggi elettorali: una panoramica. 3. La legge elettorale per il Parlamento europeo: (poche) luci e (molte) ombre. 4. La legge elettorale nazionale: proposte di modifica naufragate (con voto maschile bipartisan) e proposte ancora (non) in discussione. 5. L'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. 6. Presenza femminile nei governi degli enti locali alla luce della più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L ) 3 . O E B N C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z REPUBBLICA ITALIANA 1 E - A 1 R C I 2 T S . I D L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G U I E 9 3 R G A E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D 6 N 4 E Oggetto / . T T T N S T I E SEZIONE SECONDA CIVILE ( S R SERVITU' E A 00 04 9 / 03Composta dagli Ill.mi S - Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 13969/00 DE JULIO Consigliere Cron. 50 Dott. Rosario Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.18/09/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore Dott. RENATO IODICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'a vvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LI TE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato CINZIA AMMIRATI, difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLO 2002 GALLO, giusta delega in atti;
1190 controricorrente ' -1- poresso la sentenza more deficertva u. 48/99, moncher Festiva definitiva CENTRATIGE avverso la sentenza n. 132/99 del Giudice di pace di to princa depositate & 21/05/99, & le seconda CASSANO ALLO JONIO, depositata il 30/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato Salvatore DI MATTIA, con delega rilasciata dall'Avv.L.MANZI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previo rigetto del 1° motivo, accoglimento del 2° motivo ed assorbimento (ovvero inammissibilità o rigetto del 3° motivo) dichiari la competenza del Tribunale in ordine alla domanda principale e riconvenzionale. h -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 24 febbraio 1999 TE NN IN conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di pace di Cassano all'Ionio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusivo esercizio di una servitù di elettrodotto sul suo fondo. L'ENEL, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, eccependo inoltre in via preliminare l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito;
in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto, con rimessione della causa davanti al giudice competente. Con sentenza non definitiva in data 21 maggio 1999 e sentenza definitiva in data 30 luglio 1999 il Giudice di pace di Cassano all'Ionio accoglieva la domanda. Contro tali decisioni ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL, con quattro motivi. Resiste con controricorso TE NN IN. Motivi della decisione Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso (diretto contro la sentenza non definitiva) con il quale l'ENEL s.p.a. deduce che il Giudice di pace, con riferimento alla domanda riconvenzionale, ha violato gli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. La doglianza è fondata. Sul punto il Giudice di pace di Cassano all'Ionio ha così motivato: Va altresì respinta, poiché inammissibile, la domanda riconvenzionale sulla quale insiste la parte convenuta giacché non esiste alcun collegamento tra questa e la domanda di risarcimento dei danni per come precisato da parte attrice. In tal modo il Giudice di pace di Cassano all'Ionio ha trascurato che secondo la giurisprudenza di questa S.C. di dipendenza dellala relazione domanda riconvenzionale " dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", deve essere intesa, non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, la norma un rapporto di mera dipendenza), ma comunanza della situazione о del rapporto come giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di una eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione о con l'eccezione proposta (sent. 10 settembre 1999 n. 9659). In sostanza il Giudice di pace di Cassano all'Ionio avrebbe dovuto rimettere al giudice superiore l'intera controversia ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso compo l'assorbimento degli altri motivi. In relazione al motivo accolto le sentenze impugnat Tribunale vanno cassate, con rinvio al Castrovillari, che provvederà anche in ordine spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri motivi;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Castrovillari. 3 Roma, 18 settembre 2002 A 0 I 0 R 1 E 2 C L L E E N R C E E N I A L C L O Арияють E T A C T I N IL CANCELLIERE C1 S A O C Francesco Catania P a E L m I D o R