Art. 18.
L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia, sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.
Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e' data facolta' ai Comuni di applicare, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilita' di graduazione del beneficio in ragione inversa, all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali e' escluso detto beneficio.
((Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62))
L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia, sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.
Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e' data facolta' ai Comuni di applicare, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilita' di graduazione del beneficio in ragione inversa, all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali e' escluso detto beneficio.
((Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62))