Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04476/2025REG.PROV.COLL.
N. 05894/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5894 del 2024, proposto da Powerlive S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Contaldi, Claudio Demaria e Andrea Porro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.-G.S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, Foro Traiano 1a;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 08885/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.S.E.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Stefania Contaldi ed Anna Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento prot. GSEWEB/P20230603311 del 28 luglio 2023 nella parte in cui è stato determinato in 155,00 euro/MWh, anziché in 210,00 euro/MWh, l’incentivo spettante per l’impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica acqua fluente denominato “Pietà”, di proprietà della società Powerlive e sito nel comune di Sacile (PN).
2. In data 31 gennaio 2020 Powerlive ha presentato al GSE la richiesta di iscrizione dell’impianto al registro di cui al d.m. 4 luglio 2019. L’impianto è risultato iscritto nella Tabella A del registro pubblicato in data 28 maggio 2020 con una tariffa incentivante pari a 210,00 euro/MWh (senza riduzioni).
2.1. In data 17 febbraio 2023 la società ha chiesto l’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 23 giugno 2016, comunicando che l’impianto è entrato in esercizio in data 6 ottobre 2022, ossia entro il termine previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a) del d.m. 4 luglio 2019 - successivamente prorogato in ragione dell’emergenza epidemiologica- per fruire delle più favorevoli tariffe del citato d.m. 2016 in luogo di quelle del d.m. 2019.
2.2. Con nota prot. n. P20230603311 del 28 luglio 2023 il GSE comunicava il riconoscimento di un incentivo di euro 155 per MWh, pari alla tariffa prevista nell’allegato 1 al d.m. 2019 per tutti gli impianti rientranti nelle condizioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) del medesimo decreto. Ciò in quanto “ Per l’impianto in oggetto la data di entrata in esercizio convenzionale, applicata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del DM 2016, a seguito del mancato rispetto del termine di 30 giorni dall’entrata in esercizio per la presentazione della richiesta di accesso agli incentivi” è “successiva al termine ultimo per l’accesso alla tariffa del DM 2016 previsto dall’art 7, comma 1, lettera a), del DM 2019 e prorogato all’8 ottobre 2022 sulla base delle deliberazioni governative emanate in ragione dello stato emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 ”.
2.3. In data 6 ottobre 2023 Powerlive inviava al GSE una nota di “ formale riscontro con contestuale ed espressa dichiarazione di riserva ” a cui faceva seguito l’invio da parte del legale della società di una richiesta di riesame del provvedimento del 28 luglio 2023, rimasta senza risposta.
3. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio Powerlive chiedeva l’annullamento del provvedimento sopra indicato, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Sulla violazione e falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990, degli artt. 2 e 24 del D.M. 23 giugno 2016, degli artt. 2, 3, 7 e 21 del D.M. 4 luglio 2019, nonché dell’art. 3.2.5 del Regolamento Operativo G.S.E., con conseguente eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza della motivazione, nonché per ingiustizia manifesta (in rapporto al legittimo diritto della POWERLIVE al riconoscimento della tariffa incentivante del D.M. 23 giugno 2016 e pari a 210,00 €/MWh);
II. Sulla violazione e falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 2 della L. 241/1990, dell’all. 1 del D.M. 4 luglio 2019, nonché degli artt. .2.5 e 3.2.9 del Regolamento Operativo G.S.E., con conseguente eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per ingiustizia manifesta (in rapporto alla corretta determinazione del coefficiente di riduzione della tariffa incentivante riconosciuta alla POWERLIVE).
3.1. Nelle more del giudizio il GSE adottava il provvedimento prot. n. P20230050199 del 21 novembre 2023, con cui accoglieva in parte l’istanza presentata dalla società, riconoscendo un coefficiente di riduzione della tariffa incentivante pari al 2,4631%.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , con sentenza n. 8885 del 4 maggio 2024, resa in forma semplificata:
a) respingeva il primo motivo di ricorso, poiché ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.m. 23 giugno 2016, richiamato dall’art. 21 d.m. 4 luglio 2019, l’impianto è entrato in esercizio alla data convenzionale del 18 gennaio 2023. A tale data il gestore ha fatto, quindi, legittimamente riferimento non solo ai fini dell'individuazione del dies a quo della decorrenza dell’incentivo, ma anche ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni del decreto, come ivi testualmente previsto, comprese quelle inerenti l’individuazione della specifica tariffa incentivante applicabile;
b) dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo motivo, stante l’attività di riesame del GSE;
c) compensava le spese di lite.
5. Powerlive ha interposto appello, notificato in data 5 luglio 2024, articolando il seguente motivo:
I - ERRORES IN IUDICANDO. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, CON CONSEGUENTE INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, SUB SPECIE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST., DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 241/1990, DEGLI ARTT. 2 E 24 DEL D.M. 23 GIUGNO 2016, DEGLI ARTT. 2, 3, 7 E 21 DEL D.M. 4 LUGLIO 2019, NONCHE’ DELL’ART. 3.2.5 DEL REGOLAMENTO OPERATIVO DEL G.S.E. Ad avviso della società, l’unica condizione prevista ex lege per l’accesso alla tariffa incentivante del d.m. 2016 (pari a 210,00 euro/MWh) è l’entrata in esercizio - così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. b) del d.m. 23 giugno 2016 - entro la data del 9 agosto 2020, successivamente prorogata all’ 8 ottobre 2022. Poiché l’impianto idroelettrico denominato “Pietà” è entrato in esercizio in data 6 ottobre 2022, Powerlive avrebbe diritto a beneficiare della tariffa incentivante del d.m. 23 giugno 2016.
6. Si è costituito in giudizio il GSE che depositato memoria, resistendo al gravame.
7. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria conclusionale e di replica, eccependo la tardività della memoria del gestore ed insistendo per l’accoglimento.
8. All’udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dal GSE in data 11 aprile 2025 alle ore 17,37, oltre i termini perentori derivanti dal combinato disposto degli artt.73 comma 1 c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., come eccepito dall’appellante.
10. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
11. L’appellante sostiene di aver diritto alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 23 giugno 2016 (pari a 210,00 euro/MWh) in luogo di quella contemplata dal d.m. 4 luglio 2019 (pari a 155,00 euro/MWh) sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) l’art. 7, comma 1 lett. a) e comma 5, del d.m. 2019 riconosce la tariffa incentivante di cui all’allegato 1 del d.m. 2016 agli impianti che entrano in esercizio “ entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ”, ossia entro il termine del 9 agosto 2020, poi prorogato per l’emergenza Covid all’8 ottobre 2022;
b) poiché l’impianto idroelettrico “Pietà” è entrato in esercizio in data 6 ottobre 2022 e, quindi, entro il termine dell’8 ottobre 2022, esso ha diritto alle tariffe incentivanti del d.m. 2016;
c) la data di entrata in esercizio convenzionale prevista dall’art. 24, comma 2, d.m. 2016 (a cui rinvia l’art. 21, comma 1, lett. d) del d.m. 2019) per i casi di richiesta “fuori tempo” (ossia presentata oltre il termine di trenta giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto) rileva esclusivamente ai fini dell’erogazione dell’incentivo (che non viene riconosciuto per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio effettiva e la data della richiesta tardiva), ma non ai fini dell’individuazione della tariffa applicabile che è sempre determinata avuto riguardo alla data di entrata in esercizio effettiva.
12. La tesi sopra richiamata non può essere accolta in quanto fondata su una lettura parziale e asistematica della disciplina di riferimento.
13. Al riguardo si richiamano:
-l’art. 21 del d.m. 4 luglio 2019 il quale sancisce che “ ai fini del presente decreto ” -e, quindi, anche ai fini della determinazione della data di entrata in esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a)- continua ad applicarsi l’art. 24 del d.m. 2016;
-l’art. 24 del d.m. 2016 il quale, a sua volta, statuisce che la richiesta di incentivo deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dall’entrata in esercizio e che la violazione di tale termine comporta: i) il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della richiesta; ii) l’assegnazione di una data di entrata in esercizio convenzionale all’impianto che è considerato in esercizio a tale data “ ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni del presente decreto ” e, quindi, anche ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni del d.m. 2019;
-il punto 4.1.1 del regolamento operativo per l’accesso agli incentivi del dm 4 luglio 2019 (rubricato “ Tempistiche rilevanti per la richiesta di accesso agli incentivi ”), non impugnato dall’appellante, il quale sancisce che “ In caso di fuori tempo, inoltre, il GSE attribuisce all’impianto una ‘data di entrata in esercizio convenzionale’ determinata sottraendo 30 giorni dalla data di richiesta di accesso agli incentivi. La ‘data di entrata in esercizio convenzionale’ sarà pertanto presa a riferimento ai fini del rispetto dei termini previsti per l’entrata in esercizio per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste nonché, per tutti gli impianti, per l’eventuale accesso alle tariffe previste dal DM2016 (DM2016, art.24.1, richiamato dal DM2019, art. 21.1. d) ”.
14. La data di entrata in esercizio convenzionale rileva, quindi, non tanto e non solo ai fini della determinazione del dies a quo dell’incentivo, ma anche e soprattutto per l’individuazione della tariffa incentivante: per le richieste “fuori tempo” la data convenzionale di entrata in esercizio sostituisce quella effettiva nell’applicazione dell’intero d.m. 2019 e, quindi, anche ai fini dell’art. 7 comma 1 lett. a) che prevede l’applicazione della tariffa del d.m. 2016 ai soli impianti entrati in esercizio “ entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
15. In tal senso è il dato letterale poiché il rinvio dell’art. 21 d.m. 2019 all’art. 24 d.m. 2016 è: a) integrale, in quanto non limitato alla sola parte della disposizione che esclude l’incentivo per il periodo intercorrente tra l’entrata in esercizio effettiva e la richiesta tardiva, ma esteso anche a quella parte che assegna rilevanza alla data di entrata in esercizio convenzionale ai fini dell’intera disciplina; b) a valenza generale poiché disposto ai fini dell’applicazione dell’intero d.m. 2019, senza nessuna eccezione.
16. Per contro, la tesi dell’appellante assegna al rinvio dell’art. 21 un’efficacia parziale e circoscritta che non solo è in contrasto con il dato letterale della disposizione, ma ne frustra anche la ratio poiché consente l’ultravigenza del più favorevole regime di sostegno del d.m. 2016 la cui applicabilità è, invece, chiaramente circoscritta entro un ben preciso perimetro temporale, i cui confini sono definiti dalla data di entrata in esercizio -effettiva o convenzionale- e dalla data della richiesta di incentivazione (entro i 30 giorni dall’entrata in esercizio, sia essa effettiva o convenzionale).
17. Nel caso di specie è pacifico che la richiesta sia stata presentata in data 17 febbraio 2023, ossia 134 giorni dopo la data di entrata di entrata in esercizio effettiva del 6 ottobre 2022: l’impianto è, conseguentemente, considerato entrato in esercizio alla data convenzionale del 18 gennaio 2023, ossia oltre il termine, prorogato, dell’8 ottobre 2022 ai fini dell’applicazione del d.m. 2016.
18. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Powerlive s.r.l. al pagamento a favore del GSE delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO