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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7588/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marica Loschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7588/2022:
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia, giusta procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice opponente
E
C&G Capital s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Vincenzo Maradei e Dante
Rado, giusta mandato in calce al decreto ingiuntivo n. 2749/2022;
convenuta opposta
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.2.2025 i procuratori delle parti concludevano come da fogli allegati al verbale di udienza.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE EX ART. 132 N. 4 C.P.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna opponente conveniva in giudizio la società C&G Capital srl in opposizione all'ingiunzione di pagamento n.
2749/22 emessa dal Tribunale di Treviso avente ad oggetto la somma complessiva di
Euro 24.025,00, oltre interessi e spese, e ne chiedeva la revoca, eccependo, in particolare, che nulla era dovuto alla convenuta opposta in virtù del contratto stipulato in data 4.12.2020.
Ciò in quanto, a detta dell'opponente, la C&G Capital srl non avrebbe svolto l'attività di assistenza e consulenza finalizzata a permettere l'ingresso nel mercato dei capitali dell'opponente attraverso l'elaborazione di progetti volti ad individuare strumenti di finanza alternativa.
Con la medesima opposizione, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione di € 18.675,00, corrisposti all'opposta a titolo di acconto.
Si costituiva in giudizio l'odierna opposta, la quale chiedeva la conferma del decreto
Ingiuntivo opposto.
Incardinato il giudizio l'odierno Giudicante, all'udienza del 19.9.2023, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta dalla società
[...]
Parte_1
Le parti costituite depositavano le memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c.
Venivano assunti i testimoni.
Il Giudicante, con l'ordinanza pronunciata in data 6.11.2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.2.2025.
Parte opponente, col suo atto introduttivo del giudizio, si doleva del fatto che nessuna attività, di cui al contratto del 4.12.2020, fosse stata eseguita dalla convenuta opposta, non solo per quanto atteneva all'attività di analisi della documentazione e di assistenza di primo impianto, ma anche per la parte successiva di supporto per l'individuazione di potenziali membri di filiera e per la quotazione dello strumento finanziario (emissione di 1 minibond).
Ma ci si deve concentrare sulla prima parte perché oggetto di richiesta di compenso professionale è proprio la fase iniziale della consulenza.
pagina 2 di 5 Con il contratto del 4.12.2020 conferiva mandato professionale Parte_1 alla C&G Capital srl per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3 del contratto che comprendeva la fase 1, intesa come assistenza per l'attività preistruttoria, propedeutica all'emissione di uno strumento finanziario.
L'opponente lamentava che l'opposta dopo aver svolto una fase del tutto iniziale e preparatoria, non aveva dato prova di aver svolto una reale, effettiva e sostanziale prestazione e attività professionale a beneficio dell'odierna società opponente e, di conseguenza, non aveva mai provveduto a dare concreta e vera esecuzione al mandato conferitole, lasciando l'incarico affidatole privo di qualsivoglia concreta esecuzione.
A detta dell'opponente, l'opposta non aveva svolto l'attività di analisi e di comprensione della struttura societaria, di analisi e di definizione delle principali dimensioni del business nonché di acquisizione delle informazioni e dei dati storici, economici, patrimoniali e finanziari della società; non aveva mai condiviso tali dati economici e patrimoniali in funzione degli obiettivi con l'opponente.
La società C&G contestava tali assunti ritenendo di avere correttamente eseguito la prima fase, soprattutto in considerazione del fatto che si trattava di obbligazione di mezzi.
Dalla documentazione dimessa e dalla consulenza tecnica espletata, si ritiene che
C&G Capital S.r.l. abbia adeguatamente fornito prova del proprio credito ma solo per una parte.
A riprova di quanto argomentato essa ha allegato un business plan del 13.7.2021, un report di attività e un project timeline.
Secondo le deduzioni del ctu, dott. il business plan redatto non Persona_1 presentava le caratteristiche di particolare originalità ed approfondimento, non conteneva lo sviluppo di ipotesi e di interpolazioni numeriche particolarmente complesse limitandosi ad essere “un documento di analisi descrittiva privo di un approfondimento finanziario”.
Riteneva, infine, che anche sotto il profilo qualitativo esso non rappresentasse un documento particolarmente esaustivo in relazione alla propria funzionalità, non riportando analisi di sensitività che abitualmente vengono elaborate in un business plan.
Non solo, il ctu dava atto del fatto che le attività di cui al report erano rimaste del tutto sfornite di prova limitandosi ad essere un mero documento di provenienza unilaterale.
pagina 3 di 5 Ha precisato infatti che, nel predetto report, per le attività quali: “invio PEC” (data
11/06/2021), “invio bozza bilancio previsionale al cliente” (data 07/07), “invio business plan al cliente, attendo conferma” (data 13/07), “cliente approva business plan” (data 14/07) non risulta esservi alcun riscontro probatorio.
In atti non è stata dimessa, peraltro, alcuna mail di richiesta di integrazione della documentazione fatta nei confronti dell'opponente che già in data 20.10.2021 aveva segnalato a mezzo mail che avrebbe sospeso i pagamenti nei confronti dell'opposta.
Nemmeno agli atti è stata rinvenuta alcuna mail di condivisone dei dati emersi con
Parte_1
Il ctu ha, infine, stimato l'opera svolta da C&G Capital in euro 6.000,00, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012.
Il ragionamento del CTU viene in questa sede ripercorso integralmente, unitamente alla rilettura dei documenti e condiviso, ma non nel valore dato all' attività eseguita dalla convenuta opposta.
E' opportuno rilevare che essa per redigere un business plan ha sicuramente svolto l'attività che rientra nella fase iniziale del contratto e che ricopre per lo meno i primi due punti dell'art. 3) del contratto ovvero: “analisi e comprensione della struttura societaria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza” e “analisi e definizione delle principali dimensioni del business”.
Pertanto se per la voce di prima fase era stato concordato un compenso complessivo pari ad euro 35.000,00 oltre iva per la somma complessiva di euro 42.700,00 si ritiene equo che parte opponente debba corrispondere l'importo di euro 18.675,00, che ha già corrisposto.
Pertanto alcuna altra somma deve essere aggiunta a quella già versata dall'opponente.
La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e volta a vedersi restituite le somme che corrispose alla C&G Capital deve essere rigettata sulla base del fatto che si ritiene provata parte dell'attività di prima fase svolta dalla convenuta.
Considerato che, previo accoglimento dell'opposizione, la domanda di parte convenuta opposta viene rigettata, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura dei 2/3 sulla scorta del fatto che i testimoni dell'opposta hanno tutti riferito di aver più volte contattato l'opponente ma di non aver avuto alcuna risposta e che la mail con cui l'opponente dichiarava di sospendere i pagamenti non era una vera e propria contestazione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione di parte opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico per i due terzi della parte convenuta opposta e per un terzo della parte opponente;
4. condanna la parte opposta a versare all'opponente le spese di lite nella misura di due terzi ovvero per euro 2.800,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa, compensandole per il residuo.
Il Giudice
dott. Marica Loschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marica Loschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7588/2022:
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia, giusta procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice opponente
E
C&G Capital s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Vincenzo Maradei e Dante
Rado, giusta mandato in calce al decreto ingiuntivo n. 2749/2022;
convenuta opposta
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.2.2025 i procuratori delle parti concludevano come da fogli allegati al verbale di udienza.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE EX ART. 132 N. 4 C.P.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna opponente conveniva in giudizio la società C&G Capital srl in opposizione all'ingiunzione di pagamento n.
2749/22 emessa dal Tribunale di Treviso avente ad oggetto la somma complessiva di
Euro 24.025,00, oltre interessi e spese, e ne chiedeva la revoca, eccependo, in particolare, che nulla era dovuto alla convenuta opposta in virtù del contratto stipulato in data 4.12.2020.
Ciò in quanto, a detta dell'opponente, la C&G Capital srl non avrebbe svolto l'attività di assistenza e consulenza finalizzata a permettere l'ingresso nel mercato dei capitali dell'opponente attraverso l'elaborazione di progetti volti ad individuare strumenti di finanza alternativa.
Con la medesima opposizione, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione di € 18.675,00, corrisposti all'opposta a titolo di acconto.
Si costituiva in giudizio l'odierna opposta, la quale chiedeva la conferma del decreto
Ingiuntivo opposto.
Incardinato il giudizio l'odierno Giudicante, all'udienza del 19.9.2023, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta dalla società
[...]
Parte_1
Le parti costituite depositavano le memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c.
Venivano assunti i testimoni.
Il Giudicante, con l'ordinanza pronunciata in data 6.11.2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.2.2025.
Parte opponente, col suo atto introduttivo del giudizio, si doleva del fatto che nessuna attività, di cui al contratto del 4.12.2020, fosse stata eseguita dalla convenuta opposta, non solo per quanto atteneva all'attività di analisi della documentazione e di assistenza di primo impianto, ma anche per la parte successiva di supporto per l'individuazione di potenziali membri di filiera e per la quotazione dello strumento finanziario (emissione di 1 minibond).
Ma ci si deve concentrare sulla prima parte perché oggetto di richiesta di compenso professionale è proprio la fase iniziale della consulenza.
pagina 2 di 5 Con il contratto del 4.12.2020 conferiva mandato professionale Parte_1 alla C&G Capital srl per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3 del contratto che comprendeva la fase 1, intesa come assistenza per l'attività preistruttoria, propedeutica all'emissione di uno strumento finanziario.
L'opponente lamentava che l'opposta dopo aver svolto una fase del tutto iniziale e preparatoria, non aveva dato prova di aver svolto una reale, effettiva e sostanziale prestazione e attività professionale a beneficio dell'odierna società opponente e, di conseguenza, non aveva mai provveduto a dare concreta e vera esecuzione al mandato conferitole, lasciando l'incarico affidatole privo di qualsivoglia concreta esecuzione.
A detta dell'opponente, l'opposta non aveva svolto l'attività di analisi e di comprensione della struttura societaria, di analisi e di definizione delle principali dimensioni del business nonché di acquisizione delle informazioni e dei dati storici, economici, patrimoniali e finanziari della società; non aveva mai condiviso tali dati economici e patrimoniali in funzione degli obiettivi con l'opponente.
La società C&G contestava tali assunti ritenendo di avere correttamente eseguito la prima fase, soprattutto in considerazione del fatto che si trattava di obbligazione di mezzi.
Dalla documentazione dimessa e dalla consulenza tecnica espletata, si ritiene che
C&G Capital S.r.l. abbia adeguatamente fornito prova del proprio credito ma solo per una parte.
A riprova di quanto argomentato essa ha allegato un business plan del 13.7.2021, un report di attività e un project timeline.
Secondo le deduzioni del ctu, dott. il business plan redatto non Persona_1 presentava le caratteristiche di particolare originalità ed approfondimento, non conteneva lo sviluppo di ipotesi e di interpolazioni numeriche particolarmente complesse limitandosi ad essere “un documento di analisi descrittiva privo di un approfondimento finanziario”.
Riteneva, infine, che anche sotto il profilo qualitativo esso non rappresentasse un documento particolarmente esaustivo in relazione alla propria funzionalità, non riportando analisi di sensitività che abitualmente vengono elaborate in un business plan.
Non solo, il ctu dava atto del fatto che le attività di cui al report erano rimaste del tutto sfornite di prova limitandosi ad essere un mero documento di provenienza unilaterale.
pagina 3 di 5 Ha precisato infatti che, nel predetto report, per le attività quali: “invio PEC” (data
11/06/2021), “invio bozza bilancio previsionale al cliente” (data 07/07), “invio business plan al cliente, attendo conferma” (data 13/07), “cliente approva business plan” (data 14/07) non risulta esservi alcun riscontro probatorio.
In atti non è stata dimessa, peraltro, alcuna mail di richiesta di integrazione della documentazione fatta nei confronti dell'opponente che già in data 20.10.2021 aveva segnalato a mezzo mail che avrebbe sospeso i pagamenti nei confronti dell'opposta.
Nemmeno agli atti è stata rinvenuta alcuna mail di condivisone dei dati emersi con
Parte_1
Il ctu ha, infine, stimato l'opera svolta da C&G Capital in euro 6.000,00, secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012.
Il ragionamento del CTU viene in questa sede ripercorso integralmente, unitamente alla rilettura dei documenti e condiviso, ma non nel valore dato all' attività eseguita dalla convenuta opposta.
E' opportuno rilevare che essa per redigere un business plan ha sicuramente svolto l'attività che rientra nella fase iniziale del contratto e che ricopre per lo meno i primi due punti dell'art. 3) del contratto ovvero: “analisi e comprensione della struttura societaria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza” e “analisi e definizione delle principali dimensioni del business”.
Pertanto se per la voce di prima fase era stato concordato un compenso complessivo pari ad euro 35.000,00 oltre iva per la somma complessiva di euro 42.700,00 si ritiene equo che parte opponente debba corrispondere l'importo di euro 18.675,00, che ha già corrisposto.
Pertanto alcuna altra somma deve essere aggiunta a quella già versata dall'opponente.
La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e volta a vedersi restituite le somme che corrispose alla C&G Capital deve essere rigettata sulla base del fatto che si ritiene provata parte dell'attività di prima fase svolta dalla convenuta.
Considerato che, previo accoglimento dell'opposizione, la domanda di parte convenuta opposta viene rigettata, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura dei 2/3 sulla scorta del fatto che i testimoni dell'opposta hanno tutti riferito di aver più volte contattato l'opponente ma di non aver avuto alcuna risposta e che la mail con cui l'opponente dichiarava di sospendere i pagamenti non era una vera e propria contestazione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione di parte opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico per i due terzi della parte convenuta opposta e per un terzo della parte opponente;
4. condanna la parte opposta a versare all'opponente le spese di lite nella misura di due terzi ovvero per euro 2.800,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa, compensandole per il residuo.
Il Giudice
dott. Marica Loschi
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