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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6367 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 3638/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3628/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6463/2019, pubblicata in data
25/6/2019, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello (C.F.
C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv.
[...]
Marzia Imperiali di LL (C.F. ), in C.F._2 sostituzione di precedente difensore deceduto
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15/10/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. La società (d'ora in poi, per brevità, ) agì in giudizio, Parte_1 Pt_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti della società Controparte_2
(d'ora in poi, per brevità, ) deducendo: CP_2 CP_2 2 R.G. n. 3638/2019
- di aver stipulato con il un contratto di finanziamento di € Controparte_2
200.000,00, con restituzione dello stesso in 12 rate trimestrali – per un periodo di
36 mesi – a partire dal 12/7/2013 al 12/4/2016;
- che tale restituzione doveva avvenire mediante addebito sul conto corrente in essere presso il predetto istituto di credito;
- che in data 29/11/2013 il comunicò via mail ad essa istante Controparte_2
“uno sconfino in centrale rischi della … di € 18.000 nei finanziamenti a Pt_1 rientro rateale”, chiedendo informazioni al riguardo;
- che, in realtà, il aveva disposto un'erronea segnalazione alla Controparte_2
Centrale Rischi della Banca d'Italia, relativamente al mancato pagamento della prima rata del mutuo, pari a circa € 18.000,00;
- che, in particolare, il non si era avveduto che il pagamento delle Controparte_2 rate era stato pattuito con la modalità dell'addebito diretto sul conto corrente;
- che il inoltre, non aveva neppure inviato una previa comunicazione, CP_2 provvedendo direttamente all'erronea segnalazione;
- che a causa di ciò essa esponente “non solo ha subito una lesione alla propria immagine e visto deteriorare i rapporti con gli altri Istituti di Credito, ma la stessa si è altresì vista rifiutare dall'Istituto CA IP ….
l'approvazione di un finanziamento appositamente richiesto al fine di ultimare lavori edilizi per la realizzazione di civili abitazioni nel Comune di Spello (PG)”;
- che, infatti, avendo avuto necessità di ottenere un mutuo di € 200.000,00, lo stesso le era stato rifiutato dalla banca proprio a causa Controparte_3 dell'esistenza della descritta segnalazione;
- che in conseguenza di detto rifiuto del finanziamento non aveva potuto completare la realizzazione degli immobili, né, ovviamente, venderli, procedendo alla proroga dell'ultimazione dei lavori.
Chiese, pertanto, la condanna della convenuta, in proprio favore, al risarcimento dei danni all'immagine, nonché a quelli patrimoniali, da quantificarsi nella complessiva somma di € 500.000,00.
§ 2. Il costituitosi in giudizio, non contestando l'erronea Controparte_2 segnalazione, chiese il rigetto della domanda, sul presupposto della mancanza di prova sul nesso causale fra la erronea segnalazione e i danni sia patrimoniali che non patrimoniali.
§ 3. Espletata prova per testi, il Tribunale così decise la causa: 3 R.G. n. 3638/2019 Part
“
1. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla CP_4
Part 2. Condanna, pertanto, la in persona del legale rappresentante p.t. CP_4 alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del Controparte_5 che si liquidano in euro 12.678,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15%”.
§ 4. Il rigetto della pretesa risarcitoria risulta basato sulle seguenti ragioni giuridiche:
- anche se risulta dagli atti che, dopo la segnalazione dell'attrice alla Centrale
Rischi, la stessa, nel settembre 2013, richiese alla IP, con cui aveva altri affidamenti, un finanziamento di € 200.000,00 che , però, non le fu concesso a causa della predetta segnalazione, non vi sono elementi idonei a dimostrare l'esistenza del rapporto di causalità fra la condotta negligente del Controparte_2
e i danni lamentati;
- non costituiscono prova di ciò né l'autorelazione sottoscritta dal legale rappresentante della società attrice – qualificabile come dichiarazione di parte - in cui lo stesso dichiara che era stata un'inadeguata distribuzione delle risorse inizialmente esistenti a provocare il mancato completamento delle ultime sei villette ancora non ultimate, in uno alla crisi del settore edilizio, né le relazioni – in assenza di adeguata testimonianza giudiziale – dei rappresentanti delle agenzie immobiliari, secondo le quali molti dei potenziali acquirenti di altre unità immobiliari, scoraggiati dallo stato di cantiere ancora aperto della struttura nel complesso, avevano abbandonato le trattative intraprese;
- “la parte attrice non ha adeguatamente adempiuto al suo onere di provare che il risultato utile conseguibile fosse eziologicamente ed esclusivamente connesso al finanziamento perduto a causa della condotta della banca convenuta”.
- “la società attrice non è riuscita neanche per presunzioni nel presente giudizio a dimostrare che la mancata realizzazione – e soprattutto il mancato guadagno derivante dalla vendita – delle ultime 5 villette del complesso di Spello fosse conseguenza immediata e diretta dell'erronea segnalazione della banca convenuta”;
- “Quanto, poi, al presunto danno non patrimoniale della lesione dell'affidabilità commerciale e dell'immagine della solidità dell'impresa, il difetto di prova dell'effettiva durata della segnalazione (non risulta prodotta in atti la attestazione della Centrale Rischi) impedisce la valutazione della protrazione dell'ostensione 4 R.G. n. 3638/2019 del dato ingiustamente negativo né la presenza di eventuali altre segnalazioni che avrebbero potuto ugualmente contribuire a tale vulnus”.
§ 5. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto, Pt_1 dinanzi a questa Corte, la controparte, deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che erroneamente il primo Giudice ha affermato la carenza della prova del nesso di causalità fra la segnalazione ed i pregiudizi allegati da essa istante;
- che, infatti, detta prova emergeva dalle risultanze della esperita prova testimoniale, confermate peraltro dalla documentazione acquisita agli atti, che univocamente deponevano nel senso che, a causa della mancata erogazione del mutuo, conseguente alla segnalazione in Centrale Rischi, non era stato possibile procedere all'ultimazione dei lavori e, quindi, alla vendita degli immobili;
- che il Tribunale di Napoli aveva indebitamente escluso il prospettato pregiudizio di natura non patrimoniale (danno all'immagine), sul presupposto dell'asserito difetto di prova della durata effettiva della segnalazione in oggetto, trascurando di considerare che, invece, come risultante dagli atti di causa e come ammesso dal l'inserzione in Centrale Rischi si protrasse dal 31/7/2013 sino al Controparte_2 giorno 8/1/2015;
- in via subordinata, che la sentenza di primo grado aveva ingiustamente posto a carico di essa istante le spese di lite, senza tener conto della condotta comunque scorretta del che, da un lato, si era attivato in modo del tutto Controparte_2 illegittimo per la segnalazione, e, dall'altro, non aveva partecipato alla mediazione obbligatoria.
§ 6. Si è costituita in giudizio (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1
“ ”), quale società incorporante il chiedendo il rigetto del CP_1 Controparte_2 gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
§ 7. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 8. Va preliminarmente considerato che i motivi di doglianza concernenti lo stretto merito ben possono esaminarsi congiuntamente, essendo essi avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica.
In particolare, la rimprovera al primo Giudice di aver ritenuto non provata Pt_1 la sussistenza del dedotto rapporto di causalità fra la segnalazione nella Centrale 5 R.G. n. 3638/2019
Rischi ed i pregiudizi asseritamente subiti dalla predetta, di natura patrimoniale e non patrimoniale.
§ 8.1. Quanto ai danni patrimoniali, deve precisarsi che l'odierna appellante individua gli stessi nell'impossibilità di ultimare un complesso edilizio nel
Comune di Spello (PG), in conseguenza della mancata erogazione di un finanziamento di € 200.000,00 richiesto all'istituto di credito il Controparte_3 quale aveva motivato il rifiuto a causa della rilevata segnalazione nella Centrale
Rischi.
Ciò posto, ritiene il Collegio che correttamente il Giudice di prime cure ha escluso la responsabilità risarcitoria del in relazione ai fatti dedotti Controparte_2 dall'attrice, pur dovendosi integrare la motivazione di rigetto della pretesa sulla base delle ragioni giuridiche di seguito esposte:
- va innanzitutto osservato che, com'è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il pregiudizio deve essere allegato e provato da chi ne invochi il risarcimento, secondo l'ordinaria ripartizione degli oneri di cui all'art. 2697 c.c., potendosi avvalere l'istante, riguardo al danno patrimoniale, di elementi di convincimento di valenza probatoria presuntiva (cfr., fra le altre, Cass. 13/11/2024, n. 29252);
- nella vicenda oggetto di causa non è contestato che la segnalazione della Pt_1 sia stata effettuata dal illegittimamente, ossia in mancanza di Controparte_2 ogni inadempimento della predetta società alle obbligazioni restitutorie derivanti dal contratto di finanziamento stipulato nel mese di aprile 2013;
- è altrettanto incontroverso che la banca che aveva in Controparte_3 precedenza elargito alla delle linee di credito, rigettò in data 18/9/2013 la Pt_1 richiesta di finanziamento, avanzata dalla predetta, di € 200.000,00 “per anomalie riscontrate in cr b. Italia”;
- ciò posto, è opportuno sottolineare che nel giudizio di primo grado la Pt_1 aveva prospettato, quale danno patrimoniale risarcibile, in derivazione causale dalla segnalazione illegittima, l'impossibilità della vendita delle cinque villette non ancora ultimate e, quindi, il guadagno che avrebbe conseguito in caso di regolare realizzazione del progettato intervento edilizio;
- ebbene, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del quadro allegatorio, ancor prima che probatorio, delineato dall'odierna appellante con riferimento a tale 6 R.G. n. 3638/2019 specifica voce di pregiudizio, essendosi essa limitata a dedurre solo ed esclusivamente la circostanza del mancato completamento delle cinque villette;
- nulla, infatti, l'istante ha allegato circa gli elementi di fatto indispensabili onde consentire al giudice di accertare, pur se in forza di indici meramente presuntivi, il danno patrimoniale che avrebbe sofferto a causa dell'impossibilità di pervenire al buon esito dell'operazione commerciale programmata;
- in particolare, la non ha dedotto alcunché in ordine alla quantificazione Pt_1 monetaria dell'utile che avrebbe presumibilmente conseguito in caso di vendita delle unità immobiliari costruite, non avendo allegato né fornito ogni adeguato elemento di convincimento volto ad indicare, da un lato, i costi sostenuti e quelli ancora da sostenere per l'esecuzione dei lavori e, dall'altro, il corrispettivo di mercato della vendita delle villette nel periodo di tempo della programmata ultimazione;
- va aggiunto che la stessa ha comunque dedotto l'esistenza di una crisi del settore edilizio, a fronte della quale si era determinata ad una riduzione dei prezzi delle vendite (indicata, nella autorelazione del suo legale rappresentante depositata in atti, in ragione del 25-30%), senza però nulla riferire circa il quantum del corrispettivo;
- né è in alcun modo pertinente, ai fini dell'allegazione del pregiudizio patrimoniale asseritamente sofferto, la circostanza che la dopo aver Pt_1 richiesto nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado un risarcimento complessivo di € 500.000,00, abbia in comparsa conclusionale e, poi, nell'atto di appello precisato il danno patrimoniale nell'importo di € 200.000,00, pari al finanziamento richiesto e non ottenuto dalla Controparte_3
- infatti, è quasi superfluo notare come giammai il pregiudizio lamentato potrebbe ragguagliarsi quantitativamente alla somma oggetto del finanziamento non erogato, essendo detta somma, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, pari alla liquidità che le occorreva per ultimare le villette;
- ne deriva che la somma oggetto del richiesto finanziamento costituiva un costo, dovendo essere comunque restituita dalla banca con la maggiorazione degli interessi;
- la descritta grave carenza allegatoria in punto di danno patrimoniale determina l'evidente infondatezza della domanda, a monte della questione relativa alla prova 7 R.G. n. 3638/2019 del rapporto di causalità, la quale postula logicamente l'esistenza di un danno giuridicamente risarcibile;
- ciò comporta, come in precedenza accennato, la conferma della statuizione di rigetto della domanda in forza di una ragione diversa rispetto a quella adottata in prime cure, il che rientra pienamente nei poteri d'ufficio esercitabili dal giudice di appello;
- al riguardo, insegna la Corte regolatrice che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr., fra le più recenti, Cass. 8/8/2025, n. 22918; Cass. 2/12/2024, n. 30800; Cass. 12/3/2024,
n. 6533;
- ebbene, va certamente escluso che, negando il risarcimento del danno per difetto di allegazione e di prova della indicata voce di danno patrimoniale, questa Corte sostituisca la pretesa della con una domanda diversa, ovvero ne alteri il Pt_1 petitum o la causa petendi, trattandosi di decisione con la quale viene affermato, in applicazione del canone della ragione più liquida, che in assenza di specifica allegazione del danno patrimoniale derivante dalla illegittima segnalazione, la predetta società non ha il diritto di ottenere il risarcimento richiesto (con riferimento a tale iter argomentativo, cfr. la già citata Cass. 12/3/2024, n. 6533, in motivazione).
§ 8.2. Quanto ai danni non patrimoniali, quantificati dalla in ragione Pt_1 dell'importo di € 180.000,00, ovvero, in subordine, di € 1.800,00, è vero che la motivazione del rigetto della domanda fornita dal primo Giudice, basata sul presupposto che l'attrice non avrebbe provato la durata della segnalazione illegittima del in Centrale Rischi, è errata. Infatti, ha ragione Controparte_2
l'appellante nel ritenere che non vi fosse alcuna necessità di fornire la prova di 8 R.G. n. 3638/2019 tale circostanza, risultando dalla mail del del 29/11/2013 (v. Controparte_2 produzione di primo grado della che la segnalazione fu effettuata in data Pt_1
31/7/2013, mentre la presenza della stessa in Centrale Rischi sino al giorno
8/1/2015 risulta espressamente ammessa dal nella comparsa conclusionale CP_2
(v. pagina 7). Tuttavia, è altrettanto vero che, nonostante la suindicata durata della segnalazione, non può riconoscersi all'appellante l'invocato risarcimento del danno non patrimoniale, dedotto come danno all'immagine.
Sul punto, occorre premettere che anche per quel che concerne il pregiudizio non patrimoniale derivante da illegittima segnalazione v'è l'onere, a carico della parte interessata, di specificamente allegare e provare, sia pure presuntivamente, il sofferto danno, dovendosi escludere che lo stesso possa considerarsi in re ipsa.
Infatti, come affermato dalla Corte del diritto, in tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (cfr., fra le tante, Cass. 6/11/2024, n. 28536; Cass.
6/3/2023, n. 6589).
In particolare, la parte istante, ove rivesta la qualità di imprenditore, dovrà allegare l'eventuale peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale per l'ottenimento e la conservazione di finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr. Cass.
10/2/2020, n. 13133).
Tanto precisato, nella vicenda per cui è lite la si è limitata a dedurre in Pt_1 citazione di aver “subito una lesione alla propria immagine e visto deteriorare i rapporti con gli altri Istituti di Credito …”, senza fornire alcuna precisazione in sede di memoria emendativa.
Ora, premesso che la lesione alla propria reputazione commerciale risulta allegata in modo assertivo ed apodittico, mancando di ogni riferimento a circostanze che consentano di valutarne l'effettiva sussistenza e l'entità, va aggiunto che, per come sopra esposto, il pregiudizio in parola si sarebbe manifestato nei rapporti dell'attrice con non meglio indicati “altri istituti di credito”, ossia diversi sia dal che dalla che ebbe a rifiutare il finanziamento Controparte_2 Controparte_3 di € 200.000,00.
Occorre inoltre sottolineare che, come ritenuto dalla Suprema Corte, il risarcimento del danno non patrimoniale da illegittima segnalazione va rigettato in 9 R.G. n. 3638/2019 caso di allegazione generica ed in assenza di dimostrazione di interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o di accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati (cfr. Cass. 6/3/2023, n. 6589).
Pertanto, non può riconoscersi all'appellante l'invocato risarcimento del danno all'immagine.
§ 9. Ugualmente infondato è il motivo di gravame concernente il capo della sentenza impugnata relativo alle spese.
Invero, ritiene il Collegio che l'acclarata illegittimità della segnalazione da parte del non avrebbe potuto indurre il primo Giudice a compensare le Controparte_2 spese del giudizio, costituendo detta illegittimità soltanto uno dei presupposti per l'accertamento della responsabilità risarcitoria della parte convenuta, unitamente all'accertamento del pregiudizio lamentato dall'attrice e non ricorrendo, in ogni caso, alcune delle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
§ 10. In definitiva, l'appello proposto dalla deve essere rigettato, con Pt_1 conseguente conferma della decisione di primo grado, pur se integrata nella motivazione nei termini di cui ai paragrafi sub
8.1. e 8.2.
§ 11. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal disputatum (€ 308.000,00) e determinazione di importi prossimi ai minimi, rilevando, sotto tale profilo, l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale
Rischi.
§ 12. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 23/7/2019, nei Parte_1 confronti del incorporato da Controparte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 6463/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
25/6/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione, integrandone le ragioni giuridiche nei termini di cui in motivazione;
10 R.G. n. 3638/2019
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese di lite del grado, che liquida in € 10.500,00 per compensi professionali ed € 1.575,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 3/12/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3628/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6463/2019, pubblicata in data
25/6/2019, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello (C.F.
C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv.
[...]
Marzia Imperiali di LL (C.F. ), in C.F._2 sostituzione di precedente difensore deceduto
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15/10/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. La società (d'ora in poi, per brevità, ) agì in giudizio, Parte_1 Pt_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti della società Controparte_2
(d'ora in poi, per brevità, ) deducendo: CP_2 CP_2 2 R.G. n. 3638/2019
- di aver stipulato con il un contratto di finanziamento di € Controparte_2
200.000,00, con restituzione dello stesso in 12 rate trimestrali – per un periodo di
36 mesi – a partire dal 12/7/2013 al 12/4/2016;
- che tale restituzione doveva avvenire mediante addebito sul conto corrente in essere presso il predetto istituto di credito;
- che in data 29/11/2013 il comunicò via mail ad essa istante Controparte_2
“uno sconfino in centrale rischi della … di € 18.000 nei finanziamenti a Pt_1 rientro rateale”, chiedendo informazioni al riguardo;
- che, in realtà, il aveva disposto un'erronea segnalazione alla Controparte_2
Centrale Rischi della Banca d'Italia, relativamente al mancato pagamento della prima rata del mutuo, pari a circa € 18.000,00;
- che, in particolare, il non si era avveduto che il pagamento delle Controparte_2 rate era stato pattuito con la modalità dell'addebito diretto sul conto corrente;
- che il inoltre, non aveva neppure inviato una previa comunicazione, CP_2 provvedendo direttamente all'erronea segnalazione;
- che a causa di ciò essa esponente “non solo ha subito una lesione alla propria immagine e visto deteriorare i rapporti con gli altri Istituti di Credito, ma la stessa si è altresì vista rifiutare dall'Istituto CA IP ….
l'approvazione di un finanziamento appositamente richiesto al fine di ultimare lavori edilizi per la realizzazione di civili abitazioni nel Comune di Spello (PG)”;
- che, infatti, avendo avuto necessità di ottenere un mutuo di € 200.000,00, lo stesso le era stato rifiutato dalla banca proprio a causa Controparte_3 dell'esistenza della descritta segnalazione;
- che in conseguenza di detto rifiuto del finanziamento non aveva potuto completare la realizzazione degli immobili, né, ovviamente, venderli, procedendo alla proroga dell'ultimazione dei lavori.
Chiese, pertanto, la condanna della convenuta, in proprio favore, al risarcimento dei danni all'immagine, nonché a quelli patrimoniali, da quantificarsi nella complessiva somma di € 500.000,00.
§ 2. Il costituitosi in giudizio, non contestando l'erronea Controparte_2 segnalazione, chiese il rigetto della domanda, sul presupposto della mancanza di prova sul nesso causale fra la erronea segnalazione e i danni sia patrimoniali che non patrimoniali.
§ 3. Espletata prova per testi, il Tribunale così decise la causa: 3 R.G. n. 3638/2019 Part
“
1. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla CP_4
Part 2. Condanna, pertanto, la in persona del legale rappresentante p.t. CP_4 alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del Controparte_5 che si liquidano in euro 12.678,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15%”.
§ 4. Il rigetto della pretesa risarcitoria risulta basato sulle seguenti ragioni giuridiche:
- anche se risulta dagli atti che, dopo la segnalazione dell'attrice alla Centrale
Rischi, la stessa, nel settembre 2013, richiese alla IP, con cui aveva altri affidamenti, un finanziamento di € 200.000,00 che , però, non le fu concesso a causa della predetta segnalazione, non vi sono elementi idonei a dimostrare l'esistenza del rapporto di causalità fra la condotta negligente del Controparte_2
e i danni lamentati;
- non costituiscono prova di ciò né l'autorelazione sottoscritta dal legale rappresentante della società attrice – qualificabile come dichiarazione di parte - in cui lo stesso dichiara che era stata un'inadeguata distribuzione delle risorse inizialmente esistenti a provocare il mancato completamento delle ultime sei villette ancora non ultimate, in uno alla crisi del settore edilizio, né le relazioni – in assenza di adeguata testimonianza giudiziale – dei rappresentanti delle agenzie immobiliari, secondo le quali molti dei potenziali acquirenti di altre unità immobiliari, scoraggiati dallo stato di cantiere ancora aperto della struttura nel complesso, avevano abbandonato le trattative intraprese;
- “la parte attrice non ha adeguatamente adempiuto al suo onere di provare che il risultato utile conseguibile fosse eziologicamente ed esclusivamente connesso al finanziamento perduto a causa della condotta della banca convenuta”.
- “la società attrice non è riuscita neanche per presunzioni nel presente giudizio a dimostrare che la mancata realizzazione – e soprattutto il mancato guadagno derivante dalla vendita – delle ultime 5 villette del complesso di Spello fosse conseguenza immediata e diretta dell'erronea segnalazione della banca convenuta”;
- “Quanto, poi, al presunto danno non patrimoniale della lesione dell'affidabilità commerciale e dell'immagine della solidità dell'impresa, il difetto di prova dell'effettiva durata della segnalazione (non risulta prodotta in atti la attestazione della Centrale Rischi) impedisce la valutazione della protrazione dell'ostensione 4 R.G. n. 3638/2019 del dato ingiustamente negativo né la presenza di eventuali altre segnalazioni che avrebbero potuto ugualmente contribuire a tale vulnus”.
§ 5. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto, Pt_1 dinanzi a questa Corte, la controparte, deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che erroneamente il primo Giudice ha affermato la carenza della prova del nesso di causalità fra la segnalazione ed i pregiudizi allegati da essa istante;
- che, infatti, detta prova emergeva dalle risultanze della esperita prova testimoniale, confermate peraltro dalla documentazione acquisita agli atti, che univocamente deponevano nel senso che, a causa della mancata erogazione del mutuo, conseguente alla segnalazione in Centrale Rischi, non era stato possibile procedere all'ultimazione dei lavori e, quindi, alla vendita degli immobili;
- che il Tribunale di Napoli aveva indebitamente escluso il prospettato pregiudizio di natura non patrimoniale (danno all'immagine), sul presupposto dell'asserito difetto di prova della durata effettiva della segnalazione in oggetto, trascurando di considerare che, invece, come risultante dagli atti di causa e come ammesso dal l'inserzione in Centrale Rischi si protrasse dal 31/7/2013 sino al Controparte_2 giorno 8/1/2015;
- in via subordinata, che la sentenza di primo grado aveva ingiustamente posto a carico di essa istante le spese di lite, senza tener conto della condotta comunque scorretta del che, da un lato, si era attivato in modo del tutto Controparte_2 illegittimo per la segnalazione, e, dall'altro, non aveva partecipato alla mediazione obbligatoria.
§ 6. Si è costituita in giudizio (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1
“ ”), quale società incorporante il chiedendo il rigetto del CP_1 Controparte_2 gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
§ 7. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 8. Va preliminarmente considerato che i motivi di doglianza concernenti lo stretto merito ben possono esaminarsi congiuntamente, essendo essi avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica.
In particolare, la rimprovera al primo Giudice di aver ritenuto non provata Pt_1 la sussistenza del dedotto rapporto di causalità fra la segnalazione nella Centrale 5 R.G. n. 3638/2019
Rischi ed i pregiudizi asseritamente subiti dalla predetta, di natura patrimoniale e non patrimoniale.
§ 8.1. Quanto ai danni patrimoniali, deve precisarsi che l'odierna appellante individua gli stessi nell'impossibilità di ultimare un complesso edilizio nel
Comune di Spello (PG), in conseguenza della mancata erogazione di un finanziamento di € 200.000,00 richiesto all'istituto di credito il Controparte_3 quale aveva motivato il rifiuto a causa della rilevata segnalazione nella Centrale
Rischi.
Ciò posto, ritiene il Collegio che correttamente il Giudice di prime cure ha escluso la responsabilità risarcitoria del in relazione ai fatti dedotti Controparte_2 dall'attrice, pur dovendosi integrare la motivazione di rigetto della pretesa sulla base delle ragioni giuridiche di seguito esposte:
- va innanzitutto osservato che, com'è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il pregiudizio deve essere allegato e provato da chi ne invochi il risarcimento, secondo l'ordinaria ripartizione degli oneri di cui all'art. 2697 c.c., potendosi avvalere l'istante, riguardo al danno patrimoniale, di elementi di convincimento di valenza probatoria presuntiva (cfr., fra le altre, Cass. 13/11/2024, n. 29252);
- nella vicenda oggetto di causa non è contestato che la segnalazione della Pt_1 sia stata effettuata dal illegittimamente, ossia in mancanza di Controparte_2 ogni inadempimento della predetta società alle obbligazioni restitutorie derivanti dal contratto di finanziamento stipulato nel mese di aprile 2013;
- è altrettanto incontroverso che la banca che aveva in Controparte_3 precedenza elargito alla delle linee di credito, rigettò in data 18/9/2013 la Pt_1 richiesta di finanziamento, avanzata dalla predetta, di € 200.000,00 “per anomalie riscontrate in cr b. Italia”;
- ciò posto, è opportuno sottolineare che nel giudizio di primo grado la Pt_1 aveva prospettato, quale danno patrimoniale risarcibile, in derivazione causale dalla segnalazione illegittima, l'impossibilità della vendita delle cinque villette non ancora ultimate e, quindi, il guadagno che avrebbe conseguito in caso di regolare realizzazione del progettato intervento edilizio;
- ebbene, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del quadro allegatorio, ancor prima che probatorio, delineato dall'odierna appellante con riferimento a tale 6 R.G. n. 3638/2019 specifica voce di pregiudizio, essendosi essa limitata a dedurre solo ed esclusivamente la circostanza del mancato completamento delle cinque villette;
- nulla, infatti, l'istante ha allegato circa gli elementi di fatto indispensabili onde consentire al giudice di accertare, pur se in forza di indici meramente presuntivi, il danno patrimoniale che avrebbe sofferto a causa dell'impossibilità di pervenire al buon esito dell'operazione commerciale programmata;
- in particolare, la non ha dedotto alcunché in ordine alla quantificazione Pt_1 monetaria dell'utile che avrebbe presumibilmente conseguito in caso di vendita delle unità immobiliari costruite, non avendo allegato né fornito ogni adeguato elemento di convincimento volto ad indicare, da un lato, i costi sostenuti e quelli ancora da sostenere per l'esecuzione dei lavori e, dall'altro, il corrispettivo di mercato della vendita delle villette nel periodo di tempo della programmata ultimazione;
- va aggiunto che la stessa ha comunque dedotto l'esistenza di una crisi del settore edilizio, a fronte della quale si era determinata ad una riduzione dei prezzi delle vendite (indicata, nella autorelazione del suo legale rappresentante depositata in atti, in ragione del 25-30%), senza però nulla riferire circa il quantum del corrispettivo;
- né è in alcun modo pertinente, ai fini dell'allegazione del pregiudizio patrimoniale asseritamente sofferto, la circostanza che la dopo aver Pt_1 richiesto nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado un risarcimento complessivo di € 500.000,00, abbia in comparsa conclusionale e, poi, nell'atto di appello precisato il danno patrimoniale nell'importo di € 200.000,00, pari al finanziamento richiesto e non ottenuto dalla Controparte_3
- infatti, è quasi superfluo notare come giammai il pregiudizio lamentato potrebbe ragguagliarsi quantitativamente alla somma oggetto del finanziamento non erogato, essendo detta somma, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, pari alla liquidità che le occorreva per ultimare le villette;
- ne deriva che la somma oggetto del richiesto finanziamento costituiva un costo, dovendo essere comunque restituita dalla banca con la maggiorazione degli interessi;
- la descritta grave carenza allegatoria in punto di danno patrimoniale determina l'evidente infondatezza della domanda, a monte della questione relativa alla prova 7 R.G. n. 3638/2019 del rapporto di causalità, la quale postula logicamente l'esistenza di un danno giuridicamente risarcibile;
- ciò comporta, come in precedenza accennato, la conferma della statuizione di rigetto della domanda in forza di una ragione diversa rispetto a quella adottata in prime cure, il che rientra pienamente nei poteri d'ufficio esercitabili dal giudice di appello;
- al riguardo, insegna la Corte regolatrice che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr., fra le più recenti, Cass. 8/8/2025, n. 22918; Cass. 2/12/2024, n. 30800; Cass. 12/3/2024,
n. 6533;
- ebbene, va certamente escluso che, negando il risarcimento del danno per difetto di allegazione e di prova della indicata voce di danno patrimoniale, questa Corte sostituisca la pretesa della con una domanda diversa, ovvero ne alteri il Pt_1 petitum o la causa petendi, trattandosi di decisione con la quale viene affermato, in applicazione del canone della ragione più liquida, che in assenza di specifica allegazione del danno patrimoniale derivante dalla illegittima segnalazione, la predetta società non ha il diritto di ottenere il risarcimento richiesto (con riferimento a tale iter argomentativo, cfr. la già citata Cass. 12/3/2024, n. 6533, in motivazione).
§ 8.2. Quanto ai danni non patrimoniali, quantificati dalla in ragione Pt_1 dell'importo di € 180.000,00, ovvero, in subordine, di € 1.800,00, è vero che la motivazione del rigetto della domanda fornita dal primo Giudice, basata sul presupposto che l'attrice non avrebbe provato la durata della segnalazione illegittima del in Centrale Rischi, è errata. Infatti, ha ragione Controparte_2
l'appellante nel ritenere che non vi fosse alcuna necessità di fornire la prova di 8 R.G. n. 3638/2019 tale circostanza, risultando dalla mail del del 29/11/2013 (v. Controparte_2 produzione di primo grado della che la segnalazione fu effettuata in data Pt_1
31/7/2013, mentre la presenza della stessa in Centrale Rischi sino al giorno
8/1/2015 risulta espressamente ammessa dal nella comparsa conclusionale CP_2
(v. pagina 7). Tuttavia, è altrettanto vero che, nonostante la suindicata durata della segnalazione, non può riconoscersi all'appellante l'invocato risarcimento del danno non patrimoniale, dedotto come danno all'immagine.
Sul punto, occorre premettere che anche per quel che concerne il pregiudizio non patrimoniale derivante da illegittima segnalazione v'è l'onere, a carico della parte interessata, di specificamente allegare e provare, sia pure presuntivamente, il sofferto danno, dovendosi escludere che lo stesso possa considerarsi in re ipsa.
Infatti, come affermato dalla Corte del diritto, in tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (cfr., fra le tante, Cass. 6/11/2024, n. 28536; Cass.
6/3/2023, n. 6589).
In particolare, la parte istante, ove rivesta la qualità di imprenditore, dovrà allegare l'eventuale peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale per l'ottenimento e la conservazione di finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr. Cass.
10/2/2020, n. 13133).
Tanto precisato, nella vicenda per cui è lite la si è limitata a dedurre in Pt_1 citazione di aver “subito una lesione alla propria immagine e visto deteriorare i rapporti con gli altri Istituti di Credito …”, senza fornire alcuna precisazione in sede di memoria emendativa.
Ora, premesso che la lesione alla propria reputazione commerciale risulta allegata in modo assertivo ed apodittico, mancando di ogni riferimento a circostanze che consentano di valutarne l'effettiva sussistenza e l'entità, va aggiunto che, per come sopra esposto, il pregiudizio in parola si sarebbe manifestato nei rapporti dell'attrice con non meglio indicati “altri istituti di credito”, ossia diversi sia dal che dalla che ebbe a rifiutare il finanziamento Controparte_2 Controparte_3 di € 200.000,00.
Occorre inoltre sottolineare che, come ritenuto dalla Suprema Corte, il risarcimento del danno non patrimoniale da illegittima segnalazione va rigettato in 9 R.G. n. 3638/2019 caso di allegazione generica ed in assenza di dimostrazione di interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o di accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati (cfr. Cass. 6/3/2023, n. 6589).
Pertanto, non può riconoscersi all'appellante l'invocato risarcimento del danno all'immagine.
§ 9. Ugualmente infondato è il motivo di gravame concernente il capo della sentenza impugnata relativo alle spese.
Invero, ritiene il Collegio che l'acclarata illegittimità della segnalazione da parte del non avrebbe potuto indurre il primo Giudice a compensare le Controparte_2 spese del giudizio, costituendo detta illegittimità soltanto uno dei presupposti per l'accertamento della responsabilità risarcitoria della parte convenuta, unitamente all'accertamento del pregiudizio lamentato dall'attrice e non ricorrendo, in ogni caso, alcune delle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
§ 10. In definitiva, l'appello proposto dalla deve essere rigettato, con Pt_1 conseguente conferma della decisione di primo grado, pur se integrata nella motivazione nei termini di cui ai paragrafi sub
8.1. e 8.2.
§ 11. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal disputatum (€ 308.000,00) e determinazione di importi prossimi ai minimi, rilevando, sotto tale profilo, l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale
Rischi.
§ 12. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 23/7/2019, nei Parte_1 confronti del incorporato da Controparte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 6463/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
25/6/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione, integrandone le ragioni giuridiche nei termini di cui in motivazione;
10 R.G. n. 3638/2019
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese di lite del grado, che liquida in € 10.500,00 per compensi professionali ed € 1.575,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 3/12/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.