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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA ORDINANZA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati:
- dott. Maria Pia Parisi Presidente
- dott. Alessia Vicini Giudice Relatore
- dott. Gianluca Mulà Giudice
nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 416/2025 promosso da: avv. ENZO BOZZANO ha emesso la seguente
ORDINANZA
L'Amministratore di Sostegno avv. Bozzano Enzo ha proposto reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare di liquidazione di indennità ex art. 379 cc per l'attività svolta nell'anno
2024 notificatogli in data 4.02.2025.
Il reclamante ha contestato la disapplicazione da parte del Giudice Tutelare del Protocollo in materia di liquidazione di indennità spettante all'ADS datato 25.07.24 nonché la mancata
Contr valutazione dell'attività effettivamente compiuta dall' in espletamento dell'incarico ai fini dell'aumento percentuale della indennità base.
Orbene il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità i protocolli “stipulati presso molte sedi giudiziarie… hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decessi quali forme autoregolamentazione di prassi condivise. Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati, funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale…Tuttavia i protocolli in conformità alla loro natura non hanno efficacia vincolante ma persuasiva.” (Cassazione 29184/23).
Pagina 1 L'assenza di efficacia vincolante dei Protocolli permette quindi al Magistrato di derogarvi secondo le necessità ricorrenti nel caso concreto con provvedimento implicitamente o esplicitamente motivato.
Nel caso di specie oggetto del contendere è costituito dal Protocollo in materia di indennità
liquidabili agli Amministratori di Sostegno sottoscritto presso il Tribunale di Ravenna in data 25.07.2024.
Orbene il criterio base fissato dal Protocollo in materia di indennità liquidabili agli
Amministratori di Sostegno del 25.07.2024 è costituito dal valore del patrimonio mobiliare del beneficiario.
L'indennità base così determinata, stabilisce il Protocollo, può essere aumentata fino al 50% in ragione della gestione complessa dell'eventuale patrimonio immobiliare ovvero dello stesso patrimonio mobiliare. Del beneficiario
Nel caso che ci occupa il patrimonio mobiliare del beneficiario risulta CP_2
ammontare al 31.12.24 in complessivi € 70.276,78.
In base allo scaglione applicabile (da 1.500 a 6.000,00 euro) secondo il Protocollo e tenuto conto delle specifiche attività svolte così come elencate dal reclamante il Collegio ritiene indennizzabile all'amministratore di sostegno la somma di € 2.000,00 da aumentare del 20%
per complessivi € 2.400,00.
Risultando peraltro l'Amministratore di Sostegno nominato subentrato solo nel settembre
2024 la liquidazione va decurtata ad 1/3 (pari a 4 mesi di effettivo svolgimento dell'attività)
e pertanto in € 800,00 sostanzialmente corrispondente a quanto liquidato dal giudice reclamato (€ 850,00).
In ragione di quanto rilevato pertanto il reclamo in quanto infondato deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite.
PQM
respinge il reclamo in quanto infondato;
nulla sulle spese.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA ORDINANZA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati:
- dott. Maria Pia Parisi Presidente
- dott. Alessia Vicini Giudice Relatore
- dott. Gianluca Mulà Giudice
nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 416/2025 promosso da: avv. ENZO BOZZANO ha emesso la seguente
ORDINANZA
L'Amministratore di Sostegno avv. Bozzano Enzo ha proposto reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare di liquidazione di indennità ex art. 379 cc per l'attività svolta nell'anno
2024 notificatogli in data 4.02.2025.
Il reclamante ha contestato la disapplicazione da parte del Giudice Tutelare del Protocollo in materia di liquidazione di indennità spettante all'ADS datato 25.07.24 nonché la mancata
Contr valutazione dell'attività effettivamente compiuta dall' in espletamento dell'incarico ai fini dell'aumento percentuale della indennità base.
Orbene il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità i protocolli “stipulati presso molte sedi giudiziarie… hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decessi quali forme autoregolamentazione di prassi condivise. Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati, funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale…Tuttavia i protocolli in conformità alla loro natura non hanno efficacia vincolante ma persuasiva.” (Cassazione 29184/23).
Pagina 1 L'assenza di efficacia vincolante dei Protocolli permette quindi al Magistrato di derogarvi secondo le necessità ricorrenti nel caso concreto con provvedimento implicitamente o esplicitamente motivato.
Nel caso di specie oggetto del contendere è costituito dal Protocollo in materia di indennità
liquidabili agli Amministratori di Sostegno sottoscritto presso il Tribunale di Ravenna in data 25.07.2024.
Orbene il criterio base fissato dal Protocollo in materia di indennità liquidabili agli
Amministratori di Sostegno del 25.07.2024 è costituito dal valore del patrimonio mobiliare del beneficiario.
L'indennità base così determinata, stabilisce il Protocollo, può essere aumentata fino al 50% in ragione della gestione complessa dell'eventuale patrimonio immobiliare ovvero dello stesso patrimonio mobiliare. Del beneficiario
Nel caso che ci occupa il patrimonio mobiliare del beneficiario risulta CP_2
ammontare al 31.12.24 in complessivi € 70.276,78.
In base allo scaglione applicabile (da 1.500 a 6.000,00 euro) secondo il Protocollo e tenuto conto delle specifiche attività svolte così come elencate dal reclamante il Collegio ritiene indennizzabile all'amministratore di sostegno la somma di € 2.000,00 da aumentare del 20%
per complessivi € 2.400,00.
Risultando peraltro l'Amministratore di Sostegno nominato subentrato solo nel settembre
2024 la liquidazione va decurtata ad 1/3 (pari a 4 mesi di effettivo svolgimento dell'attività)
e pertanto in € 800,00 sostanzialmente corrispondente a quanto liquidato dal giudice reclamato (€ 850,00).
In ragione di quanto rilevato pertanto il reclamo in quanto infondato deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite.
PQM
respinge il reclamo in quanto infondato;
nulla sulle spese.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
Pagina 2