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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2029/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Civile
Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2029/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria ALTIERI come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia, via Rubino
n. 38
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c., Dr.sse CP_3
, Maria Grazia LUPPI, Silvia FERRARESE e domiciliato ex lege presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS 2020/2022 – titolo di abilitazione conseguito all'estero in attesa di riconoscimento – azione risarcitoria
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6.10.2022 e ritualmente notificato,
[...]
espone di essere inserito a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS della Parte_1
provincia di Latina per la classe di concorso A046 (Scienze giuridiche ed economiche); di avere conseguito in Romania, in data 12.7.2019, il titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046; che il , a seguito di giudizio di Controparte_1
ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 12519 del 24.11.2020, riteneva sussistenti le condizioni per il riconoscimento del titolo estero, condizionandolo, tuttavia, al superamento delle misure compensative previste dalla normativa vigente;
che il CP_1
convenuto non ha ancora riscontrato la comunicazione con cui il ricorrente indicava quale misura compensativa prescelta il tirocinio di adattamento;
di avere presentato in data
22.7.2021 istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS della provincia di Latina per la classe di concorso A046, indicando nella domanda gli estremi dell'istanza di riconoscimento del titolo estero;
di avere presentato in data 21.8.2021 istanza di partecipazione alle operazioni informatizzate per l'attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A046; che, con nota prot. 9701 del 6.8.2021, l'Amministrazione convenuta pubblicava le GPS definitive per l'a.s. 2021/2022, dove il ricorrente risultava inserito a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia in posizione 66 con punti 31; che, con nota prot. 9803 del
20.8.2021, venivano ripubblicate le medesime GPS, dalle quali risultava il depennamento del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia e il suo collocamento a pieno titolo nella seconda fascia;
che, a causa di tale deteriore collocazione, il ricorrente perdeva la possibilità di ricevere incarichi di supplenza e nei bollettini delle nomine, quali a titolo esemplificativo quelli del 23.9.2021 e 30.9.2021, le sedi espressamente da lui richieste nella domanda venivano attribuite a docenti inseriti nella seconda fascia.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario e richiamata la disciplina della costituzione delle GPS, degli elenchi aggiuntivi e del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, deduce di avere diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS per cui è causa ai sensi della disciplina dettata dall'O.M. n. 60 del 2020 in merito ai requisiti di accesso, in coerenza con la quale va interpretato il D.M. n. 51 del 2021, cui l'ordinanza ha demandato la costituzione degli elenchi aggiuntivi, e segnatamente l'art. 1 di tale decreto, che va inteso “nel senso di ammettere alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero e che abbiano proposto la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, dovendo per gli stessi valere il regime già previsto e introdotto dall'O.M. 60/2020 e dalla nota del er la costituzione delle GPS (ivi compresi gli elenchi aggiuntivi che costituiscono emanazione della medesima procedura di composizione delle GPS)”. Evidenzia, altresì, che l'art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 123 del 2021, ha previsto, in coerenza e continuità con la disciplina dell'O.M. n. 60 del 2020, che, ai fini della procedura straordinaria di immissione in ruolo ivi disciplinata, possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31.7.2021 “anche con riserva di accertamento del titolo”. Il ricorrente sostiene, altresì, che la determinazione con cui l'Amministrazione convenuta ha escluso il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi è illegittima per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, non spettante all'Ambito Territoriale, tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del Prof. ad essere reinserito negli Parte_1
elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS della provincia di Latina per la classe di concorso A046, valevoli per l'a.s. 2021/22, in base al punteggio calcolato prima del depennamento;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere per l'a.s. 2021/22 un incarico a tempo determinato presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle sedi indicate nella domanda informatizzata per le supplenze presentata in data 21.08.2021; e per l'effetto
- condannare il a considerare come effettivamente svolto il Controparte_1
servizio di insegnamento che il ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare se fosse stato inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS per l'a.s. 2021/22 per la classe di concorso A046, con il punteggio calcolato prima del depennamento, come accertato in corso di causa;
- condannare il a riconoscere al Prof.ssa il Controparte_1 Parte_1
punteggio per il servizio di insegnamento che lo stesso avrebbe avuto diritto a prestare se fosse stato inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS nell'a.s. 2021/22 per la classe di concorso A046;
- condannare la PA convenuta al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni lorde che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire per la durata complessiva della supplenza spettantegli se fosse stato inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS nell'a.s. 2021/22 per la classe di concorso A046, così come accertato in corso di causa, comprensivo dei ratei di 13^ mensilità e del TFR.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito tardivamente in giudizio il
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_1
ordinario e nel merito chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta eccepisce, in particolare, che il ricorrente non aveva i requisiti per la permanenza negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, a.s. 2021/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. n. 51 del 2021, in quanto il suo titolo di abilitazione conseguito all'estero risultava ancora sprovvisto del riconoscimento. Evidenzia che il medesimo ricorrente era comunque inserito in prima fascia con riserva per la classe di concorso
ADSS (Sostegno scuola superiore), ed infatti nel turno di nomina 3.9.2021 riceveva un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche sulla classe di concorso ADSS presso l'I.I.S. “Vittorio Veneto” di Latina, cosicché non partecipava ai turni di nomina successivi. Fa rilevare, infine, che l'Amministrazione ha attivato le misure compensative e all'attualità il docente risulta avere completato il proprio percorso finalizzato al pieno riconoscimento del titolo conseguito in Romania.
6. La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento del diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia della provincia di Latina valevoli per il biennio scolastico 2020/2021 - 2021/2022, per la classe di concorso A046 (Scienze giuridiche ed economiche), che assume essere stato leso dal con Controparte_1
l'atto di pubblicazione delle GPS del 20.8.2021 (doc. 9 prod. ric.), con il quale il ricorrente veniva depennato dai detti elenchi aggiuntivi e collocato in seconda fascia per tale classe di concorso, non avendo l'amministrazione scolastica ritenuto requisito valido per l'inserimento con riserva il titolo di abilitazione conseguito dal ricorrente in Romania e non ancora riconosciuto in Italia, sebbene fosse stata presentata in tempo utile alla competente autorità amministrativa la domanda di riconoscimento, indicata nell'istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Sul presupposto che l'illegittimo depennamento ha precluso al ricorrente di ottenere incarichi di supplenza presso sedi scolastiche indicate nella domanda, assegnati invece a docenti inseriti in seconda fascia, il ricorrente chiede di accertare il diritto al reinserimento in tali elenchi e alla conseguente attribuzione per l'anno scolastico 2021/2022 di un incarico a tempo determinato presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle sedi indicate nella domanda informatizzata per le supplenze presentata in data 21.8.2021, nonché di condannare il a Controparte_1
considerare come effettivamente svolto il servizio di insegnamento che il ricorrente avrebbe avuto diritto di prestare, a riconoscergli il relativo punteggio, e a risarcirgli il danno parametrato alle retribuzioni lorde che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire per la durata complessiva della supplenza spettantegli.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato. 9. È documentato dalla produzione allegata al ricorso che il ricorrente, avendo conseguito in Romania il titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046 ed essendo inserito nella seconda fascia delle GPS della provincia di Latina, in data 22.7.2021 presentava istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia della provincia di Latina per la classe di concorso A046, indicando nella domanda gli estremi dell'istanza di riconoscimento del titolo estero (doc. 6). L'istanza veniva in un primo momento accolta, in quanto all'esito della pubblicazione, con nota prot. 9071 del 6.8.2021, delle GPS definitive per l'a.s. 2021/2022 il ricorrente risultava inserito a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per la classe di concorso A046, in posizione 66 con punti 31 (doc. 8). A seguito di ripubblicazione delle GPS con nota prot. 9803 del
20.8.2021 (doc. 9), il ricorrente non risultava invece più inserito in tali elenchi aggiuntivi, ma collocato in seconda fascia a pieno titolo. In conseguenza di tale deteriore collocazione in graduatoria, le sedi scolastiche espressamente richieste dal ricorrente con la domanda presentata il 21.8.2021 per la partecipazione alle operazioni informatizzate per l'attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (doc. 7) venivano assegnate a docenti inseriti in seconda fascia, come da bollettini delle nomine del 23.9.2021 (doc. 10) e del 30.9.2021 (doc. 11).
10. Così sintetizzati i fatti rilevanti, si osserva che la disciplina della fattispecie controversa
è contenuta nel Decreto del Ministro dell'istruzione n. 51 del 3.3.2021 (doc. 4 prod. ric.), recante la regolamentazione della “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”.
10.1. La richiamata O.M. n. 60 del 2020 (doc. 5 prod. ric.) ha introdotto la disciplina delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 6- bis (“Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno”) e 6-ter (“I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”), nonché in attuazione dell'art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 22 del 2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 41 del 2020 (“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 , 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del
[...]
ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione Controparte_5
degli aspiranti…”).
10.2. L'art. 10, comma 4, di detta ordinanza ministeriale ha rinviato alla emanazione di uno specifico decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al primo comma, ai sensi del quale “Nelle more della ricostituzione delle
GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle
GPS di prima fascia, da cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”.
10.3. Ai sensi di tale norma è stato dunque adottato il sopra citato D.M. n. 51 del 2021, il quale, per il profilo che interessa in questa sede, ha così stabilito al primo comma dell'art. 1: “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle
GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
11. L'iscrizione in tali elenchi aggiuntivi, per coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'estero entro il termine indicato del 20 luglio 2021, è condizionata alla sussistenza di due requisiti, come reso palese dalla formulazione letterale della norma:
(i)tali titoli devono essere validi quale abilitazione nel Paese di origine che li ha rilasciati;
(ii) devono al contempo essere stati riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
La funzione della costituzione degli elenchi aggiuntivi – come emerge dalla lettura delle norme citate ed è ben evidenziato nella pregevole ed accurata ricostruzione della disciplina delle GPS e degli elenchi aggiuntivi contenuta nel ricorso – è quella di favorire l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente ed educativo in possesso della più adeguata competenza, comprovata dal possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno, nelle more della ricostituzione delle graduatorie in questione, che hanno durata biennale, così giustificandosi la graduazione degli iscritti negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia in coda rispetto a coloro che siano già iscritti nella prima fascia delle suddette graduatorie, ma con preferenza rispetto agli iscritti nella seconda fascia delle GPS (privi del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno), ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche.
12. Ciò posto, non interessa in questa sede analizzare la disciplina della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, dettata dal D.Lgs. n. 206 del 2007, emanato in attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, perché nel caso di specie è pacifico che, alla data sopra indicata del 20.7.2021, il procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046 (Discipline giuridiche ed economiche) conseguito dal ricorrente in Romania non si era ancora concluso (cfr. pag.
2 del ricorso: “Ad oggi, il ricorrente, benché abbia comunicato da mesi al di voler CP_6 svolgere, quale misura compensativa, il tirocinio di adattamento è ancora in attesa di riscontro”). Ed infatti, con i decreti n. 2288 del 23.11.2021 e n. 30525 del 10.12.2021 (doc.
3 prod. ric.), adottati a seguito di giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n.
12519 del 24.11.2020 (doc. 2 prod. ric.), il ha stabilito che il titolo Controparte_1
di formazione professionale conseguito dal ricorrente, vale a dire la Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" il
13.7.2012, e il titolo professionalizzante “Programului de studii psihopedagogice, e Per_1
, conseguito presso l'Università della Romania, “sono titoli che permettono Per_2
l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado”, al contempo però condizionando il suddetto riconoscimento all'esito positivo delle misure compensative, prova attitudinale o compimento di un tirocinio di adattamento, cosicché, solo in caso di avveramento di tale condizione, “quest'Ufficio adotterà il provvedimento di riconoscimento incondizionato”. Poiché al momento del deposito del ricorso l'amministrazione convenuta non aveva ancora dato riscontro alla comunicazione della misura compensativa prescelta dal ricorrente, tirocinio di adattamento, il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero permaneva sub condicione.
13. La questione giuridica rilevante e controversa nel presente giudizio è altra.
14. La difesa del ricorrente sostiene che la sopra citata previsione dell'art. 1 del D.M. n. 51 del 2021 vada interpretata, in coerenza con la disciplina dettata dall'O.M. n. 60 del 2020 e con quella di fonte primaria posta dall'art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2021, nel senso che possono iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia gli aspiranti che entro la data del 20.7.2021 abbiano conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno all'estero, ancorché non si sia ancora concluso il procedimento di riconoscimento e purché nella istanza di inserimento siano stati indicati gli estremi della domanda di riconoscimento presentata alla competente autorità amministrativa.
15. Tale tesi viene fondata sul rilievo che l'art. 7 dell'O.M. n. 60 del 2020, nel disciplinare i contenuti dell'istanza di partecipazione alla procedura di costituzione delle GPS biennio scolastico 2020/2022, al comma 4, lett. e), prevede espressamente che, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, “occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, così consentendo l'iscrizione in prima fascia con riserva a coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno ancora in attesa di riconoscimento, purché entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza di inserimento dimostrino di avere presentato alla competente articolazione amministrativa la domanda di riconoscimento del titolo estero.
16. Secondo la tesi di parte attrice, poiché l'ordinanza ministeriale in questione detta una disciplina unitaria delle GPS, composte sulla base dei requisiti ivi indicati per avere efficacia nel biennio, risulterebbe contraddittoria e foriera di una irragionevole disparità di trattamento una disciplina degli elenchi aggiuntivi che non consentisse la possibilità di iscrizione con riserva in prima fascia, in attesa della conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero, e che esigesse invece l'avvenuto perfezionamento di tale procedimento di riconoscimento entro il termine sopra indicato, così assoggettando ad una disciplina differenziata soggetti che, in ragione dei medesimi presupposti, aspirano ad accedere agli elenchi aggiuntivi alle GPS.
Ove interpretata in tal senso, la disciplina del decreto, secondo la difesa dell'attore, si porrebbe in contrasto con l'ordinanza n. 60 del 2020, da cui D.M. n. 51 del 2021 ripete la propria legittimità, atteso che tale ordinanza ha puntualmente disciplinato ogni aspetto sia in punto di conferimento delle supplenze sia in punto individuazione e graduazione degli aspiranti, così da esaurire il potere regolamentare conferito dalla legge, demandando al decreto unicamente di fissare, nel rispetto di tale disciplina e dei requisiti di accesso ivi previsti, le modalità di presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi.
17. A sostegno della propugnata interpretazione della disposizione ministeriale, parte ricorrente richiama anche l'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2021, il quale ha disposto che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del
[...]
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie Controparte_1
speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021…”.
18. La norma citata, nel disciplinare in via eccezionale la procedura straordinaria di stabilizzazione dei docenti precari, mediante sottoscrizione di appositi contratti a tempo determinato destinati a valere quale periodo di formazione finalizzato alla successiva immissione in ruolo, previo superamento di una specifica prova attitudinale, dispone di individuare i docenti destinatari di tali contratti a tempo determinato dalle GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 2020, precisando, quanto a questi ultimi, in continuità e coerenza con quanto previsto dal sopra citato art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. n. 60 del 2020, che a tali elenchi aggiuntivi, ai fini della predetta procedura assunzionale, “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”, e dunque anche gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero in data utile per la partecipazione alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi, i quali dunque, in attesa del riconoscimento del titolo da parte della competente autorità amministrativa italiana, potranno iscriversi con riserva agli elenchi aggiuntivi per la partecipazione alla eccezionale procedura di stabilizzazione.
19. Così sintetizzata la prospettazione di parte attrice, deve in primo luogo evidenziarsi che, secondo il criterio del petitum sostanziale, la giurisdizione sulla controversia è del giudice ordinario, poiché il ricorrente fa valere in via diretta un diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi che reputa fondato direttamente sulla normativa primaria e regolamentare richiamata (art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. n. 124 del 1999; art. 2, comma 4- ter, D.L. n. 22 del 2020; art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 2021; art. 7, comma 4, lett. e), O.M.
n. 60 del 2020; art. 1 D.M. n. 51 del 2021, quest'ultimo interpretato in coerenza con le disposizioni che precedono) e che assume leso in via immediata dall'atto di pubblicazione definitiva delle GPS per la provincia di Latina valevoli per il biennio 2020/2021 e
2021/2022, adottato dall'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina con nota prot. n. 9803 del 20.8.2021, con cui il sig. è stato depennato dagli elenchi aggiuntivi Pt_1
alle GPS di prima fascia (doc. 9 prod. ric.). Quest'ultimo atto, infatti, va considerato alla stregua di un mero atto di gestione delle graduatorie per le supplenze, rientrante tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 ed avente ad oggetto graduatorie utili per l'assunzione non configurabili come inerenti a procedure concorsuali (Cons. St. Ad. Pl. n. 11/2011;
Cass. civ. sez. un. n. 16756/2014; Cass. civ. sez. un. n. 10538/2023).
20. Nel merito, ritiene questo giudice che non colgano nel segno le argomentazioni del ricorrente in merito alla sostenuta interpretazione dell'art. 1 D.M. n. 51 del 2021 nel senso che tale disposizione consentirebbe l'iscrizione con riserva agli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia biennio 2020-2022 agli aspiranti che hanno conseguito all'estero, in tempo utile per la costituzione di detti elenchi, il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo attivato con domanda presentata all'autorità amministrativa competente nei termini per l'iscrizione.
21. È sufficiente il raffronto della formulazione letterale dell'art. 1 D.M. n. 51 del 2021 con quella dell'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 60 del 2020 (e con quella dell'art. 59, comma 4,
D.L. n. 73 del 2021) per rendersi conto che l'intendimento dell'Amministrazione scolastica, in sede di emanazione del D.M. n. 51 del 2001 per la disciplina della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, a differenza di quanto stabilito dalla medesima
Amministrazione con l'O.M. n. 60 del 2020 (e di quanto previsto dal legislatore ai diversi fini della straordinaria procedura di immissione in ruolo di cui all'art. 59, comma 4, D.L.
n. 73 del 2021), è stato quello di precludere l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi agli aspiranti che, pur avendo conseguito all'estero il titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2021, non ne avevano entro tale data ancora ottenuto il riconoscimento. Per un verso, infatti, la disposizione in esame, a differenza di quanto previsto nell'ordinanza ministeriale e nella disposizione legislativa richiamata, non contempla alcuna possibilità di iscrizione “con riserva di riconoscimento del titolo” o “con riserva di accertamento del titolo”; per altro verso, in positivo, menziona espressamente il requisito dell'intervenuto riconoscimento del titolo in Italia (unitamente a quello della validità quale abilitazione nel paese di origine): “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
22. Poiché, ai sensi dell'art. 12 preleggi, il senso letterale delle espressioni utilizzate nella disposizione da interpretare, secondo la loro connessione sintattica, costituisce l'imprescindibile punto di partenza del processo ermeneutico e non può essere né completamente obliterato né stravolto dall'interprete (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”), non è possibile far dire all'art. 1 D.M. n. 51 del 2021 il contrario di quanto palesa nella sua espressione letterale –
“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” – e cioè che i titoli conseguiti all'estero entro il termine indicato, per essere spendibili ai fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi, devono possedere contestualmente – come segnalato dalla congiunzione “e” – entrambi i requisiti indicati: “validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
23. Se tale è l'interpretazione corretta della disposizione del decreto, in applicazione della quale l'Amministrazione resistente, con la nota prot. n. 9803 del 20.8.2021, ha depennato il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e lo ha ricollocato nella seconda fascia delle GPS per la classe di concorso A046, occorre chiedersi se essa si ponga in contrasto con una norma di rango primario, direttamente attributiva del diritto azionato in giudizio dal ricorrente, ai fini di una sua eventuale disapplicazione incidentale ai fini del riconoscimento del diritto leso in applicazione della norma legislativa violata.
24. Tale norma primaria, però, non si rinviene. Questa non può infatti ravvisarsi nell'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. n. 124 del 1999 e nell'art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 22 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 2020, in quanto tali disposizioni si limitano a prevedere la costituzione di specifiche graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, ai fini del conferimento delle supplenze, demandando all'atto di normazione secondaria dell'amministrazione scolastica la disciplina dei requisiti di accesso, “ai fini della individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”. Non può neppure ravvisarsi nell'art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 2021, stante la diversa finalità di tale norma, disciplinante una procedura straordinaria di stabilizzazione dei docenti precari e, per il suo carattere eccezionale, non estensibile oltre i casi espressamente previsti e non applicabile in via analogica alla fattispecie dedotta in causa, ove viene in rilievo l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia non in funzione della immissione in ruolo all'esito di una procedura assunzionale ad hoc, ma al diverso fine del conferimento degli incarichi di supplenza.
25. Residuano, pertanto, unicamente eventuali profili di illegittimità della disposizione del decreto in esame sotto il profilo della contraddittorietà rispetto alla disciplina regolamentare dettata dall'O.M. n. 60 del 2020 e della irragionevolezza e disparità di trattamento degli aspiranti che in tempo utile hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione e hanno presentato domanda di riconoscimento dello stesso, i quali sono assoggettati dal decreto ad una disciplina differenziata rispetto a quella dettata dall'ordinanza, potendo in sede di costituzione delle GPS di prima fascia iscriversi con riserva in pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento e vedendosi invece preclusa tale possibilità in sede di costituzione degli elenchi aggiuntivi. Si tratta, tuttavia, di profili che ridondano in eventuali vizi di legittimità – sub specie di eccesso di potere – di atti amministrativi regolamentari o di carattere generale, e come tali sono devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Proprio con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, la Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, ha chiarito che, ove la questione controversa involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie, la giurisdizione è del giudice amministrativo, essendo poste in discussione non le modalità di gestione e di formazione della graduatoria, in quanto lesive del diritto soggettivo dell'aspirante ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, ma le regole fissate a monte dall'atto di macro- organizzazione (Cass. civ. sez. un. n. 10538/2023).
26. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
27. Si ritengono sussistenti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione sia dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito difformi (cfr. giurisprudenza prodotta dal ricorrente) sia del ritardo con cui il ha ottemperato Controparte_1
alla sentenza del TAR Lazio n. 12519 del 24.11.2020 e a quella successiva resa all'esito del giudizio avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.c., n. 10649/2021, provvedendo solo in data 16.3.2023, previo accertamento dell'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessato, al riconoscimento del titolo di abilitazione da questi conseguito in Romania, concludendo il relativo procedimento (all. 3 alle note scritte depositate il 19.1.2024).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Civile
Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2029/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria ALTIERI come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia, via Rubino
n. 38
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c., Dr.sse CP_3
, Maria Grazia LUPPI, Silvia FERRARESE e domiciliato ex lege presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS 2020/2022 – titolo di abilitazione conseguito all'estero in attesa di riconoscimento – azione risarcitoria
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6.10.2022 e ritualmente notificato,
[...]
espone di essere inserito a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS della Parte_1
provincia di Latina per la classe di concorso A046 (Scienze giuridiche ed economiche); di avere conseguito in Romania, in data 12.7.2019, il titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046; che il , a seguito di giudizio di Controparte_1
ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 12519 del 24.11.2020, riteneva sussistenti le condizioni per il riconoscimento del titolo estero, condizionandolo, tuttavia, al superamento delle misure compensative previste dalla normativa vigente;
che il CP_1
convenuto non ha ancora riscontrato la comunicazione con cui il ricorrente indicava quale misura compensativa prescelta il tirocinio di adattamento;
di avere presentato in data
22.7.2021 istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS della provincia di Latina per la classe di concorso A046, indicando nella domanda gli estremi dell'istanza di riconoscimento del titolo estero;
di avere presentato in data 21.8.2021 istanza di partecipazione alle operazioni informatizzate per l'attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A046; che, con nota prot. 9701 del 6.8.2021, l'Amministrazione convenuta pubblicava le GPS definitive per l'a.s. 2021/2022, dove il ricorrente risultava inserito a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia in posizione 66 con punti 31; che, con nota prot. 9803 del
20.8.2021, venivano ripubblicate le medesime GPS, dalle quali risultava il depennamento del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia e il suo collocamento a pieno titolo nella seconda fascia;
che, a causa di tale deteriore collocazione, il ricorrente perdeva la possibilità di ricevere incarichi di supplenza e nei bollettini delle nomine, quali a titolo esemplificativo quelli del 23.9.2021 e 30.9.2021, le sedi espressamente da lui richieste nella domanda venivano attribuite a docenti inseriti nella seconda fascia.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario e richiamata la disciplina della costituzione delle GPS, degli elenchi aggiuntivi e del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, deduce di avere diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS per cui è causa ai sensi della disciplina dettata dall'O.M. n. 60 del 2020 in merito ai requisiti di accesso, in coerenza con la quale va interpretato il D.M. n. 51 del 2021, cui l'ordinanza ha demandato la costituzione degli elenchi aggiuntivi, e segnatamente l'art. 1 di tale decreto, che va inteso “nel senso di ammettere alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero e che abbiano proposto la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, dovendo per gli stessi valere il regime già previsto e introdotto dall'O.M. 60/2020 e dalla nota del er la costituzione delle GPS (ivi compresi gli elenchi aggiuntivi che costituiscono emanazione della medesima procedura di composizione delle GPS)”. Evidenzia, altresì, che l'art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 123 del 2021, ha previsto, in coerenza e continuità con la disciplina dell'O.M. n. 60 del 2020, che, ai fini della procedura straordinaria di immissione in ruolo ivi disciplinata, possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31.7.2021 “anche con riserva di accertamento del titolo”. Il ricorrente sostiene, altresì, che la determinazione con cui l'Amministrazione convenuta ha escluso il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi è illegittima per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, non spettante all'Ambito Territoriale, tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del Prof. ad essere reinserito negli Parte_1
elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS della provincia di Latina per la classe di concorso A046, valevoli per l'a.s. 2021/22, in base al punteggio calcolato prima del depennamento;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere per l'a.s. 2021/22 un incarico a tempo determinato presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle sedi indicate nella domanda informatizzata per le supplenze presentata in data 21.08.2021; e per l'effetto
- condannare il a considerare come effettivamente svolto il Controparte_1
servizio di insegnamento che il ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare se fosse stato inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS per l'a.s. 2021/22 per la classe di concorso A046, con il punteggio calcolato prima del depennamento, come accertato in corso di causa;
- condannare il a riconoscere al Prof.ssa il Controparte_1 Parte_1
punteggio per il servizio di insegnamento che lo stesso avrebbe avuto diritto a prestare se fosse stato inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS nell'a.s. 2021/22 per la classe di concorso A046;
- condannare la PA convenuta al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni lorde che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire per la durata complessiva della supplenza spettantegli se fosse stato inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS nell'a.s. 2021/22 per la classe di concorso A046, così come accertato in corso di causa, comprensivo dei ratei di 13^ mensilità e del TFR.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito tardivamente in giudizio il
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_1
ordinario e nel merito chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta eccepisce, in particolare, che il ricorrente non aveva i requisiti per la permanenza negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, a.s. 2021/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. n. 51 del 2021, in quanto il suo titolo di abilitazione conseguito all'estero risultava ancora sprovvisto del riconoscimento. Evidenzia che il medesimo ricorrente era comunque inserito in prima fascia con riserva per la classe di concorso
ADSS (Sostegno scuola superiore), ed infatti nel turno di nomina 3.9.2021 riceveva un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche sulla classe di concorso ADSS presso l'I.I.S. “Vittorio Veneto” di Latina, cosicché non partecipava ai turni di nomina successivi. Fa rilevare, infine, che l'Amministrazione ha attivato le misure compensative e all'attualità il docente risulta avere completato il proprio percorso finalizzato al pieno riconoscimento del titolo conseguito in Romania.
6. La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento del diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia della provincia di Latina valevoli per il biennio scolastico 2020/2021 - 2021/2022, per la classe di concorso A046 (Scienze giuridiche ed economiche), che assume essere stato leso dal con Controparte_1
l'atto di pubblicazione delle GPS del 20.8.2021 (doc. 9 prod. ric.), con il quale il ricorrente veniva depennato dai detti elenchi aggiuntivi e collocato in seconda fascia per tale classe di concorso, non avendo l'amministrazione scolastica ritenuto requisito valido per l'inserimento con riserva il titolo di abilitazione conseguito dal ricorrente in Romania e non ancora riconosciuto in Italia, sebbene fosse stata presentata in tempo utile alla competente autorità amministrativa la domanda di riconoscimento, indicata nell'istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Sul presupposto che l'illegittimo depennamento ha precluso al ricorrente di ottenere incarichi di supplenza presso sedi scolastiche indicate nella domanda, assegnati invece a docenti inseriti in seconda fascia, il ricorrente chiede di accertare il diritto al reinserimento in tali elenchi e alla conseguente attribuzione per l'anno scolastico 2021/2022 di un incarico a tempo determinato presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle sedi indicate nella domanda informatizzata per le supplenze presentata in data 21.8.2021, nonché di condannare il a Controparte_1
considerare come effettivamente svolto il servizio di insegnamento che il ricorrente avrebbe avuto diritto di prestare, a riconoscergli il relativo punteggio, e a risarcirgli il danno parametrato alle retribuzioni lorde che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire per la durata complessiva della supplenza spettantegli.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato. 9. È documentato dalla produzione allegata al ricorso che il ricorrente, avendo conseguito in Romania il titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046 ed essendo inserito nella seconda fascia delle GPS della provincia di Latina, in data 22.7.2021 presentava istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia della provincia di Latina per la classe di concorso A046, indicando nella domanda gli estremi dell'istanza di riconoscimento del titolo estero (doc. 6). L'istanza veniva in un primo momento accolta, in quanto all'esito della pubblicazione, con nota prot. 9071 del 6.8.2021, delle GPS definitive per l'a.s. 2021/2022 il ricorrente risultava inserito a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per la classe di concorso A046, in posizione 66 con punti 31 (doc. 8). A seguito di ripubblicazione delle GPS con nota prot. 9803 del
20.8.2021 (doc. 9), il ricorrente non risultava invece più inserito in tali elenchi aggiuntivi, ma collocato in seconda fascia a pieno titolo. In conseguenza di tale deteriore collocazione in graduatoria, le sedi scolastiche espressamente richieste dal ricorrente con la domanda presentata il 21.8.2021 per la partecipazione alle operazioni informatizzate per l'attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (doc. 7) venivano assegnate a docenti inseriti in seconda fascia, come da bollettini delle nomine del 23.9.2021 (doc. 10) e del 30.9.2021 (doc. 11).
10. Così sintetizzati i fatti rilevanti, si osserva che la disciplina della fattispecie controversa
è contenuta nel Decreto del Ministro dell'istruzione n. 51 del 3.3.2021 (doc. 4 prod. ric.), recante la regolamentazione della “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”.
10.1. La richiamata O.M. n. 60 del 2020 (doc. 5 prod. ric.) ha introdotto la disciplina delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 6- bis (“Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno”) e 6-ter (“I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”), nonché in attuazione dell'art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 22 del 2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 41 del 2020 (“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 , 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del
[...]
ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione Controparte_5
degli aspiranti…”).
10.2. L'art. 10, comma 4, di detta ordinanza ministeriale ha rinviato alla emanazione di uno specifico decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al primo comma, ai sensi del quale “Nelle more della ricostituzione delle
GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle
GPS di prima fascia, da cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”.
10.3. Ai sensi di tale norma è stato dunque adottato il sopra citato D.M. n. 51 del 2021, il quale, per il profilo che interessa in questa sede, ha così stabilito al primo comma dell'art. 1: “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle
GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
11. L'iscrizione in tali elenchi aggiuntivi, per coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'estero entro il termine indicato del 20 luglio 2021, è condizionata alla sussistenza di due requisiti, come reso palese dalla formulazione letterale della norma:
(i)tali titoli devono essere validi quale abilitazione nel Paese di origine che li ha rilasciati;
(ii) devono al contempo essere stati riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
La funzione della costituzione degli elenchi aggiuntivi – come emerge dalla lettura delle norme citate ed è ben evidenziato nella pregevole ed accurata ricostruzione della disciplina delle GPS e degli elenchi aggiuntivi contenuta nel ricorso – è quella di favorire l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente ed educativo in possesso della più adeguata competenza, comprovata dal possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno, nelle more della ricostituzione delle graduatorie in questione, che hanno durata biennale, così giustificandosi la graduazione degli iscritti negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia in coda rispetto a coloro che siano già iscritti nella prima fascia delle suddette graduatorie, ma con preferenza rispetto agli iscritti nella seconda fascia delle GPS (privi del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno), ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche.
12. Ciò posto, non interessa in questa sede analizzare la disciplina della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, dettata dal D.Lgs. n. 206 del 2007, emanato in attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, perché nel caso di specie è pacifico che, alla data sopra indicata del 20.7.2021, il procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046 (Discipline giuridiche ed economiche) conseguito dal ricorrente in Romania non si era ancora concluso (cfr. pag.
2 del ricorso: “Ad oggi, il ricorrente, benché abbia comunicato da mesi al di voler CP_6 svolgere, quale misura compensativa, il tirocinio di adattamento è ancora in attesa di riscontro”). Ed infatti, con i decreti n. 2288 del 23.11.2021 e n. 30525 del 10.12.2021 (doc.
3 prod. ric.), adottati a seguito di giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n.
12519 del 24.11.2020 (doc. 2 prod. ric.), il ha stabilito che il titolo Controparte_1
di formazione professionale conseguito dal ricorrente, vale a dire la Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" il
13.7.2012, e il titolo professionalizzante “Programului de studii psihopedagogice, e Per_1
, conseguito presso l'Università della Romania, “sono titoli che permettono Per_2
l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado”, al contempo però condizionando il suddetto riconoscimento all'esito positivo delle misure compensative, prova attitudinale o compimento di un tirocinio di adattamento, cosicché, solo in caso di avveramento di tale condizione, “quest'Ufficio adotterà il provvedimento di riconoscimento incondizionato”. Poiché al momento del deposito del ricorso l'amministrazione convenuta non aveva ancora dato riscontro alla comunicazione della misura compensativa prescelta dal ricorrente, tirocinio di adattamento, il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero permaneva sub condicione.
13. La questione giuridica rilevante e controversa nel presente giudizio è altra.
14. La difesa del ricorrente sostiene che la sopra citata previsione dell'art. 1 del D.M. n. 51 del 2021 vada interpretata, in coerenza con la disciplina dettata dall'O.M. n. 60 del 2020 e con quella di fonte primaria posta dall'art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2021, nel senso che possono iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia gli aspiranti che entro la data del 20.7.2021 abbiano conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno all'estero, ancorché non si sia ancora concluso il procedimento di riconoscimento e purché nella istanza di inserimento siano stati indicati gli estremi della domanda di riconoscimento presentata alla competente autorità amministrativa.
15. Tale tesi viene fondata sul rilievo che l'art. 7 dell'O.M. n. 60 del 2020, nel disciplinare i contenuti dell'istanza di partecipazione alla procedura di costituzione delle GPS biennio scolastico 2020/2022, al comma 4, lett. e), prevede espressamente che, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, “occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, così consentendo l'iscrizione in prima fascia con riserva a coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno ancora in attesa di riconoscimento, purché entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza di inserimento dimostrino di avere presentato alla competente articolazione amministrativa la domanda di riconoscimento del titolo estero.
16. Secondo la tesi di parte attrice, poiché l'ordinanza ministeriale in questione detta una disciplina unitaria delle GPS, composte sulla base dei requisiti ivi indicati per avere efficacia nel biennio, risulterebbe contraddittoria e foriera di una irragionevole disparità di trattamento una disciplina degli elenchi aggiuntivi che non consentisse la possibilità di iscrizione con riserva in prima fascia, in attesa della conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero, e che esigesse invece l'avvenuto perfezionamento di tale procedimento di riconoscimento entro il termine sopra indicato, così assoggettando ad una disciplina differenziata soggetti che, in ragione dei medesimi presupposti, aspirano ad accedere agli elenchi aggiuntivi alle GPS.
Ove interpretata in tal senso, la disciplina del decreto, secondo la difesa dell'attore, si porrebbe in contrasto con l'ordinanza n. 60 del 2020, da cui D.M. n. 51 del 2021 ripete la propria legittimità, atteso che tale ordinanza ha puntualmente disciplinato ogni aspetto sia in punto di conferimento delle supplenze sia in punto individuazione e graduazione degli aspiranti, così da esaurire il potere regolamentare conferito dalla legge, demandando al decreto unicamente di fissare, nel rispetto di tale disciplina e dei requisiti di accesso ivi previsti, le modalità di presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi.
17. A sostegno della propugnata interpretazione della disposizione ministeriale, parte ricorrente richiama anche l'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2021, il quale ha disposto che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del
[...]
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie Controparte_1
speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021…”.
18. La norma citata, nel disciplinare in via eccezionale la procedura straordinaria di stabilizzazione dei docenti precari, mediante sottoscrizione di appositi contratti a tempo determinato destinati a valere quale periodo di formazione finalizzato alla successiva immissione in ruolo, previo superamento di una specifica prova attitudinale, dispone di individuare i docenti destinatari di tali contratti a tempo determinato dalle GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 2020, precisando, quanto a questi ultimi, in continuità e coerenza con quanto previsto dal sopra citato art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. n. 60 del 2020, che a tali elenchi aggiuntivi, ai fini della predetta procedura assunzionale, “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”, e dunque anche gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero in data utile per la partecipazione alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi, i quali dunque, in attesa del riconoscimento del titolo da parte della competente autorità amministrativa italiana, potranno iscriversi con riserva agli elenchi aggiuntivi per la partecipazione alla eccezionale procedura di stabilizzazione.
19. Così sintetizzata la prospettazione di parte attrice, deve in primo luogo evidenziarsi che, secondo il criterio del petitum sostanziale, la giurisdizione sulla controversia è del giudice ordinario, poiché il ricorrente fa valere in via diretta un diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi che reputa fondato direttamente sulla normativa primaria e regolamentare richiamata (art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. n. 124 del 1999; art. 2, comma 4- ter, D.L. n. 22 del 2020; art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 2021; art. 7, comma 4, lett. e), O.M.
n. 60 del 2020; art. 1 D.M. n. 51 del 2021, quest'ultimo interpretato in coerenza con le disposizioni che precedono) e che assume leso in via immediata dall'atto di pubblicazione definitiva delle GPS per la provincia di Latina valevoli per il biennio 2020/2021 e
2021/2022, adottato dall'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina con nota prot. n. 9803 del 20.8.2021, con cui il sig. è stato depennato dagli elenchi aggiuntivi Pt_1
alle GPS di prima fascia (doc. 9 prod. ric.). Quest'ultimo atto, infatti, va considerato alla stregua di un mero atto di gestione delle graduatorie per le supplenze, rientrante tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 ed avente ad oggetto graduatorie utili per l'assunzione non configurabili come inerenti a procedure concorsuali (Cons. St. Ad. Pl. n. 11/2011;
Cass. civ. sez. un. n. 16756/2014; Cass. civ. sez. un. n. 10538/2023).
20. Nel merito, ritiene questo giudice che non colgano nel segno le argomentazioni del ricorrente in merito alla sostenuta interpretazione dell'art. 1 D.M. n. 51 del 2021 nel senso che tale disposizione consentirebbe l'iscrizione con riserva agli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia biennio 2020-2022 agli aspiranti che hanno conseguito all'estero, in tempo utile per la costituzione di detti elenchi, il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo attivato con domanda presentata all'autorità amministrativa competente nei termini per l'iscrizione.
21. È sufficiente il raffronto della formulazione letterale dell'art. 1 D.M. n. 51 del 2021 con quella dell'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 60 del 2020 (e con quella dell'art. 59, comma 4,
D.L. n. 73 del 2021) per rendersi conto che l'intendimento dell'Amministrazione scolastica, in sede di emanazione del D.M. n. 51 del 2001 per la disciplina della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, a differenza di quanto stabilito dalla medesima
Amministrazione con l'O.M. n. 60 del 2020 (e di quanto previsto dal legislatore ai diversi fini della straordinaria procedura di immissione in ruolo di cui all'art. 59, comma 4, D.L.
n. 73 del 2021), è stato quello di precludere l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi agli aspiranti che, pur avendo conseguito all'estero il titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2021, non ne avevano entro tale data ancora ottenuto il riconoscimento. Per un verso, infatti, la disposizione in esame, a differenza di quanto previsto nell'ordinanza ministeriale e nella disposizione legislativa richiamata, non contempla alcuna possibilità di iscrizione “con riserva di riconoscimento del titolo” o “con riserva di accertamento del titolo”; per altro verso, in positivo, menziona espressamente il requisito dell'intervenuto riconoscimento del titolo in Italia (unitamente a quello della validità quale abilitazione nel paese di origine): “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
22. Poiché, ai sensi dell'art. 12 preleggi, il senso letterale delle espressioni utilizzate nella disposizione da interpretare, secondo la loro connessione sintattica, costituisce l'imprescindibile punto di partenza del processo ermeneutico e non può essere né completamente obliterato né stravolto dall'interprete (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”), non è possibile far dire all'art. 1 D.M. n. 51 del 2021 il contrario di quanto palesa nella sua espressione letterale –
“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” – e cioè che i titoli conseguiti all'estero entro il termine indicato, per essere spendibili ai fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi, devono possedere contestualmente – come segnalato dalla congiunzione “e” – entrambi i requisiti indicati: “validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
23. Se tale è l'interpretazione corretta della disposizione del decreto, in applicazione della quale l'Amministrazione resistente, con la nota prot. n. 9803 del 20.8.2021, ha depennato il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e lo ha ricollocato nella seconda fascia delle GPS per la classe di concorso A046, occorre chiedersi se essa si ponga in contrasto con una norma di rango primario, direttamente attributiva del diritto azionato in giudizio dal ricorrente, ai fini di una sua eventuale disapplicazione incidentale ai fini del riconoscimento del diritto leso in applicazione della norma legislativa violata.
24. Tale norma primaria, però, non si rinviene. Questa non può infatti ravvisarsi nell'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. n. 124 del 1999 e nell'art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 22 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 2020, in quanto tali disposizioni si limitano a prevedere la costituzione di specifiche graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, ai fini del conferimento delle supplenze, demandando all'atto di normazione secondaria dell'amministrazione scolastica la disciplina dei requisiti di accesso, “ai fini della individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”. Non può neppure ravvisarsi nell'art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 2021, stante la diversa finalità di tale norma, disciplinante una procedura straordinaria di stabilizzazione dei docenti precari e, per il suo carattere eccezionale, non estensibile oltre i casi espressamente previsti e non applicabile in via analogica alla fattispecie dedotta in causa, ove viene in rilievo l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia non in funzione della immissione in ruolo all'esito di una procedura assunzionale ad hoc, ma al diverso fine del conferimento degli incarichi di supplenza.
25. Residuano, pertanto, unicamente eventuali profili di illegittimità della disposizione del decreto in esame sotto il profilo della contraddittorietà rispetto alla disciplina regolamentare dettata dall'O.M. n. 60 del 2020 e della irragionevolezza e disparità di trattamento degli aspiranti che in tempo utile hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione e hanno presentato domanda di riconoscimento dello stesso, i quali sono assoggettati dal decreto ad una disciplina differenziata rispetto a quella dettata dall'ordinanza, potendo in sede di costituzione delle GPS di prima fascia iscriversi con riserva in pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento e vedendosi invece preclusa tale possibilità in sede di costituzione degli elenchi aggiuntivi. Si tratta, tuttavia, di profili che ridondano in eventuali vizi di legittimità – sub specie di eccesso di potere – di atti amministrativi regolamentari o di carattere generale, e come tali sono devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Proprio con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, la Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, ha chiarito che, ove la questione controversa involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie, la giurisdizione è del giudice amministrativo, essendo poste in discussione non le modalità di gestione e di formazione della graduatoria, in quanto lesive del diritto soggettivo dell'aspirante ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, ma le regole fissate a monte dall'atto di macro- organizzazione (Cass. civ. sez. un. n. 10538/2023).
26. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
27. Si ritengono sussistenti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione sia dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito difformi (cfr. giurisprudenza prodotta dal ricorrente) sia del ritardo con cui il ha ottemperato Controparte_1
alla sentenza del TAR Lazio n. 12519 del 24.11.2020 e a quella successiva resa all'esito del giudizio avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.c., n. 10649/2021, provvedendo solo in data 16.3.2023, previo accertamento dell'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessato, al riconoscimento del titolo di abilitazione da questi conseguito in Romania, concludendo il relativo procedimento (all. 3 alle note scritte depositate il 19.1.2024).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci