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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 844/2021 R.G., tra:
E_
(denominata anche , con sede legale in Roma, Controparte_2
Viale Amelia n. 70 (c.f. – p. iva ), in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Dott. nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Pierfrancesco Torre, elettivamente domiciliata in Alcamo (Tp), alla Via Vincenzo Narici n. 20/A/1, presso lo studio dell'Avv. Achille Piritore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
con sede in via Mazzini Controparte_4 CP_4
n. 1 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Saladino, elettivamente domiciliata
1 presso lo studio del difensore in Palermo, via Damiani Almeyda n. 5 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 28 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Pierfrancesco Torre per E_
“Con le presenti note la difesa della E_ precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di
[...] citazione in appello che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche”;
- avv. Angelo Saladino per l' CP_5
“…insiste in tutto quanto già dedotto ed eccepito in comparsa di risposta, conclude come in essa e chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2021,
[...]
proponeva E_ CP_1 appello avverso la sentenza n. 226/2021, del 09 marzo 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 338/2019 R.G..
2 Si costituiva in giudizio la Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata, di rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti in causa.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
L' proponeva opposizione al decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 984/2018, emesso dal Tribunale di Trapani il 21 dicembre 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2857/2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di €8.907,58, E_ oltre interessi nella misura determinata in domanda, a fronte del mancato e del ritardato pagamento di alcune forniture di prodotti farmaceutici effettuate dalla ricorrente.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Trapani così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- accoglie l'opposizione proposta da in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per
[...]
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 984/18 emesso da questo Tribunale (R.G. 2857/18) nei 20-21/12/201 per € 8.907,58;
- condanna , in persona E_ del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 2.738,00.”
*****
Proponendo impugnazione, la i duole, innanzi tutto, del mancato CP_1 riconoscimento della natura ricognitiva di debito alla mail del 26 novembre 2018, con relativi allegati, della CP_5
3 Il Tribunale rileva, sul punto, che non si è in presenza di posta certificata e che non è stato allegato e provato chi fosse il soggetto mittente, né quali fossero la sua qualifica, il suo rapporto di impiego e, soprattutto, i suoi poteri, ai fini della adozione di una dichiarazione vincolante per l'ente.
Soggiunge che l'allegato “A” alla predetta mail, denominato “estratto conto del 23/11/2018”, non contiene alcun riconoscimento e, per struttura, abbreviazioni e sigle contenute, non risulta chiaramente comprensibile riguardo a chi sia debitore, di quanto e nei confronti di chi.
L'appellante deduce che con la superiore mail l' ha inteso Controparte_4 anticipare l'invio della nota di riscontro, successivamente trasmessa per posta, contenente l'estratto conto al 23.11.2018, n. 3 avvisi di pagamento e n. 1 nota della Cassa Economale del P.O./Distretto di Castelvetrano e sottoscritta dalla dott.ssa , nella qualità di Capo Settore Risorse Economiche, Persona_1
Finanziarie e Patrimoniali della CP_5
Sottolinea come nella predetta nota la funzionaria affermi espressamente che dall'allegato estratto conto si evince “lo stato del credito” e che quest'ultimo contiene il riferimento a tutte le fatture azionate e ad ogni importo dovuto dalla
CP_5
Con i successivi motivi, l'appellante contesta il rilievo del primo giudice in ordine alla mancata prova del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Premesso che lo stesso Tribunale ha preso atto della conferma, da parte della opponente, della avvenuta consegna della merce, argomenta in ordine alla sussistenza del credito di cui alle fatture indicate nella richiesta di decreto ingiuntivo, in particolare evidenziando che i pagamenti dedotti dalla CP_5 erano già stati detratti e spiegando la differenza di alcuni importi.
Quanto, invece, alle somme richieste a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento di una serie di fatture, lamenta la erronea interpretazione del disposto di cui all'art. 4 del d. lgs. 231/2002.
Richiama, in particolare, il comma 1 della predetta norma, secondo cui “gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, e deduce di aver correttamente calcolato gli
4 interessi di mora a decorrere dal giorno successivo ad ogni singola scadenza, desumibile dalle fatture tutte ritualmente prodotte in giudizio.
Relega, invece, al rango di disposizione deputata a disciplinare casi residuali (caratterizzati dalla impossibilità di individuare la data di scadenza del termine per il pagamento) il comma 2 dell'art. 4 in questione.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione.
L'impugnazione non coglie nel segno quanto alla invocata natura di riconoscimento di debito dell'allegato “A” – estratto conto redatto dalla
. Controparte_4
Contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, la riferibilità di tale documento alla non risulta essere mai stata contestata dalla opponente e CP_5 si evince chiaramente dalla missiva a mezzo posta del 23 novembre 2018, con cui la funzionaria trasmetteva il medesimo documento, Persona_1 unitamente ad altri.
La sentenza di primo grado risulta, invece, condivisibile nella parte in cui ha negato natura di riconoscimento del debito all'atto in questione.
Anche a voler ritenere sussistente in capo al Capo Settore Risorse Economiche, Finanziarie e Patrimoniali il potere di esprimere la volontà ricognitiva del debito dell' (circostanza che non può, invero, considerarsi pacifica), il CP_5 documento in questione non contiene una chiara manifestazione di volontà specificatamente volta a riconoscere i debiti oggetto di causa, non essendo in essa esternato, né essendo implicitamente ricavabile, lo specifico intento del mittente di costituirsi debitore del destinatario.
In effetti, con la comunicazione in esame, e con il foglio di calcolo ad essa allegato, viene fornito un mero riscontro alle richieste della tramite CP_1 il confronto con l'estratto conto tenuto dall'ente alla data del 23.11.2018 che, oltre a registrare alcuni pagamenti e ad annotare gli importi ed i titoli delle richieste, null'altro aggiunge.
5 La stessa appellante, in sede di impugnazione, non ha indicato criteri ermeneutici particolari in virtù dei quali ravvisare nelle varie poste il riconoscimento delle proprie varie pretese da parte della CP_5
Venendo, quindi, alla prova del credito vantato dalla opposta, occorre in questa sede evidenziare come il primo giudice, con decisione non sottoposta ad impugnazione, abbia considerato provata, perché non contestata, la intervenuta consegna delle merci di cui al decreto ingiuntivo da parte della (“Il CP_1
Tribunale ritiene che la conferma da parte dell'opponente della avvenuta consegna della merce esoneri il creditore opposto dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria”).
Tale arresto impone, pertanto, di riformare la decisione riguardo al credito vantato dalla ditta in relazione alle fatture azionate mediante la procedura monitoria.
Se, infatti, risulta provata in termini di giudicato l'avvenuta somministrazione delle relative merci, le eccezioni di intervenuto pagamento formulate dalla possono essere disattese sulla scorta delle argomentazioni svolte da CP_5 nel giudizio di primo grado ed in questa sede richiamate. CP_1
In particolare, per quanto attiene alle fatture nn. 1180224857, 1180225848 e 1180225993, la opposta ha provato di avere effettivamente detratto, prima di inoltrare la richiesta di ingiunzione e come si evince dallo stesso ricorso introduttivo della procedura, gli importi ricevuti, cui si riferiscono gli assegni ed i bonifici indicati dalla opponente.
Tali pagamenti, pertanto, stante la prova dell'avvenuta fornitura del materiale, devono considerarsi come meramente parziali, sicchè compete alla società il versamento del prezzo residuo.
Allo stesso modo devono riconoscersi in favore di li importi di cui CP_1 alla fattura n. 1170401907 ed alla nota di debito n. 1170402024, nonché quello della nota di debito n. 1180390012, azionata, contrariamente a quanto asserito dalla in sede monitoria, al netto del pagamento parziale incassato. CP_5
Anche in questi casi, non contestata né più contestabile la somministrazione, la opposta ha spiegato come la dedotta difformità di importi si spieghi con la
6 pratica della detrazione di Iva (oggetto di Split Payment), pure indicata in ricorso.
Non meritevole di accoglimento risulta, invece, il motivo di appello riguardante l'addebito degli interessi moratori.
Se il comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 sancisce il principio secondo cui gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, il comma seguente individua in concreto, in base alla possibili evenienze, i vari termini di decorrenza (ossia: 30 gg. dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o della richiesta di pagamento equivalente;
30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di cui all'ipotesi precedente;
30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
ecc…).
Come si evince dalla lettura della norma, e come del resto appare del tutto ragionevole, la decorrenza del termine relativo alla maturazione degli interessi di mora non può che essere ancorata al momento in cui il debitore, ricevuta la fattura o equivalente richiesta di pagamento, ometta consapevolmente di adempiere al proprio obbligo.
Non rileva, dunque, a tal fine, la mera data di emissione dei predetti documenti, bensì quella in cui gli stessi vengono portati a conoscenza del destinatario.
Nel caso in esame, come da subito dedotto dalla opponente e come rilevato dal giudice di primo grado, la si è limitata a produrre le fatture riguardo CP_1 alle quali lamenta il mancato pagamento, ma nulla ha provato in ordine all'an ed al quando della ricezione delle stesse da parte della debitrice, essendosi infatti limitata ad addebitare gli interessi con decorrenza (secondo i termini maggiori previsti nei confronti delle pubbliche amministrazioni) dalle date di emissione delle singole fatture.
In virtù di quanto sopra, dunque, nell'impossibilità di individuare i termini di decorrenza, nessun interesse moratorio può essere addebitato alla CP_5
[...]
7 E' qui appena il caso di soggiungere (trattandosi di questione neppure allegata dalla creditrice) che il termine per il pagamento non può, nella fattispecie, individuarsi neppure nella data di consegna delle merci, anch'essa rimasta ignota e non ricavabile dalle annotazioni presenti sulle fatture riguardo alla data di spedizione.
Per quanto detto, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l va condannata Controparte_4 al pagamento, in favore della E_
della somma complessiva di €1.670,51 (€166,60 + €276,00 + €495,00 +
[...]
€170,04 + €244,20 + €318,67), oltre interessi di mora dal 120 giorno successivo alla data di notifica del decreto ingiuntivo (anche qui in difetto di prova riguardo alla diversa data di comunicazione delle varie fatture/note di debito) al soddisfo.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
A tal fine deve tenersi conto del principio, di recente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023).
Pertanto, la soccombente, va Controparte_4 condannata al pagamento, in favore della E_
delle spese della fase monitoria e di entrambi i
[...] gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4,
8 comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per la fase monitoria, in complessivi
€618,00, di cui €473,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a
€5.200,00) ed €145,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, per il primo grado, in complessivi €1.600,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €300,00 per la fase di studio della controversia,
€300,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed €500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €2.282,00, di cui
€1.900,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €450,00 per la fase di studio della controversia, €450,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€500,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed €500,00 per la fase decisionale) ed €382,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da E_ avverso la sentenza n. 226/2021, del 09 marzo 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 338/2019 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la al Controparte_4 pagamento, in favore della E_
della somma complessiva di €1.670,51,
[...] oltre interessi di mora dal 120 giorno successivo alla data di notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
- condanna la al pagamento, in Controparte_4 favore della E_
delle spese della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio,
[...] che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi €618,00, di cui
€473,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00) ed
€145,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, per il primo grado, in complessivi €1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado,
9 in complessivi €2.282,00, di cui €1.900,00 per compensi ed €382,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 844/2021 R.G., tra:
E_
(denominata anche , con sede legale in Roma, Controparte_2
Viale Amelia n. 70 (c.f. – p. iva ), in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Dott. nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Pierfrancesco Torre, elettivamente domiciliata in Alcamo (Tp), alla Via Vincenzo Narici n. 20/A/1, presso lo studio dell'Avv. Achille Piritore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
con sede in via Mazzini Controparte_4 CP_4
n. 1 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Saladino, elettivamente domiciliata
1 presso lo studio del difensore in Palermo, via Damiani Almeyda n. 5 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 28 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Pierfrancesco Torre per E_
“Con le presenti note la difesa della E_ precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di
[...] citazione in appello che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche”;
- avv. Angelo Saladino per l' CP_5
“…insiste in tutto quanto già dedotto ed eccepito in comparsa di risposta, conclude come in essa e chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2021,
[...]
proponeva E_ CP_1 appello avverso la sentenza n. 226/2021, del 09 marzo 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 338/2019 R.G..
2 Si costituiva in giudizio la Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata, di rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti in causa.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
L' proponeva opposizione al decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 984/2018, emesso dal Tribunale di Trapani il 21 dicembre 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2857/2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di €8.907,58, E_ oltre interessi nella misura determinata in domanda, a fronte del mancato e del ritardato pagamento di alcune forniture di prodotti farmaceutici effettuate dalla ricorrente.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Trapani così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- accoglie l'opposizione proposta da in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per
[...]
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 984/18 emesso da questo Tribunale (R.G. 2857/18) nei 20-21/12/201 per € 8.907,58;
- condanna , in persona E_ del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 2.738,00.”
*****
Proponendo impugnazione, la i duole, innanzi tutto, del mancato CP_1 riconoscimento della natura ricognitiva di debito alla mail del 26 novembre 2018, con relativi allegati, della CP_5
3 Il Tribunale rileva, sul punto, che non si è in presenza di posta certificata e che non è stato allegato e provato chi fosse il soggetto mittente, né quali fossero la sua qualifica, il suo rapporto di impiego e, soprattutto, i suoi poteri, ai fini della adozione di una dichiarazione vincolante per l'ente.
Soggiunge che l'allegato “A” alla predetta mail, denominato “estratto conto del 23/11/2018”, non contiene alcun riconoscimento e, per struttura, abbreviazioni e sigle contenute, non risulta chiaramente comprensibile riguardo a chi sia debitore, di quanto e nei confronti di chi.
L'appellante deduce che con la superiore mail l' ha inteso Controparte_4 anticipare l'invio della nota di riscontro, successivamente trasmessa per posta, contenente l'estratto conto al 23.11.2018, n. 3 avvisi di pagamento e n. 1 nota della Cassa Economale del P.O./Distretto di Castelvetrano e sottoscritta dalla dott.ssa , nella qualità di Capo Settore Risorse Economiche, Persona_1
Finanziarie e Patrimoniali della CP_5
Sottolinea come nella predetta nota la funzionaria affermi espressamente che dall'allegato estratto conto si evince “lo stato del credito” e che quest'ultimo contiene il riferimento a tutte le fatture azionate e ad ogni importo dovuto dalla
CP_5
Con i successivi motivi, l'appellante contesta il rilievo del primo giudice in ordine alla mancata prova del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Premesso che lo stesso Tribunale ha preso atto della conferma, da parte della opponente, della avvenuta consegna della merce, argomenta in ordine alla sussistenza del credito di cui alle fatture indicate nella richiesta di decreto ingiuntivo, in particolare evidenziando che i pagamenti dedotti dalla CP_5 erano già stati detratti e spiegando la differenza di alcuni importi.
Quanto, invece, alle somme richieste a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento di una serie di fatture, lamenta la erronea interpretazione del disposto di cui all'art. 4 del d. lgs. 231/2002.
Richiama, in particolare, il comma 1 della predetta norma, secondo cui “gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, e deduce di aver correttamente calcolato gli
4 interessi di mora a decorrere dal giorno successivo ad ogni singola scadenza, desumibile dalle fatture tutte ritualmente prodotte in giudizio.
Relega, invece, al rango di disposizione deputata a disciplinare casi residuali (caratterizzati dalla impossibilità di individuare la data di scadenza del termine per il pagamento) il comma 2 dell'art. 4 in questione.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione.
L'impugnazione non coglie nel segno quanto alla invocata natura di riconoscimento di debito dell'allegato “A” – estratto conto redatto dalla
. Controparte_4
Contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, la riferibilità di tale documento alla non risulta essere mai stata contestata dalla opponente e CP_5 si evince chiaramente dalla missiva a mezzo posta del 23 novembre 2018, con cui la funzionaria trasmetteva il medesimo documento, Persona_1 unitamente ad altri.
La sentenza di primo grado risulta, invece, condivisibile nella parte in cui ha negato natura di riconoscimento del debito all'atto in questione.
Anche a voler ritenere sussistente in capo al Capo Settore Risorse Economiche, Finanziarie e Patrimoniali il potere di esprimere la volontà ricognitiva del debito dell' (circostanza che non può, invero, considerarsi pacifica), il CP_5 documento in questione non contiene una chiara manifestazione di volontà specificatamente volta a riconoscere i debiti oggetto di causa, non essendo in essa esternato, né essendo implicitamente ricavabile, lo specifico intento del mittente di costituirsi debitore del destinatario.
In effetti, con la comunicazione in esame, e con il foglio di calcolo ad essa allegato, viene fornito un mero riscontro alle richieste della tramite CP_1 il confronto con l'estratto conto tenuto dall'ente alla data del 23.11.2018 che, oltre a registrare alcuni pagamenti e ad annotare gli importi ed i titoli delle richieste, null'altro aggiunge.
5 La stessa appellante, in sede di impugnazione, non ha indicato criteri ermeneutici particolari in virtù dei quali ravvisare nelle varie poste il riconoscimento delle proprie varie pretese da parte della CP_5
Venendo, quindi, alla prova del credito vantato dalla opposta, occorre in questa sede evidenziare come il primo giudice, con decisione non sottoposta ad impugnazione, abbia considerato provata, perché non contestata, la intervenuta consegna delle merci di cui al decreto ingiuntivo da parte della (“Il CP_1
Tribunale ritiene che la conferma da parte dell'opponente della avvenuta consegna della merce esoneri il creditore opposto dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria”).
Tale arresto impone, pertanto, di riformare la decisione riguardo al credito vantato dalla ditta in relazione alle fatture azionate mediante la procedura monitoria.
Se, infatti, risulta provata in termini di giudicato l'avvenuta somministrazione delle relative merci, le eccezioni di intervenuto pagamento formulate dalla possono essere disattese sulla scorta delle argomentazioni svolte da CP_5 nel giudizio di primo grado ed in questa sede richiamate. CP_1
In particolare, per quanto attiene alle fatture nn. 1180224857, 1180225848 e 1180225993, la opposta ha provato di avere effettivamente detratto, prima di inoltrare la richiesta di ingiunzione e come si evince dallo stesso ricorso introduttivo della procedura, gli importi ricevuti, cui si riferiscono gli assegni ed i bonifici indicati dalla opponente.
Tali pagamenti, pertanto, stante la prova dell'avvenuta fornitura del materiale, devono considerarsi come meramente parziali, sicchè compete alla società il versamento del prezzo residuo.
Allo stesso modo devono riconoscersi in favore di li importi di cui CP_1 alla fattura n. 1170401907 ed alla nota di debito n. 1170402024, nonché quello della nota di debito n. 1180390012, azionata, contrariamente a quanto asserito dalla in sede monitoria, al netto del pagamento parziale incassato. CP_5
Anche in questi casi, non contestata né più contestabile la somministrazione, la opposta ha spiegato come la dedotta difformità di importi si spieghi con la
6 pratica della detrazione di Iva (oggetto di Split Payment), pure indicata in ricorso.
Non meritevole di accoglimento risulta, invece, il motivo di appello riguardante l'addebito degli interessi moratori.
Se il comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 sancisce il principio secondo cui gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, il comma seguente individua in concreto, in base alla possibili evenienze, i vari termini di decorrenza (ossia: 30 gg. dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o della richiesta di pagamento equivalente;
30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di cui all'ipotesi precedente;
30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
ecc…).
Come si evince dalla lettura della norma, e come del resto appare del tutto ragionevole, la decorrenza del termine relativo alla maturazione degli interessi di mora non può che essere ancorata al momento in cui il debitore, ricevuta la fattura o equivalente richiesta di pagamento, ometta consapevolmente di adempiere al proprio obbligo.
Non rileva, dunque, a tal fine, la mera data di emissione dei predetti documenti, bensì quella in cui gli stessi vengono portati a conoscenza del destinatario.
Nel caso in esame, come da subito dedotto dalla opponente e come rilevato dal giudice di primo grado, la si è limitata a produrre le fatture riguardo CP_1 alle quali lamenta il mancato pagamento, ma nulla ha provato in ordine all'an ed al quando della ricezione delle stesse da parte della debitrice, essendosi infatti limitata ad addebitare gli interessi con decorrenza (secondo i termini maggiori previsti nei confronti delle pubbliche amministrazioni) dalle date di emissione delle singole fatture.
In virtù di quanto sopra, dunque, nell'impossibilità di individuare i termini di decorrenza, nessun interesse moratorio può essere addebitato alla CP_5
[...]
7 E' qui appena il caso di soggiungere (trattandosi di questione neppure allegata dalla creditrice) che il termine per il pagamento non può, nella fattispecie, individuarsi neppure nella data di consegna delle merci, anch'essa rimasta ignota e non ricavabile dalle annotazioni presenti sulle fatture riguardo alla data di spedizione.
Per quanto detto, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l va condannata Controparte_4 al pagamento, in favore della E_
della somma complessiva di €1.670,51 (€166,60 + €276,00 + €495,00 +
[...]
€170,04 + €244,20 + €318,67), oltre interessi di mora dal 120 giorno successivo alla data di notifica del decreto ingiuntivo (anche qui in difetto di prova riguardo alla diversa data di comunicazione delle varie fatture/note di debito) al soddisfo.
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In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
A tal fine deve tenersi conto del principio, di recente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023).
Pertanto, la soccombente, va Controparte_4 condannata al pagamento, in favore della E_
delle spese della fase monitoria e di entrambi i
[...] gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4,
8 comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per la fase monitoria, in complessivi
€618,00, di cui €473,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a
€5.200,00) ed €145,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, per il primo grado, in complessivi €1.600,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €300,00 per la fase di studio della controversia,
€300,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed €500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €2.282,00, di cui
€1.900,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €450,00 per la fase di studio della controversia, €450,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€500,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed €500,00 per la fase decisionale) ed €382,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da E_ avverso la sentenza n. 226/2021, del 09 marzo 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 338/2019 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la al Controparte_4 pagamento, in favore della E_
della somma complessiva di €1.670,51,
[...] oltre interessi di mora dal 120 giorno successivo alla data di notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
- condanna la al pagamento, in Controparte_4 favore della E_
delle spese della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio,
[...] che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi €618,00, di cui
€473,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00) ed
€145,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, per il primo grado, in complessivi €1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado,
9 in complessivi €2.282,00, di cui €1.900,00 per compensi ed €382,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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