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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott.ssa Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 933/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Zurolo e Monti)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Sordillo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10556 del 23/10/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - per quanto qui ancora rileva - si rigettava la domanda proposta da
[...] CP_
nei confronti dell , condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite. Pt_1
La interponeva appello, cui resisteva l . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di aver ritenuto la ricorrente assoggettabile alle spese di lite, senza considerare l'istanza di esonero formulata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e la documentazione reddituale agli atti comprovante la legittimità della sua richiesta.
Dal canto suo, l'appellato non contesta tale circostanza - nel senso che, in effetti, la aveva Pt_1 presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e che non era, pertanto, tenuta al pagamento delle spese della lite instaurata - ma sostiene trattarsi di mero “errore materiale” e, quindi, emendabile con l'apposita procedura di correzione
Al riguardo, i giudici di legittimità (v. Cass. n. 35736/2022) hanno affermato che, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.
287 e 288 c.p.c. (v. Cass. n. 29081/2022; Cass. n. 8939/2022; Cass. n. 14520/2021; contra, da ultimo, ritenendo trattarsi di “errore di diritto”, ma senza motivare sul punto, Cass. 23289/2025 e 19582/2025).
Invero, il mancato rilievo dato dal giudice alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto conto, altresì, della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dal supremo organo di nomofilachia (v. Cass. S.U. n. 16415/2018, cui adde Cass. n. 12210/2022), che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo.
Pertanto, l'appello va riqualificato quale istanza di correzione di errore materiale (v., sulla possibilità della riqualificazione, Cass. S.U. n. 12210/20229), considerato anche che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato (così Cass. n. 8939/2022).
Per quanto fin qui esposto, l'istanza della merita accoglimento per quanto di ragione e, per Pt_1
l'effetto, deve essere disposta la correzione dell'errore nei termini di cui al dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, così come sopra riqualificato (v.
Cass. S.U. n. 9438/2002; Cass. n. 10203/2009; Cass. n. 21213/2013).
P.Q.M.
dispone che, nella parte motiva della sentenza del Tribunale di Roma n. 10556/2024, a pag. 3, rigo 7, la proposizione “le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente”, sia corretta con il seguente enunciato: “parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.”, e che, nella parte dispositiva della medesima sentenza, la proposizione “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00”, sia corretta con il seguente enunciato: “dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite”.
Roma, 14/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO LE)