Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza collegiale 14 maggio 2021
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01774/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2019, proposto da
IA ZO, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Lemma, Stefano Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela IA Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OM ZI in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 58/9.9.2019, notificata in data 11 settembre 2019, con la quale il Comune di Taranto, ha ingiunto alla sig.ra ZO IA il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge n. 164/2014;
- del provvedimento n. 69 del 25 giugno 2013, Reg. Cond. Ed. prot. 98398, non conosciuto, con il quale il Comune di Taranto ha rigettato l’istanza di condono edilizio prot. n. 15, presentata in data 31 gennaio 2004 dalla Sig.ra ZO IA, ai sensi della legge regionale pugliese n. 28 del 23 dicembre 2003 e ss.mm.ii. e della legge n. 326/2003;
- dell’ordinanza di demolizione n. 61 del 28 luglio 2015, non conosciuta, per le opere di cui al richiamato rigetto n. 69/2013;
- del verbale prot. n. 89893, redatto in data 4 giugno 2016, non conosciuto;
- della comunicazione prot. n. 11123 del 24 gennaio 2019, non conosciuta;
- di ogni altro atto, provvedimento preliminare, preordinato, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra IA ZO ha impugnato l’ordinanza n. 58/9.9.2019, con cui il Comune di Taranto ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del d.P.R. n. 380/2001, nonché il provvedimento n. 69 del 25 giugno 2013, recante il rigetto della istanza di condono edilizio, e l’ordinanza di demolizione n. 61 del 28 luglio 2015.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- “in data 22.05.2000, la sig.ra ZO IA … acquisiva la proprietà dell’immobile composto da una villetta, con area pertinenziale circostante, riportata in catasto al foglio 280, particella 73, zona censuaria 3, categoria A/7m in Taranto al Viale Jonio n. 407”;
- successivamente, la sig.ra ZO IA presentava all’ufficio condono edilizio del Comune di Taranto domanda di condono in data 31.01.2004 per la sanatoria di un intervento di “trasformazione di un ripostiglio in vano cucina e realizzazione di un box auto, di pertinenza dell’unità immobiliare, ad uso civile abitazione”;
- “in data 28.5.2007, la ricorrente cedeva la proprietà di detto “immobile”, nello stato di fatto e di diritto, giusta atto a rogito del Notaio Mobilio rep. 247 racc. 191”;
- soltanto “in data 11.09.2019, decorsi oltre dodici anni dall’intervenuta compravendita, il Comune di Taranto notificava alla ricorrente l’ordinanza d’ingiunzione nr. 58 per il pagamento di una sanzione amministrativa pari a euro 20.000 (ventimila) … ai sensi del d.P.R. n. 380/01 s.m.i. art. 31, comma 4-bis”;
- nell’occasione, “la ricorrente veniva, per la prima volta, a conoscenza dei provvedimenti, qui congiuntamente impugnati, ovvero: - del provvedimento n. 69 del 25.06.2013 … con il quale si rigettava l’istanza di condono edilizio …; - del provvedimento n. 61 del 28.07.2015, con il quale si ordinava, alla sig.ra ZO IA, la demolizione delle opere di cui al richiamato rigetto nr. 69/2013; - del verbale prot. nr. 89893, redatto in data 04.06.2016 e della comunicazione prot. nr. 11123 del 24.01.2019”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- stante l’atto di “compravendita immobiliare del 28.5.2007, la ricorrente - persa la qualità sia di proprietario che di “possessore” dell’immobile - non può essere annoverata nei soggetti destinatari dell’ordinanza d’ingiunzione a demolire (provvedimento nr. 61/2015), nonché della conseguente ordinanza di applicazione della sanzione amministrativa”;
- “l’ordinanza d’ingiunzione nr. 58 è illegittima atteso che entrambi i provvedimenti citati, su cui la stessa si pone, non sono pervenuti alla conoscenza della ricorrente”, essendo la relativa notifica viziata da nullità, con specifico riferimento alle seguenti circostanze: a) il “provvedimento n. 69 del 25.06.2013, Reg. Cond. Ed. prot. 98398, risulta notificato al “sig. ES TO, coniuge della ricorrente, il quale non ha mai comunicato la notificazione del suindicato alla stessa, e non risulta che l’Ufficiale Giudiziario abbiamo predisposto l’invio del secondo avviso di notifica, necessario per il perfezionamento della notifica in parola”; b) “anche la notifica dell’ordinanza dirigenziale d’ingiunzione a demolire nr. 61, notificata al “sig. ES ES, figlio della ricorrente, è viziata da nullità, atteso che, alla data della presunta notifica – 6.8.2015 – il sig. ES RO era infraquattordicenne e pertanto inibito ex lege alla ricezione di alcuna notifica”.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, eccependo che “la ricorrente risulta formalmente proprietaria dell'area su cui è stato realizzato l'illecito edilizio sanzionato con atto non impugnato, per cui correttamente il Comune di Taranto, in applicazione di quanto disposto dalla suddetta norma, le ha ingiunto la sanzione, notificando in precedenza e correttamente tutti gli atti relativi, giusta documentazione versata in atti”.
5. Con ordinanza n. 726/2021 questo TAR ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Taranto, e segnatamente:
- una dettagliata relazione di chiarimenti, a firma del competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale, che illustri, in particolare, specificamente, anche all’esito di apposito sopralluogo:
a) l’esatta consistenza dell’unità immobiliare di cui ai gravati provvedimenti comunali (identificata al N.C.E.U. al Foglio di Mappa n. 280, particella n. 73, sub 15);
b) l’esatta consistenza dell’immobile oggetto del suddetto contratto di compravendita del 28 maggio 2007 (identificato al Catasto al Foglio n. 280, particella n. 73);
c) la coincidenza o meno (totale o parziale) dei manufatti edilizi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- copia autentica della pertinente documentazione, ivi incluse le pertinenti ispezioni ipotecarie dell’Agenzia delle Entrate e la domanda di condono edilizio presentata nel 2004 ”.
6. In data 4.8.2021 il Comune di Taranto ha provveduto al deposito di documenti.
7. Con successiva ordinanza n. 621/2022, questo TAR, premesso che “ il civico Ente si è limitato al deposito degli atti procedimentali e dei provvedimenti, senza, però, fornire i chiarimenti specificamente richiesti ”, ha rinnovato le richieste istruttorie.
8. Con relazione depositata in data 1.8.2022 l’Amministrazione comunale ha compiutamente adempiuto l’incombente istruttorio.
9. Nella pubblica udienza del 19.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato.
10.1. Quanto alla impugnazione del diniego di condono, si osserva che il ricorso non è corredato da censure puntuali volte a contestare le relative statuizioni come previsto dall’art. 40 c.p.a.
Né sono stati proposti motivi aggiunti al fine di sopperire alle predette carenze, nonostante l’apposita riserva in tal senso contenuta nel corpo del ricorso introduttivo.
Di qui l’inammissibilità del ricorso in parte qua : “ Si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a., ed è quindi inammissibile, il ricorso che non consente al Collegio di apprezzare i motivi specifici a sostegno dell'impugnativa ” (T.A.R. Campobasso, Sez. I, 05/08/2022 n. 297).
10.2. Per quanto riguarda l’ingiunzione demolitoria, si osserva che, con la relazione depositata in data 1.8.2022, l’Amministrazione comunale ha descritto il manufatto oggetto dell’atto di compravendita del 2007 (indicato sub a) e quello oggetto della ingiunzione demolitoria (indicato sub b) ed ha quindi conclusivamente accertato che “ i manufatti edilizi descritti ai punti precedenti coincidono, poiché nelle planimetrie catastali non si evince la porzione abusiva ”.
In buona sostanza, l’Amministrazione comunale ha espressamente confermato che i provvedimenti impugnati si riferiscono esattamente all’immobile oggetto dell’atto di compravendita del 2007, salvo precisare che negli elaborati catastali allegati all’atto notarile e ai provvedimenti comunali non si rinviene la specifica indicazione della porzione abusiva.
Trattasi di una carenza, evidentemente da imputare alla abusività delle opere, che non incide sul momento traslativo, che riguarda necessariamente l’immobile nella sua concreta ed effettiva identità strutturale al momento della compravendita, e che quindi include anche le opere abusive successivamente attinte dalla ingiunzione demolitoria.
Ne consegue che, avendo ceduto la proprietà dell’immobile in epoca precedente alla adozione della ordinanza di demolizione, parte ricorrente non ha alcun interesse a contestare le relative prescrizioni, rispetto alle quali potrà, se del caso, insorgere l’effettivo proprietario dell’immobile all’esito di rituale notifica nei suoi confronti della ingiunzione a demolire la porzione abusiva: “ il nuovo acquirente dell'immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato l'abuso, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartita ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 05/06/2020 n. 3587).
10.3. Essendo comprovato in atti che la ricorrente aveva ceduto la proprietà dell’immobile sin dal 2007, e quindi prima della adozione della ingiunzione demolitoria, viene da sé che la sig.ra ZO non era nelle condizioni di adempiere alle relative prescrizioni, in quanto non immessa nella titolarità di una posizione soggettiva tale da consentirle di disporre del fabbricato.
Di qui l’illegittimità della sanzione pecuniaria, stante l’impossibilità di addebitare alla ricorrente una condotta inadempiente.
10.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto alla impugnazione del diniego di condono e della ingiunzione demolitoria e deve essere accolto quanto alla impugnazione della sanzione pecuniaria, con il conseguente annullamento della ordinanza n. 58/9.9.2019.
11. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 58 del 9.9.2019.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO