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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 06.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nata a [...], il [...] C.F. d Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata in via Ferraro, n. 99, presso lo studio dell'avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente
-
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura.
All'udienza del 06.06.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2909/2019 depositato in Cancelleria in data 13.09.2019 la parte ricorrente, premesso di, avere svolto attività di bracciante agricola nel corso dell'anno 2016 per 101 giornate annue, presso la ditta
Muscarà Salvatore, esponeva che, l' le comunicava di averla cancellata dagli elenchi anagrafici CP_2 agricoltura per il suddetto anno;
che, infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso e, pertanto, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_2 il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi secondo quanto richiesto e l'annullamento della suddetta reiezione.
L costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 06.06.2025, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo il teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2016, per 101 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' che deve CP_2 essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro: 2.886,00, oltre iva cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania
Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze di Muscarà Salvatore, Parte_1 per l'anno 2016, per 101 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 06.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nata a [...], il [...] C.F. d Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata in via Ferraro, n. 99, presso lo studio dell'avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente
-
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura.
All'udienza del 06.06.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2909/2019 depositato in Cancelleria in data 13.09.2019 la parte ricorrente, premesso di, avere svolto attività di bracciante agricola nel corso dell'anno 2016 per 101 giornate annue, presso la ditta
Muscarà Salvatore, esponeva che, l' le comunicava di averla cancellata dagli elenchi anagrafici CP_2 agricoltura per il suddetto anno;
che, infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso e, pertanto, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_2 il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi secondo quanto richiesto e l'annullamento della suddetta reiezione.
L costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 06.06.2025, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo il teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2016, per 101 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' che deve CP_2 essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro: 2.886,00, oltre iva cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania
Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze di Muscarà Salvatore, Parte_1 per l'anno 2016, per 101 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena