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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 456 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
) e (c.f. , elettivamente domiciliati in Milano
[...] Parte_3 C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Anna Bettoni che li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellanti -
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Nuoro presso lo studio CP_1 C.F._4
dell'Avv. Alberto Spanu dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato -
Oggetto: pagamento somme e azione ex art.524 c.c.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse degli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in integrale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 6 ottobre 2022, Giudice
Dott. Salvatore Falzoi, Repert. N.737/2022 del 7 ottobre 2022, comunicata dalla Cancelleria in data
7 ottobre 2022, non notificata, a definizione del giudizio di primo grado promosso dal signor CP_1
nei confronti del signor e con l'intervento dei signori ed
[...] Parte_1 Parte_2
rubricato sub R.G. 654/2022, così provvedere: In via preliminare: - accertare e Parte_3
dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, per le ragioni esposte in narrativa;
- sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza impugnata ex art.283 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa. In via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dal Signor CP_1
in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa. In via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie avversarie. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: in via cautelare – rigettando l'istanza di sospensione della esecutorietà della impugnata sentenza perché carente di tutti i necessari presupposti. Nel merito, rigettando l'avverso appello in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermando l'ordinanza resa in data
06.10.2022 dal Tribunale Civile di Nuoro a definizione del giudizio radicato col numero di ruolo generale 654/2022. Con vittoria di spese, diritti e accessori. In via subordinata istruttoria (per l'ipotesi in cui la Corte fosse di contrario avviso rispetto alle considerazioni, sul punto, del Tribunale che,
come più sopra visto, ha ritenuto superflua la richiesta): - ordinando/richiedendo ex art.364/1 Dlgs
14/2019 all'Agenzia delle Entrate il rilascio del certificato unico sull'esistenza di debiti tributari sulla persona del Sig. .” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 9.6.2022 ha esposto che 1) era cognato di CP_1
già socio della società Edilizia LPL di DU CE e BU Parte_1
AN snc, dalla quale questi era receduto nell'anno 2016; 2) detta società era stata dichiarata
2 fallita con sentenza del Tribunale di Nuoro in data 14.9.2018; 3) nell'anno 2013 il Pt_1
rappresentando difficoltà finanziarie della società, gli aveva chiesto, per la società, un prestito di €
16.000,00; 4) in accoglimento della richiesta, l'esponente il 9.10.2013 gli aveva consegnato un assegno bancario di pari importo;
5) in proseguo aveva richiesto la restituzione di quanto prestato,
ottenendo la corresponsione della sola somma di € 2000,00; 6) dell'obbligazione sociale di restituzione (siccome antecedente alla fuoriuscita dalla compagine societaria) doveva essere chiamato a rispondere anche l'ex socio 7) questi, con dichiarazione 9.6.2017, aveva rinunciato Pt_1
all'eredità relitta della madre deceduta il 13.3.2017; 8) detta eredità Persona_1
era stata, per contro, accettata ex art.467 c.c. dai tre figli del , ed . Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_1
Rappresentando il suo interesse “ad accrescere il patrimonio del così da potersi soddisfare Pt_1
sullo stesso anche in considerazione della verosimile esposizione debitoria del medesimo nei
confronti di terzi soggetti e, quindi, della non capienza del suo patrimonio a soddisfare la pretesa dell'esponente tanto più se in concorso con altri creditori”, ha concluso, previo accertamento del credito, per la condanna del al pagamento dell'importo di € 14.000,00 oltre interessi;
ha Pt_1
chiesto, altresì, che il Tribunale lo autorizzasse, ex art.524 c.c., ad accettare, in nome e luogo del rinunziante l'eredità relitta dalla di lui madre così da potersi soddisfare, sino alla concorrenza Pt_1
del suo credito, sulla quota dei beni ereditari.
Il Tribunale di Nuoro ha fissato l'udienza di comparizione al 4.10.2022 e ha assegnato al resistente il termine di 10 gg prima dell'udienza per la costituzione in giudizio;
con il medesimo decreto ha, altresì, disposto che l'udienza si svolgesse in forma cartolare assegnando alle parti il termine 10 e 5 gg prima dell'udienza per il deposito delle note scritte.
All'atto della sua costituzione in giudizio il ha replicato che 1) sin dal 21.6.2016 aveva ceduto Pt_1
la proprietà di tutte le sue quote societarie della soc. Edilizia L.P.L. a terzi soggetti, così cessando di essere socio e amministratore;
2) il 14.9.2018 il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato il Fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, ma non dell'esponente – v. art.10, I co, L.F. - siccome l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione delle quote era anteriore di oltre un anno rispetto al fallimento.
Ha, indi, dedotto 1) la prescrizione della domanda ex art.524 c.c. posto che a fronte della rinuncia all'eredità in data 9.6.2017 l'atto introduttivo del giudizio gli era stato notificato il 12.7.2022 e,
3 pertanto, decorso il termine di 5 anni di cui al cit. art.524; 2) la infondatezza nel merito dell'azione avversaria posto che lo non aveva adempiuto al suo onere di escussione preventiva del CP_1
patrimonio della società secondo quanto previsto dall'art.2304 c.c.; 3) l'infondatezza nel merito della domanda ex art.524 cit. posto che la sua rinunzia non rappresentava un pregiudizio per i creditori anche avuto riguardo al fatto che il patrimonio di cui era titolare (e i redditi che ritraeva dalla sua attività professionale) escludevano una condizione di incapienza.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Hanno spiegato comparsa di intervento volontario ad adiuvandum e figli Parte_2 Parte_3
del resistente, i quali hanno formulato difese in toto identiche a quelle introdotte dal padre.
Parte resistente ha depositato le note di trattazione scritta in data 23.09.2022; il ricorrente ha depositato le note scritte di replica il 29.9.2022 (unitamente alle quali ha effettuato una produzione documentale).
Con ordinanza 6.10.2022 il Giudice del Tribunale di Nuoro ha 1) disatteso l'eccezione ex art.2304
c.c. posto che il beneficio di escussione aveva efficacia limitata alla fase esecutiva;
2) ritenuto la sussistenza del credito invocato dallo e condannato il al pagamento della somma di € CP_1 Pt_1
14.000,00 oltre interessi legali dal 1.7.2021 al saldo;
3) accolto la domanda ex art.524 c.c., previo rigetto della dedotta eccezione di prescrizione;
4) condannato il in solido con gli intervenuti, Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Avverso tale decisione hanno proposto appello ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
i quali hanno lamentato:
[...]
1) la nullità dell'ordinanza citata “per lesione dei diritti di difesa e violazione del principio del contraddittorio”: ed infatti lo non aveva provveduto a depositare le note di trattazione scritta CP_1
nel termine di 10 gg prima dell'udienza avendo depositato esclusivamente le note di replica alle quali,
pertanto, gli appellanti non avevano potuto replicare;
nondimeno, il Giudice di Nuoro – ritenute ammissibili le note dello Spanu e non avendo concesso al resistente e agli intervenuti termine per replicare alle deduzioni avversarie – a distanza di appena due giorni dalla udienza aveva reso l'ordinanza a definizione del giudizio;
il Giudice di Nuoro, che pure avrebbe dovuto ritenere inammissibili le note di replica e considerare il ricorrente non comparso in udienza, aveva per contro posto a fondamento della decisione eccezioni formulate e documentazione introdotta con dette note
4 di replica, ledendo ancora più il diritto di difesa degli appellanti;
inoltre il Giudice – che aveva posto
“a base della decisione anche l'assunto secondo cui il non aveva dimostrato di aver diritti Pt_1
dominicali sui beni per cui aveva depositato la visura immobiliare per soggetto” - aveva violato il disposto dell'art.101, comma 2, cpc non risultando contestato che il fosse titolare di diritti Pt_1
dominicali sui beni per i quali aveva depositato la visura;
2) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuta non prescritta l'azione ex art.524 c.c. non potendo intendersi sufficiente, ai fini della interruzione della prescrizione quinquennale, il mero deposito del ricorso ex art.702 bis cpc per contro necessitando la successiva notifica dello stesso;
3) la erroneità della pronuncia laddove, in violazione del disposto dell'art.2304 c.c., aveva disatteso l'eccezione di mancata escussione preventiva del patrimonio della LPL;
4) la erroneità della decisione laddove aveva accertato che lo aveva assolto all'onere probatorio CP_1
di prova del credito non avendo, per contro, questi dimostrato che l'assegno fosse stato realmente incassato dalla società;
5) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.524
c.c.;
6) la errata disciplina delle spese del giudizio, anche in riferimento allo scaglione applicato.
Hanno concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituito in giudizio, lo ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con CP_1
vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 20.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
Va, senz'altro disattesa, la doglianza di nullità della ordinanza gravata per lesione dei diritti di difesa e violazione del contraddittorio (v. motivo di gravame di cui al superiore punto 1).
Risulta per tabulas che con decreto 22.6.2022 il Tribunale di Nuoro ha fissato la prima udienza al
4.10.2022 assegnando il termine per la costituzione del resistente ex art.702 bis, III comma, cpc.
Con lo stesso decreto il Giudice ha disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza assegnando il termine di 10 gg prima dell'udienza e di 5 gg prima per le repliche.
5 Il resistente si è costituito in giudizio il 23.9.2022 (alle ore 20.30, cosicché all'evidenza la Pt_1
comparsa di risposta è stata accettata e resa disponibile alla controparte, nella migliore delle ipotesi,
la mattina successiva) e alcuni minuti dopo ha depositato le note di trattazione scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato le note di replica il 29.9.2022 unitamente alle quali ha curato il deposito del prospetto sintetico dello stato passivo della soc. . CP_3
Con verbale d'udienza 4.10.2022 il Giudice, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta ha trattenuto la causa a riserva.
Con ordinanza 6.10.2022 il Giudice ha reso l'ordinanza a definizione dell'introdotta lite.
Ebbene alcuna nullità può ritenersi “colpire” il procedimento in disamina avendo il Giudice fatto corretta applicazione del disposto degli artt. 702 bis e ss cpc.
Anzitutto non può ritenersi che il mancato deposito delle prime note di trattazione scritta avrebbe dovuto indurre il Tribunale “a dichiarare inammissibili le note di replica e a considerare il ricorrente non comparso all'udienza” posto che la situazione venutasi a creare è in toto equiparabile all'ipotesi di precedente verbalizzazione all'udienza delle difese del resistente alla quale faccia seguito la verbalizzazione delle difese del ricorrente.
Quanto, poi, alla produzione curata unitamente alle note 29.9.2022 non può ritenersene la inammissibilità posto che per pacifico principio di diritto nel procedimento sommario di cognizione
è ammessa la produzione di nuovi documenti fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art.702 ter cpc.
Non senza, poi, omettere di rilevare che la difesa del a fronte del deposito delle note di replica Pt_1
29.9.2022, ove avesse ritenuto necessario interloquire sul contenuto delle stesse e sulla produzione del documento ad esse accluso, ben avrebbe potuto e dovuto chiedere al Giudice – posto che tra detto deposito e la data dell'udienza è intercorso un termine di 5 gg - la fissazione di una nuova udienza ovvero la assegnazione di un termine per le ulteriori repliche.
Nulla di tutto ciò è stato fatto.
Sfugge, poi, a questa Corte la rilevanza pratica del rilievo (pure più volte sottolineato) secondo cui l'ordinanza sarebbe stata emessa appena due giorni dopo l'udienza (quasi a voler attribuire al Giudice
una eccesiva, e incomprensibile, solerzia).
6 Né miglior sorte merita neppure la dedotta violazione del principio dell'art.101, comma II, cpc posto che l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio (ovvero quelle per le quali esiste il divieto della sentenza della c.d. terza via) si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio.
L'eventuale erronea valutazione del materiale probatorio apre le porte ai normali mezzi di gravame ma non vale a determinare la nullità del provvedimento decisorio.
Del pari, anche la denunzia della (lamentata) violazione dell'art.115 cpc (che esclude, all'atto della decisione, l'applicabilità della regola di giudizio di cui all'art.2697 c.c. tutte le volte in cui un fatto sia da ritenersi, anche implicitamente, pacifico) non determina una situazione di nullità del provvedimento impugnato ma dà origine a un vizio della decisione da farsi valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
*
Quanto alle ulteriori ragioni di gravame, per ragioni logico giuridiche è necessario procedere alla disamina del motivo di cui al superiore punto 4.
Lamenta parte appellante la erroneità della decisione laddove ha ritenuto che lo abbia assolto CP_1
all'onere probatorio di prova del credito non avendo, per contro, questi dimostrato che l'assegno sia stato realmente incassato dalla società.
Il motivo è chiaramente infondato.
A norma dell'art.702 bis, IV co, cpc il resistente nella comparsa di risposta deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda: è, pertanto, imposto al convenuto/resistente di contestare specificamente, e non genericamente con clausole di stile, detti fatti per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati.
In altri termini, la contestazione deve essere specifica, tale dovendosi ritenere quella che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile, oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati cosicché la contestazione generica equivale a difetto di contestazione dovendo la parte interessata, quanto meno, motivare la negazione.
Si tratta di una previsione in linea con il disposto di cui all'art.115 cpc secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
7 Nella specie (comprovata la avvenuta emissione dell'assegno 9.10.2013 ad opera dello Spanu come finalizzata a sopperire alle difficoltà finanziarie della società di cui il era socio e Pt_1
amministratore) il resistente non ha contestato specificamente alcunché, di tal che devono ritenersi comprovate le ragioni di credito vantate dall'odierno appellato.
Né miglior sorte merita neppure la censura di cui al superiore punto 3).
È pacifico principio di diritto quello per cui il beneficio di escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società: ciò
non impedisce, peraltro, allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (v. Cass. 15966/2016; Cass. n. 49/2014; Cass.25750/2022; Cass.33176/2023).
Né pone in discussione l'insegnamento di diritto di cui si è detto la richiamata pronuncia della Cass.
n.33176/2023 ed il principio ivi espresso (reso in una causa in cui un socio illimitatamente responsabile si era visto notificare un atto di precetto per i debiti della società che aveva, indi, pagato e di cui aveva chiesto la restituzione alla società): è quivi evocato l'insegnamento di diritto di cui alla sentenza Cass. 28709/2020 dettato in materia di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questo non impugnato, prevedendosi la possibilità per il socio di impugnare la cartella esattoriale notificatagli eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
Trattasi all'evidenza di materia estranea a quella dell'odierno contendere.
Consegue, quale necessario corollario, la conferma della sentenza impugnata laddove ha condannato il al pagamento dell'importo di € 14.000,00 oltre interessi in favore dello . Pt_1 CP_1
*
È, per contro, fondato il motivo di gravame di cui al superiore punto 2.
A norma dell'art.524 c.c. se taluno rinunzia ad una eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi
8 sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti: il diritto dei creditori di prescrive in cinque anni dalla rinuncia.
Orbene, a norma dell'art.2934 c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Dispone l'art.2943 c.c. che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo).
In linea generale (e secondo l'insegnamento che si ritiene di condividere) ben può ritenersi che
(anche) quando una domanda giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatio
in ius l'effetto interruttivo di cui all'art.2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o legale della controparte (per una applicazione del principio v.
Cass. 8096/2022).
Ed invero, la volontà di esercitare il diritto non solo deve essere esternata mediante l'esercizio dell'azione, ma tale esternazione deve essere indirizzata, e ricevuta, dalla parte che è tenuta a darvi attuazione (ovvero che sia tenuta a subire l'iniziativa della controparte), essendo espressamente richiesta la notificazione dell'atto.
In altri termini, ritiene questa Corte di non poter condividere quegli orientamenti che pure hanno ritenuto di dover considerare ai fini interruttivi, nei procedimenti in cui il giudizio non inizia con l'atto di citazione, il momento di deposito del ricorso e non quello dalla notificazione dello stesso dovendo replicarsi che il richiamato art.2943 c.c. è chiaro nella parte in cui ritiene necessaria la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (v. già anche Cass. 22827/2019, dettato proprio in riferimento ai giudizi introdotti con il ricorso ex art.702 bis cpc).
Né, del resto, può ritenersi sussistere alcun pregiudizio per la parte che abbia azionato un diritto rischiando la prescrizione dello stesso per ritardi ad essa non imputabili (perché per es. legati al tempo di emissione del decreto di fissazione di udienza) poiché essa, nelle more, ben avrebbe potuto pur sempre notificare un atto di costituzione che ha anch'esso effetto interruttivo (v. Cass. 698/2024).
Nella specie, posto che a fronte di una rinunzia all'eredità in data 9.6.2017, il ricorso ex art.702 bis cpc è stato notificato al in data 12.7.2022, l'azione ex art.524 c.c. deve ritenersi prescritta. Pt_1
Rimane assorbito il motivo di gravame di cui al superiore punto 5.
9 L'appello, pertanto, deve essere accolto in parte qua e la sentenza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Nella specie, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di 1/3 con condanna dei sigg. alla rifusione in favore dello dei residui 2/3 Pt_1 CP_1
come liquidati in dispositivo.
La liquidazione è stata effettuata, per il giudizio di primo grado, in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa – € 14.000,00, oltre accessori - dovendo osservarsi che affinché il valore di una causa possa considerarsi “indeterminabile” l'indeterminabilità
va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari: situazione all'evidenza diversa da quella che qui ci occupa.
La liquidazione è relativa alle quatto fasi – studio, introduttiva, trattazione e decisionale – in applicazione dei (condivisibili) principio di diritto espressi dalle sentenze Cass. 28627/2023 e Cass.
5289/2023.
La liquidazione è effettuata in applicazione dei parametri minimi (e per tutte e quattro le fasi: v. sopra)
per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle argomentazioni difensive già
rese nel giudizio nanti il Tribunale di Nuoro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della ordinanza 6.10.2022 del Tribunale
di Nuoro, che si conferma per la restante parte,
- dichiara prescritta l'azione ex art.524 c.c.;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
10 solido tra loro, alla rifusione dei residui 2/3 in favore di che liquida (nel residuo) per il CP_1
primo grado in € 100,46 per spese e € 3385,00 per compensi professionali e per il presente grado in
€ 1937,35 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari in data 13.3.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 456 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
) e (c.f. , elettivamente domiciliati in Milano
[...] Parte_3 C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Anna Bettoni che li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellanti -
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Nuoro presso lo studio CP_1 C.F._4
dell'Avv. Alberto Spanu dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato -
Oggetto: pagamento somme e azione ex art.524 c.c.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse degli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in integrale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 6 ottobre 2022, Giudice
Dott. Salvatore Falzoi, Repert. N.737/2022 del 7 ottobre 2022, comunicata dalla Cancelleria in data
7 ottobre 2022, non notificata, a definizione del giudizio di primo grado promosso dal signor CP_1
nei confronti del signor e con l'intervento dei signori ed
[...] Parte_1 Parte_2
rubricato sub R.G. 654/2022, così provvedere: In via preliminare: - accertare e Parte_3
dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, per le ragioni esposte in narrativa;
- sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza impugnata ex art.283 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa. In via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dal Signor CP_1
in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa. In via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie avversarie. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: in via cautelare – rigettando l'istanza di sospensione della esecutorietà della impugnata sentenza perché carente di tutti i necessari presupposti. Nel merito, rigettando l'avverso appello in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermando l'ordinanza resa in data
06.10.2022 dal Tribunale Civile di Nuoro a definizione del giudizio radicato col numero di ruolo generale 654/2022. Con vittoria di spese, diritti e accessori. In via subordinata istruttoria (per l'ipotesi in cui la Corte fosse di contrario avviso rispetto alle considerazioni, sul punto, del Tribunale che,
come più sopra visto, ha ritenuto superflua la richiesta): - ordinando/richiedendo ex art.364/1 Dlgs
14/2019 all'Agenzia delle Entrate il rilascio del certificato unico sull'esistenza di debiti tributari sulla persona del Sig. .” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 9.6.2022 ha esposto che 1) era cognato di CP_1
già socio della società Edilizia LPL di DU CE e BU Parte_1
AN snc, dalla quale questi era receduto nell'anno 2016; 2) detta società era stata dichiarata
2 fallita con sentenza del Tribunale di Nuoro in data 14.9.2018; 3) nell'anno 2013 il Pt_1
rappresentando difficoltà finanziarie della società, gli aveva chiesto, per la società, un prestito di €
16.000,00; 4) in accoglimento della richiesta, l'esponente il 9.10.2013 gli aveva consegnato un assegno bancario di pari importo;
5) in proseguo aveva richiesto la restituzione di quanto prestato,
ottenendo la corresponsione della sola somma di € 2000,00; 6) dell'obbligazione sociale di restituzione (siccome antecedente alla fuoriuscita dalla compagine societaria) doveva essere chiamato a rispondere anche l'ex socio 7) questi, con dichiarazione 9.6.2017, aveva rinunciato Pt_1
all'eredità relitta della madre deceduta il 13.3.2017; 8) detta eredità Persona_1
era stata, per contro, accettata ex art.467 c.c. dai tre figli del , ed . Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_1
Rappresentando il suo interesse “ad accrescere il patrimonio del così da potersi soddisfare Pt_1
sullo stesso anche in considerazione della verosimile esposizione debitoria del medesimo nei
confronti di terzi soggetti e, quindi, della non capienza del suo patrimonio a soddisfare la pretesa dell'esponente tanto più se in concorso con altri creditori”, ha concluso, previo accertamento del credito, per la condanna del al pagamento dell'importo di € 14.000,00 oltre interessi;
ha Pt_1
chiesto, altresì, che il Tribunale lo autorizzasse, ex art.524 c.c., ad accettare, in nome e luogo del rinunziante l'eredità relitta dalla di lui madre così da potersi soddisfare, sino alla concorrenza Pt_1
del suo credito, sulla quota dei beni ereditari.
Il Tribunale di Nuoro ha fissato l'udienza di comparizione al 4.10.2022 e ha assegnato al resistente il termine di 10 gg prima dell'udienza per la costituzione in giudizio;
con il medesimo decreto ha, altresì, disposto che l'udienza si svolgesse in forma cartolare assegnando alle parti il termine 10 e 5 gg prima dell'udienza per il deposito delle note scritte.
All'atto della sua costituzione in giudizio il ha replicato che 1) sin dal 21.6.2016 aveva ceduto Pt_1
la proprietà di tutte le sue quote societarie della soc. Edilizia L.P.L. a terzi soggetti, così cessando di essere socio e amministratore;
2) il 14.9.2018 il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato il Fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, ma non dell'esponente – v. art.10, I co, L.F. - siccome l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione delle quote era anteriore di oltre un anno rispetto al fallimento.
Ha, indi, dedotto 1) la prescrizione della domanda ex art.524 c.c. posto che a fronte della rinuncia all'eredità in data 9.6.2017 l'atto introduttivo del giudizio gli era stato notificato il 12.7.2022 e,
3 pertanto, decorso il termine di 5 anni di cui al cit. art.524; 2) la infondatezza nel merito dell'azione avversaria posto che lo non aveva adempiuto al suo onere di escussione preventiva del CP_1
patrimonio della società secondo quanto previsto dall'art.2304 c.c.; 3) l'infondatezza nel merito della domanda ex art.524 cit. posto che la sua rinunzia non rappresentava un pregiudizio per i creditori anche avuto riguardo al fatto che il patrimonio di cui era titolare (e i redditi che ritraeva dalla sua attività professionale) escludevano una condizione di incapienza.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Hanno spiegato comparsa di intervento volontario ad adiuvandum e figli Parte_2 Parte_3
del resistente, i quali hanno formulato difese in toto identiche a quelle introdotte dal padre.
Parte resistente ha depositato le note di trattazione scritta in data 23.09.2022; il ricorrente ha depositato le note scritte di replica il 29.9.2022 (unitamente alle quali ha effettuato una produzione documentale).
Con ordinanza 6.10.2022 il Giudice del Tribunale di Nuoro ha 1) disatteso l'eccezione ex art.2304
c.c. posto che il beneficio di escussione aveva efficacia limitata alla fase esecutiva;
2) ritenuto la sussistenza del credito invocato dallo e condannato il al pagamento della somma di € CP_1 Pt_1
14.000,00 oltre interessi legali dal 1.7.2021 al saldo;
3) accolto la domanda ex art.524 c.c., previo rigetto della dedotta eccezione di prescrizione;
4) condannato il in solido con gli intervenuti, Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Avverso tale decisione hanno proposto appello ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
i quali hanno lamentato:
[...]
1) la nullità dell'ordinanza citata “per lesione dei diritti di difesa e violazione del principio del contraddittorio”: ed infatti lo non aveva provveduto a depositare le note di trattazione scritta CP_1
nel termine di 10 gg prima dell'udienza avendo depositato esclusivamente le note di replica alle quali,
pertanto, gli appellanti non avevano potuto replicare;
nondimeno, il Giudice di Nuoro – ritenute ammissibili le note dello Spanu e non avendo concesso al resistente e agli intervenuti termine per replicare alle deduzioni avversarie – a distanza di appena due giorni dalla udienza aveva reso l'ordinanza a definizione del giudizio;
il Giudice di Nuoro, che pure avrebbe dovuto ritenere inammissibili le note di replica e considerare il ricorrente non comparso in udienza, aveva per contro posto a fondamento della decisione eccezioni formulate e documentazione introdotta con dette note
4 di replica, ledendo ancora più il diritto di difesa degli appellanti;
inoltre il Giudice – che aveva posto
“a base della decisione anche l'assunto secondo cui il non aveva dimostrato di aver diritti Pt_1
dominicali sui beni per cui aveva depositato la visura immobiliare per soggetto” - aveva violato il disposto dell'art.101, comma 2, cpc non risultando contestato che il fosse titolare di diritti Pt_1
dominicali sui beni per i quali aveva depositato la visura;
2) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuta non prescritta l'azione ex art.524 c.c. non potendo intendersi sufficiente, ai fini della interruzione della prescrizione quinquennale, il mero deposito del ricorso ex art.702 bis cpc per contro necessitando la successiva notifica dello stesso;
3) la erroneità della pronuncia laddove, in violazione del disposto dell'art.2304 c.c., aveva disatteso l'eccezione di mancata escussione preventiva del patrimonio della LPL;
4) la erroneità della decisione laddove aveva accertato che lo aveva assolto all'onere probatorio CP_1
di prova del credito non avendo, per contro, questi dimostrato che l'assegno fosse stato realmente incassato dalla società;
5) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.524
c.c.;
6) la errata disciplina delle spese del giudizio, anche in riferimento allo scaglione applicato.
Hanno concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituito in giudizio, lo ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con CP_1
vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 20.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
Va, senz'altro disattesa, la doglianza di nullità della ordinanza gravata per lesione dei diritti di difesa e violazione del contraddittorio (v. motivo di gravame di cui al superiore punto 1).
Risulta per tabulas che con decreto 22.6.2022 il Tribunale di Nuoro ha fissato la prima udienza al
4.10.2022 assegnando il termine per la costituzione del resistente ex art.702 bis, III comma, cpc.
Con lo stesso decreto il Giudice ha disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza assegnando il termine di 10 gg prima dell'udienza e di 5 gg prima per le repliche.
5 Il resistente si è costituito in giudizio il 23.9.2022 (alle ore 20.30, cosicché all'evidenza la Pt_1
comparsa di risposta è stata accettata e resa disponibile alla controparte, nella migliore delle ipotesi,
la mattina successiva) e alcuni minuti dopo ha depositato le note di trattazione scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato le note di replica il 29.9.2022 unitamente alle quali ha curato il deposito del prospetto sintetico dello stato passivo della soc. . CP_3
Con verbale d'udienza 4.10.2022 il Giudice, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta ha trattenuto la causa a riserva.
Con ordinanza 6.10.2022 il Giudice ha reso l'ordinanza a definizione dell'introdotta lite.
Ebbene alcuna nullità può ritenersi “colpire” il procedimento in disamina avendo il Giudice fatto corretta applicazione del disposto degli artt. 702 bis e ss cpc.
Anzitutto non può ritenersi che il mancato deposito delle prime note di trattazione scritta avrebbe dovuto indurre il Tribunale “a dichiarare inammissibili le note di replica e a considerare il ricorrente non comparso all'udienza” posto che la situazione venutasi a creare è in toto equiparabile all'ipotesi di precedente verbalizzazione all'udienza delle difese del resistente alla quale faccia seguito la verbalizzazione delle difese del ricorrente.
Quanto, poi, alla produzione curata unitamente alle note 29.9.2022 non può ritenersene la inammissibilità posto che per pacifico principio di diritto nel procedimento sommario di cognizione
è ammessa la produzione di nuovi documenti fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art.702 ter cpc.
Non senza, poi, omettere di rilevare che la difesa del a fronte del deposito delle note di replica Pt_1
29.9.2022, ove avesse ritenuto necessario interloquire sul contenuto delle stesse e sulla produzione del documento ad esse accluso, ben avrebbe potuto e dovuto chiedere al Giudice – posto che tra detto deposito e la data dell'udienza è intercorso un termine di 5 gg - la fissazione di una nuova udienza ovvero la assegnazione di un termine per le ulteriori repliche.
Nulla di tutto ciò è stato fatto.
Sfugge, poi, a questa Corte la rilevanza pratica del rilievo (pure più volte sottolineato) secondo cui l'ordinanza sarebbe stata emessa appena due giorni dopo l'udienza (quasi a voler attribuire al Giudice
una eccesiva, e incomprensibile, solerzia).
6 Né miglior sorte merita neppure la dedotta violazione del principio dell'art.101, comma II, cpc posto che l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio (ovvero quelle per le quali esiste il divieto della sentenza della c.d. terza via) si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio.
L'eventuale erronea valutazione del materiale probatorio apre le porte ai normali mezzi di gravame ma non vale a determinare la nullità del provvedimento decisorio.
Del pari, anche la denunzia della (lamentata) violazione dell'art.115 cpc (che esclude, all'atto della decisione, l'applicabilità della regola di giudizio di cui all'art.2697 c.c. tutte le volte in cui un fatto sia da ritenersi, anche implicitamente, pacifico) non determina una situazione di nullità del provvedimento impugnato ma dà origine a un vizio della decisione da farsi valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
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Quanto alle ulteriori ragioni di gravame, per ragioni logico giuridiche è necessario procedere alla disamina del motivo di cui al superiore punto 4.
Lamenta parte appellante la erroneità della decisione laddove ha ritenuto che lo abbia assolto CP_1
all'onere probatorio di prova del credito non avendo, per contro, questi dimostrato che l'assegno sia stato realmente incassato dalla società.
Il motivo è chiaramente infondato.
A norma dell'art.702 bis, IV co, cpc il resistente nella comparsa di risposta deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda: è, pertanto, imposto al convenuto/resistente di contestare specificamente, e non genericamente con clausole di stile, detti fatti per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati.
In altri termini, la contestazione deve essere specifica, tale dovendosi ritenere quella che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile, oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati cosicché la contestazione generica equivale a difetto di contestazione dovendo la parte interessata, quanto meno, motivare la negazione.
Si tratta di una previsione in linea con il disposto di cui all'art.115 cpc secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
7 Nella specie (comprovata la avvenuta emissione dell'assegno 9.10.2013 ad opera dello Spanu come finalizzata a sopperire alle difficoltà finanziarie della società di cui il era socio e Pt_1
amministratore) il resistente non ha contestato specificamente alcunché, di tal che devono ritenersi comprovate le ragioni di credito vantate dall'odierno appellato.
Né miglior sorte merita neppure la censura di cui al superiore punto 3).
È pacifico principio di diritto quello per cui il beneficio di escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società: ciò
non impedisce, peraltro, allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (v. Cass. 15966/2016; Cass. n. 49/2014; Cass.25750/2022; Cass.33176/2023).
Né pone in discussione l'insegnamento di diritto di cui si è detto la richiamata pronuncia della Cass.
n.33176/2023 ed il principio ivi espresso (reso in una causa in cui un socio illimitatamente responsabile si era visto notificare un atto di precetto per i debiti della società che aveva, indi, pagato e di cui aveva chiesto la restituzione alla società): è quivi evocato l'insegnamento di diritto di cui alla sentenza Cass. 28709/2020 dettato in materia di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questo non impugnato, prevedendosi la possibilità per il socio di impugnare la cartella esattoriale notificatagli eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
Trattasi all'evidenza di materia estranea a quella dell'odierno contendere.
Consegue, quale necessario corollario, la conferma della sentenza impugnata laddove ha condannato il al pagamento dell'importo di € 14.000,00 oltre interessi in favore dello . Pt_1 CP_1
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È, per contro, fondato il motivo di gravame di cui al superiore punto 2.
A norma dell'art.524 c.c. se taluno rinunzia ad una eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi
8 sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti: il diritto dei creditori di prescrive in cinque anni dalla rinuncia.
Orbene, a norma dell'art.2934 c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Dispone l'art.2943 c.c. che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo).
In linea generale (e secondo l'insegnamento che si ritiene di condividere) ben può ritenersi che
(anche) quando una domanda giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatio
in ius l'effetto interruttivo di cui all'art.2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o legale della controparte (per una applicazione del principio v.
Cass. 8096/2022).
Ed invero, la volontà di esercitare il diritto non solo deve essere esternata mediante l'esercizio dell'azione, ma tale esternazione deve essere indirizzata, e ricevuta, dalla parte che è tenuta a darvi attuazione (ovvero che sia tenuta a subire l'iniziativa della controparte), essendo espressamente richiesta la notificazione dell'atto.
In altri termini, ritiene questa Corte di non poter condividere quegli orientamenti che pure hanno ritenuto di dover considerare ai fini interruttivi, nei procedimenti in cui il giudizio non inizia con l'atto di citazione, il momento di deposito del ricorso e non quello dalla notificazione dello stesso dovendo replicarsi che il richiamato art.2943 c.c. è chiaro nella parte in cui ritiene necessaria la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (v. già anche Cass. 22827/2019, dettato proprio in riferimento ai giudizi introdotti con il ricorso ex art.702 bis cpc).
Né, del resto, può ritenersi sussistere alcun pregiudizio per la parte che abbia azionato un diritto rischiando la prescrizione dello stesso per ritardi ad essa non imputabili (perché per es. legati al tempo di emissione del decreto di fissazione di udienza) poiché essa, nelle more, ben avrebbe potuto pur sempre notificare un atto di costituzione che ha anch'esso effetto interruttivo (v. Cass. 698/2024).
Nella specie, posto che a fronte di una rinunzia all'eredità in data 9.6.2017, il ricorso ex art.702 bis cpc è stato notificato al in data 12.7.2022, l'azione ex art.524 c.c. deve ritenersi prescritta. Pt_1
Rimane assorbito il motivo di gravame di cui al superiore punto 5.
9 L'appello, pertanto, deve essere accolto in parte qua e la sentenza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Nella specie, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di 1/3 con condanna dei sigg. alla rifusione in favore dello dei residui 2/3 Pt_1 CP_1
come liquidati in dispositivo.
La liquidazione è stata effettuata, per il giudizio di primo grado, in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa – € 14.000,00, oltre accessori - dovendo osservarsi che affinché il valore di una causa possa considerarsi “indeterminabile” l'indeterminabilità
va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari: situazione all'evidenza diversa da quella che qui ci occupa.
La liquidazione è relativa alle quatto fasi – studio, introduttiva, trattazione e decisionale – in applicazione dei (condivisibili) principio di diritto espressi dalle sentenze Cass. 28627/2023 e Cass.
5289/2023.
La liquidazione è effettuata in applicazione dei parametri minimi (e per tutte e quattro le fasi: v. sopra)
per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle argomentazioni difensive già
rese nel giudizio nanti il Tribunale di Nuoro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della ordinanza 6.10.2022 del Tribunale
di Nuoro, che si conferma per la restante parte,
- dichiara prescritta l'azione ex art.524 c.c.;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
10 solido tra loro, alla rifusione dei residui 2/3 in favore di che liquida (nel residuo) per il CP_1
primo grado in € 100,46 per spese e € 3385,00 per compensi professionali e per il presente grado in
€ 1937,35 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari in data 13.3.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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