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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2024/267
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 267 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(CF , in persona del suo sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Floris (CF
del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il secondo studio di C.F._1 quest'ultimo in Cagliari (CA), via Bonn n. 3, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
resistente
Con atto depositato in data 12.07.2024 il ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_1
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per l'eccessiva durata del
[...]
procedimento civile iscritto al n. 2423/2009 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Cagliari, avente ad oggetto l'opposizione proposta dall' Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 3011/2008 con il quale il Tribunale di Cagliari gli
[...]
aveva ingiunti di pagare la somma di euro 143.816,72 in suo favore.
del ricorrente medesimo.
Il ricorrente ha esposto che:
- ai sensi delle L.R. 37/1998 (aiuti de minimis) il comune di destinava ad alcuni privati Pt_1
finanziamenti per la realizzazione dei loro progetti imprenditoriali e sottoscriveva pertanto contratti di finanziamento garantiti dall' ; CP_2
- rilevato l'inadempimento dei privati sottoscrittori, revocava il finanziamento procedendo contestualmente alla richiesta di ripetizione delle somme erogate ed all'escussione della fideiussione rilasciata in loro favore dall' ; CP_2
Pagina 1 - l'ente fideiussore ometteva di adempiere alle proprie obbligazioni (al pari dei debitori garantiti) e così il otteneva il decreto ingiuntivo n. 3011/2008 del 11.12.2008 che veniva Parte_1 ritualmente notificato all'ente stesso;
- l' proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificando atto di citazione in giudizio in CP_2
data 06.03.2009, provvedendo anche a citare in giudizio i terzi garantiti;
- la causa veniva decisa con sentenza n. 2907/2022 depositata in data 19.12.2022 con la quale il giudice rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- in applicazione dell'art. 327 c.p.c. vigente all'epoca in cui il giudizio è stato instaurato, antecedente al 4.07.2009, per il quale il decorso del termine per l'impugnazione è di un anno oltre i 31 giorni di sospensione feriale per il mese di agosto, la sentenza della causa presupposta è divenuta definitiva in data 19.01.2024 e, pertanto, il ricorso è stata depositato nei termini di legge.
Sul rilievo che il procedimento di primo grado avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…Dichiarare che i fatti descritti in atto, relativi ad un processo civile durato ben oltre tredici anni, integrano la violazione dell'art. 6 comma 1 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e dell'art. 2 del D.lgs. 104/2010 sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo che ha ecceduto di 10 anni, 9 mesi e 7 giorni o veriore tempo accertato in giudizio.
- Accertare il ritardo e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il nella Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del (a) In Parte_1
via principale, valutati i 10 anni e nove mesi di eccessiva durata dell'intero giudizio, dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento della somma di 8.800,00 euro in favore CP_1
di ciascuna ricorrente;
(b) Sempre in via principale disporre l'aumento del 20% dell'indennizzo per ogni anno di durata e frazione di sei mesi e, per l'effetto, condannare il resistente all'ulteriore danno di euro CP_1
10.560,00 o veriore somma.
(c) In via subordinata, valutati i 10 anni, nove mesi di eccessiva durata dell'intero giudizio, dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento della somma di euro 4.400,00 CP_1 pari al minimo dell'indennizzo previsto dalla legge (400 euro per 10 anni e 9 mesi) o veriore somma accertanda in corso di causa in favore di ciascuna ricorrente.
In via di ulteriore subordine, dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento CP_1 del danno, comunque, da determinarsi dalla Corte d'Appello.
In ogni caso con gli interessi dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre accessori come per legge e con vittoria di compensi di avvocato, spese, spese generali di ufficio nel limite del 15%,
IVA e CPA il tutto nei limiti dei compensi previsti dal DM 55/2014”.
Pagina 2 ***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001, come specificato anche dal ricorrente.
Il procedimento, d'altra parte, eccedeva, nel giudizio di primo grado, alla data del 31.10.2016,
i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso.
Per il calcolo della durata della causa presupposta occorre considerare quale dies a quo il
6.03.2009, data della notifica dell'atto di citazione e, quale dies ad quem, il 19.12.2022, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 13 anni, 9 mesi e 13 giorni.
Considerata in 3 anni la durata ragionevole per i procedimenti di primo grado, così come stabilito all'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001, nel caso di specie la durata eccedente è pari a 11 anni, dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai sei mesi.
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l.
n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00), applicabile al caso di specie ratione temporis, in euro 400,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 4.400,00 oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
INGIUNGE A al di pagare senza dilazione, al comune di Controparte_1 Parte_1
1. la somma di euro 4.400,00 a titolo di equa riparazione;
2. gli interessi al saggio legale, con decorrenza dalla data della domanda;
Pagina 3 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 473,00 per compensi oltre ad euro 27,00 per spese vive, spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5, legge n. 89/2001.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Cagliari, 14 febbraio 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
Pagina 4
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 267 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(CF , in persona del suo sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Floris (CF
del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il secondo studio di C.F._1 quest'ultimo in Cagliari (CA), via Bonn n. 3, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
resistente
Con atto depositato in data 12.07.2024 il ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_1
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per l'eccessiva durata del
[...]
procedimento civile iscritto al n. 2423/2009 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Cagliari, avente ad oggetto l'opposizione proposta dall' Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 3011/2008 con il quale il Tribunale di Cagliari gli
[...]
aveva ingiunti di pagare la somma di euro 143.816,72 in suo favore.
del ricorrente medesimo.
Il ricorrente ha esposto che:
- ai sensi delle L.R. 37/1998 (aiuti de minimis) il comune di destinava ad alcuni privati Pt_1
finanziamenti per la realizzazione dei loro progetti imprenditoriali e sottoscriveva pertanto contratti di finanziamento garantiti dall' ; CP_2
- rilevato l'inadempimento dei privati sottoscrittori, revocava il finanziamento procedendo contestualmente alla richiesta di ripetizione delle somme erogate ed all'escussione della fideiussione rilasciata in loro favore dall' ; CP_2
Pagina 1 - l'ente fideiussore ometteva di adempiere alle proprie obbligazioni (al pari dei debitori garantiti) e così il otteneva il decreto ingiuntivo n. 3011/2008 del 11.12.2008 che veniva Parte_1 ritualmente notificato all'ente stesso;
- l' proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificando atto di citazione in giudizio in CP_2
data 06.03.2009, provvedendo anche a citare in giudizio i terzi garantiti;
- la causa veniva decisa con sentenza n. 2907/2022 depositata in data 19.12.2022 con la quale il giudice rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- in applicazione dell'art. 327 c.p.c. vigente all'epoca in cui il giudizio è stato instaurato, antecedente al 4.07.2009, per il quale il decorso del termine per l'impugnazione è di un anno oltre i 31 giorni di sospensione feriale per il mese di agosto, la sentenza della causa presupposta è divenuta definitiva in data 19.01.2024 e, pertanto, il ricorso è stata depositato nei termini di legge.
Sul rilievo che il procedimento di primo grado avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…Dichiarare che i fatti descritti in atto, relativi ad un processo civile durato ben oltre tredici anni, integrano la violazione dell'art. 6 comma 1 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e dell'art. 2 del D.lgs. 104/2010 sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo che ha ecceduto di 10 anni, 9 mesi e 7 giorni o veriore tempo accertato in giudizio.
- Accertare il ritardo e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il nella Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del (a) In Parte_1
via principale, valutati i 10 anni e nove mesi di eccessiva durata dell'intero giudizio, dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento della somma di 8.800,00 euro in favore CP_1
di ciascuna ricorrente;
(b) Sempre in via principale disporre l'aumento del 20% dell'indennizzo per ogni anno di durata e frazione di sei mesi e, per l'effetto, condannare il resistente all'ulteriore danno di euro CP_1
10.560,00 o veriore somma.
(c) In via subordinata, valutati i 10 anni, nove mesi di eccessiva durata dell'intero giudizio, dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento della somma di euro 4.400,00 CP_1 pari al minimo dell'indennizzo previsto dalla legge (400 euro per 10 anni e 9 mesi) o veriore somma accertanda in corso di causa in favore di ciascuna ricorrente.
In via di ulteriore subordine, dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento CP_1 del danno, comunque, da determinarsi dalla Corte d'Appello.
In ogni caso con gli interessi dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre accessori come per legge e con vittoria di compensi di avvocato, spese, spese generali di ufficio nel limite del 15%,
IVA e CPA il tutto nei limiti dei compensi previsti dal DM 55/2014”.
Pagina 2 ***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001, come specificato anche dal ricorrente.
Il procedimento, d'altra parte, eccedeva, nel giudizio di primo grado, alla data del 31.10.2016,
i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso.
Per il calcolo della durata della causa presupposta occorre considerare quale dies a quo il
6.03.2009, data della notifica dell'atto di citazione e, quale dies ad quem, il 19.12.2022, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 13 anni, 9 mesi e 13 giorni.
Considerata in 3 anni la durata ragionevole per i procedimenti di primo grado, così come stabilito all'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001, nel caso di specie la durata eccedente è pari a 11 anni, dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai sei mesi.
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l.
n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00), applicabile al caso di specie ratione temporis, in euro 400,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 4.400,00 oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
INGIUNGE A al di pagare senza dilazione, al comune di Controparte_1 Parte_1
1. la somma di euro 4.400,00 a titolo di equa riparazione;
2. gli interessi al saggio legale, con decorrenza dalla data della domanda;
Pagina 3 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 473,00 per compensi oltre ad euro 27,00 per spese vive, spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5, legge n. 89/2001.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Cagliari, 14 febbraio 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
Pagina 4