Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 12/08/1976, residente in [...]
16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CALDERAZZO BARBARA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
C.F. Parte_2
, nato a [...], il [...], residente C.F._3
in VIA UMBERTO PACE 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALDERAZZO BARBARA
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno precisato nelle note le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 13/09/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) nella casa coniugale sita in Genova, via Umberto Pace 2/8, resterà la signora
; Pt_1
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al proprio mantenimento;
4) a tacitazione di ogni pretesa e diritto economico ed ai fini della definitiva regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della relativa separazione, il Signor si impegna ed Parte_2
obbliga irrevocabilmente a cedere e trasferire alla moglie signora
[...]
, che accetta, la propria quota parte pari al 50% della casa già Parte_1
coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in Genova, Via Umberto Pace
2/8 (al N.C.E.U di Genova Sez. R, Fg. RIV/35 Part. 249, Sub. 43, cat. A/4
Classe 05, cons. 3,5 vani, rendita 262,10); le relative spese notarili di trasferimento graveranno interamente sulla RA . Pt_1
5) la signora per il trasferimento di proprietà cui al Parte_3
precedente punto, verserà al marito l'importo di € 12.000,00 a mezzo n. 60 rate dell'importo di € 200,00 ciascuna a partire dal giorno successivo al rogito notarile;
6) i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto previsto ai punti 4), 5) ed autorizzano il reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1998, Numero 537, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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