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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2363/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Vendita di cose immobili”, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pepe Quirico, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Ostuni (Br) alla Via A. Diaz n. 65;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente dall'Avv. Gianfreda Adolfo e dall'Avv. Gianfreda Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via A.Grandi n. 2/A;
Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patroni Griffi
[...] P.IVA_2
Leonardo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla Piazza Luigi di
Savoia n. 41/A;
(c.f. ), ope legis rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3
difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, con l'Avvocato dello Stato Salvatore
Colangelo, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Rubichi n. 39;
CONVENUTI
1 Conclusioni delle parti: attore: “Voglia il Tribunale adito, reiectis contrariis, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare il contratto di finanziamento intercorso tra e per l'effetto dichiarare nulla o inefficace Controparte_4 CP_1
l'iscrizione ipotecaria impugnata, eseguita presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Brindisi del 30/12/2014, registro particolare 1832, registro generale 17702, in parte qua limitatamente all'immobile sito in Ostuni e distinto in catasto terreni al foglio
52 particella 118. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui innanzi, per quanto in narrativa accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società ed extracontrattuale di e CP_1 Controparte_2 [...]
e per l'effetto condannare le stesse, ognuna per quanto sarà ritenuto di Controparte_3 ragione, a risarcire i danni arrecati all'attore nella misura pari ad euro 220.000,00, pari al valore venale del bene risultante da atto pubblico, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Spese di lite come per legge in favore del procuratore anticipatario”. convenuta, : “Si chiede che l'On. Tribunale Controparte_1
adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, voglia così decidere: a) in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'attore nel rapporto controverso dedotto in lite;
b) più gradatamente, rigettarsi la domanda attorea, siccome del tutto infondata;
c) condannarsi l'attore alla rifusione di tutte le spese di lite, anche per responsabilità aggravata ex art. 96, primo e terzo comma c.p.c.” convenuta, Controparte_2
: ”chiede che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni
[...]
avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: a.- dichiarare la carenza della legittimazione passiva della
[...]
, per le ragioni esposte in narrativa;
In Controparte_2
subordine, sempre in via preliminare: b.- dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improponibilità e/o improseguibilità – ai sensi dell'art. 83 co. 3° del Testo Unico
Bancario e dell'art. 2 del D.L. n. 99 del 25.06.2017 - di tutte le avverse domande di accertamento e condanna;
In via ulteriormente gradata: c.- dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore di proporre l'azione di nullità del contratto di
2 finanziamento e della relativa iscrizione ipotecaria per le ragioni meglio esposte in narrativa;
d.- rigettare, comunque, in quanto infondate in fatto e diritto e non provate per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande proposte dal sig. Parte_1
; e.- condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento
[...] Parte_1 delle spese processuali”. convenuta, “Voglia l'On.le Tribunale adito Controparte_3
rigettare tutte le domande proposte nei confronti di In Controparte_3
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi
a tenere indenne da qualsiasi Controparte_2 Controparte_3 conseguenza pregiudizievole dell'emananda sentenza. Oneri di lite rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.05.2019, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo: di aver stipulato in data 27.11.1981 con un contratto CP_5
preliminare di vendita e di permuta con patto di riservato dominio, avente ad oggetto il suolo edificatorio in agro di Ostuni, sito in Contrada S. Lucia, censito in Catasto Terreni al foglio 52, particella 118; che con contratto di vendita del 13.09.2019, rep. n. 2752/1829, vendeva il citato terreno alla per il prezzo di € 200.000,00; che CP_5 CP_1
in tale contratto di vendita le parti davano atto che la società acquirente succedeva nel contratto concluso dalla con il sostituendosi interamente ad essa ed CP_5 Parte_1 obbligandosi in proprio e senza riserve per l'adempimento del contratto;
che la successione contrattuale era immediatamente conoscibile da terzi poiché la sostituzione della CP_1
alla era riportata nel quadro D della nota di trascrizione del rogito;
che in data CP_5
22.12.2014, con atto notarile rep. 88309/18381, concedeva ipoteca volontaria, a CP_1
garanzia del mutuo contratto con la , anche sul terreno de quo; Controparte_2 che l'operazione di finanziamento veniva effettuata dalla con Controparte_2
fondi rinvenienti da alla quale la prima cedeva il credito Controparte_3
scaturente dal contratto di finanziamento, con ogni accessorio.
In punto di diritto, l'attore assumeva che con tali atti i convenuti avessero agito a danno dei suoi interessi, arrecando un grave pregiudizio a creditori e terzi aventi causa della società finanziata, tra i quali l'odierno attore. Per tali motivi, ovvero a causa della trascrizione pregiudizievole, i convenuti si rendevano responsabili, ex art. 1218 c.c. e 2043 c.c., nei
3 confronti dell'attore dei conseguenti danni patrimoniali subiti. Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di mutuo, concesso in violazione delle norme che regolano la trasparenza bancaria, e, per l'effetto, la nullità o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria;
in subordine, il risarcimento dei danni, quantificati nella misura pari al valore venale del bene immobile risultante da atto pubblico.
Si costituivano in giudizio e la le quali, nel CP_1 Controparte_2
merito, rilevavano la totale infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea stante il mancato deposito dei documenti citati nell'atto introduttivo, dei quali l'attore aveva omesso l'indicazione e l'allegazione. Rassegnavano, dunque, le sopraesposte conclusioni.
La nel merito, contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria Controparte_3
poiché sfornita di prova, chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Con ordinanza del 17.12.2019, il Tribunale dichiarava improponibile ex art. 83, co. 3 TUB la domanda attorea nei confronti della Controparte_2
.
[...]
All'udienza del 18.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introita per la decisione con assegnazioni dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
sostiene di aver concluso nel 1981 un preliminare di vendita Parte_1
di un terreno con la quale avrebbe successivamente (nel 2013) venduto il CP_5
terreno alla società , che si sarebbe accollata le obbligazioni assunte dall'alienante CP_1
nei riguardi del . In seguito a tale cessione del contratto, l'attore ha agito Parte_1 giudizialmente (in altro giudizio) per l'esecuzione in forma specifica dell'accordo preliminare mentre, in questo giudizio, ha adito il Tribunale per ottenere una pronuncia di nullità del contratto di finanziamento (intercorso tra e la CP_2 Controparte_2
e della iscrizione ipotecaria, posta a garanzia dello stesso, nonché, in CP_1
subordine, per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'iscrizione del gravame.
Va preliminarmente dato atto che l'attore non ha fornito alcuna prova delle circostanze citate, sulle quali fa perno l'intera ricostruzione dei fatti dallo stesso dedotta, non avendo prodotto alcun documento unitamente all'atto di citazione (invero, trattandosi di iscrizione a ruolo telematica il relativo fascicolo è sprovvisto tanto dell'indice quanto di
4 documentazione allegata ad eccezione della procura, della nota di iscrizione a ruolo e della relata di notifica) e non avendo domandato l'ammissione di alcuna prova costituenda.
In particolare, l'attore non ha prodotto il contratto preliminare concluso con CP_5
in data 27.11.1981 e, tanto meno, quello di compravendita concluso tra quest'ultima
[...]
e Da ultimo non è stato prodotto il contratto di mutuo di cui si invoca CP_1
l'invalidità né è stata fornita la prova dell'iscrizione di ipoteca sui beni per i quali è causa.
L'attore, poi, ha del tutto omesso di allegare in maniera specifica, di quantificare precisamente e di provare i danni dei quali invoca il risarcimento.
Detto ciò, va anche chiarito che i documenti prodotti dalle parti convenute (ivi incluse le sentenze emesse dal Tribunale di Brindisi e dalla Corte d'Appello di Lecce in ordine a vicende collegate a quelle per cui è causa) hanno consentito di appurare l'esistenza del contratto preliminare ab origine concluso tra l'attore e la (del quale non si CP_5
conosce, tuttavia, il contenuto, poiché mai prodotto in giudizio), l'esistenza e il contenuto del successivo contratto di compravendita immobiliare con il quale la ha ceduto a CP_5
i beni oggetto del precedente compromesso, l'esistenza e il contenuto del CP_1
contratto di mutuo concluso tra e e della relativa CP_1 Controparte_2
ipoteca concessa in garanzia.
Tanto chiarito, passando all'esame nel merito delle singole domande avanzate dall'attore, quella formulata in via principale e volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento intercorso tra e deve essere CP_1 Controparte_2
disattesa.
In primo luogo, l'attore non ha dato prova della legittimazione all'azione di nullità di un contratto concluso tra terzi.
Sul punto, va ricordato che “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo che agisca ai sensi dell'articolo 1421 del Cc deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità, ossia la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2023, n.1897).
5 Ebbene, non ha dimostrato di avere un interesse attuale alla declaratoria di Parte_1
nullità, non avendo dato prova della verificazione della condizione sospensiva indicata nel contratto preliminare (ragione per cui il Tribunale di Brindisi già con sentenza n. 94/2010, confermata in grado d'appello, aveva rigettato la domanda del volta ad ottenere Parte_1
il trasferimento del bene ex art. 2932 c.c.). A tanto si aggiunga che è ancora sub iudice la questione relativa all'effettivo subentro di nella posizione contrattuale della CP_1
(anzi, con sentenza n. 1495/2024 il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda CP_5
avanzata dall'odierno attore volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto a concludere con il contratto definitivo di cui al preliminare stipulato in data 27.11.1981 con la CP_1
non è noto se la sentenza sia passata in giudicato). CP_5
In ogni caso, procedendo oltre, la domanda di nullità del contratto di mutuo sarebbe comunque infondata. L'attore, brevemente, sostiene che il contratto di mutuo sarebbe nullo per “violazione dei principi che regolano il credito” e per “violazione delle norme in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 385/1993”. In particolare, per quanto è dato desumere dal contenuto dell'atto di citazione, la banca mutuante avrebbe colpevolmente concesso un finanziamento ad un soggetto ( appunto) privo dei necessari CP_1
requisiti di finanziabilità in relazione alla capacità di rimborso. Ora, la circostanza non soltanto è rimasta del tutto indimostrata ma sarebbe, in ogni caso, irrilevante, considerato che l'eventuale violazione dell'obbligo di correttezza, per omessa valutazione del merito creditizio, non potrebbe comunque, stante l'assenza di una espressa previsione normativa, determinare l'invalidità, neppure parziale, del negozio, potendo, al più, giustificare la richiesta di risarcimento del danno conseguente eventualmente patito dal mutuatario.
D'altronde, dalla documentazione in atti questo giudice non rileva alcuna ulteriore causa di nullità del contratto di mutuo in contestazione, non emergendo alcuna violazione di norme imperative né essendo riscontrabile l'illiceità della causa ovvero dei motivi.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni avanzata in via subordinata, anch'essa è destituita di fondamento.
Invero, da un lato, l'attore non ha dimostrato l'attuale lesione di un proprio diritto di credito, non avendo tra l'altro – si ribadisce – provato la verificazione della condizione sospensiva di cui al contratto preliminare concluso con la dall'altro, non ha CP_5
esattamente allegato quali siano i danni subiti, quale sia la loro esatta quantificazione;
6 infine, non ha fornito la prova del presunto danno, il quale comunque si ritiene insussistente considerato che “in tema di preliminare di vendita immobiliare, la sopravvenienza di un'iscrizione ipotecaria sul bene non impedisce al promissario di esercitare l'azione ex art. 2932 c.c., potendo egli, in tal caso, sospendere il pagamento del prezzo e chiedere che la sentenza fissi condizioni e modalità di versamento idonee per un acquisto libero da vincoli e garantito da evizione. In particolare, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1482 c.c. -nel caso in cui il bene risulti gravato da garanzie reali o vincoli -il Giudice può imporre come condizione per il verificarsi dell'evento traslativo derivante dalla pronuncia, che il pagamento del prezzo sia subordinato all'estinzione ad opera del venditore degli anzidetti gravami” (cfr. Tribunale Modena sez. I,
12/05/2020, n.553).
In definitiva, le domande avanzate dall'attore devono ritenersi in parte improponibili
(secondo quanto già dichiarato dal Tribunale con ordinanza del 17.12.2019) e in parte infondate;
pertanto, esse saranno rigettate in toto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della condotta processuale e dell'esito del giudizio, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000
(fase studio € 2.552, fase introduttiva € 1.628, fase istruttoria € 5.670, fase decisionale €
4.253).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro Parte_1 Controparte_1
,
[...] Controparte_2
e così provvede:
[...] Controparte_3
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti delle spese di lite che si liquidano, per ciascuno di loro, in complessivi € 14.103,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 6.6.2025
7 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con il contributo del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2363/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Vendita di cose immobili”, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pepe Quirico, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Ostuni (Br) alla Via A. Diaz n. 65;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente dall'Avv. Gianfreda Adolfo e dall'Avv. Gianfreda Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via A.Grandi n. 2/A;
Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patroni Griffi
[...] P.IVA_2
Leonardo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla Piazza Luigi di
Savoia n. 41/A;
(c.f. ), ope legis rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3
difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, con l'Avvocato dello Stato Salvatore
Colangelo, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Rubichi n. 39;
CONVENUTI
1 Conclusioni delle parti: attore: “Voglia il Tribunale adito, reiectis contrariis, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare il contratto di finanziamento intercorso tra e per l'effetto dichiarare nulla o inefficace Controparte_4 CP_1
l'iscrizione ipotecaria impugnata, eseguita presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Brindisi del 30/12/2014, registro particolare 1832, registro generale 17702, in parte qua limitatamente all'immobile sito in Ostuni e distinto in catasto terreni al foglio
52 particella 118. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui innanzi, per quanto in narrativa accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società ed extracontrattuale di e CP_1 Controparte_2 [...]
e per l'effetto condannare le stesse, ognuna per quanto sarà ritenuto di Controparte_3 ragione, a risarcire i danni arrecati all'attore nella misura pari ad euro 220.000,00, pari al valore venale del bene risultante da atto pubblico, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Spese di lite come per legge in favore del procuratore anticipatario”. convenuta, : “Si chiede che l'On. Tribunale Controparte_1
adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, voglia così decidere: a) in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'attore nel rapporto controverso dedotto in lite;
b) più gradatamente, rigettarsi la domanda attorea, siccome del tutto infondata;
c) condannarsi l'attore alla rifusione di tutte le spese di lite, anche per responsabilità aggravata ex art. 96, primo e terzo comma c.p.c.” convenuta, Controparte_2
: ”chiede che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni
[...]
avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: a.- dichiarare la carenza della legittimazione passiva della
[...]
, per le ragioni esposte in narrativa;
In Controparte_2
subordine, sempre in via preliminare: b.- dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improponibilità e/o improseguibilità – ai sensi dell'art. 83 co. 3° del Testo Unico
Bancario e dell'art. 2 del D.L. n. 99 del 25.06.2017 - di tutte le avverse domande di accertamento e condanna;
In via ulteriormente gradata: c.- dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore di proporre l'azione di nullità del contratto di
2 finanziamento e della relativa iscrizione ipotecaria per le ragioni meglio esposte in narrativa;
d.- rigettare, comunque, in quanto infondate in fatto e diritto e non provate per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande proposte dal sig. Parte_1
; e.- condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento
[...] Parte_1 delle spese processuali”. convenuta, “Voglia l'On.le Tribunale adito Controparte_3
rigettare tutte le domande proposte nei confronti di In Controparte_3
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi
a tenere indenne da qualsiasi Controparte_2 Controparte_3 conseguenza pregiudizievole dell'emananda sentenza. Oneri di lite rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.05.2019, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo: di aver stipulato in data 27.11.1981 con un contratto CP_5
preliminare di vendita e di permuta con patto di riservato dominio, avente ad oggetto il suolo edificatorio in agro di Ostuni, sito in Contrada S. Lucia, censito in Catasto Terreni al foglio 52, particella 118; che con contratto di vendita del 13.09.2019, rep. n. 2752/1829, vendeva il citato terreno alla per il prezzo di € 200.000,00; che CP_5 CP_1
in tale contratto di vendita le parti davano atto che la società acquirente succedeva nel contratto concluso dalla con il sostituendosi interamente ad essa ed CP_5 Parte_1 obbligandosi in proprio e senza riserve per l'adempimento del contratto;
che la successione contrattuale era immediatamente conoscibile da terzi poiché la sostituzione della CP_1
alla era riportata nel quadro D della nota di trascrizione del rogito;
che in data CP_5
22.12.2014, con atto notarile rep. 88309/18381, concedeva ipoteca volontaria, a CP_1
garanzia del mutuo contratto con la , anche sul terreno de quo; Controparte_2 che l'operazione di finanziamento veniva effettuata dalla con Controparte_2
fondi rinvenienti da alla quale la prima cedeva il credito Controparte_3
scaturente dal contratto di finanziamento, con ogni accessorio.
In punto di diritto, l'attore assumeva che con tali atti i convenuti avessero agito a danno dei suoi interessi, arrecando un grave pregiudizio a creditori e terzi aventi causa della società finanziata, tra i quali l'odierno attore. Per tali motivi, ovvero a causa della trascrizione pregiudizievole, i convenuti si rendevano responsabili, ex art. 1218 c.c. e 2043 c.c., nei
3 confronti dell'attore dei conseguenti danni patrimoniali subiti. Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di mutuo, concesso in violazione delle norme che regolano la trasparenza bancaria, e, per l'effetto, la nullità o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria;
in subordine, il risarcimento dei danni, quantificati nella misura pari al valore venale del bene immobile risultante da atto pubblico.
Si costituivano in giudizio e la le quali, nel CP_1 Controparte_2
merito, rilevavano la totale infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea stante il mancato deposito dei documenti citati nell'atto introduttivo, dei quali l'attore aveva omesso l'indicazione e l'allegazione. Rassegnavano, dunque, le sopraesposte conclusioni.
La nel merito, contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria Controparte_3
poiché sfornita di prova, chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Con ordinanza del 17.12.2019, il Tribunale dichiarava improponibile ex art. 83, co. 3 TUB la domanda attorea nei confronti della Controparte_2
.
[...]
All'udienza del 18.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introita per la decisione con assegnazioni dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
sostiene di aver concluso nel 1981 un preliminare di vendita Parte_1
di un terreno con la quale avrebbe successivamente (nel 2013) venduto il CP_5
terreno alla società , che si sarebbe accollata le obbligazioni assunte dall'alienante CP_1
nei riguardi del . In seguito a tale cessione del contratto, l'attore ha agito Parte_1 giudizialmente (in altro giudizio) per l'esecuzione in forma specifica dell'accordo preliminare mentre, in questo giudizio, ha adito il Tribunale per ottenere una pronuncia di nullità del contratto di finanziamento (intercorso tra e la CP_2 Controparte_2
e della iscrizione ipotecaria, posta a garanzia dello stesso, nonché, in CP_1
subordine, per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'iscrizione del gravame.
Va preliminarmente dato atto che l'attore non ha fornito alcuna prova delle circostanze citate, sulle quali fa perno l'intera ricostruzione dei fatti dallo stesso dedotta, non avendo prodotto alcun documento unitamente all'atto di citazione (invero, trattandosi di iscrizione a ruolo telematica il relativo fascicolo è sprovvisto tanto dell'indice quanto di
4 documentazione allegata ad eccezione della procura, della nota di iscrizione a ruolo e della relata di notifica) e non avendo domandato l'ammissione di alcuna prova costituenda.
In particolare, l'attore non ha prodotto il contratto preliminare concluso con CP_5
in data 27.11.1981 e, tanto meno, quello di compravendita concluso tra quest'ultima
[...]
e Da ultimo non è stato prodotto il contratto di mutuo di cui si invoca CP_1
l'invalidità né è stata fornita la prova dell'iscrizione di ipoteca sui beni per i quali è causa.
L'attore, poi, ha del tutto omesso di allegare in maniera specifica, di quantificare precisamente e di provare i danni dei quali invoca il risarcimento.
Detto ciò, va anche chiarito che i documenti prodotti dalle parti convenute (ivi incluse le sentenze emesse dal Tribunale di Brindisi e dalla Corte d'Appello di Lecce in ordine a vicende collegate a quelle per cui è causa) hanno consentito di appurare l'esistenza del contratto preliminare ab origine concluso tra l'attore e la (del quale non si CP_5
conosce, tuttavia, il contenuto, poiché mai prodotto in giudizio), l'esistenza e il contenuto del successivo contratto di compravendita immobiliare con il quale la ha ceduto a CP_5
i beni oggetto del precedente compromesso, l'esistenza e il contenuto del CP_1
contratto di mutuo concluso tra e e della relativa CP_1 Controparte_2
ipoteca concessa in garanzia.
Tanto chiarito, passando all'esame nel merito delle singole domande avanzate dall'attore, quella formulata in via principale e volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento intercorso tra e deve essere CP_1 Controparte_2
disattesa.
In primo luogo, l'attore non ha dato prova della legittimazione all'azione di nullità di un contratto concluso tra terzi.
Sul punto, va ricordato che “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo che agisca ai sensi dell'articolo 1421 del Cc deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità, ossia la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2023, n.1897).
5 Ebbene, non ha dimostrato di avere un interesse attuale alla declaratoria di Parte_1
nullità, non avendo dato prova della verificazione della condizione sospensiva indicata nel contratto preliminare (ragione per cui il Tribunale di Brindisi già con sentenza n. 94/2010, confermata in grado d'appello, aveva rigettato la domanda del volta ad ottenere Parte_1
il trasferimento del bene ex art. 2932 c.c.). A tanto si aggiunga che è ancora sub iudice la questione relativa all'effettivo subentro di nella posizione contrattuale della CP_1
(anzi, con sentenza n. 1495/2024 il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda CP_5
avanzata dall'odierno attore volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto a concludere con il contratto definitivo di cui al preliminare stipulato in data 27.11.1981 con la CP_1
non è noto se la sentenza sia passata in giudicato). CP_5
In ogni caso, procedendo oltre, la domanda di nullità del contratto di mutuo sarebbe comunque infondata. L'attore, brevemente, sostiene che il contratto di mutuo sarebbe nullo per “violazione dei principi che regolano il credito” e per “violazione delle norme in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 385/1993”. In particolare, per quanto è dato desumere dal contenuto dell'atto di citazione, la banca mutuante avrebbe colpevolmente concesso un finanziamento ad un soggetto ( appunto) privo dei necessari CP_1
requisiti di finanziabilità in relazione alla capacità di rimborso. Ora, la circostanza non soltanto è rimasta del tutto indimostrata ma sarebbe, in ogni caso, irrilevante, considerato che l'eventuale violazione dell'obbligo di correttezza, per omessa valutazione del merito creditizio, non potrebbe comunque, stante l'assenza di una espressa previsione normativa, determinare l'invalidità, neppure parziale, del negozio, potendo, al più, giustificare la richiesta di risarcimento del danno conseguente eventualmente patito dal mutuatario.
D'altronde, dalla documentazione in atti questo giudice non rileva alcuna ulteriore causa di nullità del contratto di mutuo in contestazione, non emergendo alcuna violazione di norme imperative né essendo riscontrabile l'illiceità della causa ovvero dei motivi.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni avanzata in via subordinata, anch'essa è destituita di fondamento.
Invero, da un lato, l'attore non ha dimostrato l'attuale lesione di un proprio diritto di credito, non avendo tra l'altro – si ribadisce – provato la verificazione della condizione sospensiva di cui al contratto preliminare concluso con la dall'altro, non ha CP_5
esattamente allegato quali siano i danni subiti, quale sia la loro esatta quantificazione;
6 infine, non ha fornito la prova del presunto danno, il quale comunque si ritiene insussistente considerato che “in tema di preliminare di vendita immobiliare, la sopravvenienza di un'iscrizione ipotecaria sul bene non impedisce al promissario di esercitare l'azione ex art. 2932 c.c., potendo egli, in tal caso, sospendere il pagamento del prezzo e chiedere che la sentenza fissi condizioni e modalità di versamento idonee per un acquisto libero da vincoli e garantito da evizione. In particolare, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1482 c.c. -nel caso in cui il bene risulti gravato da garanzie reali o vincoli -il Giudice può imporre come condizione per il verificarsi dell'evento traslativo derivante dalla pronuncia, che il pagamento del prezzo sia subordinato all'estinzione ad opera del venditore degli anzidetti gravami” (cfr. Tribunale Modena sez. I,
12/05/2020, n.553).
In definitiva, le domande avanzate dall'attore devono ritenersi in parte improponibili
(secondo quanto già dichiarato dal Tribunale con ordinanza del 17.12.2019) e in parte infondate;
pertanto, esse saranno rigettate in toto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della condotta processuale e dell'esito del giudizio, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000
(fase studio € 2.552, fase introduttiva € 1.628, fase istruttoria € 5.670, fase decisionale €
4.253).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro Parte_1 Controparte_1
,
[...] Controparte_2
e così provvede:
[...] Controparte_3
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti delle spese di lite che si liquidano, per ciascuno di loro, in complessivi € 14.103,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 6.6.2025
7 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con il contributo del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri
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