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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 2403/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di separazione, iscritta come in epigrafe, promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosario Schembari, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso ritualmente notificato chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto “dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1
come sopra meglio generalizzati, con ogni Controparte_1
conseguenziale provvedimento di legge;
disporre che Controparte_1
contribuisca al mantenimento della moglie e della figlia con il Per_1
versamento di una somma di € 400,00 mensile –o quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia– da rivalutare annualmente in ragione dell'indice ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
disporre l'assegnazione della casa coniugale ed i mobili che la arredano alla ricorrente che la abiterà con la figlia ”. Riferiva Pt_1 Per_1
la ricorrente di aver contratto matrimonio civile, a Comiso, in data 4
13.02.1995, con , dall'unione con il quale erano nate le Controparte_1
figlie (il 25.05.1995) e (il 01.06.2005); già da molto tempo era Per_2 Per_1
venuta meno l'armonia e la comunione d'intenti all'interno della coppia, per cui il rapporto matrimoniale si era irrimediabilmente incrinato, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
in particolare, il aveva da sempre assunto nei confronti della ricorrente delle CP_1
condotte dispotiche e violente, che questa non aveva mai denunciato per pudore sociale e per amore delle figlie, nella speranza che il resistente, con il passare del tempo, cambiasse le superiori condotte;
purtroppo il CP_1
aveva di recente nuovamente aggredito la ricorrente, tant'è che questa, temendo il peggio, era riuscita ad allontanarsi dalla casa coniugale, trovando rifugio presso la di lei madre. La casa coniugale era di proprietà delle figlie e , in pari quota, e, allo stato, era economicamente Per_2 Per_1 Per_2
indipendente, e viveva altrove, mentre , sebbene maggiorenne, non Per_1
era ancora economicamente autosufficiente, e percepiva l'assegno unico nella misura di € 90,00 mensili.
Il resistente , cui veniva notificato ritualmente il Controparte_1
ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10/04/2025, avendo il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni, e la causa era rimessa al Collegio. 5
Gli atti venivano inviati al P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione della chiesta pronuncia di separazione, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, per l'omessa comparizione del resistente, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Relativamente alla richiesta di parte ricorrente di previsione di un obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, la Per_1
stessa andrà dichiarata inammissibile, stante il difetto di legittimazione attiva in capo alla , avendo la medesima dichiarato che da Pt_1 Per_1
circa un anno non coabita più con lei, avendo instaurato una relazione di convivenza con il suo compagno, presso l'ex casa familiare, mentre la ricorrente si è trasferita a vivere nell'abitazione della madre.
Nessuna legittimazione concorrente ad agire è dunque configurabile in capo alla ricorrente, al fine di richiedere la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia, non più con lei convivente, seppure non sia ancora economicamente indipendente, non avendo un lavoro stabile. 6
Legittimato a richiedere la corresponsione e l'eventuale modifica dell' assegno di mantenimento per il figlio, infatti, normalmente, è il genitore con il quale il suddetto convive.
Ma se il figlio è maggiorenne, non indipendente economicamente, e non convive con nessuno dei due genitori, la gestione dell'assegno di mantenimento spetta esclusivamente al medesimo (cfr. Tribunale di Torino
11.04.2016).
Sotto il profilo della richiesta di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, occorre preliminarmente precisare che l'art. 156 c.c. statuisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Il parametro di riferimento alla stregua del quale valutare l'adeguatezza del reddito del richiedente è costituito dal mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il quale trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale (cfr. Cass.n. 13408/2022; Cass. n.
20228/2022).
Bisogna analizzare la situazione economica dei coniugi al fine di verificare se sussista uno squilibrio o un'evidente disparità reddituale tra il coniuge richiedente l'assegno e l'onerato (Cass. 25 agosto 2006 n. 18547;
Cass. 27 giugno 2006 n. 14840). 7
Condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. Cass. n. 12136/2001;
Cass. n. 3291/2001; Cass. n.3974/2002).
“L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione
"redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza, le potenzialità reddituali future e l'età del richiedente” (Cassazione civile 16.05.2017,
n.12196).
Nella specie non si ravvisano i presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 8
avendo la predetta dichiarato, in seno al verbale di udienza dell'aprile del
2025, di essere disoccupata, mentre in passato, prima del COVID, svolgeva l'attività di venditore ambulante di costumi e di biancheria intima.
Analoga è la situazione economica del resistente, il quale, anche lui, allo stato non lavora, mentre in precedenza, durante il matrimonio, aiutava la moglie nella sua attività, e in estate lavorava presso la ditta Busso.
Entrambi i coniugi pertanto sono attualmente privi di lavoro, sebbene in passato abbiano acquisito una certa capacità lavorativa, svolgendo insieme l'attività di venditori ambulanti.
Non è configurabile, pertanto, una disparità reddituale tra le parti, né alcuna allegazione o deduzione è stata effettuata dalla ricorrente in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In riferimento, infine, alla chiesta assegnazione in proprio favore della casa familiare, la stessa ricorrente, in seno al verbale di udienza, ha rinunciato ad essa, essendo la casa allo stato abitata dalla figlia , Per_1
insieme al suo compagno.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in considerazione della contumacia del resistente . Controparte_1
P.Q.M.
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Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione e deduzione disattesa sentito il P.M. in sede
- Pronuncia la separazione tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
2.02.1976, e , nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in Comiso, in data 13.02.1995 (atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 1995, al n. 2, parte I, Ufficio 1);
- Dichiara inammissibile la richiesta di parte ricorrente relativa all'assegno di mantenimento per la figlia;
Per_1
- Rigetta per il resto.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, il 09 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Rosanna Scollo
10
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti