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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9587/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Palmieri 25, Torino, presso lo studio dell'avv. Parte_1 TIZZANI ALBERTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Piazza Castello 9, Torino, lo studio dell'avv. Controparte_1 COSTANTINI ROBERTA e PAIANO ILARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
I
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Coazze il 01/07/2000. Parte_1 Controparte_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Coazze (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/08/2001 e il 23/06/2003. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Coazze di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
b. I ricorrenti danno atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale in data 1° dicembre 2024 per Pt_1 trasferirsi in Giaveno (TO), Via XXIV Maggio n. 38. Entro due mesi dal deposito del presente ricorso per la separazione consensuale, il sig. dovrà traferire formalmente la propria residenza e liberare Pt_1 la casa coniugale dai propri effetti personali. Pertanto, decorsi detti due mesi la sig.ra sarà libera CP_1 di cambiare la serratura dell'abitazione e del box.
c. La casa coniugale, di proprietà per il 50% della sig.ra e per il 50% del sig. sita in Giaveno
CP_1 Pt_1 (TO), Via Coste n. 95/F ed il relativo box pertinenziale, resta per accordo delle parti nella disponibilità esclusiva della sig.ra che continuerà a ivi risiedere. Ciò per un massimo di 5 anni dal deposito
CP_1 della sentenza di separazione, decorsi i quali le parti si accorderanno circa le sorti dell'immobile. Resta intesto che, nel caso di nuovo compagno e convivenza con lo stesso, la sig.ra rilascerà
CP_1 anticipatamente l'immobile. Le spese ordinarie del suddetto immobile restano nella misura del 100% in capo alla sig.ra , così come tutte le utenze a decorrere dal 1° dicembre 2024. La sig.ra si
CP_1 CP_1 impegna a volturare tutte le utenze a proprio nome entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i comproprietari come previsto dalla legge.
DISPONE che:
d. Dato atto che il figlio dei ricorrenti, , è maggiorenne ma non ancora totalmente Persona_3 economicamente indipendente, svolgendo lavori saltuari e non in linea con le proprie aspirazioni ed il proprio percorso professionale, avendo deciso di intraprendere gli studi per diventare attore e trovandosi
– a tal fine – a Roma per frequentare corsi di formazione e che tale scelta è stata condivisa e avvallata anche dai genitori che hanno appoggiato il figlio continuando a provvedere dal punto di vista economico ad integrare le entrate variabili dello stesso, il sig. corrisponderà la somma di € 250,00 entro il 5 Pt_1 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Inoltre, i ricorrenti divideranno nella misura del 70% in capo al sig. e del 30 % in capo alla sig.ra le spese relative ai viaggi Torino – Pt_1 CP_1 Roma / Roma – Torino, ai corsi di formazione/accademie e le spese mediche non coperte dal SSNN, a semplice richiesta di . Per l'eventualità in cui gli ingressi economici di non fossero Per_2 Per_2
pagina 2 di 4 sufficienti a far fronte al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie da parte del figlio, i ricorrenti provvederanno al pagamento delle stesse nella misura del 50% ciascuno.
Le ulteriori spese straordinarie eventualmente domandate da verranno gestite Per_2 responsabilmente dai genitori come fatto sino ad ora. Il sig. verserà - mediante bonifico bancario all'IBAN [...] - tutte le Pt_1 somme sopra indicate in favore della sig.ra che provvederà al pagamento in favore di CP_1 Per_2 per le causali sopra indicate. Tutto quanto sopra sino a quando non avrà raggiunto completamente la propria indipendenza Per_2 economica.
DÀ ATTO che:
e. Quanto al figlio dei sig.ri e , , rilevato che lo stesso è maggiorenne, Pt_1 CP_1 Persona_4 economicamente indipendente e che vive per conto proprio in Torino, i ricorrenti danno atto che il sig.
continuerà a versare direttamente in favore del figlio la somma di € 100,00 al mese come concorso Pt_1 simbolico alle spese di casa. I ricorrenti danno atto di come si tratti di un atto di liberalità del sig. Pt_1 in favore del figlio . Per_1 Le ulteriori spese straordinarie, eventualmente domandate da , verranno gestite Per_1 responsabilmente dai genitori come fatto sino ad ora.
f. Gli animali d'affezione della famiglia (due cani di nome e rimarranno con la sig.ra Per_5 Per_6
ed il sig. si farà carico nella misura del 100% di tutte le spese di accudimento e cura. CP_1 Pt_1
g. Quanto al conto corrente n. 81450, acceso presso la Banca del Piemonte, di cui i sig.ri e CP_1 Pt_1 sono cointestatari, i ricorrenti concordano che il capitale ivi presente verrà impiegato per pagare le utenze e le bollette per le spese maturate sino al 30 novembre 2024, ovvero sino a quanto il sig. ha vissuto Pt_1 presso la casa coniugale. Qualora detto capitale non sia sufficiente a far fronte a tutte le spese, le parti interverranno con capitale esclusivamente proprio, nella misura del 50% ciascuno, onorando le spese rimaste scoperte. Detto conto verrà chiuso entro 10 giorni dal deposito in Tribunale del presente ricorso e il saldo residuo, eventualmente presente, versato al 100% in favore della sig.ra , con rinuncia CP_1 da parte del sig. a qualsivoglia pretesa. Pt_1
h. Nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
i. Con l'integrale adempimento di quanto previsto nelle superiori condizioni, le parti più nulla avranno a pretendere reciprocamente, a nessun titolo avendo definito ogni pendenza e ogni questione economico- patrimoniale.
j. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità e passaporti.
l. In considerazione della espressa rinuncia alla comparizione in udienza le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9587/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Palmieri 25, Torino, presso lo studio dell'avv. Parte_1 TIZZANI ALBERTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Piazza Castello 9, Torino, lo studio dell'avv. Controparte_1 COSTANTINI ROBERTA e PAIANO ILARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
I
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Coazze il 01/07/2000. Parte_1 Controparte_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Coazze (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/08/2001 e il 23/06/2003. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Coazze di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
b. I ricorrenti danno atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale in data 1° dicembre 2024 per Pt_1 trasferirsi in Giaveno (TO), Via XXIV Maggio n. 38. Entro due mesi dal deposito del presente ricorso per la separazione consensuale, il sig. dovrà traferire formalmente la propria residenza e liberare Pt_1 la casa coniugale dai propri effetti personali. Pertanto, decorsi detti due mesi la sig.ra sarà libera CP_1 di cambiare la serratura dell'abitazione e del box.
c. La casa coniugale, di proprietà per il 50% della sig.ra e per il 50% del sig. sita in Giaveno
CP_1 Pt_1 (TO), Via Coste n. 95/F ed il relativo box pertinenziale, resta per accordo delle parti nella disponibilità esclusiva della sig.ra che continuerà a ivi risiedere. Ciò per un massimo di 5 anni dal deposito
CP_1 della sentenza di separazione, decorsi i quali le parti si accorderanno circa le sorti dell'immobile. Resta intesto che, nel caso di nuovo compagno e convivenza con lo stesso, la sig.ra rilascerà
CP_1 anticipatamente l'immobile. Le spese ordinarie del suddetto immobile restano nella misura del 100% in capo alla sig.ra , così come tutte le utenze a decorrere dal 1° dicembre 2024. La sig.ra si
CP_1 CP_1 impegna a volturare tutte le utenze a proprio nome entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i comproprietari come previsto dalla legge.
DISPONE che:
d. Dato atto che il figlio dei ricorrenti, , è maggiorenne ma non ancora totalmente Persona_3 economicamente indipendente, svolgendo lavori saltuari e non in linea con le proprie aspirazioni ed il proprio percorso professionale, avendo deciso di intraprendere gli studi per diventare attore e trovandosi
– a tal fine – a Roma per frequentare corsi di formazione e che tale scelta è stata condivisa e avvallata anche dai genitori che hanno appoggiato il figlio continuando a provvedere dal punto di vista economico ad integrare le entrate variabili dello stesso, il sig. corrisponderà la somma di € 250,00 entro il 5 Pt_1 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Inoltre, i ricorrenti divideranno nella misura del 70% in capo al sig. e del 30 % in capo alla sig.ra le spese relative ai viaggi Torino – Pt_1 CP_1 Roma / Roma – Torino, ai corsi di formazione/accademie e le spese mediche non coperte dal SSNN, a semplice richiesta di . Per l'eventualità in cui gli ingressi economici di non fossero Per_2 Per_2
pagina 2 di 4 sufficienti a far fronte al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie da parte del figlio, i ricorrenti provvederanno al pagamento delle stesse nella misura del 50% ciascuno.
Le ulteriori spese straordinarie eventualmente domandate da verranno gestite Per_2 responsabilmente dai genitori come fatto sino ad ora. Il sig. verserà - mediante bonifico bancario all'IBAN [...] - tutte le Pt_1 somme sopra indicate in favore della sig.ra che provvederà al pagamento in favore di CP_1 Per_2 per le causali sopra indicate. Tutto quanto sopra sino a quando non avrà raggiunto completamente la propria indipendenza Per_2 economica.
DÀ ATTO che:
e. Quanto al figlio dei sig.ri e , , rilevato che lo stesso è maggiorenne, Pt_1 CP_1 Persona_4 economicamente indipendente e che vive per conto proprio in Torino, i ricorrenti danno atto che il sig.
continuerà a versare direttamente in favore del figlio la somma di € 100,00 al mese come concorso Pt_1 simbolico alle spese di casa. I ricorrenti danno atto di come si tratti di un atto di liberalità del sig. Pt_1 in favore del figlio . Per_1 Le ulteriori spese straordinarie, eventualmente domandate da , verranno gestite Per_1 responsabilmente dai genitori come fatto sino ad ora.
f. Gli animali d'affezione della famiglia (due cani di nome e rimarranno con la sig.ra Per_5 Per_6
ed il sig. si farà carico nella misura del 100% di tutte le spese di accudimento e cura. CP_1 Pt_1
g. Quanto al conto corrente n. 81450, acceso presso la Banca del Piemonte, di cui i sig.ri e CP_1 Pt_1 sono cointestatari, i ricorrenti concordano che il capitale ivi presente verrà impiegato per pagare le utenze e le bollette per le spese maturate sino al 30 novembre 2024, ovvero sino a quanto il sig. ha vissuto Pt_1 presso la casa coniugale. Qualora detto capitale non sia sufficiente a far fronte a tutte le spese, le parti interverranno con capitale esclusivamente proprio, nella misura del 50% ciascuno, onorando le spese rimaste scoperte. Detto conto verrà chiuso entro 10 giorni dal deposito in Tribunale del presente ricorso e il saldo residuo, eventualmente presente, versato al 100% in favore della sig.ra , con rinuncia CP_1 da parte del sig. a qualsivoglia pretesa. Pt_1
h. Nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
i. Con l'integrale adempimento di quanto previsto nelle superiori condizioni, le parti più nulla avranno a pretendere reciprocamente, a nessun titolo avendo definito ogni pendenza e ogni questione economico- patrimoniale.
j. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità e passaporti.
l. In considerazione della espressa rinuncia alla comparizione in udienza le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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