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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n. 29450/2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Sora (FR) Roma, Via Vittorio Emanuele III n. Parte_1
31, presso lo studio dell'Avv. Mario Lucci che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, contumace
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.7.2024 ed iscritto a ruolo il 30.7.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato ricorso per ATP per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L.n.118/1971 ai fini dell'assegno mensile dalla data della visita di revisione del 7.11.2023; che il ctu nominato non riconosceva il requisito sanitario di cui all'art. 13 L.118/1971;di avere depositato atto di dissenso nei termini di legge;
che risulta erronea la valutazione medico-legale delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente per le ragioni esposte in ricorso.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere” accertata l'invalidità di cui all'art. 13 l. 118/71 affermi il diritto di all'assegno di cui alla suddetta norma, in Parte_1 misura di legge e a decorrere dalla visita di revisione, per l'effetto condanni l' a CP_1 corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese di giudizio, anche della fase di ATP , da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
L' rimaneva contumace. CP_1
Disposta ed eseguita ctu medico-legale all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità.
Nella fattispecie il ricorso specifica in maniera puntuale i motivi della contestazione avverso la ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Il ctu nominato con motivazione immune da vizi, all'esito di adeguati accertamenti, ha concluso che la parte ricorrente non possiede il requisito sanitario di cui all'art. 13 L. n.118/1971.
In conseguenza il ricorso deve essere respinto.
Attesa la contumacia dell' nulla deve essere statuito con riferimento alle spese del CP_1 procedimento.
Dalla documentazione versata in atti non emerge il superamento del limite di reddito di cui all'art. 152 disp. att. cpc.
Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M
visti gli artt. 445 bis c.p.c., 152 disp. att. c.p.c.:
1) respinge il ricorso;
2) la parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
Roma, 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi