Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 21-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 711 dell'anno 2024
OGGETTO
Differenze retributive
TRA
(CF. ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Antonio Carozza, che la rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
(CF/P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Anna Marchetti, che la rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica.
Resistente
E
CP_ ( , in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'Avv. Ida P.IVA_2
Verrengia ). C.F._2
Terzo interventore
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 12-03-2025. CP_ Per la resistente: come da memoria di costituzione. Per l' come da memoria di intervento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 26-01-2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: a) di aver lavorato dal 02.11.2021 al 10.12.2021 - in assenza di inquadramento - e dall'11.12.2021 al 07.04.2022 - in regime di apprendistato – alle
1
osservato giornalmente sempre gli stessi orari di lavoro dal lunedì al venerdì, provvedendo a recarsi presso lo stabilimento – sede operativa della - di San CP_1
Nicola La Strada per le 20.30, per poi dirigersi, con l'automezzo fornito dalla società, presso il deposito della a Cisterna di Latina dove caricava la merce (giardinaggio CP_3
e ferramenta) e far ritorno a San Nicola La Strada per le 06.30 di mattina;
c) di aver
“effettuato giornalmente circa due ore di straordinario giornaliero, ed ha percepito mensilmente l'importo di Euro 1.080,00, fino al mese di marzo 2022”; e) di aver sollecitato invano il pagamento del dovuto e di essersi, dunque, dimesso in data 07-04-
2022; f) di non aver goduto di ferie, tredicesima, straordinario e TFR e di aver percepito comunque una retribuzione inferiore alla quantità del lavoro svolto.
Premessa l'applicabilità nel rapporto in esame del CCNL Confcommercio,
l'istante concludeva l'istante per la declaratoria di “corresponsione al ricorrente per differenza dei diritti maturati dallo stesso durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della società con condanna della società convenuta al pagamento di Controparte_1
“differenze retributive, t.f.r., tredicesima e lavoro straordinario e ferie, tutte non percepite commisurato alla retribuzione globale ed al versamento della differenza dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo”; in via gradata chiedeva
“ordinare alla società resistente, e in difetto, condannarla al risarcimento del danno corrispondente al pagamento di una indennità economica quantizzata in suo favore della somma complessiva di Euro 5.115,53…oltre interessi e rivalutazione monetaria… o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa…”, nonché
“assumere ogni determinazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge 11 novembre
1963 nr.638 per quanto riflette il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della resistente sulle differenze della retribuzione corrisposte al lavoratore”, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la con memoria depositata in data CP_1
21.06.2024, che contestava la domanda ed i conteggi allegati dal ricorrente eccependo l'applicabilità del CCNL Trasporti e Logistica in luogo del CCNL Confcommercio, richiamato dal ricorrente;
rilevava che il era stato assunto con decorrenza Pt_1
dall'11.12.2021 e che lo stesso aveva svolto lavoro di autotrasportatore merce per 30 ore settimanali (per circa 6 ore giornaliere) senza aver mai espletato lavoro straordinario;
evidenziava che il ricorrente sarebbe stato retribuito correttamente e all'uopo contestava i conteggi allegati, assumendo, di contro, la sussistenza di crediti
2 della deducente nei confronti del . Pt_1
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
In corso di causa veniva espletata prova per testi;
veniva poi disposta la
CP_ chiamata in causa dell' quale litisconsorte necessario, l' , costituitosi in CP_4
giudizio concludeva perché, in caso di accertamento dei fatti dedotti dal ricorrente, fosse dichiarata la sussistenza del correlato diritto dell' ad ottenere dal datore il CP_2
pagamento della contribuzione evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro di cui è causa, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione.
Concesso quindi il termine per note di cui all'art. 429 c.p.c., all'udienza odierna questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda, è solo in parte fondata.
Occorre premettere che è pacifica tra le parti l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio.
Il primo aspetto controverso riguarda l'applicabilità del CCNL
Confcommercio, invocata dal ricorrente e contestata dalla difesa della Controparte_1
Questo Giudice ritiene di richiamare al riguardo l'orientamento della S.C. secondo cui i contratti collettivi non aventi efficacia "erga omnes" sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass. ord. 30-12-2021, n.42001;
Cass. 29-10-2013, n.24336; 30-07-2001, n.10375; 03-08-2000, n.10213).
In specie, dagli atti di causa emerge che il Contratto Collettivo applicato nel rapporto per cui é causa è il CCNL Trasporti e Logistica (cfr. Unilav allegato da parte resistente, dal quale si evince “CCNL 7390 - TRASPORTO MERCI - Ind. (App.Ass.
3 1/2011)”.
Ciò premesso, ulteriori aspetti controversi riguardano la decorrenza del rapporto e la durata della prestazione giornaliera ai fini dell'accertamento delle eventuali differenze retributive e le mansioni ai fini del corretto inquadramento.
In ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro, non vi è prova della sua intercorrenza a far data dal 02.11.2021 come allegato dal ricorrente;
dai documenti prodotti in causa emerge l'inizio del rapporto lavorativo all'11.12.2021. Ancora, la prospettazione articolata dalla difesa del ricorrente non può nemmeno desumersi dalla prova per testi posto che lo stesso teste di parte ricorrente ha dichiarato di averlo visto lavorare alla guida del furgone da “dicembre o gennaio. Era l'anno 2022 o il 2021” conformemente alle risultanze documentali costituite dal modello Unilav e dalle buste paga prodotte in atti dalle quali emerge l'indicazione della decorrenza del rapporto dall'11-12-2021.
In merito all'orario di lavoro osservato dal , dalla prova orale è Pt_1
emerso quanto segue.
Il primo teste (di parte ricorrente) ha dichiarato “ADR conosco il Testimone_1
ricorrente perché abitiamo nello stesso comprensorio anche se in fabbricati diversi, ma separati da un cortile comune. Lo conosco da sette anni.
ADR: oggi il ricorrente è disoccupato, ma due o tre anni fa lo vedevo che era alla guida di questo furgone che trasportava non so cosa. Il colore del furgone a volte era rosso, altre volte bianco, ma non aveva insegne sul cassone.
ADR: è capitato due o anche tre volte alla settimana, che io ero in giro con il mio cane verso le 8,30 – 9 della sera e vedevo il ricorrente uscire la sera con il furgone a quell'ora
e lui mi suonava il clacson per salutarmi.
ADR la sede della LC service era posizionata alle spalle del comprensorio dove io e il ricorrente abitavamo ed era separata da questo da una strada di campagna.
ADR ho visto il alla guida di questo furgone per circa quattro o cinque mesi. Pt_1
ADR il periodo dal quale ho iniziato a vedere il ricorrente alla guida di questo furgone era dicembre o gennaio. Era l'anno 2022 o il 2021. L'azienda si trova in San Nicola La strada.
ADR ho anche visto il rientrare in azienda col fugone e potevano essere tanto Pt_1
le 7,30 del mattino quanto le 9 del mattino. Nel corso di una settimana potevo averlo visto di mattina un paio di volte, anche perché lavoravo sui terrazzi degli appartamenti
o comunque anche in esterno, oppure scendevo a prendere del materiale in auto parcheggiata nelle immediate vicinanze.
4 ADR in quel periodo io realizzavo un impianto elettrico in alcuni appartamenti siti nella zona dove si trova l'azienda in cui ha lavorato il ricorrente.
Il teste di parte resistente sig. , dipendente della ha dichiarato Testimone_2 CP_1
“Sono dipendente della convenuta, all'incirca da un anno e mezzo, anzi dal 2021, se non erro, ho iniziato intorno al Novembre o Dicembre. Lavoro come autista e addetto al facchinaggio.
ADR ho conosciuto il che è presente in aula, e lo ricordo dal 2021. Il Pt_1
svolgeva le mie stesse mansioni, ci si recava nel deposito sito in San Nicola Pt_1
La Strada, si prelevava il furgone e ci si recava in Cisterna di Latina presso la CP_5
[... dove si caricava ferramenta e si tornava al deposito dove altri addetti provvedevano
a smistare la merce in altre destinazioni, che potevano essere Napoli, Caserta o altre.
ADR: per la LG io facevo le mansioni che vi ho detto e che erano anche le mansioni di
; poi se lui faceva altre mansioni per altre ditte questo io non lo so. Pt_1
ADR lavoravamo in furgoni diversi. Alla contestazione del Giudice di come facesse a sapere il teste che il si limitava a percorrere la sola tratta da San Nicola la Pt_1
Strada alla e ritorno e non faceva altro, il teste risponde: queste erano le CP_3
mansioni che io ricordi faceva per la LG, poi non so se lui facesse altre Pt_1
mansioni per altre ditte.
ADR il tragitto da San Nicola la Strada alla comportava la percorrenza di 150- CP_3
160 chilometri e quindi un'ora e cinquanta minuti, poco meno di due ore ed altrettanto al ritorno.
ADR l'orario di partenza variava a seconda del giro che occorreva fare. Si poteva iniziare alle 22, o in altro orario. Se si partiva alle 22 si arrivava verso la mezzanotte;
si caricava e poi si tornava a San Nicola La strada e l'orario di arrivo poteva essere le
3 di notte o le 4 di mattina.
ADR: partivamo da San Nicola col furgone scarico e una volta arrivati alla lo CP_3
si doveva caricare ed eravamo noi a caricare il furgone. Quando partivamo da San
Nicola eravamo circa sei di noi, ciascuno con un furgone. I furgoni venivano caricati non necessariamente contemporaneamente, ma con un intervallo di tempo di 15 – 20 minuti l'uno dall'altro. Si rientrava a volte insieme e a volte no.
ADR il viaggio di ritorno poteva essere di norma allo stesso orario o poteva anche variare a seconda di imprevisti (ad es. un incidente lungo la strada del ritorno, ovvero un ritardo nel carico del furgone per mancato reperimento di uno o più colli)”.
Questo Giudice ritiene non attendibile il primo teste, posto le dichiarazioni rese sono
5 vaghe e in alcuni punti contraddittorie;
inverosimile, innanzitutto, la circostanza che per quattro o cinque mesi egli vedesse il ricorrente tanto la sera (per due o tre volte la settimana) quanto la mattina (7,30 o 9 del mattino) in considerazione dei lavori svolti dal teste sui terrazzi con adempimenti vari nel comprensorio di residenza posto di fronte la sede operativa di San Nicola La Strada: la valutazione di inverosimiglianza delle dichiarazioni rese sul punto risiede nella considerazione che il teste, se è vero che effettuava detti lavori, fosse intento alla loro esecuzione e non a chi passasse nelle vicinanze, in special modo il ricorrente, il quale peraltro, essendo alla guida di un furgone, verosimilmente non fosse facilmente riconoscibile.
Peraltro, l'orario mattutino di rientro dal lavoro del indicato dal teste (le 8,30 Pt_1
o le 9), non coincide con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, che afferma di rientrare dal lavoro alle 06.30 del mattino. Vieppiù, il teste dichiara di averlo visto alla guida di furgoni, talvolta bianchi talaltra rossi, circostanza contestata dal legale rapp.te di parte resistente che dichiara “che l'azienda non ha furgoni di colore rosso”; né il al riguardo produce alcun documento fotografico dal quale possa rilevarsi non Pt_1
solo il colore del furgone, ma anche elementi dai quali possa desumersi la proprietà dell'automezzo – di colore rosso – in capo alla società convenuta.
Di contro, più verosimile appare la testimonianza resa dal secondo teste, dipendente della società che ha dichiarato di svolgere il medesimo lavoro del ricorrente;
invero, appare sicuramente più credibile la circostanza che il percorso compiuto dal nello svolgimento del proprio lavoro (consistente nel viaggio da San Nicola Pt_1
a Cisterna di Latina, carico merci e ritorno, come dedotto da entrambe le parti in causa), si svolgesse nell'arco di 5-6 ore – tenuto conto del chilometraggio incontestato delle distanze da coprire - e dunque che il rientrasse in sede tra le 3 e le 4 di notte, Pt_1
salvo eventi eccezionali.
Questo Giudice, pertanto, ritiene più verosimile che l'orario di lavoro svolto dal fosse articolato su sei ore al giorno, come da contratto, per un totale di 30 ore Pt_1
settimanali.
Non risulta provato nemmeno lo svolgimento di orario straordinario;
è noto, al riguardo, l'orientamento della Cassazione, condiviso da questo giudicante, secondo cui in materia di lavoro straordinario è richiesta una prova rigorosa: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (cfr. tra le tante,
Cass. sez. lav. 1389/03; 12434/06) e “laddove egli riconosca di aver ricevuto una aver
6 ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova
(Cass. Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Ed ancora, sul punto, “A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”
(Cass., Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408).
Come già sottolineato, dall'esame delle dichiarazioni del teste di parte convenuta – considerata l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese sul punto dal teste
[...]
– emerge che il espletasse una prestazione lavorativa di 6 ore Tes_1 Pt_1 giornaliere pari a complessive 30 settimanali a far data dall'11-12-2021 sino alla data delle proprie dimissioni del 07-04-2022.
Quanto al livello di inquadramento, incontestata la natura di apprendistato del contratto, mentre l' riporta il 4 livello Junior di inquadramento (tipologia CP_6
contrattuale Apprendistato professionalizzante), dalle buste paga allegate in atti invece si legge “Livello 6S qualifica, Qualifica 2545Appr.PT”.
Va precisato al riguardo che il CCNL Trasporti e Logistica, al livello 4 Junior prevede
“Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature
e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”, laddove il livello 6 junior “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.
Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Sulla scorta delle mansioni svolte dal ricorrente, ed incontestate - che prevedevano il viaggio su furgone (di portata non superiore a 80 quintali, come da libretto di circolazione prodotto in atti) ed il carico di merci allo stabilimento di Cisterna - nonché dalle buste paga versate in atti, il livello di inquadramento può essere considerato il 6 livello Junior.
7 Orbene, dai cedolini emerge che la paga base corrispondesse ad € 1.310,508; la retribuzione per il 6 livello Junior è pari ad € 1.339,53 (parametrata su 40 h settimanali), dunque € 1.004,65 siccome parametrata alle 30 h settimanali osservate dal ricorrente.
Nel caso di specie, dunque, la retribuzione corrisposta al lavoratore era comunque superiore al parametro imposto dalla contrattazione collettiva (anche da quanto dichiarato dal lavoratore medesimo € 1.080,00), con la conseguenza che nessuna differenza retributiva è dovuta allo stesso,
Peraltro, sempre dalle buste paga emergono i ratei di tredicesima (e quattordicesima) mensilità corrisposti al lavoratore.
Di contro, non risulta corrisposto il TFR al lavoratore posto che in atti vi è la sola busta paga di maggio 2022 relativa “TFR maturato dal 11/12/2021 al 31/12/2021” ma non vi è prova del relativo versamento).
Quanto alle ferie, il ricorrente chiede la relativa retribuzione senza tuttavia precisare se si tratti di ferie maturate e non retribuite, ovvero di ferie non godute;
né, in quest'ultimo caso è indicato alcunchè in merito ai giorni di ferie cui il avrebbe avuto diritto;
Pt_1
né nei conteggi è indicata la relativa voce retributiva che quindi non è inserita nel quantum debeatur. Dunque in presenza di una totale carenza assertiva sullo specifico punto, la domanda di condanna al pagamento della retribuzione per “ferie” appare meramente esplorativa e generica, sicchè la stessa non può trovare accoglimento.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta con precipuo riguardo al solo TFR maturato, riconoscendo la somma di € 485,18 calcolata dall'11-12-2021 al
07-04-2022 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata dalla cessazione del rapporto al saldo, oltre alla condanna al
CP_ versamento all' dei contributi sul TFR dovuto.
Come è noto, sul TFR accantonato alla fine dell'anno deve essere detratto un contributo a favore del Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti (FLPD) pari allo 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La somma risultante viene anticipata dal datore di lavoro e versata all' con la denuncia mensile dei contributi CP_2
obbligatori.
Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura dei ¾ in considerazione del parziale accoglimento della domanda, ponendosi la quota residua a carico della CP_1
e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
[...]
CP_ Le spese di lite sono invece interamente compensate nei confronti dell' quale parte destinataria dei contributi omessi.
8
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
26.01.2024, e con l'intervento dell' , così provvede: CP_2
• Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto, condanna la CP_1
al pagamento in favore di di €.485,18, a titolo di
[...] Parte_1
trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo;
CP_
• Condanna la al versamento all' dei contributi maturati sul CP_1
trattamento di fine rapporto di cui al capo che precede;
• Rigetta la domanda per la parte restante;
• Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del ¾ ponendo la quota residua a carico della e liquidando quest'ultima in complessivi €.840,00 Controparte_1
oltre Iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
CP_
• Dichiara interamente compensate le spese processuali nei confronti dell'
Santa Maria Capua Vetere, 21-05-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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